Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21884 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21884 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14295/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrente –
contro
AZIENDA AGRICOLA RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 36/2024 della CORTE D’APPELLO DI CATANZARO, depositata l’11/1/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/7/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
ritenuto che:
con sentenza resa in data 11/1/2024, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo del pagamento ad RAGIONE_SOCIALE COGNOME di quanto a quest’ultima spettante a titolo di corrispettivo per la fornitura di prodotti agricoli; con la stessa sentenza, la corte territoriale ha confermato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha rigettato la domanda proposta in via riconvenzionale da RAGIONE_SOCIALE COGNOME per la condanna di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni asseritamente subiti da RAGIONE_SOCIALE COGNOME in conseguenza della pretesa diversità dei prodotti agricoli forniti da RAGIONE_SOCIALE rispetto a quanto convenuto dalle parti;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato che il giudice di primo grado aveva correttamente accertato, attraverso la consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio, l’effettiva identità dei prodotti forniti da RAGIONE_SOCIALE rispetto a quelli convenuti tra le parti, nonché la corretta entità del credito dalla stessa rivendicato in sede monitoria;
avverso la sentenza d’appello, RAGIONE_SOCIALE COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione; RAGIONE_SOCIALE COGNOME resiste con controricorso;
con atto del 30/10/2024, il Consigliere delegato dal Presidente della Terza Sezione Civile ha proposto di pronunciare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.;
la proposta ha qualificato il ricorso inammissibile ‘ poiché, nonostante la formale denuncia di plurimi vizi di violazione di legge, si risolve in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. (nella specie neppure invocabile a fronte di una c.d. doppia decisione di merito conforme) ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti ‘ ;
con istanza in data 29/11/2024, RAGIONE_SOCIALE COGNOME ha chiesto di procedere alla trattazione e alla decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
considerato che:
con l’unico motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 112, 115, co. 1, e 161 c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che il prodotto fornito da RAGIONE_SOCIALE COGNOME fosse lo stesso prodotto convenuto tra le parti, la cipolla rossa di Tropea, laddove la circostanza che non fosse la cipolla di Tropea costituiva occorrenza ormai pacifica tra le parti, così come peraltro ricavabile dallo stesso contenuto del quesito posto al consulente tecnico d’ufficio e dalle contestazione avanzate dal consulente tecnico dell’odierna ricorrente;
sotto altro profilo, si censura la sentenza impugnata per avere i giudici del merito erroneamente omesso di rilevare che il consulente tecnico
d’ufficio aveva illegittimamente esteso il proprio accertamento all’esame di circostanze – segnatamente quella concernente la natura del prodotto da RAGIONE_SOCIALE COGNOME – non rilevabili d’ufficio e non tempestivamente eccepite dalla parte interessata;
il motivo è inammissibile;
al di là dell’apparente contestazione di un vizio di violazione di legge, l’odierna censura si risolve, in effetti, in una valutazione critica della ricostruzione istruttoria operata da entrambi i giudici di merito, nella specie prospettata sul presupposto -arbitrario – secondo cui la circostanza che il prodotto fornito da RAGIONE_SOCIALE non fosse una cipolla rossa di Tropea era già stata provata dal relativo carattere incontestato, nonché (indirettamente) dal contenuto del quesito posto al c.t.u.;
e tuttavia -a prescindere da ll’inammissibilità del rilievo concernente il preteso carattere incontestato della circostanza (essendosi la ricorrente totalmente sottratta all’onere di allegazione della documentazione processuale idonea a dar conto di tale occorrenza, in violazione dell ‘art. 366, n. 6, c.p.c.), e dal carattere meramente arbitrario dell’affermazione secondo cui il contenuto del quesito posto al c.t.u. varrebbe ad assumere un qualche significato probatorio in relazione al ridetto carattere asseritamente incontestato della circostanza – varrà sottolineare come la circostanza che il prodotto fornito da Azienda RAGIONE_SOCIALE fosse effettivamente una cipolla di Tropea costituiva una circostanza fondamentale ai fini dell’accertamento della fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dall’odierna istante, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto della stessa Azienda all’invocazione del risarcimento del danno da inadempimento;
come tale, detta circostanza (ossia, che il prodotto fornito non fosse effettivamente una cipolla di Tropea) avrebbe dovuto essere allegata e provata dalla stessa Azienda Agricola COGNOME;
del tutto correttamente, pertanto, il giudice istruttore ha posto al c.t.u. il quesito volto ad accertare ‘ se la semenza di cipolla fornita dall’Azienda RAGIONE_SOCIALE dei fratelli COGNOME presenta lo stesso ciclo produttivo della cipolla rossa di Tropea; se l’incompleta maturazione è dipesa dal differente ciclo produttivo o da altre cause, specificando l’utile ricavabile dalla vendita di un raccolto ottenibile con l’impiego di quel quantitativo di semenza venduto all’opponente ‘, trattandosi di un quesito inevitabilmente destinato a imporre, come premessa, proprio l’accertamento della natura della semenza di cipolla fornita da RAGIONE_SOCIALE dei fratelli COGNOME;
è appena il caso di rilevare, sul piano logico, come l’interrogazione volta ad accertare se una semenza di cipolla presenti lo stesso ciclo produttivo della cipolla rossa di Tropea presuppone una risposta inevitabilmente destinata a confermare (o negare) che la semenza di cipolla esaminata fosse effettivamente una cipolla rossa di Tropea;
conseguentemente, il consulente tecnico d’ufficio, lungi dall’estendere il proprio accertamento all’esame di fatti (asseritamente) non rilevabili d’ufficio o non tempestivamente eccepiti dalla parte interessata (come infondatamente addotto dall’odierna ricorrente), ha provveduto correttamente ad accertare le caratteristiche della natura del prodotto addotto da Azienda COGNOME, giungendo alla conclusione che fosse proprio lo stesso prodotto che era stato posto a oggetto dell’accordo intercorso tra le parti;
varrà peraltro rilevare come il ricorrente si sia totalmente sottratto dall’argomentare alcunché in ordine al preteso carattere decisivo delle obiezioni contenute nella consulenza tecnica di parte;
ciò posto, lungi dal denunciare il ricorso di un ‘ effettiva (pretesa) violazione di legge, la doglianza avanzata da Azienda COGNOME in altro non si traduce se non in una proposta di rilettura dei fatti di cause e delle prove, al fine di corroborare l’assunto secondo cui, quanto fornito da RAGIONE_SOCIALE dei fratelli COGNOME, doveva ritenersi già comprovato come difforme da quanto convenuto tra le parti;
in quanto tale, detta proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove deve ritenersi avanzata sulla base di una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità, con la conseguente inevitabile inammissibilità della censura così illustrata;
sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., rilevata la conformità dell’odierna decisione alla proposta di definizione accelerata illo tempore comunicata alle parti, la ricorrente dev’essere altresì condannata al risarcimento dei danni, nell’importo equitativamente determinato di euro 3.500, alla controparte ex art. 96, co. 3, c.p.c., nonché al pagamento di una somma a lla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, co. 4 c.p.c., come in dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, alla controricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.200, oltre agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori come per legge.
Condanna la ricorrente al risarcimento dei danni nella misura di euro 3.500 alla controricorrente, ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c.
Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile