Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15995 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 15995 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18393-2019 proposto da:
ALLEVATO COGNOME MADEO IMMACOLATA, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1708/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/01/2019 R.G.N. 145/2015;
Oggetto
Lavoro agricolo.
Disconoscimento rapporto
R.G.N.18393/2019
COGNOME
Rep.
Ud.08/04/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
La Corte di appello di Catanzaro, in accoglimento dell’appello proposto dall’I.NRAGIONE_SOCIALE. avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, ha rigettato la domanda degli odierni ricorrenti, volta al riconoscimento di rapporti di lavoro agricolo, con diritto alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni dal 2006 al 2010.
Per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha osservato che l’onere di prova della sussistenza del rapporto in agricoltura, presupposto del diritto all’iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli, era a carico dei lavoratori e che detta prova, nello specifico, non era stata raggiunta. In particolare, contraddittorie si rivelano le deposizioni acquisite, rese, peraltro, da testimoni coinvolti nell’accertamento ispettivo e interessati a confutarne l’esito. Per i giudici territoriali, in sintesi, «le risultanze testimoniali non (avevano raggiunto) la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni in merito all’esistenza del dedotto rapporto in agricoltura».
Avverso tale pronuncia, hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e gli altri lavoratori indicati in epigrafe, affidato a quattro motivi, cui ha resistito, con controricorso, l’Inps.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.- è dedotto vizio di motivazione nonché omessa pronuncia sull ‘ eccezione formulata in appello. Inesistenza della decisione
su un punto della controversia per la soluzione del caso concreto. Violazione dell’art. 115 c.p.c.
La Corte di appello non si sarebbe pronunciata sull’eccezione con cui, in appello, i ricorrenti avevano denunciato la violazione del principio di contestazione. L’Inps avrebbe disconosciuto i rapporti di lavoro esclusivamente sulla base dei verbali dei propri ispettori, effettuati a distanza di anni, senza neppure procedere ad una verifica sul posto. L ‘ampia documentazione ( contratti di assunzione, buste paga ecc.) prodotta dai ricorrenti dimostrava, invece, i rapporti di lavoro, come del resto ritenuto dal Tribunale.
Con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.è dedotto vizio di motivazione, omessa pronuncia su un’ altra eccezione di controparte. Inesistenza della decisione su un punto della controversia per la soluzione del caso concreto. Violazione art. 8 del DPR 818 del 1957.
Secondo parte ricorrente, l ‘I nps non avrebbe potuto disconoscere i contributi decorso il termine di cinque anni. In base alla disposizione dell’art. 8 cit., infatti, i contributi versati da oltre un quinquennio dovevano restare acquisiti alle gestioni, a tutti gli effetti del diritto alla prestazione.
Con il terzo motivo -ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. – è dedotta l’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione agli artt. 115, 116, e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto inattendibili le testimonianze dei colleghi di lavoro.
Con il quarto motivo -ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. -è dedotta violazione e errata applicazione degli artt. 246 e 421 c.p.c.
Le censure dei motivi si prestano ad una trattazione congiunta, presentando analoghi profili di inammissibilità.
Va infatti osservato che tutti i rilievi mossi alla sentenza sono genericamente argomentati, senza precisi riferimenti al contenuto della decisione impugnata. I motivi di ricorso, invece, come costantemente insegna la Corte, devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata ( ex multis , n. 4905 del 2020) non potendo risolversi in affermazioni apodittiche, prive di puntuale dimostrazione.
Posta questa generale premessa, la motivazione della Corte di appello, non censurabile in termini di apparenza o d’insanabile contraddittorietà (fra le molte, Cass. n. 38004 del 2022, in coerenza con Cass., S.U., n. 8053 del 2014) per quanto, anche solo in sintesi, riportato nello storico di lite, muove dalla corretta premessa teorica (Cass. nr. 1295 del 2023) che, ove a seguito di un controllo, l’INPS disconosca il rapporto di lavoro che costituisce il presupposto dei diritti azionati, grava sul lavoratore l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato; in applicazione della indicata regola iuris , la Corte territoriale è giunta alla conclusione che tale prova non era stata adeguatamente offerta.
La valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi, la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione, involgono poi apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (tra le tante, Cass. n. 16467 del 2017) e, in questa sede, non censurati secondo gli enunciati di Cass., S.U., nn. 8053 e 8054 del 2014 (e successive conformi anche delle sezioni semplici).
In particolare, per i giudici territoriali, non hanno rappresentato prove idonee le deposizioni raccolte che -lungi
dall’essere considerate intrinsecamente inattendibili per lo status dei testimoni interrogatisono state giudicate contraddittorie e, pertanto, ritenute recessive rispetto ad altri elementi di prova.
Il richiamo all’art. 246 c.p.c. , con l’ultimo motivo di ricorso, non coglie dunque la ratio decidendi , fondata non sulla incapacità dei testimoni, regolata dalla previsione invocata, ma piuttosto sulla inattendibilità degli stessi, per le ragioni esposte.
Altri profili devoluti alla Corte (come le denunciate omissioni in ordine alle eccezioni sollevate in sede di appello) difettano di autosufficienza. Parte ricorrente non ha soddisfatto l’onere di trascrizione essenziale degli atti e dei documenti processuali idonei a sorreggere i rilievi, neppur per la parte d’interesse ( ex multis , Cass. n. 21346 del 2024).
Del pari, quanto alla questione oggetto del secondo motivo di cui non vi è cenno alcuno nella sentenza impugnata, parte ricorrente non ha dimostrato che la stessa, con i relativi presupposti di fatto, era stata sottoposta ai giudici di merito; in ogni caso, la disposizione contenuta nell’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957 (secondo la quale debbono essere accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative i contributi indebitamente versati allorché l’accertamento dell’indebito versamento intervenga dopo oltre cinque anni) ha carattere eccezionale e presuppone sempre, per la sua applicabilità, l’esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l’INPS (in ult., Cass. nr. 8649 del 2025, in motiv.). Essa, dunque, non rileva nella fattispecie concreta ove il disconoscimento del rapporto di lavoro ha comportato l’esclusione anche di quello assicurativo (in argomento, Cass. n. 16849 del 2024, punto 28).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, non dovendosi, però, provvedere sulle spese, sussistendo le condizioni di cui all’ art. 152 disp.att.c.p.c.
Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis., ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, l’ 8 aprile 2025.
La Presidente NOME COGNOME