Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32169 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32169 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21103/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona degli amministratori giudiziari, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – STUDI ECONOMICI E PROGETTI RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e all’AVV_NOTAIOto NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 739/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 11/05/2020;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 11/05/2020, la Corte d’appello di Palermo, in accoglimento dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e in riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo originariamente ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE COGNOME per il pagamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE, di corrispettivi riferiti a talune forniture di materiali di cantiere che la RAGIONE_SOCIALE COGNOME aveva realizzato in favore della RAGIONE_SOCIALE della quale la RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) era parte consorziata;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non avesse fornito una prova adeguata dell’effettiva conclusione, con la RAGIONE_SOCIALE del contratto di fornitura posto a fondamento delle prestazioni deAVV_NOTAIOe in giudizio, con la conseguente insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del credito originariamente azionato in sede monitoria;
a vverso la sentenza d’appello, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione;
la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) resiste con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
considerato che ,
con il primo motivo, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1350, 2729 c.c., della legge n. 109/94 e della legge regionale Sicilia n. 7/2002, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 2697 c.c. e 13 della legge n. 109/94 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per
avere la corte territoriale, da un lato, ritenuto che la conclusione del contratto di fornitura posto a base delle forniture deAVV_NOTAIOe in giudizio fosse subordinata all’adempimento di un onere di forma scritta ad substantiam e, dall’altro, per aver ritenuto sussistente un criterio di valutazione probatoria più rigoroso, rispetto all’ordinaria disciplina delle prove, in relazione all’accertamento del rapporto di fornitura deAVV_NOTAIOo in giudizio;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come la circostanza evidenziata dal giudice a quo , circa l’eventuale esigenza di una conclusione per iscritto ad substantiam del contratto deAVV_NOTAIOo in giudizio, sia stata evocata dalla corte d’appello unicamente ad colorandum , ossia al mero scopo di completare l’esposizione delle ragioni del giudizio, dopo aver lungamente argomentato sul l’inesistenza di alcuna adeguata prova in ordine all’effettiva conclusione del contratto tra le relative parti;
l’odierna censura, conseguentemente, si risolve nell’esposizione di argomentazioni del tutto irrilevanti ai fini della decisione, essendo la sentenza impugnata già adeguatamente sostenuta dall’a utonoma ratio decidendi costituita, per l’appunto, dalla deAVV_NOTAIOa assenza di alcuna dimostrazione del l’ avvenuta conclusione del contratto deAVV_NOTAIOo in giudizio;
quanto, infine, alla contestata affermazione del giudice d’appello , circa la (pretesa) necessità di un maggior rigore nella valutazione delle prove ai fini dell’accertamento dell’avvenuta conclusione del contratto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale si sia limitata ad alluderne al solo scopo di esplicitare un criterio di giudizio rilevante sul piano del merito della valutazione delle prove, e non già sotto il profilo
del riconoscimento di un eventuale vincolo rilevante in chiave di legittimità;
da tanto deriva l’inammissibilità della censura, anche sotto tale profilo, trattandosi di una doglianza che attiene al modo in cui il giudice di merito ha ritenuto di dover valutare le prove sottoposte al suo esame nell’esercizio dei poteri discrezionali allo stesso spettanti; e dunque di una doglianza avanzata sulla base di una prospettiva critica non consentita in questa sede di legittimità;
con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di considerare la circostanza costituita dal carattere incontestato dell’avvenuta conclusione, tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, del contratto di fornitura deAVV_NOTAIOo in giudizio, non avendo la controparte tempestivamente contestato tale circostanza in sede di costituzione in giudizio;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come la circostanza di fatto, invocata dalla ricorrente come rimasta incontestata tra le parti, coincida con quella relativa alla (eventuale) avvenuta conclusione del contratto in esame tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e non già tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE);
da tale premessa deriva la non invocabilità del principio di non contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., dovendo ritenersi legittimamente evocabile tale principio solo in relazione a circostanze di fatto che siano alle parti comuni , non potendo al riguardo ragionevolmente presumersi (in difetto di indici rappresentativi di segno contrario) che la RAGIONE_SOCIALE abbia potuto venire a conoscenza di
alcunché circa l’avvenuta conclusione del contratto tra la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE;
al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale l ‘ onere di contestazione -la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova -sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019, Rv. 652044 -01; Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016, Rv. 640518 -01; Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013, Rv. 625006 – 01), avuto altresì riguardo alla mancata dimostrazione, ad opera di parte ricorrente, dell ‘effettiva e concreta conoscenza, in capo alla controparte, delle circostanze assunte come incontroverse;
con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di considerare la circostanza costituita dall’avvenuta sottoscrizione, da parte della COGNOME, di ben nove cambiali in favore della RAGIONE_SOCIALE ricorrente in pagamento degli importi risultanti dalle fatture emesse da quest’ultima: circostanze idonee a fornire in modo decisivo la prova dell’avvenuta conclusione del contratto in esame;
con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di considerare la circostanza della sufficienza, ai fini della prova dell’effettiva esecuzione delle forniture deAVV_NOTAIOe in giudizio, della sola firma (attestata in atti) degli autisti che ritiravano il materiale presso la RAGIONE_SOCIALE fornitrice, e non anche la sottoscrizione degli organi della RAGIONE_SOCIALE;
entrambi i motivi -congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione -sono inammissibili;
osserva il Collegio come la RAGIONE_SOCIALE ricorrente abbia totalmente trascurato di argomentare (e, conseguentemente, di comprovare) la sicura riferibilità delle cambiali sottoscritte dalla COGNOME al rapporto contrattuale deAVV_NOTAIOo in giudizio, nonché di argomentare il carattere dirimente, ai fini della decisione, della circostanza di fatto costituita dalla sottoscrizione apposta dagli autisti che ritiravano il materiale presso la RAGIONE_SOCIALE fornitrice;
sul punto, è appena il caso di rilevare come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazione dell’art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione ‘per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’ ;
secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo , di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di
discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01);
ciò posto, occorre rilevare l’inammissibilità delle censure in esame, avendo la ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) conAVV_NOTAIOo a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia;
osserva il Collegio, pertanto, come, attraverso le censure in esame, la ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un’operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità;
con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente pronunciato la condanna dell’odierna ricorrente alla rifusione, in favore di controparte, delle spese del giudizio;
il motivo è inammissibile, dovendo ritenersi, la proposizione della censura in esame, alla stregua di una mera prospettazione delle conseguenze connesse all’eventuale accoglimento dei precedenti motivi di
ricorso; motivi risultati, al contrario, nel loro complesso, destituiti di fondamento;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della RAGIONE_SOCIALE ricorrente al rimborso, in favore della RAGIONE_SOCIALE controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione