Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26265 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26265 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 862/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME COGNOME , elettivamente domiciliata in Nola in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME e presso il suo indirizzo pec EMAIL che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
DITTA COGNOME-PRODOTTI PER L’AGRICOLTURA , elettivamente domiciliato in BATTIPAGLIA in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di SALERNO n. 1286/2023 depositata il 27/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Dagli atti di causa emerge quanto segue. NOME COGNOME, imprenditrice agricola, era proprietaria di un fondo rustico sito in agro di Capaccio (SA) sul quale – per una superficie di mq 9.947 – insisteva un pereto costituito da piante coetanee della cultivar ‘Etrusca’ mentre su altra superficie di mq 27.100 insisteva un pereto della cultivar ‘Coscia’.
Dovendo trattare i frutteti con un fitoregolatore di crescita a base di acido gibberellico, sostanza vegetale che stimola la fioritura e l’allegagione, NOME COGNOME acquistò nel 2011 dalla ditta COGNOME, 32 confezioni di GENIAL G 3, prodotto da RAGIONE_SOCIALE, al costo di 120 l’uno.
Il prodotto venne quindi utilizzato ma la produzione di quella annata fu inferiore di circa due terzi rispetto alla produzione lorda media, con un conseguente mancato guadagno di euro 57.257,45.
Un campione del prodotto utilizzato fu fatto analizzare dal laboratorio RAGIONE_SOCIALE di Salerno e così emerse che il prodotto conteneva una percentuale del principio attivo di acido gibberellico pari allo 0,01 ppm era perciò privo delle caratteristiche necessarie all’uso cui era destinato.
Pertanto la ricorrente agi in giudizio al fine, previo accertamento della responsabilità della ditta convenuta, di ottenere la risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento del danno.
2.Il giudice di primo grado respinse la domanda.
L’odierna ricorrente interpose appello ma venne disatteso.
In particolare, il giudice di merito escluse che il Tribunale avesse violato il diritto di difesa della Cucino.
Quest’ultima, infatti, aveva riferito al prodotto acquistato un vizio qualitativo tale da aver modificato la capacità produttiva delle piante, senza tuttavia aver dimostrato, quale compratore, l’esistenza della prova dei vizi attribuiti al bene acquistato.
Ed infatti ‘il risultato dell’analisi evidenziava soltanto una percentuale di principio attivo inferiore a quella dichiarata dal produttore, ma non registrava vizi qualitativi del fitoregolatore.’
Da tale emergenza non era ‘dato comprendere in che modo il medesimo avrebbe danneggiato il pereto, riducendone la sua capacità di produzione’.
A ciò si aggiunse che non vi era nemmeno prova, in ciò aderendo al ragionamento del giudice di primo grado, che il campione sottoposto ad analisi provenisse dal prodotto effettivamente acquistato dall’odierno controricorrente nel 2011 in quanto il buono consegna non indicava il numero di lotto delle confezioni cedute.
Si chiarì, quindi, che nulla avrebbe potuto aggiungere la richiesta prova testimoniale in quanto in parte ai testi veniva demandata la espressione di un giudizio circa la congruità del trattamento rispetto alle indicazioni del produttore ovvero circa le condizioni atmosferiche scelte ed in parte si fondava su circostanze non dimostrate ossia che il prodotto usato nel pereto era proprio quello acquistato nel negozio del Mellone.
Non vi era peraltro alcuna certezza circa la modalità di conservazione del fitoregolatore.
Anche la CTU era stata correttamente non disposta poiché avrebbe dovuto operare su materiale di provenienza non certa e forse non conservato secondo le prescrizioni del produttore.
Si affermò, inoltre, che non vi era nemmeno prova del nesso di causalità tra l’uso del fitoregolatore ed il calo di produzione, tanto più che il campione analizzato conteneva semplicemente un quantitativo di principio attivo inferiore a quello dichiarato dal produttore. Sicché giammai avrebbe potuto indebolire gli alberi e ridurne la capacità di produzione.
Avverso la prefata decisione ricorre NOME COGNOME un motivo di ricorso.
Resiste con controricorso la ditta NOME COGNOME.
In prossimità dell’udienza sono state depositate memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente viene in considerazione l’eccezione di improcedibilità del controricorso formulata dalla ricorrente.
Essa è fondata.
L’art. 370 c.p.c., così come modificato dal d.lgs. n. 122 del 2022, applicabile nella specie, prevede che la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. In mancanza, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale
NOME COGNOME ha notificato il ricorso alla ditta NOME COGNOME in data 28.12.2023 per cui il termine ultimo per depositare il controricorso era il 6.2.2023 laddove ciò è avvenuto il giorno 8.2.2023. Il deposito è, dunque, tardivo.
Trova pertanto applicazione il principio secondo cui in tema di giudizio di legittimità, pur in assenza di un’espressa previsione normativa, il tardivo deposito del controricorso comporta la sua improcedibilità, sanzione che si evince dai principi generali del processo civile in tema di inosservanza di termini relativi ad atti con i quali la parte porta a conoscenza del giudice e dell’avversario le proprie difese, con la conseguenza che non può tenersi conto ai fini della decisione né del controricorso stesso, né dell’eventuale memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1., comma 1, terzo periodo, c.p.c. (Cass.n. 10608/2025).
2.Può ora trattarsi il ricorso.
NOME COGNOME impugna la decisione per essere la stessa viziata, ovvero nulla, per mancata ammissione dei mezzi istruttori: violazione del combinato disposto degli artt. 2697, 1492, 1494, 1223 e 2043 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 24 Cost. in relazione all’art. 360 comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. -Contraddittoria motivazione – Vizio di attività e di giudizio: error in iudicando ed error in procedendo -Violazione di norme sostanziali e processuali: si censura la violazione di norme di legge, sia processuali che di merito, da parte della Corte di Appello di Salerno, per evidente vizio della sentenza per avere posto a fondamento della propria decisione la presunta inosservanza, da parte della ricorrente, dell’onere probatorio ex articolo 2697 c.c., benché’ la parte avesse offerto di adempierlo.
NOME COGNOME ha agito affermando di aver subito un danno alla produzione causato dal prodotto acquistato dalla ditta COGNOME; al fine di
adempiere all’onere su di essa gravante ha chiesto al giudice di merito di ammettere prova per testi nonché la consulenza tecnica ma l’istanza è stata respinta.
L’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (v. Cass. n. 5654/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 30721/2024; Cass. n. 30810/2023).
Il principio di cui innanzi trova applicazione nella fattispecie odierna.
La ricorrente aveva formulato capitoli di prova specifici volti a dimostrare che il prodotto analizzato ed utilizzato fosse proprio quello acquistato dalla ditta COGNOME (come ad es. quelle contenuta nei capitoli di prova di cui alla lettera a o g riportate nel ricorso), aveva prodotto una relazione agro-economica asseverata attestante le cause del danno e la quantificazione dello stesso, così come aveva richiesto la consulenza tecnica tesa proprio a dimostrare il calo di produzione verificatosi ed il nesso di causalità con l’utilizzo del prodotto.
Il giudice di merito, con motivazione contraddittoria ha quindi da un lato, attribuito alla ricorrente il mancato assolvimento dell’onere probatorio su di essa gravante, ha affermato l’assenza di prova della corrispondenza del campione analizzato con il prodotto effettivamente acquistato nel 2011, ma dall’altro non le ha consentito di poterlo assolvere, non ammettendo i capitoli di prova specificamente vertenti su tale aspetto.
Allo stesso modo, il giudice di merito ha ritenuto che la ricorrente non avesse provato la sussistenza di un nesso causale univoco tra l’uso del fitoregolatore e la ridotta fioritura ma, pur in presenza di una produzione oggettivamente ridotta e di un prodotto contenente un quantitativo di molto inferiore a quello indicato come necessario, non ha ammesso la consulenza
tecnica che avrebbe potuto meglio chiarire, attraverso l’ausilio di competenze specialistiche, le ragioni del calo di produzione.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell’onere sancito all’art. 2697 c.c., benché la parte avesse offerto di adempierlo (Cass. n. 8357/2005; Cass., n. 11491/1992; Cass. n. 5915/1981; Cass., n. 1627/1979; n. 2867/1975; Cass. n. 789/1963; Cass.n. 24205/2019; Cass. n. 20810/2023).
La motivazione è, peraltro, affetta dal vizio di contraddittorietà insanabile e viola, quindi, il “minimo costituzionale”, atteso che il giudice di merito ha rigettato la domanda ritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova (Cass. n. 2980/2023, Cass. n. 26538/2017).
In conclusione la sentenza deve essere quindi cassata con conseguente rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso il 2 luglio 2025 e il 4 settembre 2025 a seguito di riconvocazione sulla piattaforma RAGIONE_SOCIALE.
La Presidente NOME COGNOME