Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24030 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24030 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/08/2025
ASSICURAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12003/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME controricorrente – avverso la sentenza n. 174/2023 della CORTE DI APPELLO DI GENOVA, depositata il 22 febbraio 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 5 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME domandò giudizialmente la condanna della UnipolSai RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’indennizzo dovuto, in forza di una polizza assicurativa stipulata tra le parti, in conseguenza
di un furto di oggetti di valore, preziosi e contanti perpetrato presso la sua abitazione in Savona.
All’esito del giudizio di prime cure, celebrato nell’attiva resistenza della compagnia assicuratrice e connotato da varia attività istruttoria, l’adito Tribunale di Savona rigettò la domanda.
In accoglimento dell’appello interposto dall’attrice, la decisione in epigrafe indicata ha condannato la società assicuratrice al pagamento della somma di euro 24.210, oltre interessi e spese.
Ricorre per cassazione la UnipolSai RAGIONE_SOCIALE affidandosi ad un unico motivo.
Resiste, con controricorso, NOME COGNOME.
Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 5 delle condizioni generali di contratto e illogicità della motivazione.
Ad avviso di parte ricorrente, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto assolto l’onere della prova ad opera dell’assicurato sulla scorta di una denuncia di furto « assai generica », di valore soltanto indiziario, di deposizioni testimoniali de relato e latere actoris ed inidonee a corroborare la denuncia (non avendo i testi assistito al furto, né riferito circa la presenza dei beni in casa al momento del furto): con un ragionamento presuntivo, quindi, non fondato su elementi muniti dei requisiti di gravità, precisione, concordanza.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. La sentenza gravata ha ritenuto avverato il fatto costitutivo del vantato diritto all’indennizzo all’esito di un ragionamento articolato e complesso, i cui tratti essenziali possono riassumersi come segue.
Il verificarsi dell’evento assicurato è stato ritenuto dimostrato in virtù della denuncia di furto sporta dall’assicurata ai Carabinieri il giorno successivo all’occorso, denuncia la cui veridicità è stata valutata sulla scorta del suo contenuto intrinseco (la particolareggiata spiegazione delle modalità di intrusione nell’abitazione) e di elementi di riscontro ad essa estrinseci (i rilievi fotografici dell’effrazione).
La prova dell’oggetto del furto è stata invece ravvisata sulla scorta della descrizione operata con la denuncia, delle deposizioni dei testi attendibili per la loro indifferenza e per l’analiticità del racconto – in ordine al possesso dei beni (orologio e gioielli) da parte della COGNOME ed alla mancanza di una cassetta di sicurezza presso una banca o di una cassaforte in casa, argomento, quest’ultimo, da cui è stata desunta la conservazione dei beni stessi all’interno dell’abitazione.
La decisione si fonda, dunque, sull’apprezzamento combinato, sintetico e sincronico, di plurimi fatti indizianti, di differente natura, esaminati nelle reciproche interazioni e, in tale congiunta valutazione, reputati, per coerenza, logicità e concordanza, muniti dei requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ..
A fronte di ciò, la doglianza dell’impugnante attinge criticamente la vis praesumptiva soltanto di alcuni di tali fatti, ma in una considerazione singolare ed atomistica degli stessi, cioè a dire senza coglierne le sinergiche interferenze tra di loro sussistenti; si concreta nella mera prospettazione di conseguenze probabilistiche differenti da quelle applicate dalla sentenza e si risolve, al fondo, nel sollecitare una diversa ricostruzione della quaestio facti .
Ma, come è noto, è compito esclusivo e tipico del giudice di merito valutare la possibilità di far ricorso alla prova presuntiva, scegliere i fatti noti da porre a base del ragionamento inferenziale e le regole d’esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto, stimare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti
dalla legge: apprezzamenti di fatto, ontologicamente discrezionali, sottratti, ove adeguatamente motivati, al sindacato di legittimità (per gli illustrati princìpi in tema di prova presuntiva, cfr., tra le tante, Cass. 21/03/2022, n. 9054; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 30/06/2021, n. 18611; Cass. 30/05/2019, n. 14762; Cass., Sez. U, 24/01/2018, n. 1785, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, parr. 4 e ss.; Cass. 13/11/2015, n. 23201; Cass. 08/01/2015, n. 101).
Né risulta che oggetto del contratto fosse un evento – il furto – da riferirsi a specifici beni preventivamente individuati o individuabili con un determinato grado di precisione in base ad analitiche modalità in quella stessa sede puntualmente dedotte.
2.2. Impropria e non pertinente rispetto al contenuto del motivo (anche per questa ragione, dunque, inammissibile) è poi la evocazione di alcune delle disposizioni asseritamente inosservate.
Per monolitico indirizzo ermeneutico di questa Corte, abilita la proposizione dell’impugnazione di legittimità la violazione:
-) dell’art. 115 cod. proc. civ. qualora il giudice, in espressa o implicita contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuori dai poteri istruttori officiosi riconosciutigli (tra le tantissime, v. Cass. 26/04/2022, n. 12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867; Cass. 23/10/2018, n. 26769);
-) dell’art. 116 cod. proc. civ., invece, allorquando si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime (Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867, cui adde Cass. 31/08/2020, n. 18092; Cass. 18/03/2019, n. 7618; e già Cass. 10/06/2016, n. 11892);
-) dell ‘ art. 2697 cod. civ. soltanto nell ‘ ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l ‘ onere della prova ad una parte diversa da quella sui quali esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni: Cass. 23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez. U, 05/08/2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto).
Fattispecie in tutta evidenza eccentriche rispetto alla doglianza articolata da parte ricorrente.
2.3. Da ultimo, quanto alla presunta violazione dell’art. 5 delle condizioni generali di polizza, la mancata riproduzione in ricorso del tenore della clausola quantomeno nelle parti d’interesse – preclude alla Corte di legittimità, in ossequio al principio di autosufficienza che governa il giudizio per cassazione, lo scrutinio sul merito della censura, oltremodo formulata in termini assai generici, senza nemmeno una chiara spiegazione delle ragioni della asserita violazione.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Attes a l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.100 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione