SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 1695 2025 – N. R.G. 00002313 2022 DEPOSITO MINUTA 30 09 2025 PUBBLICAZIONE 02 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dr.ssaNOME
NOME
NOME
Presidente
dr.ssa
NOME
COGNOME
Consigliere
dr.ssa
NOME
COGNOME
Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
– SENTENZA –
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 19/12/2022 al n. 2313 del R.G. Affari Contenziosi dell’anno 2022 avverso la sentenza 1542/2022 pubblicata in data 20/05/2022 promossa da rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME come
, da procura in atti
– Appellante – contro
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME come da procura in atti;
– Appellante incidentale
, in persona del legale rappresentante pro tempore , dall ‘ Avv. NOME COGNOME e dall ‘ Avv. NOME
NOMECOGNOME come da procura in atti
– Appellata
avente ad oggetto: opposizione a precetto
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per l’appellante: ‘ Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze, per i motivi sopra esposti, in riforma dell’impugnata sentenza, in accoglimento del presente appello, accertato e dichiarato il credito vantato dalla Sig.ra nei confronti della , al netto di quanto già depo , condannare la a corrispondere alla Sig.ra , quanto dovuto, nella misura che risulterà di giustizia, in forza dell’ordinanza n. 52/2017 della Corte d’Appello di Firenze n. 52/2017.Con vittoria di spese e competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio. ‘; per la : ‘ Si chiede che l’Ecc.ma Corte d’appello adita voglia: Confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato nullo e inefficace l’atto di precetto notificato in data 12 marzo 2019 nei confronti della per inesistenza del credito azionato; 2. Riformare la sentenza nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittima-zione passiva della provincia di ;3. In ipotesi subordinata: In denegata ipotesi, laddove fosse accertata la sussistenza di un credito da parte della sig.ra a titolo di indennità di
esproprio, si chiede la manleva della , a valere sui fondi già stanziati per la realizzazione della varianze alla Strada regionale n. 439 -Ponsacco, ancora giacenti presso la Provincia medesima. Con la condanna dell’appellante alla rifusi one delle spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori di legge, ed alla responsabilità aggravate ex art. 96 cpc, per aver in mala fede resistito in giudizio e promosso atto di appello, pur in presenza di una chiara infondatezza della propria pretesa. ‘.
Per la : ‘Voglia l’Ill.ma Corte di Appello di Firenze adita, contrariis reiectis, I) In via preliminare, estromettere la dal presente giudizio di appello per difetto di legittimazione passiva della stessa ai sensi e per gli effetti della legge n.56/2014 sul riordino delle funzioni delle province e della L.R.T. n. 22/2015, nonché della sentenza della Corte Costituzionale n.110/2018, come accertato dalla sentenza del Tribunale di Firenze n. 1542/2022, resa in R.G. n. 5895/2019 impugnata; II) In ogni caso, in via subordinata, respingere l’impugnazione in appello della Sig.ra , in quanto infondata, sia in fatto, sia in diritto, sia nel merito e, per l’ef rmare la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1542/2022, resa in R.G. n. 5895/2019; III) In ulteriore ipotesi subordinata, nel caso di accoglimento della richiesta avversaria di riforma sentenza del Tribunale di Firenze n. 1542/2022, resa in R.G. n. 5895/2019 nella parte in cui ha disposto la condanna della Sig.ra al pagamento delle spese del relativo giudizio a favore della isporre la condanna della al pagamento di dette spese di giudizio a favore della ; IV) In ogni caso, condannare la Sig.ra e/o la al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di appello, oltre oneri di legge dovuti ai sensi dell’art. 1, comma 208 della legge 23.12.2005, n. 266 secondo cui ‘(…) Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro. (…).’, nonché oltre IRAP, ed oltre oneri INAIL, essendo gli scriventi legali avvocati interni della . ‘
– SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
La , nell’anno 2009 , disponeva l’espropriazione degli immobili di , funzionale alla realizzazione della “SRT 439 Sarzanese Valdera -Variante di Ponsacco”, stabilendo un’indennità provvisoria di esproprio e di occupazione temporanea che il proprietario non accettava. Il proprietario ricorreva dunque alla procedura per la quantificazione dell’indennità da parte della terna peritale che quantificava l’indennità dovuta in euro 91.051,07.
proponeva ricorso in opposizione alla stima. La Corte d’Appello di Firenze, in esito al giudizio, con ordinanza n. 52/2017, determinava l’indennità di esproprio in € 156.710,00, oltre interessi legali e l’eventuale differenza tra il rendimento annuo netto dei BOT e il tasso annuo legale di interesse, con decorrenza dal 20.07.2009, condannando la a depositare tale importo.
La procedeva a dare esecuzione all’ordinanza della Corte d’Appello.
, in qualità di erede di (deceduto nel corso del giudizio svolto dinanzi alla Corte di Appello), riteneva di essere ancora creditrice e, nel marzo 2019, notificava atto di precetto alla per la somma di € 45.377,41. asserendo che la aveva provveduto al pagamento solo in misura parziale.
La si opponeva al precetto, evidenziando l’erroneità dell’assunto della
Deduceva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto la procedura espropriativa era stata gestita dalla e la
non era subentrata nelle funzioni relative a opere già concluse. Affermava inoltre di non essere in possesso della documentazione necessaria per contestare l’esistenza del credito residuo.
La Provincia di si costituiva nel giudizio di primo grado, contestando le pretese e rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva a seguito delle leggi di riordino delle funzioni provinciali. La allegava di aver già dato piena esecuzione all’ordinanza della Corte d’Appello, sostenendo di aver versato un importo complessivo di € 174.802,74, comprensivo di capitale e interessi. Il pagamento includeva diversi depositi e svincoli, ed un versamento al CTU. La Provincia sottolineava che i calcoli degli interessi e del maggior danno erano stati effettuati correttamente, prendendo come riferimento le date dei depositi delle somme.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1542/2022, accoglieva l’opposizione della , dichiarava nullo l’atto di precetto per inesistenza del credito azionato. Il Giudice di prime cure riteneva fondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla , in ragione del trasferimento di competenze dalla alla Escludeva, altresì, l’applicabilità alla fattispecie della deroga al trasferimento delle competenze prevista dall’articolo 10, comma 4, della Legge Regionale Toscana n. 22/2015, in quanto disposizione riferibile esclusivamente alle opere non ancora ultimate. Quanto al merito della controversia, il Tribunale rilevava la carenza di supporto probatorio a fondamento della pretesa creditoria azionata dalla , la quale non aveva fornito idonea dimostrazione dell’entità del credito vantato, né aveva specificato le modalità di calcolo degli interessi legali e del maggior danno richiesto. Pertanto, previa estromissione della dal
giudizio, il Tribunale rigettava integralmente la pretesa creditoria, condannando la al rimborso delle spese di lite in favore sia della che della .
Avverso la sentenza suddetta interponeva atto di appello, contestando l’accoglimento della domanda proposta dalla e chiedendo l’accertamento del credito asseritamente vantato nei confronti della .
Precisava che detto credito ammontava ad € 45.377,41 in base dell’Ordinanza della Corte d’Appello n. 52/2017, che aveva determinato un’indennità di esproprio di € 156.710,00, oltre interessi di varia natura. L’appellante lamentava che la aveva provveduto al pagamento solo in misura parziale, ovvero per € 146.955,52, lasciando un saldo dovuto come indicato nel precetto. Sosteneva che il deposito di € 146.955,52 era inferiore al solo capitale liquidato, senza considerare gli interessi dovuti.
Contestava la motivazione del giudice di primo grado, secondo il quale la creditrice non aveva fornito prova delle modalità di calcolo degli importi richiesti nel precetto per interessi legali (€ 19.674,61) e maggior danno (€ 15.357,38), rilevando che si trattava di “meri conteggi matematici”.
L’appellante avanzava altresì istanza di espletamento di c.t.u. tecnica volta a quantificare l’esatto ammontare del credito.
L ‘ appellante censurava, infine, la condanna al pagamento delle spese di giudizio a favore della , asserendo che la presenza della nel processo non era collegabile alla sua condotta processuale, ma alla citazione della .
La si costituiva nel giudizio di appello, eccependo la carenza di legittimazione passiva della e, nel merito, l’infondatezza dell’atto di appello : Ribadiva di non essere in possesso della documentazione relativa alla procedura espropriativa, gestita dalla .
Deduceva che la non aveva provato i calcoli del credito residuo richiesto nel precetto e richiamava, a sostegno dell’inesistenza del credito i criteri di calcolo operati dalla Provincia di per la quantificazione e corresponsione delle indennità di espropriazione. Secondo detti calcolo al capitale di € 156.710,00 si dovevano aggiungere € 15.172,96 per interessi legali al 23.10.2014, € 609,64 sino al 31.07.2017, oltre ad € 2.310,15 a titolo di maggior danno, per un totale di € 174.802,75 , interamente corrisposto. Tale
importo era stato calcolato correttamente prendendo come riferimento le date di deposito delle somme e non la data di notifica del precetto.
La s i opponeva all’espletamento della richiesta CTU, in quanto tesa a colmare le lacune probatorie di parte appellante, sulla quale gravava l’onere della prova.
La proponeva altresì appello incidentale avverso la parte della sentenza di primo grado con la quale era stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , estromettendola dal giudizio. La sosteneva che, a prescindere dalla questione del trasferimento di funzioni, il precetto doveva essere notificato alla Provincia, in quanto soggetto condannato dall’Ordinanza n. 52/2017.
La contestava inoltre l’erronea ricostruzione del Tribunale sulla normativa del trasferimento delle competenze, sostenendo che l’intervento stradale in questione, concluso dalla Provincia di circa nel 2010, rientrava tra le opere che le Province e la dovevano concludere, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi, compreso il contenzioso, ai sensi dell’art. 10, comma 4, della L.R. n. 22/2015. Il subentro della era infatti limitato alla progettazione e costruzione di nuove strade regionali e non al completamento o alla gestione di quelle già realizzate. Le risorse per l’opera, infatti, erano ancora nella disponibilità della .
La contestava, infine, il motivo di appello sulle spese di giudizio deducendo che la doveva essere il legittimo contraddittore del soggetto espropriato, sin dalla notifica del precetto. Di conseguenza, le spese legali sostenute dalla Provincia erano state correttamente poste a carico della .
La Provincia di si costituiva nel giudizio di appello, insistendo per il rigetto delle domande della , in quanto inammissibili e infondate. Le sue argomentazioni principali sono:
Ribadiva il difetto di legittimazione passiva, deducendo che la sentenza di primo grado aveva già accolto tale eccezione e tale capo della sentenza, non era stato impugnato, determinandone il passato in giudicato. Nel merito affermava di aver dato completa esecuzione all’ordinanza n. 52/2017 della Corte d’Appello di Firenze, corrispondendo tutta l’indennità definitiva di esproprio come determinata da tale ordinanza. Documentava i vari passaggi, inclusi i depositi e gli svincoli delle somme precisando di ave re originariamente depositato l’importo € 91.051,07 presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Pisa.
Successivamente aveva disposto un ulteriore deposito di € 81.607,84 presso la
. Aveva inoltre liquidato € 2.143,83 al CTU su richiesta della . Il totale versato ammontava ad di € 174.802,74, comprensivo di cap itale, interessi legali e eventuale maggior danno. La stessa con nota del 01.08.2017, aveva riconosciuto un’indennità residua di € 64.254,10, chiedendone lo svincolo.
La dettagliava i propri calcoli degli interessi legali e del maggior danno, precisando che gli interessi erano stati calcolati sul capitale di € 156.710,00 fino alla data del primo deposito e poi sulla restante parte fino alla data del secondo deposito.
La Provincia contestava l’affermazione della di aver ricevuto solo € 146.955,52 e la mancata allegazione da parte dell’ appellante di prove o conteggi dettagliati a supporto delle somme richieste nel precetto.
Deduceva che la CTU non poteva essere utilizzata per colmare le lacune probatorie delle parti.
Quanto alle spese di giudizio di primo grado sosteneva la correttezza della condanna della alle spese di giudizio, in quanto risultata soccombente e già a conoscenza dei pagamenti integrali effettuati dalla nei precedenti contenziosi.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
– MOTIVI DELLA DECISIONE –
L ‘ appello merita solo parziale accoglimento.
Il motivo d’appello concernente l’asserita erronea quantificazione del credito spettante all’appellante risulta infondato. Nel giudizio di opposizione a precetto, è principio pacifico che l’onere di provare l’ammontare del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. incomba interamente sul creditore procedente, il quale agisce per il recupero del credito. Incombe, pertanto, sul creditore che invoca il risarcimento del danno l’obbligo di fornire la prova necessaria a dimostrarne l’entità. A ciò consegue che il creditore debba specificare le modalità di calcolo del danno richiesto, differenziandolo dagli interessi legali, e deve, altresì, fornire gli elementi probatori idonei a giustificare la quantificazione operata, pena il rigetto della pretesa risarcitoria.
Nel caso di specie , il creditore si è limitato ad indicare l’importo complessivo che asserisce essergli ancora dovuto, omettendo di specificare le
modalità di calcolo seguite per la sua determinazione, così come correttamente rilevato dal giudice di prime cure. Invero l’appellante non ha prodotto alcuna documentazione a comprova del fatto che la somma depositata dalla
in esecuzione dell’ordinanza della Corte di Appello di Firenze n. 52/2017 del 07.01.2017 (resa nel procedimento recante R.G. n. 350/2014) fosse pari a euro 146.955,52, né ha prodotto i conteggi a supporto delle richieste, rispettivamente, di euro 19.674,00 per interessi legali e di euro 15.357,38 per maggior danno. L’appellante non ha, peraltro, specificamente contestato i criteri utilizzati dalla per la determinazione delle somme relative ad interessi legali e maggior danno rispetto a quelli dalla stessa richiesta con l’atto di precetto del 20.02.2019. Né l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio al fine di quantificare l’importo ancora dovuto appare accogli bile, non potendo tale mezzo di prova. essere impiegato acquisire elementi probatori tesi a colmare le lacune istruttorie. Pertanto, deve accogliersi l’eccezione di inammissibilità della ctu richiesta, sollevata dalle parti appellate, in quanto fondata sul corretto rilievo che il ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio nella fattispecie si configurerebbe come un mezzo di indagine di natura meramente esplorativa, volto a supplire alle carenze probatorie facenti capo alla parte richiedente
Deve parimenti rigettarsi l’appello incidentale promosso dalla avverso la statuizione della sentenza di primo grado che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , disponendone l’estromissione dal giudizio. La ricostruzione operata dal Tribunale in merito all’attribuzione di competenza in capo alla si rivela immune da vizi logico-giuridici e, pertanto, meritevole di conferma.
Invero, il trasferimento normativo di competenze dalla Provincia alla include il subentro nei rapporti processuali pendenti, atteso che la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 3, della Legge Regionale Toscana n. 22/2015. Tale disposizione, nella sua formulazione originaria, escludeva il subentro automatico della nel contenzioso già in corso. La declaratoria di incostituzionalità ha, di fatto, ripristinato il principio generale del subentro regionale in tutte le posizioni giuridiche attive e passive precedentemente in capo alla , ivi compreso il contenzioso relativo alle procedure espropriative.
Nel caso di specie, la competenza regionale deve dunque estendersi, ai sensi dell’articolo 10 della L.R. 22/ 2015, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n.110/2018, alla procedura in questione.
Neppure può trovare accoglimento l’argomentazione difensiva della , fondata sull’invocazione del comma 4 dell’articolo 10 della medesima L.R. 22/2015 che recita ‘… 4 . Sono altresì esclusi dalla successione la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l’individuazione del soggetto affidatario. Rientrano in detti opere e interventi anche quelli per i quali è stata adottata dall’ente locale la determinazione a contrarre, nonché quelli per i quali l’ente locale ha escusso la polizza fideiussoria o altra garanzia finanziaria. Le province e la città metropolitana concludono tali opere e interventi, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono. Per le opere di interesse strategico di cui alla legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) che, ai sensi del presente comma, sono escluse dalla successione, le province e la
comunicano, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, alla direzione regionale competente il nominativo del dipendente dell’ente locale responsabile unico del procedimento (RUP); entro i successivi trenta giorni il RUP trasmette alla Regione il cronoprogramma dell’intervento; la , qualora dal monitoraggio previsto dalla L.R. n. 35/2011, riscontri ritardi superiori a sessanta giorni, può attivare interventi sostitutivi con le modalità di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla ).
Tale disposizione, secondo l’interpretazione fornita dal giudice di prime cure, interpretazione che questa Corte ritiene di condividere, costituisce una deroga applicabile esclusivamente alle opere incompiute al momento dell’entrata in vigore della legge regionale . Tale deroga, in quanto norma di stretta interpretazione, non può essere estesa analogicamente a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate, quale quella in esame, in cui l’opera risultava già ultimata alla data di entrata in vigore d ella L.R. 22/2015; ciò a prescindere dalla titolarità, in capo all’uno o all’altro ente, delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’opera. L’elemento dirimente, ai fini dell’applicabilità della deroga, è costituito unicamente dallo stato dell’opera al momento dell’entrata in vigore della legge, e non dalla provenienza dei fondi.
Ciò in quanto, trattandosi di norma derogatoria rispetto al principio generale di trasferimento delle competenze dalla alla la stessa
deve essere oggetto di interpretazione restrittiva, non potendo estendersi la sua applicazione attraverso una lettura che ecceda il significato letterale dei termini utilizzati al comma 4 dell’art. 10 della L.R. 20/02/2015. Consegue che la pretesa della di sottrarsi alla propria competenza in materia espropriativa, fondata sull’invocazione del comma 4 dell’articolo 10, deve essere disattesa.
Passando alla censura relativa al regime delle spese di lite il motivo di appello è in parte fondato. L’appellante ha correttamente rilevato l’erroneità della condanna alle spese sostenute dalla , la cui costituzione in giudizio non può essere imputata alla sua condotta processuale. La aveva correttamente individuato il soggetto passivamente legittimato nella nei cui confronti ha intimato precetto e coltivato il giudizio. Le spese sostenute dalla , in ragione della sua evocazione in giudizio ad opera della non possono essere poste a carico dell’appellante ; pertanto, la relativa statuizione di condanna deve essere riformata. Considerata la complessità della vicenda normativa, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra la e la , ferma restando la condanna della a rifondere le spese di giudizio in favore della secondo la regola di cui all ‘ art 91 c.p.c.
Con riguardo alle spese del presente grado di giudizio, deve applicarsi il principio generale della soccombenza. Pertanto, l’appellante, in quanto soccombente in via prevalente nel giudizio di appello, è condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla . Tuttavia, in ragione delle considerazioni precedentemente svolte in ordine alla posizione processuale della ed alla complessità della vicenda normativa relativa al passaggio di funzioni fra i due enti, si dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra la e la .
Le spese suddette si liquidano coma da dispositivo sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa, avuto riguardo ai parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria.
– PER QUESTI MOTIVI –
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da nei confronti della
e della avverso la sentenza impugnata così provvede:
I n parziale accoglimento dell’appello dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio di primo grado tra la e la .
Conferma nel resto la sentenza impugnata;
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, in favore della , in complessivi euro 3.473,00, oltre accessori di legge.
Dispone la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio tra la e la .
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell’art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 29/09/2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE NOME COGNOME NOME COGNOME