Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11883 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11883 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 547 – 2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE –P_IVAvP_IVAa. P_IVA – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che disgiuntamente e congiuntamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro
REGIONE CALABRIA –P_IVAvP_IVAa. P_IVA -in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME dell’Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 893/2018 della Corte d’Appello di Catanzaro, udita la relazione nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024 del AVV_NOTAIO COGNOME,
RILEVATO CHE
Con atto ritualmente notificato la ‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella Regione Calabria, citava a comparire dinanzi al Tribunale di Catanzaro la Regione Calabria.
Premetteva che in virtù della legislazione regionale la Regione era tenuta a determinare e ad erogare per ciascuna RAGIONE_SOCIALE esercente servizi pubblici di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contributi basati sul disavanzo RAGIONE_SOCIALEle computato alla stregua dei costi effettivi (cfr. ricorso, pag. 2) .
Indi esponeva che unicamente nel corso del 2008 la Regione aveva provveduto a determinare con riferimento agli anni 1987 -1996 il disavanzo RAGIONE_SOCIALEle di essa attrice nella misura di lire 753.612.000, pari ad euro 389.208,12, ed aveva provveduto con Decreto Dirigenziale Trasporti n. 108 del 28.10.2008 ad erogarle il 93% dell’anzidetto importo, ossia euro 361.953,60 (cfr. ricorso, pagg. 3 -4) .
Esponeva in particolare che la commissione tecnica all’uopo incaricata non aveva ritenuto meritevole di accoglimento la rettifica di talune voci come da richiesta da essa attrice formulata (cfr. ricorso, pag. 4) .
Chiedeva condannare l’ ente convenuto al pagamento delle seguenti somme. Ovvero al pagamento della differenza tra i contributi dovuti sulla base del criterio del costo effettivo per il periodo dal 1987 al 1996 ed i contributi riconosciuti ed erogati dalla Regione Calabria.
Ovvero al pagamento degli interessi e della rivalutazione sull’importo di euro 361.953,60 con decorrenza dal 1997 o, quanto meno, dal 2003 e fino al 2008.
Ovvero al pagamento della somma di euro 419.650,10 per i contributi dovuti sulla base del criterio del costo effettivo per il periodo dal 1997 al 1999 o, in subordine, della minor somma di euro 54.818,28, come determinata dalla commissione tecnica con deliberazione n. 113/2009, oltre interessi e rivalutazione (cfr. ricorso, pag. 5) .
Resisteva la Regione Calabria.
Con sentenza n. 62/2016 il tribunale rigettava la domanda.
La RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
Si costituiva la Regione Calabria.
Instava per il rigetto dell’avverso gravame .
Con sentenza n. 893 dei 16.4/9.5.2018 la Corte d’Appello di Catanzaro rigettava il gravame e compensava le spese del grado.
Evidenziava la corte , in ordine al primo ed al terzo motivo d’appello, che la prova che il tribunale aveva -in maniera condivisibile – ritenuto mancante afferiva al rilievo per cui il contributo, ancorato al criterio del disavanzo effettivo, era da correlare ad un duplice parametro, ossia, da un lato, al quantum delle risorse regionali all’uopo stanziate e, dall ‘altro, a lla ripartizione delle medesime risorse tra tutte le aziende esercenti il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in proporzione ai rispettivi disavanzi (cfr. sentenza d’appello, pag. 7) .
Evidenziava dunque che l’assolvimento del surriferito ambivalente onere probatorio prescindeva dalla quantificazione dello specifico disavanzo della società attrice (cfr. sentenza d’appello, pag. 9) .
Evidenziava poi, in ordine alla domanda di pagamento, limitatamente agli anni 1997, 1998 e 1999, della minor somma indicata dalla commissione tecnica, che ‘il procedimento amministrativo non si è all’evidenza ancora esaurito spettando solo alla Giunta regionale disporre l’erogazione del contributo’ (così sentenza d’appello, pag. 9) .
Evidenziava ancora che, in dipendenza della complessità del procedimento sotteso alla determinazione del contributo, procedimento per nulla destinato a risolversi in una mera operazione aritmetica, correttamente il tribunale aveva disconosciuto gli interessi ex art. 1282 cod. civ. in difetto dell’estremo della liquidità (cfr. sentenza d’appello, pag. 9) .
Evidenziava in pari tempo che erano da disconoscere gli interessi di mora in assenza di un colpevole ritardo della Regione nel pagamento del debito; che invero gli interventi in materia del Giudice di legittimità davano conto delle difficoltà in sede di applicazione della normativa di riferimento (cfr. sentenza d’appello, pa gg. 9 – 10) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ‘RAGIONE_SOCIALE ; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
La Regione Calabria ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria di spese.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, 6° co., legge Regione Calabria n. 12/1997, dell’art. 7 bis legge Regione Calabria n. 14/2000,
dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. ovvero la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Premette che la normativa regionale prevede espressamente la copertura degli effettivi disavanzi di esercizio purché nei limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale (cfr. ricorso, pag. 11) .
Indi deduce che, nella specie, i limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale non sono stati superati e tutte le altre aziende concessionarie del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE hanno ottenuto un contributo pari ai loro effettivi disavanzi (cfr. ricorso, pagg. 11 – 12) .
Deduce dunque che la Regione Calabria avrebbe dovuto senz’altro attendere all’esatta determinazione ed all’integrale ripianamento del suo effettivo complessivo disavanzo, viceversa quantificato in misura inferiore a quella vera e reale (cfr. ricorso, pagg. 12 – 13) .
Deduce che del resto unicamente all’esito dell’esatta determinazione del suo effettivo complessivo disavanzo sarebbe stato possibile il riscontro del superamento dei limiti delle risorse finanziarie di cui al bilancio regionale (cfr. ricorso, pag. 12) .
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 115, 1° co., e 167 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.
Deduce che la Regione Calabria non ha né contestato la sufficienza delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale ai fini del ripianamento dei suoi effettivi disavanzi limitatamente agli anni di cui all’iniziale domanda (cfr. ricorso, pag. 14) né contestato l’insussistenza di vincoli derivanti dal riparto delle risorse finanziarie ai fini dell’integrale ripianamento degli effettivi disavanzi
delle altre aziende concessionarie del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 14) .
Deduce quindi che in difetto di contestazione le surriferite circostanze non abbisognavano di specifica dimostrazione (cfr. ricorso, pag. 16) .
Deduce anzi che gli atti danno prova della formale ammissione da parte della Regione della sussistenza di disponibilità finanziarie sufficienti ai fini del ripianamento del suo effettivo complessivo disavanzo e dell’intervenuto integrale ripianamento del disavanzo effettivo di tutte le altre aziende esercenti il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 15) .
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio.
Deduce che la Corte di Catanzaro non ha tenuto conto che la Regione Calabria ha provveduto ad erogarle un contributo che, sebbene inferiore al contributo dovutole, è pari al disavanzo al cui accertamento la stessa Regione ha ritenuto di far luogo (cfr. ricorso, pag. 17) .
Deduce che la corte d’appello non ha tenuto conto che la Regione Calabria ha provveduto ad erogare alle altre aziende di RAGIONE_SOCIALE un contributo pari ai loro effettivi disavanzi (cfr. ricorso, pag. 17) .
Deduce quindi che in tal guisa la Regione ha dato atto della disponibilità di risorse finanziarie sufficienti ai fini del ripianamento del maggior effettivo suo complessivo disavanzo (cfr. ricorso, pag. 17) .
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, 6° co., legge Regione Calabria n. 12/1997 e dell’art. 7 bis legge Regione Calabria n. 14/2000.
Deduce che la Corte di Catanzaro, allorché le ha denegato la minor somma di euro 54.818,28 -domandata in via subordinata -riconosciutale dalla commissione tecnica a titolo di contributo ai fini del ripianamento dei disavanzi limitatamente agli anni 1997, 1998 e 1999, non ha tenuto conto che la normativa regionale prefigura un vero e proprio diritto soggettivo al ripianamento degli effettivi disavanzi.
C on il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, co d. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio.
Deduce che , contrariamente all’assunto del la Corte di Catanzaro, il credito azionato è senz’altro produttivo di interessi.
Deduce, per un verso, che il credito era senza dubbio liquido, siccome determinabile nel suo ammontare mercé una mera operazione aritmetica da compiersi sulla scorta dei risultati dei bilanci RAGIONE_SOCIALEli (cfr. ricorso, pag. 21) ; per altro verso, che gravemente colpevole è stato l’ultradecennale ritardo in cui è incorsa la Regione (cfr. ricorso, pag. 21) .
Deduce inoltre che la corte d’appello non ha tenuto conto della circostanza decisiva per cui tutte le altre aziende di RAGIONE_SOCIALE hanno percepito il contributo negli anni compresi tra il 2000 ed il 2003 (cfr. ricorso, pag. 21) .
Deduce poi che ha provveduto a costituire in mora la Regione con atto di diffida ed invito ad adempiere notificato il 3.8.2004 (cfr. ricorso, pag. 22) .
Il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso sono evidentemente connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; in ogni caso i medesimi motivi sono meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.
14. Va debitamente premesso il disposto dell’art. 5, 6° co., della legge Regione Calabria n. 12 del 1997 (richiamato pur dalla Regione Calabria: cfr. controricorso, pag. 4) :
‘al fine di contribuire al risanamento dei trasporti pubblici locali di competenza regionale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle aziende concessionarie dei servizi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -nei limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale e nel rispetto della vigente normativa statale – per la copertura dei disavanzi di esercizio effettivi, riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1996, accertati e riclassificati secondo la vigente normativa, da erogarsi previa verifica da parte della Commissione tecnica costituita con deliberazione della Giunta regionale n. 4471 del 23/7/1996 e sulla base di apposito piano di riparto da approvarsi da parte del RAGIONE_SOCIALE regionale ‘.
Va debitamente premesso, altresì, il disposto -per quel che qui rileva dell’art. 7 bis , 1° co., della legge Regione Calabria n. 12 del 1997 (richiamato pur dalla Regione Calabria: cfr. controricorso, pag. 4) :
‘in analogia a quanto stabilito per il periodo 1987-1996 dall ‘ Art. 5, comma 6, della legge 17.10.1997, n. 12, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle aziende di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nei limiti delle disponibilità di bilancio e di quanto previsto dall ‘a rt. 12 della legge 7.12.1999, n. 472, contributi per la copertura dei disavanzi effettivi non ripianati relativi all ‘ anno 1997 ‘.
15. Va debitamente premesso, ulteriormente, che le sezioni unite di questa Corte hanno nella materia de qua agitur puntualizzato quanto segue.
Ovvero che, in tema di contributi a concessionari di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE operanti nella Regione Calabria, il criterio del ‘ disavanzo effettivo ‘ ,
introdotto dall ‘ art. 5, 6° co., della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12, ha natura innovativa rispetto al criterio del ‘ disavanzo standardizzato ‘ previsto dall ‘ art. 5 della legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 (abrogata a far data dal 1 gennaio 2000, dall’art. 7 -bis, 6° co., della legge reg. 28 agosto 2000, n. 14, e come modificato dall’art. 5 della legge regionale 11 luglio 1983, n. 22 ) , che ha immediatamente sostituito con effetto ‘ ex tunc ‘ , chiaro essendo l ‘ intento del legislatore regionale di regolare i rapporti pregressi ancora in contestazione ancorando il ragguaglio dei contributi da erogare per gli esercizi dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1996 a dati effettivi, con la conseguenza che, riguardo alla richiesta del saldo dei contributi relativi alle predette annualità, il saldo stesso per ciascun esercizio, al netto degli acconti percepiti, può ritenersi maturato solo all ‘ esito del confronto tra disavanzo di esercizio effettivo accertato e quota spettante alla società richiedente sulla base della ripartizione tra i beneficiari delle risorse esistenti alla stregua delle disponibilità finanziarie autorizzate (cfr. Cass. sez. un. 1.6.2010, n. 13338 (Rv. 613262-01); Cass. sez. un. 8.11.2010, n. 22621 (Rv. 614815-01)) .
Evidentemente, alla stregua della normativa regionale applicabile nella specie ed alla luce dell’esplicazione che ne hanno fornito le sezioni unite, l’erogazione dei contributi ancorati al criterio del ‘disavanzo effettivo’ limitatamente al periodo 1.1.1987 -31.12.1996 e, di seguito, limitatamente agli anni 1997, 1998 e 1999, soggiace ad una duplice condizione.
In primo luogo, al limite atto a scaturire dalle disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale.
In secondo luogo, al limite atto a scaturire dalla necessità di ripartire le disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale in misura
proporzionale tra tutte le aziende concessionarie dei servizi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
17. In questo quadro (attesa, appunto, la necessità -cfr. Cass. sez. un. n. 13338/2010 – del confronto tra disavanzo di esercizio effettivo accertato e quota spettante alla società richiedente sulla base della ripartizione tra i beneficiari delle risorse esistenti alla stregua delle disponibilità finanziarie autorizzate) si reputa quanto segue.
Da un canto, è onere dell’impresa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , nella specie della RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, la produzione in giudizio del bilancio -corredato dalle prescritte relazioni – relativo a ciascun esercizio di riferimento, regolarmente approvato e depositato in conformità alla disciplina applicabile ratione temporis , ai fini del riscontro, per ciascun esercizio, del proprio effettivo disavanzo.
D’altro canto, è onere della Regione allegare e dimostrare il quantum delle risorse finanziarie autorizzate dal bilancio regionale ed il quantum delle medesime risorse a ciascuna delle aziende concessionarie del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proporzionalmente erogate sulla scorta del piano di riparto approvato dal RAGIONE_SOCIALE regionale.
Di conseguenza, va imprescindibilmente rimarcato che l’indisponibilità d elle risorse finanziarie correlata all’esaurimento delle risorse autorizzate e proporzionalmente erogate integra -nel quadro de lle previsioni dell’art. 2697 cod. civ. – un fatto impeditivo della pretesa azionata dall’RAGIONE_SOCIALE, fatto impeditivo ricadente, perciò, nell’onere di allegazione e dimostrazione de ll’ente regionale .
E tanto, invero, pur al di là del principio cosiddetto di ‘vicinanza della prova’ (cfr. Cass. (ord.) 22.4.2022, n. 12910, secondo cui il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all ‘ art. 2697 cod. civ. (che impone all ‘ attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte), ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all ‘ attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova) .
18. Alla luce degli enunciati assunti si reputa, inoltre, quanto segue.
Per un verso, non può esser condiviso il rilievo dei giudici di merito secondo cui l’onere probatorio da assolversi dalla ‘NOME COGNOME‘ e dalla ‘NOME COGNOME‘ non assolto attiene (‘deve essere parametrato (…)’: così sentenza d’appello, pag. 6) alla disponibilità delle risorse finanziarie regionali pur all’esito della proporzionale ripartizione disposta dal RAGIONE_SOCIALE regionale ( simmetricamente, va disatteso l’analogo rilievo circa il perimetro dei fatti costitutivi da provarsi dall’attrice, qui ri corrente, di cui a pag. 7 del controricorso) .
Per altro verso, non può che recepirsi il rilievo della ricorrente per cui la Corte di Catanzaro -riscontrato, ben vero, e l’assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla ‘NOME COGNOME‘ , quale dapprima delineato (allegazione dei bilanci (…) ) , e l’ assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla Regione
Calabria, quale del pari dapprima delineato non avrebbe potuto ‘sottarsi all’invocato e sollecitato accertamento (…) del disavanzo di esercizio effettivo dell’RAGIONE_SOCIALE ricorrente’ (così ricorso, pag. 12) , onde poi confrontarlo con la quota spettante alla stessa società ricorrente sulla base della ripartizione tra le aziende beneficiarie delle risorse finanziarie autorizzate.
Evidentemente, l’erronea distribuzione dell’onere probatorio in relazione al riscontro della disponibilità, in esito al riparto proporzionale, delle risorse finanziarie autorizzate -in cui la corte di merito è incorsa, ha rivestito valenza assorbente sia in ordine fatto di cui si è addotto, con il terzo motivo, l’omesso esame sia in ordine al le circostanze di cui si è addotta, con il secondo motivo, la mancata specifica contestazione (‘la mancanza degli elementi indicati dal primo Giudice non può essere superata in alcun modo (…). E tale affermazione vale indipendentemente dalla quantificazione del disavanzo di parte attrice’: così sentenza d’appello, pag. 9) .
Il quarto motivo di ricorso parimenti è meritevole di accoglimento.
Le sezioni unite di questa Corte, nelle medesime occasioni in precedenza riferite, hanno altresì puntualizzato quanto segue.
Ovvero che, in tema di giurisdizione nelle controversie relative a contributi a concessionari di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE operanti nella Regione Calabria ( sia nella disciplina di cui all’art. 5 della legge reg. 24 marzo 1982, n. 7 , sia in quella di cui all’art. 5, comma 6, della legge reg. 17 ottobre 1997, n. 12, fondata sul criterio del ‘disavanzo effettivo’, cioè sullo scrutinio dei costi e ricavi effettivi per ciascun beneficiario) , gli atti con cui la Regione provvede alla determinazione del contributo non comportano alcuna valutazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco e non sono connotati da discrezionalità amministrativa,
essendo meramente ricognitivi dei presupposti della erogazione, con la conseguenza che la pretesa fatta valere in giudizio dalla parte che assume di essere creditrice va qualificata come diritto soggettivo all ‘ applicazione di criteri tecnici legali e la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. sez. un. 1.6.2010, n. 13338 (Rv. 613261-01); Cass. sez. un. 8.11.2010, n. 22621 (Rv. 614814-01)) .
22. Su tale scorta si accredita la censura veicolata dal quarto mezzo.
Ossia il rilievo per cui si configura un vero e proprio diritto soggettivo al ripianamento degli effettivi disavanzi, ‘quanto meno nei minori limiti determinati dalla Regione stessa attraverso la nominata Commissione tecnica’ (così ricorso, pag. 20) .
Il buon fondamento del primo, del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso assorbe la disamina del quinto mezzo.
Non può non porsi in risalto, tuttavia, che in ordine al mancato riconoscimento da parte del primo giudice della rivalutazione monetaria la Corte di Catanzaro ha dato atto, espressamente, che l’appellante non aveva svolto nessuna specifica censura (cfr. sentenza d’appello, pag. 10) .
E, ben vero, siffatta affermazione della corte di merito non è stata censurata puntualmente con il ricorso per cassazione, in particolare con il quinto mezzo.
Cosicché, al riguardo, va registrata la formazione de l ‘giudicato interno’.
In accoglimento, nei termini in precedenza esposti, del primo, del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso la sentenza n. 893/2018 della Corte d’Appello di Catanzaro va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione.
In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
25. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo ed il quarto motivo del ricorso -assorbito il quinto motivo – cassa, in relazione e nei termini dell’accoglimento dei medesimi motivi, la sentenza n. 893/2018 della Corte d’Appello di Catanzaro e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte