Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20443 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20443 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19506/2021 R.G. proposto da : COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
ACOTRIS
RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO LECCE n. 464/2021 depositata il 21/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
La Corte d’appello di Lecce con sentenza del 21.4.21 ha condannato il datore di lavoro in epigrafe al a pagamento di differenze retributive spettanti al lavoratore agricolo a tempo determinato, ma ha rigettato -conformemente a quanto già ritenuto in primo grado- la pretesa del lavoratore di qualificazione del rapporto quale lavoro subordinato a tempo indeterminato e di accertamento di un più lungo periodo di lavoro.
In particolare, la decisione di merito ha escluso la fondatezza della pretesa nel merito, per assenza di prove della diversa durata e diversa natura del rapporto, così implicitamente negando il diritto alle ulteriori differenze retributive rivendicate.
Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per sette motivi; il datore è rimasto intimato.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
I motivi di ricorso lamentano violazione dell’art. 2697 c.c. (primo motivo), degli artt. 421 e 437 c.p.c. (secondo motivo) per mancato esercizio dei poteri ufficiosi da parte del giudice, omesso esame della domanda subordinata del pagamento di differenze rispetto al contratto collettivo (terzo motivo, proposto ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.), dell’art. 112 c.p.c. (quarto motivo) per aver pronunciato sulla domanda non proposta volta al pagamento delle differenze spettanti rispetto alle buste-paga, degli art. 2697, 2094, 2099 c.c. (quinto motivo) circa la prova della subordinazione e delle modalità
di svolgimento del rapporto, degli artt. 437 e 421 c.p.c. (sesto motivo) per non aver disposto il giuramento suppletorio in presenza di semiplena probatio, dell’art. 416 c.p.c. (settimo motivo) per mancata considerazione della non contestazione analitica dei conteggi della CTP allegata.
I motivi sono inammissibili e infondati e tendono essenzialmente ad una rivalutazione del merito della controversia.
Con riguardo al quarto motivo, – con il quale si denuncia la violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato, avendo la Corte delibato in ordine ad una domanda diversa da quella proposta (in particolare sulla differenza tra la retribuzione risultante in busta paga e quella di fatto ricevuta dal lavoratore, in luogo della domanda avente ad oggetto il pagamento delle retribuzioni in applicazione del C.C.N.L. di categoria) – è palese il difetto di autosufficienza (oltre che di interesse ad una pronuncia sul merito dello stesso , giacché l’eventuale accoglimento del motivo comporterebbe il rigetto tout court della sua domanda), non avendo il ricorrente provveduto a trascrivere la sua domanda come proposta in primo grado e, quindi, riproposta in appello a seguito del suo rigetto da parte del tribunale.
N essuna violazione vi è delle regole dell’onere della prova, che incumbuit ei qui dicit e dunque sull’attore in giudizio, in ordine alle modalità e durata del rapporto lavorativo (motivi primo e quinto).
E’ poi rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in questa sede, la valutazione della semiplena probatio (nel caso esclusa) rilevante ai fini del deferimento del giuramento suppletorio (motivo sesto), al pari della valutazione dell’opportunità o necessità dell’attivazione dei poteri ufficiosi ai fini istruttori (motivo secondo).
L’esclusione della fondatezza delle allegazioni attoree, rimaste indimostrate, implica, infine, il rigetto delle rivendicazioni economiche connesse alla diversa -invocata ed indimostrataqualificazione del rapporto, che la corte ha implicitamente rigettato
(motivo terzo) e rende irrilevante il contegno processuale avverso i conteggi prodotti dalla parte (motivo settimo).
Non va resa pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.