Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18481 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18481 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/07/2025
R.G.N. 24408/23
C.C. 27/05/2025
Appalto -Servizi -Pagamento compenso -Prova
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24408/2023) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: GDG CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso e all’istanza ex art. 380 -bis , secondo comma, c.p.c. (vigente ratione temporis ) depositata il 12 luglio 2024, dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P.IVA: P_IVA, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore ;
-intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1957/2023, pubblicata il 28 settembre 2023, notificata a mezzo PEC il 29 settembre 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
vista l’opposizione tempestivamente spiegata dal ricorrente avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380bis c.p.c.;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con decreto ingiuntivo n. 2050/2015 del 28 ottobre 2015, il Tribunale di Lucca intimava il pagamento, a carico di COGNOME NOME e in favore della Snai S.p.A., della somma di euro 5.598,35, oltre accessori, a titolo di corrispettivo dovuto per le svolte prestazioni professionali atte alla commercializzazione di giochi leciti per il periodo relativo alla seconda quindicina di novembre 2010.
Con atto di citazione notificato l’11 dicembre 2015, COGNOME NOME proponeva opposizione, chiedendo che il provvedimento monitorio opposto fosse revocato, in quanto il suo rapporto con la Snai era cessato dal 1° ottobre 2010.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale concludeva per il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In corso di causa la Snai riduceva la pretesa azionata all’importo di euro 1.584,22.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1739/2018, depositata il 21 novembre 2018, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il provvedimento monitorio opposto e condannava l’opponente al pagamento, in favore dell’opposta, della minore somma di euro 1.584,22, in ordine alle prestazioni
svolte dal 16 al 20 novembre 2010, stante che la subentrante RAGIONE_SOCIALE aveva iniziato a svolgere l’attività acquisita dal Guadagno soltanto dal 21 novembre 2010.
2. -Con atto di citazione notificato il 13 maggio 2019, COGNOME NOME proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando che la produzione documentale avvenuta a cura della controparte non fosse idonea a dimostrare l’esistenza del credito.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione la RAGIONE_SOCIALE socio unico, già RAGIONE_SOCIALE la quale insisteva per il rigetto dell’appello proposto e la conferma della sentenza impugnata.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che la cessionaria RAGIONE_SOCIALEcon atto di trasferimento dell’azienda di Guadagno Daniele del 1° ottobre 2010, registrato il 18 ottobre 2010 -aveva ottenuto la licenza per l’esercizio oggetto di cessione solo a decorrere dal 21 novembre 2010, poiché soltanto il giorno precedente la Questura di Arezzo aveva rilasciato alla società la licenza di pubblica sicurezza per lo svolgimento di detta attività di raccolta di scommesse; b ) che non era, tuttavia, controverso il fatto che erano state registrate giocate e scommesse anche per il periodo intercorrente tra il 16 novembre 2010 e il 20 novembre 2010; c ) che durante tale periodo l’unico soggetto titolare della licenza per l’esercizio di detta attività era
parte appellante, cui pertanto era giuridicamente riferibile l’attività corrispondente, non essendo stati allegati fatti o circostanze tali che potessero indurre a ritenere che gli effetti della cessione dell’attività in favore della San Giovanni Five si fossero perfezionati in epoca anteriore al rilascio della licenza a vantaggio della cessionaria; d ) che, del resto, alcuna contestazione era stata sollevata dal COGNOME con riguardo al periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2010 e il 15 novembre 2010, in relazione al quale non era stata registrata alcuna morosità; e ) che ciò conduceva a ritenere che il Guadagno fosse tenuto al pagamento del corrispettivo dovuto per i giorni dal 16 al 20 novembre 2010, poiché le scommesse e giocate poste in essere in detto periodo postulavano che l’esercizio fosse rimasto aperto, atteso che l’appellante non aveva allegato che, in esito alla cessione, l’attività fosse rimasta chiusa o altri fatti idonei ad escludere la riferibilità dell’attività commerciale alla propria posizione soggettiva di titolare della corrispondente licenza di pubblica sicurezza, in base alla quale era stata esercitata l’attività nei giorni in questione; f ) che il Tribunale aveva invitato espressamente le parti a dedurre sul documento di cui al n. 2 di parte ingiungente, che individuava separate voci quanto al PREU e al compenso SNAI, facendo riferimento alla seconda quindicina di novembre 2010, sicché le note depositate in ottemperanza a tale invito erano ammissibili; g ) che il corrispettivo preteso era specificamente riferibile ai giorni dal 16 al 20 novembre 2010, come desumibile dal prospetto allegato da parte appellata, che riportava analiticamente, per ciascuna giocata e scommessa, la data, l’imponibile e quanto spettante in percentuale a Snaitech, di
cui euro 533,63 per compenso ed euro 1.050,59 per PREU; h ) che non avevano costituito oggetto di specifica contestazione, da parte dell’appellante, i dati espressi nel prospetto allegato, né la circostanza che effettivamente avessero avuto luogo le giocate e le scommesse per gli importi corrispondenti, né erano in contestazione i criteri in base ai quali RAGIONE_SOCIALE aveva applicato le percentuali contrattualmente dovute all’imponibile registrato e neppure era stato allegato che si fosse trattato di percentuali difformi da quelle contrattualmente previste ovvero che fossero stati applicati criteri di determinazione del credito differenti da quelli vigenti al momento della regolazione del rapporto tra le parti.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, COGNOME NOMECOGNOME
È rimasta intimata la RAGIONE_SOCIALE a socio unico.
-All’esito, è stata formulata proposta di definizione del giudizio depositata il 4 giugno 2024, accettata il 5 giugno 2024, comunicata il 5 giugno 2024, ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., alla stregua della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso.
Con atto depositato il 12 luglio 2024, COGNOME NOME ha spiegato opposizione avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio.
5. -Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo articolato il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli
artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la Corte di merito fondato la decisione su fatti contestati e non dimostrati.
Obietta il ricorrente che il prodotto prospetto, denominato modello TARGA_VEICOLO relativo alla seconda quindicina di novembre 2010, sarebbe stato assolutamente privo di valore, trattandosi di una scrittura, peraltro nemmeno sottoscritta, formata e confezionata da una parte interessata a suo esclusivo uso e consumo e da questi proveniente.
Deduce altresì l’istante che, in ogni caso, da tale documento non sarebbe emerso assolutamente il debito dell’opponente, non risultando ivi indicate le date di riferimento delle relative letture ed essendo impossibile stabilire se comunque sussistesse un suo debito per i quattro giorni dal 16 al 20 novembre 2010 e quale ne fosse l’eventuale importo.
1.1. -Il motivo è infondato.
Infatti, la Corte distrettuale ha chiarito il ragionamento inferenziale in base al quale è pervenuta alla conclusione che gli importi indicati fossero ascrivibili all’attività esercitata dal cedente dell’attività, COGNOME NOMECOGNOME
Precisamente la Corte d’appello ha rilevato: -che la cessionaria RAGIONE_SOCIALE -cui l’azienda era stata trasferita da RAGIONE_SOCIALE con atto del 1° ottobre 2010, registrato il 18 ottobre 2010 -aveva ottenuto la licenza per l’esercizio oggetto di cessione solo a decorrere dal 21 novembre 2010, poiché soltanto il giorno precedente la Questura di Arezzo aveva rilasciato alla società la licenza di pubblica sicurezza per lo svolgimento di detta attività di raccolta di scommesse; – che non era, tuttavia, controverso il fatto che erano state registrate
giocate e scommesse anche per il periodo intercorrente tra il 16 novembre 2010 e il 20 novembre 2010; – che durante tale periodo l’unico soggetto titolare della licenza per l’esercizio di detta attività era parte appellante, cui pertanto era giuridicamente riferibile l’attività corrispondente, non essendo stati allegati fatti o circostanze tali che potessero indurre a ritenere che gli effetti della cessione dell’attività in favore della San Giovanni Five si fossero perfezionati in epoca anteriore al rilascio della licenza a vantaggio della cessionaria; -che, nonostante la cessione dell’azienda risalisse al 1° ottobre 2010, alcuna contestazione era stata sollevata dal COGNOME con riguardo al periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2010 e il 15 novembre 2010, in relazione al quale non era stata registrata alcuna morosità.
Ergo la Corte di merito ha desunto che le giocate e scommesse nel periodo intercorrente tra il 16 novembre 2010 e il 20 novembre 2010 fossero ascrivibili al cedente.
D’altronde, ai fini della quantificazione della somma dovuta, la Corte ha utilizzato il prospetto prodotto da Snai, in quanto il documento non era stato specificamente contestato, in ordine ai dati ivi espressi (analiticamente, per ciascuna giocata e scommessa, la data, l’imponibile e quanto spettante in percentuale) con riferimento ai giorni dal 16 al 20 novembre 2010.
Da ciò si è ricavato l’importo di euro 533,63 per compenso e di euro 1.050,59 per PREU.
Ora, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del
principio di non contestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sarebbero state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell’atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15058 del 29/05/2024; Sez. 6-3, Ordinanza n. 12840 del 22/05/2017; Sez. 3, Sentenza n. 16655 del 09/08/2016).
Tali adempimenti processuali non sono stati osservati dal ricorrente.
Pertanto, sulla scorta del plausibile ragionamento presuntivo come innanzi riportato e dei riscontri documentali volti a suffragare la quantificazione della pretesa (assistiti da una presunzione relativa di veridicità), si è addivenuti al riconoscimento del diritto nei limiti descritti.
Tale coerente impianto motivazionale non è sindacabile in questa sede per ragioni prettamente meritali, né risulta violato il principio di distribuzione dell’onere probatorio.
2. -In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, poiché la controparte del soccombente è rimasta intimata.
Poiché, all’esito dell’opposizione alla proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, deve essere applicato l’art. 96, quarto comma, c.p.c., con la conseguente condanna del ricorrente soccombente al pagamento, in favore
della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somma che si liquida come da dispositivo (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 5243 del 28/02/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 27947 del 04/10/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023).
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 500,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda