Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22825 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22825 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28331/2020 R.G . proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE N 1 AVEZZANO SULMONA
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
avverso la sentenza della Corte d’appello di L’RAGIONE_SOCIALE n. 1014/2020 depositata il 16.7.2020
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE si è opposta al decreto ingiuntivo n. 21 del 2010 del Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE che le aveva ingiunto il pagamento dell’importo di € 4.163.017,17, oltre accessori, in favore di RAGIONE_SOCIALE, cessionaria dei crediti vantati dalla RAGIONE_SOCIALE Nel contraddittorio delle parti il Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato la RAGIONE_SOCIALE opponente al pagamento, in favore dell’opposta, della somma di € 3.736.767,86, oltre interessi di mora con la decorrenza nella misura stabiliti dagli articoli 4 e 5 del d.lgs.231 del 2002, esclusa la rivalutazione monetaria e il maggior danno e con aggravio dei due terzi delle spese di lite.
Pronunciandosi sull’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello di L’RAGIONE_SOCIALE con sentenza del 16.7.2020, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto l’importo dovuto dalla ASL a € 992.435,68, compensando le spese nella misura dei ¾ per il doppio grado e condannando la RAGIONE_SOCIALE alla rifusione del residuo quarto. La Corte territoriale ha altresì condannato RAGIONE_SOCIALE a restituire quanto percepito in eccedenza.
Secondo la Corte territoriale, era fondato il primo motivo di appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, perché le prestazioni rese in favore di pazienti extraregionali su posti letto autorizzati, ma non accreditati, non risultavano assistite per gli anni 2005-2007 da alcun titolo
negoziale e da nessun atto autorizzatorio che consentisse alla RAGIONE_SOCIALE di operare in deroga rispetto al normale sistema di accreditamento e tanto ha condotto alla dichiarata non deb enza da parte della RAGIONE_SOCIALE appellante dell’importo di € 2.326.938,18 riguardanti le prestazioni erogate a tale titolo.
Quanto invece al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile sul pregiudiziale e dirimente rilievo che esso si fondava su dati negoziali non provati nel primo grado del giudizio, ove non erano stati prodotti i contratti contenenti la clausola di cui si chiedeva l’applicazione.
La Corte territoriale ha infine accolto anche il terzo motivo di appello inerente le contestazioni mosse dalla RAGIONE_SOCIALE in punto superamento del budget annuale per il triennio 2005-2007.
Avverso la predetta sentenza del 16.7.2020, notificata in data 27.8.2020, con atto notificato il 30.10.2020 ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, svolgendo tre motivi.
Con atto notificato il 7.12.2020 ha proposto controricorso la RAGIONE_SOCIALE chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. Entrambe le parti hanno presentato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, comma 1, n.4 e n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 115, 167, 183 e 345 c.p.c. nonché agli artt.1362 e segg. c.c., nonché violazione del principio consolidato della non utilizzabilità dell’atto amministrativo autorizzativo ai fini interpretativi del contratto iure privatorum fra privato e pubblica amministrazione punto
4.1. La ricorrente osserva che la Corte di appello ha erroneamente derubricato a mera difesa l’argomento sollevato per la prima volta
in appello dalla RAGIONE_SOCIALE quale motivo di impugnazione in ordine alla circostanza che il contratto fra le parti di cui al verbale di intesa del 23.10.2003, posto a fondamento della pretesa di pagamento delle prestazioni rese nell’anno 2004 in favore di pazienti extraregionali su 16 posti letto autorizzati ma non accreditati, fosse valido solo per l’anno 2003 e precisamente per i mesi di novembre-dicembre 2003 in ragione della DGR 507 del 17 luglio 2003.
Invece -prosegue la ricorrente – tale circostanza di fatto era implicitamente esclusa dal fatto che la RAGIONE_SOCIALE aveva contestato la sola mancata ratifica da parte della Regione e non aveva contestato in modo specifico che la delibera poi prodotta da parte attrice a confutazione della sua eccezione avesse autorizzato le parti alla stipulazione di un accordo della valenza di soli due mesi e più precisamente per i mesi di novembre e dicembre del 2003.
Secondo la ricorrente, la linea difensiva adottata dalla RAGIONE_SOCIALE circa l’invalidità del contratto per mancata ratifica da parte della Regione era di per sé incompatibile con la tardiva eccezione di un contratto valido regolante solo i mesi di novembre-dicembre 2003; era da escludere che vi potesse essere una residua possibilità di contestazione in senso lato sullo specifico argomento riguardante l’operatività dell’accordo del 23.10.2003, che non riportava alcuna data di scadenza e che pertanto necessitava di una specifica eccezione. Non era quindi possibile una delimitazione al solo anno 2003 in ragione della delibera autorizzatoria, trattandosi di un accordo iure privatorum munito di autonoma capacità vincolante per le parti che imponeva un onere in capo alla RAGIONE_SOCIALE di formulare eccezione in senso stretto con riguardo all’eventualità che lo stesso non potesse ritenersi efficace per gli anni 2005-2007 in quanto scaduto nel 2003.
4.2. La Corte di appello, alle pagine 9-10, § 6.2. e 6.3., si è pronunciata sulla preliminare eccezione di inammissibilità del motivo di appello sollevato da RAGIONE_SOCIALE.
A tal proposito la Corte ha ritenuto che le contestazioni mosse dall’appellante RAGIONE_SOCIALE in punto di esistenza e validità del titolo negoziale sul quale la controparte aveva fondato le proprie pretese creditorie per le prestazioni erogate a pazienti extra regione nell’anno 2004 costituissero una mera difesa, volta a contestare, sulla scorta delle risultanze dei titoli, il fondamento della domanda relativa alla remunerazione delle prestazioni rese su posti letto autorizzati ma non accreditati. Pertanto ha ritenuto che per la prima volta in appello ben potessero essere introdotte siffatte contestazioni.
4.3. La predetta decisione è del tutto corretta: il contenuto del titolo negoziale posto a fondamento della pretesa era soggetto al controllo d’ufficio da parte del giudice e ben pertanto la parte interessata ne poteva contestare la portata e il significato anche in appello, pur non avendolo fatto in primo grado.
L’incompatibilità poi ravvisata dalla ricorrente fra le difese svolte dalla RAGIONE_SOCIALE non sussiste affatto.
Ben vero, anche se la RAGIONE_SOCIALE non aveva contestato in primo grado l’interpretazione negoziale proposta ex adverso nulla impediva al primo giudice di dissentirvi e adottare una differente ermeneusi; non avendolo fatto il Tribunale, nulla vietava alla RAGIONE_SOCIALE di sollecitare la Corte di appello a una diversa interpretazione del testo negoziale. D’altro canto il potere -dovere del giudice di appello di rilevare l’inesistenza del contratto per il periodo in contestazione, non rilevata dal primo giudice, trova giustificazione nel rilievo che, trattandosi di contratti stipulati dalla p.a., gli stessi dovevano avere forma scritta ad substantiam, ex artt. 16 e 17 r.d. 2440/1923 (Cass. 7019/2020; Cass. 12392/2014).
4.4. L’ulteriore argomento proposto dalla ricorrente circa il collegamento fra delibera e contratto attiene al versante interpretativo e deve essere affrontato in sede di esame del secondo motivo, ove, non a caso, è stato pure riproposto.
Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.1362 e segg. c.c. con riguardo sia al contratto del 23.10.2003, sia alla delibera 507 del 17.7.2003 nonché in relazione al principio consolidato della non utilizzabilità della delibera autorizzativa ai fini interpretativi del contratto iure privatorum fra privato e pubblica amministrazione nonché sotto il profilo del difetto motivazionale.
5.1. La Corte di appello, secondo la ricorrente, avrebbe violato i canoni ermeneutici di interpretazione dei contratti e degli atti amministrativi poiché il contratto non riportava alcuna data espressa di durata con il conseguente vincolo per il giudice di attenersi al solo dato letterale; la richiamata delibera di autorizzazione del 17.7.2003, oltre a essere atto meramente preparatorio, non poteva essere utilizzata a fini interpretativi, se non nell’unico senso derivante dal suo stesso dato letterale e dalla sua finalità in relazione al perseguimento degli interessi pubblici ivi rappresentati con riguardo all’urgenza di regolamentare i ricoveri extraregionali, con l’intento di limitare la mobilità passiva ed evitare i contenziosi con le case di cura punto
Dai due dati testuali, contratto e delibera autorizzativa, era perciò evidente, secondo la ricorrente, che l’accordo stipulato per la gestione dei soggetti extraregionali avrebbe avuto efficacia anche negli anni successivi e fino all’emanazione del nuovo piano sanitario regionale
Anche sul piano logico -prosegue la ricorrente – la sentenza era affetta da nullità insanabile per aver ritenuto che l’accordo della delibera ad oggetto la complessa questione delle cure ai pazienti extraregionali fossero stati previsti e pattuiti per i soli due mesi di novembre-dicembre del 2003, in aperta violazione dell’obbligo per la pubblica amministrazione di garantire la certezza dei rapporti e il buon andamento della propria azione.
5.2. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte è inammissibile il motivo, che prospetta la violazione dei canoni ermeneutici in modo del tutto generico e svincolato da specifici passaggi della sentenza impugnata in cui l’uno o altro criterio interpretativo sarebbe stato violato o mal applicato e scivola perciò inevitabilmente in una censura di merito, con la quale rimprovera alla Corte territoriale di aver adottato una interpretazione del contratto diversa da quella sostenuta dalla parte ricorrente.
Inoltre la denunzia della violazione dei canoni legali in materia d’interpretazione del contratto non può costituire lo schermo, attraverso il quale sottoporre impropriamente al giudizio di legittimità valutazioni che appartengono in via esclusiva al giudizio di merito (Sez.2, n.30686 del 25.11.2019); non è quindi certamente sufficiente la mera enunciazione della pretesa violazione di legge, volta a rivendicare il risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, ma è necessario, per contro, individuare puntualmente e specificamente il canone ermeneutico violato, correlato al materiale probatorio acquisito.
L’opera dell’interprete mira a determinare una realtà storica ed obiettiva, ossia la volontà delle parti espressa nel contratto, e pertanto costituisce accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 cod.civ. e segg., oltre che per vizi di motivazione nella loro applicazione. Perciò, per far valere la violazione di legge, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali asseritamente violati; di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso, non è idonea la mera
critica del convincimento espresso nella sentenza impugnata mediante la mera contrapposizione d’una difforme interpretazione, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità ( ex multis , Sez. 3, n. 13603 del 21.5.2019; Sez. 3, n. 11254 del 10.5.2018; Sez. 1, n. 29111 del 5.12.2017; Sez. 3, n. 28319 del 28.11.2017; Sez. 1, n. 27136 del 15.11.2017; Sez. 2, n. 18587, del 29.10.2012; Sez. 6-3, n. 2988, del 7.2.2013).
Si è quindi chiarito che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito; di conseguenza il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. (Sez. 1, n. 9461 del 9.4.2021).
5.3. In secondo luogo, la giurisprudenza di questa Corte proclama che l’interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell’accertamento della volontà della Pubblica Amministrazione, ovverosia di una realtà fenomenica e obiettiva, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione di quelle norme – in particolare, gli articoli 1362, secondo comma, 1363 e 1366 cod. civ. -che, dettate per l’interpretazione dei contratti, sono applicabili anche agli atti
amministrativi, tenendo peraltro conto della natura dei medesimi nonché dell’esigenza della certezza dei rapporti e del buon andamento della pubblica amministrazione. In tale prospettiva, la parte che denunzi in cassazione l’erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati; e, in mancanza, l’individuazione della volontà dell’ente pubblico è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica. (Sez. L, n. 7982 del 2..4.2013;Sez. L, n. 17367 del 23.7.2010; Sez. 1, n. 1602 del 24.1.2007; e più recentemente Sez. 1 , n. 5966 del 23.2.2022).
5.4. La ricorrente lamenta più specificamente che la Corte abruzzese abbia interpretato il contratto inter partes , ossia il verbale di intesa del 23.10.2003 alla stregua della delibera autorizzativa della Giunta Regionale.
Ora effettivamente la giurisprudenza di questa Corte ha più volte spiegato che in sede di interpretazione dei contratti di diritto privato stipulati da enti pubblici, la volontà negoziale degli stessi deve dedursi unicamente dal contenuto dell’atto, interpretato secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ., senza che possa farsi ricorso alle deliberazioni dei relativi organi competenti, i quali rilevano ai soli fini del procedimento di formazione della volontà, attenendo alla fase preparatoria del negozio e sono privi di valore di interpretazione autentica o ricognitivo delle clausole negoziali, mentre gli eventuali vizi relativi al processo di formazione della volontà dell’ente pubblico comportano l’annullabilità del contratto, la quale può essere fatta valere, in via di azione o di eccezione ai sensi degli artt. 1441 e 1442 cod. civ., esclusivamente dall’ente stesso e non può essere
dedotta per la prima volta in sede di legittimità. (Sez. 3, n. 21265 del 10.10.2007; Sez. 3, n. 26047 del 29.11.2005; Sez. 1, n. 11247 del 30.7.2002).
Giova però rammentare che il predetto canone interpretativo trova, invero, una deroga nei casi in cui le deliberazioni autorizzatorie in parola siano state richiamate dalle parti nel contratto (Cass. 11190/2018). In siffatta ipotesi, invero, la delibera – richiamata per relationem – viene a far parte del testo contrattuale oggetto di interpretazione da parte del giudice di merito.
5.5. Nella fattispecie la Corte di appello si è riferita al verbale di intesa e ha dato rilievo al fatto che esso conteneva nelle premesse l’espresso richiamo alle disposizioni afferenti le linee negoziali per la regolamentazione in materia erogate dalla rete ospedaliera privata accreditata per l’anno 2003 emanate con la D.G.R. 17.7.2003.
In altri termini, la Corte ha sì interpretato il contratto anche alla luce del provvedimento amministrativo autorizzatorio, ma lo ha fatto in funzione e in forza del richiamo a tale provvedimento compiuto nel testo negoziale pattuito tra le parti, in conformità alla precisazione derogatoria sopra ricordata.
Si ricade quindi in un accertamento di fatto della volontà manifestata, non sindacabile in cassazione, se non nei limiti e nei modi sopra indicati.
Il motivo deve quindi essere complessivamente rigettato.
6 . Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.4 e n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.115, 116 e 2697 c.c.
6.1. Secondo la ricorrente, la Corte di appello ha irrazionalmente ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE avesse provato l’avvenuto sforamento del budget assegnato alla struttura sanitaria per gli anni 2006 e 2007, e che la RAGIONE_SOCIALE di cura non avesse superato sul piano probatorio detto fatto impeditivo.
In realtà -aggiunge la ricorrente – la RAGIONE_SOCIALE si era limitata alla produzione di un documento, palesemente inconferente, da essa stessa redatto, inidoneo al raggiungimento della prova che le faceva carico; si trattava, cioè, di un mero documento riepilogativo, che a sua volta richiamava altra documentazione non prodotta, che pure era nella sua esclusiva disponibilità.
La ricorrente osserva ancora di aver contestato già con la comparsa di risposta e poi con gli scritti difensivi le avversarie allegazioni e la portata probatoria del documento, per la sua assoluta genericità e mancanza di riferimenti, sia ai richiamati verbali CIP, sia alle rimodulazioni tariffarie operate e ai pagamenti eseguiti.
6.2. Il motivo è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nell’insegnare che in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, grava sulla RAGIONE_SOCIALE la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell’attore ma impeditivo dell’accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite. (Sez. 6 – 2, n. 10182 del 16.4.2021; Sez. 1, n. 5661 del 2.3.2021; Sez. 3, n. 3403 del 13.2.2018).
6.3. La Corte abruzzese ha contraddetto siffatti principi e non ha applicato correttamente la regola dell’onere probatorio.
La Corte di appello, infatti, a pag.17 ha ritenuto che il superamento del tetto di spesa, rispettivamente di € 78.783,33 per il 2006 e di € 338.610,67 per il 2007, fosse stato dimostrato dal prospetto prodotto dalla RAGIONE_SOCIALE (erroneamente indicata come opposta nel terzo rigo di pag.17) allegato alla nota 22797 del 26.3.2010 (doc.7), perché la convenuta « opposta, odierna appellata » (vale a dire RAGIONE_SOCIALE) non aveva « in alcun modo preso posizione sulle contestazioni né (ha) formulato allegazioni o fornito prove atte a
dimostrarne il rispetto (relativamente alle prestazioni rese nell’intero anno 2006 e nell’intero anno 2007 su posti letto accreditati) del budget e quindi la fondatezza dell’intera pretesa creditoria vantata ….».
Così argomentando, la sentenza impugnata ha implicitamente attribuito alla azienda accreditata, e per essa al cessionario del credito, l’onere di dimostrare il rispetto del budget , mentre, come si è detto, è lo sforamento, quale fatto impeditivo che deve essere allegato e dimostrato dalla ASL eccipiente.
6.4. Né si può sostenere che la Corte di appello abbia correttamente applicato il principio di non contestazione ex art.115 c.p.c. e abbia cioè ritenuto che le circostanze esposte nel documento n.7 fossero da intendersi pacifiche e non bisognose di prova, giusto perché non contestate.
Ben vero: il principio di autosufficienza esige che il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione la cui omissione espunge il fatto dall’ambito del controverso e esclude il bisogno di prova ex art.115 cod.proc.civ. non può prescindere dalla trascrizione degli atti processuali che ne integrerebbero i presupposti, perché l’onere di specifica contestazione, a opera della parte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (Sez.3, 5.3.2019, n. 6303).
E ciò tanto nel caso, che ricorre nella presente fattispecie, in cui il ricorrente lamenti l’erronea qualificazione da parte del giudice del merito di un fatto come non contestato, sia perché effettivamente e specificamente contestato da parte sua, sia perché non allegato in modo specifico dalla controparte, quanto nel caso in cui il ricorrente lamenti la mancata qualificazione del fatto come non contestato da parte del Giudice del merito, benché fosse stato specificamente allegato e la controparte non lo avesse specificamente contestato (Sez.3, 5.3.2019, n. 6303; Sez. 6 – 3, n.
12840 del 22.5.2017; Sez. 3, n. 20637 del 13.10.2016; Sez. 1, n. 9843 del 7.5.2014; Sez. 1, n. 324 del 11.1.2007).
6.5. A tale onere, tuttavia, non si è sottratta la parte ricorrente che, ben diversamente da quanto sostenuto a pag.17 nel § 8 dalla Corte abruzzese, aveva preso posizione in modo specifico sul documento n.7 valorizzato dalla sentenza impugnata, sia con la comparsa di risposta (il sui tenore è stato trascritto a pag.36 del ricorso, così come l’intero documento 7 sopra citato), sia con gli scritti conclusionali (atti tutti allegati al ricorso come doc.11,12,13).
In particolare è stato puntualmente riferito -e questa Corte quale giudice del fatto processuale ha potuto verificare – che la ricorrente aveva stigmatizzato la genericità del documento, il riferimento a verbali CIP non prodotti, la genericità degli schemi riassuntivi privi di nessi alle singole partite creditorie, alle rimodulazioni tariffarie operate, nonché ai pagamenti effettivamente eseguiti e ai loro riferimenti contabili.
Poiché il prospetto del ridetto doc.7 contiene solo cifre nude non si scorge davvero come la Corte di appello abbia potuto, in riforma della decisione di primo grado, ritenere che le indicazioni di sforamento del budget fosse un fatto non contestato.
Per i motivi esposti occorre accogliere il terzo motivo di ricorso, respinto il primo e dichiarato inammissibile il secondo, cassare la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviare la causa alla Corte di appello di L’RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinto il primo e dichiarato inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione
al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di L’RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione