Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16695 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16695 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13089-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO DEL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO N. 3817/2022, depositato il 15/4/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/1/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con decreto pubblicato il 15/4/2022 e comunicato il 19/4/2022, ha respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’ammissione in via
privilegiata, ex art. 2751 bis n. 2 c.c., allo stato passivo del fallimento della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), del credito di € 288.399,497 – interamente escluso dal G.D. preteso a titolo di residuo compenso maturato per le prestazioni d ‘ opera professionale (di progettazione architettonica e direzione dei lavori di ristrutturazione di immobili) eseguite in forza di tre contratti stipulati con la società poi fallita nel corso dell ‘ anno 2008.
1.2. Il tribunale ha ritenuto che l’opponente non avesse assolto all’onere di provare adeguatamente il pieno svolgimento delle prestazioni dalle quali derivava il diritto di credito azionato; ha, in particolare, rilevato che lo RAGIONE_SOCIALE: aveva dedotto solo genericamente di aver adempiuto ai contratti, senza neppure indicare quando aveva eseguito i vari incarichi affidatigli; non aveva dato conto dei pagamenti già ricevuti (essendosi limitato ad allegare in giudizio fatture, con la dicitura ‘pagato’ , prive di data certa e un prospetto contabile unilateralmente redatto); aveva prodotto un ‘ cumulo di documenti ‘ , privi di data certa e di riferimenti oggettivi e soggettivi dai quali poter desumere la loro riconducibilità alle prestazioni oggetto di causa; aveva articolato prove orali inammissibili perché generiche e dunque irrilevanti.
1.3. RAGIONE_SOCIALE, c on ricorso notificato il 19/5/2022, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.
1.4. Il Fallimento Saco ha resistito con controricorso.
1.5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando in rubrica ‘ violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 5 in relazione all ‘ art. 2697 c.c. – artt. 115 e 116 , 134 n. 4 c.p.c. –
art. 24 e 111 Cost. – artt. 98 e 99 L. Fall. ‘, imputa al tribunale di aver fondato la decisione su argomentazioni generiche e prive di rilievo e di aver sostanzialmente omesso l’ esame della copiosa documentazione tecnica prodotta , che attestava il puntuale svolgimento delle specifiche attività oggetto di contratto.
2.2. Con il secondo mezzo RAGIONE_SOCIALE, deducendo ‘ nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 n. 4 per violazione dell ‘ art. 132 n. 4 c.p.c. ‘, censura il decreto ‘ per totale difetto della motivazione e/o per motivazione carente e/o apparente, inidonea, illogica e apodittica ‘ . Osserva, in particolare, che il tribunale non ha illustrato le ragioni poste a base della decisione di non ammettere la prova orale articolata (interamente riportata nel motivo, in osservanza del principio di specificità), volta a dimostrare quali erano le attività professionali che il titolare di esso RAGIONE_SOCIALE aveva svolto su incarico e per conto della società poi fallita e quindi avente ad oggetto circostanze specifiche e decisive ai fini dell’accoglimento della domanda.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando ‘ violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 5 in relazione all ‘ art. 2697 c.c. – artt. 115 e 116 , 134 n. 4 c.p.c. -art. 24 e 111 Cost. -artt. 98 e 99 L. Fall. ‘, torna a lamentare la mancata ammissione della prova orale dedotta sotto il diverso profilo dell’omesso esame dei fatti decisivi che ne formavano oggetto.
2.4. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono, nei termini che seguono, fondati.
2.5. Il tribunale ha escluso che lo RAGIONE_SOCIALE opponente avesse fornito ‘adeguata’ prova dello svolgimento ‘ pieno ‘ della propria prestazione, ‘in conformità del contratto’ , sulla scorta di una motivazione connotata da assoluta apoditticità e dunque, in definitiva, meramente apparente o, comunque, al di sotto del cd. minimo costituzionale.
2.6. Invero, escluso ogni rilievo alla affermata genericità dell e allegazioni dell’opponente , evidentemente non tradottasi nell’omissione o nell’assoluta incertezza dei fatti sui quali si fondava l’impugnazione ( che altrimenti, in forza del comb. disp. degli artt. 93, comma 4°, e 99, comma 2°, n. 3, l.fall., avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in rito), e considerata la palese erroneità dell ‘ulteriore affermazione concernente la carenza di prova dei pagamenti in acconto ricevuti dallo RAGIONE_SOCIALE (quasi che sia onere del creditore, e non del debitore, di documentarli e, per di più, con atti aventi data certa), la statuizione di rigetto è sorretta da due sole argomentazioni, la prima delle quali si sostanzia nella ritenuta irrilevanza (ma per ragioni vaghe, quali la ‘ mancanza di riferimenti oggettivi e soggettivi alle prestazioni contrattuali ‘ , o errate, quali la mancanza di data certa o di prova della loro avvenuta ‘trasmissione’ o ‘comunicazione’) de i numerosi documenti tecnici (non già contrattuali) prodotti dall’odierno ricorrente a dimostrazione dell’attività professionale espletata e la seconda nell’inammissibilità, per una non meglio spiegata genericità/irrilevanza, di tutti i capitoli di prova testimoniale dallo stesso articolati.
2.7. Va aggiunto che il tribunale, lì dove ha reputato inammissibili, perché generiche, le prove orali dedotte dall’opponente , non ha tenuto conto del principio per cui, ai fini dell ‘ ammissione della prova testimoniale, l ‘ indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli articolati dalla parte istante dev ‘ essere condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche ponendo il loro contenuto in correlazione agli altri atti di causa (nella specie, dunque, alla copiosa documentazione tecnica prodotta dall’opponente) e alle deduzioni dei contendenti nonché tenendo
conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi ai sensi dell ‘ art. 253, comma 1°, c.p.c. (Cass. n. 11765 del 2019; Cass. n. 2149 del 2021).
2.8. L ‘ esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre deve, invero, ritenersi soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, i fatti stessi siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllare l ‘ influenza e la pertinenza della prova offerta e per mettere in grado la parte contro la quale essa è diretta di formulare un ‘ adeguata prova contraria (Cass. n. 12642 del 2003; Cass. n. 22254 del 2021).
2.9. Non può d’altro canto dubitarsi che i capitoli di prova non ammessi dal tribunale abbiano ad oggetto circostanze che (oltre che specifiche nei termini appena precisati), ove confermate, risulterebbero decisive ai fini de ll’a ccoglimento dell’opposizione.
2.10. Il ricorso dev’essere quindi accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato e rinviato, per un nuovo esame, al Tribunale di Ascoli Piceno che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima