Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12552 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12552 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7536 R.G. anno 2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , domiciliati in ROMA presso la cancelleria della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
ricorrente
contro
CASSA RURALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in in ROMA presso la cancelleria della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione rappresentata e difesia da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) ;
contro
ricorrente
avverso la SENTENZA n. 9/2023 emessa da CORTE D’APPELLO TRENTO. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Con sentenza pubblicata il 19 novembre 2021 il Tribunale di Trento condannava RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, quale socio accomandatario, in solido tra loro, a pagare alla convenuta RAGIONE_SOCIALE la complessiva somma di euro 424.003,27, oltre interessi: somma maturata con riferimento a più rapporti di finanziamento intercorsi tra la detta società e la banca.
2 . ─ In sede di gravame il credito della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stato rideterminato in euro 393.231,21: per detto importo, maggiorato di interessi, è stata pronunciata condanna.
─ La società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione. L’impugnazio ne è resistita con controricorso da RAGIONE_SOCIALE.
E’ stata formulata , da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380bis c.p.c.. A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La proposta ha il tenore che segue:
« a Corte d’appello di Trento con sentenza n. 9/2023 ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: a) il primo motivo di appello, con il quale gli appellanti lamentano che il Tribunale non abbia motivato circa la incompletezza della documentazione esaminata dal c.t.u. per redigere la sua relazione sui rapporti dare-avere tra le parti, dal primo giudice posta a fondamento della sua decisione, è inammissibile e, comunque, infondato: ciò in quanto la c.t.u., espletata in primo grado, ha dato conto dell’incompletezza della documentazione in atti, giungendo comunque al proprio calcolo, e gli appellanti (società debitrice principale e socio in proprio) non hanno sul punto mai svolto
nessuna contestazione nel corso dell’espletamento della c.t.u., né nei loro atti difensivi conclusivi in primo grado, nel motivo di appello pretendendo semplicemente l’accoglimento delle conclusioni raggiunte nella propria c.t.p., che tuttavia sempre sui medesimi documenti ha operato, onde gli appellanti sono in contraddizione laddove pretendono che quella stessa documentazione sia insufficiente per fondare la c.t.u. ed, invece, adeguata per conferire attendibilità alla c.t.p.; b) con riguardo al motivo sul l’applicazione di interessi anatocistici, dall’art. 1.629 l. 27 dicembre 2013, n. 147 deriva che nel periodo di riferimento 2014-2016 nessun anatocismo può operare, in contrario alla domanda della banca, con conseguente necessità di riforma sul punto della sentenza di primo grado, espungendoli dal calcolo finale; c) la prima decisione va riformata anche quanto alla debenza della c.m.s., che va esclusa, mancando la previsione in contratto della sua ‘ base di calcolo ‘ , dunque restando clausola indeterminata; d) il tasso soglia usurario non è stato mai superato nel contratto di mutuo ipotecario del 18 febbraio 2014, come già accertato correttamente dal primo giudice, e ciò proprio seguendo le modalità di calcolo proposte dagli appellanti; del pari, la clausola floor nel contratto di mutuo è chiara nel suo contenuto e regolarmente sottoscritta; e) nessun risarcimento del danno va disposto per avere l’appellante venduto un immobile a prezzo inferiore al suo valore, per saldare parte del debito bancario, non essendo provato né il nesso causale, essendo la vendita avvenuta circa tre anni prima della risoluzione dei rapporti bancari, né il valore dell’immobile, rimasto un mero assunto di parte;
«ciò posto, il primo motivo ─ che deduce nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c., sul motivo di appello concernente l’incompletezza della documentazione sottoposta al c.t.u., atteso che gli attori avevano chiesto l’esibi zione ex art. 210 c.p.c. e il giudice aveva autorizzato il consulente ad acquisire quanto necessario, ma, non avendo la banca
prodotto l’intera documentazione, il Tribunale avrebbe dovuto aderire necessariamente alla c.t.p. per essere la banca ‘ decaduta ‘ -è manifestamente infondato e per il resto inammissibile: invero, da un lato, la motivazione esiste e non è inferiore al ‘ minimo costituzionale ‘ (cfr. Cass., sez. un., 7.4.2014, n. 8053); dall’altro lato, tutte le altre argomentazioni finiscono per riproporre un inammissibile giudizio sul fatto, in quanto pretende dalla Corte di legittimità una rivisitazione della vicenda concreta, già scrutinata dai giudici del merito, tramite la lettura degli atti istruttori, preclusa in sede di legittimità ( e multis , Cass. 15 aprile 2021, n. 10029; Cass. 17 febbraio 2021, n. 4172; Cass. 22 gennaio 2021, n. 1341; Cass. 4 maggio 2020, n. 8444; Cass. 10 marzo 2020, n. 6692; Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 14 gennaio 2019, n. 640), dove rimane preclusa qualsiasi censura volta a criticare il ‘ convincimento ‘ che il giudice di merito si è formato, in esito all’esame d el materiale probatorio (Cass. n. 11176/2017; Cass. n. 20802/2011; Cass. n. 42/2009);
«il secondo motivo ─ che deduce violazione degli artt. 2697 c.c., 113 e 210 c.p.c., in quanto era onere della banca produrre tutta la documentazione afferente i conti correnti e gli estratti conto, avendo il giudice di primo grado ordinato l’esibizione di essa ai sensi dell’a rt. 210 c.p.c., laddove nell’ordinanza di formulazione dei quesiti al c.t.u. ha disposto che il consulente operasse ‘ acquisita tutta la documentazione di cui gli attori abbiano chiesto l’esibizione’ , onde, non avendo ottemperato all’ord ine, essa era ‘ decaduta ‘ e dovevano accogliersi le conclusioni della propria c.t.p. ─ è inammissibile, sotto plurimi profili, in quanto: 1) secondo la stessa deduzione del motivo, non fu emessa ordinanza ex art. 210 c.p.c., ma fu solo autorizzato il c.t.u. ad acquisire documenti, in ausilio dell’onere della prova gravante sul correntista che chieda il ricalcolo e l’espunzione di poste pretesamente non dovute; 2) non coglie e non censura la ratio decidendi , secondo cui il motivo di appello era addirittura inammissibile, per la mancata contestazione al
riguardo della c.t.u.; 3) l’apprezzamento della condotta processuale delle parti è riservato al giudice del merito, non potendosi in cassazione sindacare il ‘ convincimento ‘ che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale probatorio e della condotta delle parti, potendo il giudice ben apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione (Cass. n. 11176/2017, n. 5009/2017, n. 6231/2018, fra le tante); 4 ) il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis , n. 1, c.p.c., in quanto non tiene conto del principio consolidato secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso altri elementi di prova (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 4 aprile 2019, n. 9526) ed avvalersi del consulente d’ufficio, in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 15 marzo 2016, n. 5091; Cass. 1° giugno 2018, n. 14074; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; Cass. 19 maggio 2020, n. 9140); 5) ancora, è inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis , n. 1, c.p.c., alla luce del principio consolidato, secondo cui la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia a ttribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti ( e multis , Cass. 20.4.2020, n. 7919; Cass. 19.8.2020, n. 17313; Cass. 24.1.2020, n. 1634; Cass. 23.10.2018, n. 26769; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 7.11.2017, n. 26366; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107), nella specie non avendo affatto violato il giudice la distribuzione dell’onere della prova, ma avendo aderito alle conclusioni della c.t.u. ».
Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, che resistono ai rilievi critici formulati dalla parte ricorrente nella sua memoria.
Mette conto solo di aggiungere che, con riguardo al tema della sufficienza documentale, la Corte di appello , con motivazione tutt’altro che apparente o illogica, ha fatto proprio l’argomentare del Giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto che la consulenza tecnica fosse «logicamente motivata, sulla base della documentazione depositata, nel pieno contraddittorio con i consulenti delle parti» alle cui osservazioni l’ausiliario «aveva adeguatamente risposto» , senza che i ricorrenti odierni avessero sollevato questioni vertenti sulla mancata acquisizione di scritti che potessero qualificarsi decisivi. In tal modo, il Giudice distrettuale ha inteso basare il proprio convincimento sugli esiti dell’ indagine peritale e sulla condotta processuale degli odierni ricorrenti: e poiché, ai fini dell’accertamento del rapporto di dare e avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l’impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti (Cass. 25 luglio 2023, n. 22290) ─ evenienza, quest’ultima, che nella fattispecie in esame è stata reputata evidentemente sussistente ─ , i due motivi di ricorso appaiono privi di concludenza. Né gli istanti possono aspirare in questa sede a una revisione del giudizio di fatto dei Giudici del merito basandosi sulle risultanze delle consulenza tecnica; una censura così strutturata risulta infatti inammissibile: e ciò ove pure la doglianza investa il versante motivazionale, visto che oggi è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che « risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali » (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).
Nella memoria illustrativa i ricorrenti invocano il principio per cui, in base alla disciplina consumeristica unionale, le clausole abusive non sono vincolanti per il consumatore. Ma, a parte che non è chiarito a
quali clausole facciano riferimento gli istanti, la memoria ex art. 378 c.p.c. – e lo stesso vale, ad avviso del Collegio, per quella di cui all’art. 380bis. 1 -non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente, cioè in maniera completa, compiuta e definitiva, enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (Cass. 30 marzo 2023, n. 8949; cfr. pure: Cass. 20 dicembre 2016, n. 26332; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3471).
Analoghe considerazioni possono svolgersi con riguardo al tema, pure sviluppato nella memoria, della «manipolazione» dei tassi Euribor nel periodo tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008: considerazioni che irritualmente introducono un motivo di impugnazione affatto nuovo, estraneo a quanto dedotto in ricorso.
─ Il ricorso è respinto.
─ Le spese processuali seguono la soccombenza.
Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c..
In tal senso, la parte ricorrente va condannata, nei confronti di quella controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 7.000,00 , oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 7.000,00 in favore della parte
contro
ricorrente, e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione