Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16233 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16233 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME, in proprio e quale accomandatario di RAGIONE_SOCIALE , rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo , in Roma, INDIRIZZO
-ricorrenti-
Contro
RAGIONE_SOCIALE
COGNOME , rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Milano n. 1506/2020 pubblicata il 19.6.2020, notificata il 30.6.2020.
Oggetto:
Contratto di conto
corrente art.101,comma
2, c.p.c.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.5.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, nonché personalmente i Sigg.ri COGNOME NOME e COGNOME COGNOME NOME, quali garanti, hanno evocato in giudizio il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.p.A. per sentire accogliere le loro domande, tese sostanzialmente a vedere accertare, previe le declaratorie del caso, quale fosse l’effettivo importo dovuto da RAGIONE_SOCIALE.L.Y. in dipendenza del rapporto di conto corrente di corrispondenza bancario alla stessa intestato n. 425300/5, assistito da apertura di credito, per effetto dell’indebita applicazione dei tassi ultralegali (moratori), di interessi anatocistici, spese non contrattualizzate, commissioni di massimo scoperto (c.m.s.), atre commissioni, ecc., con conseguente rideterminazione del saldo attivo -o passivo -per la Banca, da operarsi a mezzo di idonea CTU, dovendosi tenere conto delle valute dei c.d. giorni banca.
Altra autonoma domanda è stata svolta al fine di vedere la Banca convenuta, previa la dichiarazione di chiusura del rapporto di conto corrente, condannata a rimborsare alla RAGIONE_SOCIALELRAGIONE_SOCIALEY. tutte le somme da quest’ultima versate in eccedenza, siccome quantificate alla data RAGIONE_SOCIALE domanda giudiziale, sulla base di perizia di parte, pari ad € 25.949,80, quale saldo effettivo del rapporto oggetto di causa.
─ L’adito Tribunale di Monza rigettava le domande ritenendo che la domanda di ripetizione dell’indebito oggettivo e tutte quelle ad essa prodromiche erano inammissibili in quanto il conto corrente risultava non ancora estinto.
─ Gli attuali ricorrenti hanno proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Milano. La Corte di merito adita con la sentenza qui impugnata ha rigettato l’appello .
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:
le domande di mero accertamento delle invalidità negoziali formulate dagli appellanti, complessivamente dirette alla ricostruzione contabile del rapporto previa espunzione degli addebiti ritenuti illegittimi o ingiustificati «si scontrano, nel caso con la totale mancanza di documentazione del rapporto bancario di cui è causa»; b) pur avendo depositato in prime cure una perizia di parte con allegati gli estratti conto dal 31.3.2006 al 31.12.2012 e avendo richiesta un ordine ex art. 210 c.p.c. per i restanti estratti dall’apertura del rapporto, in sede di appello nel deposito telematico del fascicolo di I grado veniva depositata la sola perizia peritale ma senza alcun allegato, tra cui i menzionati estratti. Nel fascicolo d’ufficio di primo grado non è presente il fascicolo cartaceo e nel c.d. fascicolo di cortesia sono presenti soltanto le copie degli atti di parte, la perizia, ma non gli allegati citati;
la stessa banca aveva depositato le copie del contratto le informative contrattuali e le lettere di conferma fidi, nonché documenti annuali di sintesi delle condizioni contrattuali;
l’assoluta mancanza di documentazione non può essere sopperita con l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., né può essere ammessa la CTU al solo fine di esonerare la parte dall’onere probatorio su di essa gravante;
la depositata CTP ha utilizzato un metodo non conforme alle istruzioni RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia e pertanto riporta valori non attendibili, anche se il CTP aveva precisato che applicando il metodo di calcolo RAGIONE_SOCIALE autorità di vigilanza si sarebbe determinato il superamento del tasso soglia in alcuni trimestri;
in ogni caso si ipotizzerebbe un caso di usura sopravvenuta, non rilevante poiché l’usura oggettiva va verificata nel momento in cui gli interessi sono pattuiti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
─ COGNOME NOME, COGNOME NOME, in proprio e quale accomandatario di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE hanno presentato ricorso per cassazione con due motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
I ricorrenti deducono:
6. – Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360, n. 3, c.p.c., con riferimento agli artt. 101 e 115 c.p.c., per avere la Corte, senza sollecitare il contraddittorio nelle forme previste dall’art. 101, cit., comma secondo, «statuito, in via officiosa, in merito alla rinvenuta assenza nel fascicolo di parte RAGIONE_SOCIALE documentazione bancaria che, nel primo grado di giudizio era stata prodotta dagli odierni ricorrentio in formato cartaceo, e che avrebbe dovuto essere allegata alla perizia contabile, essa sì prodotta al doc. 8 RAGIONE_SOCIALE ricostruzione del fascicolo telematico.»
6.1 -La censura è infondata. Questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di chiarire che l’art. 101, comma 2, c.p.c., si riferisce solo alla rilevazione d’ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi RAGIONE_SOCIALE lite non presi in considerazione dalle parti (Cass., n. 11269/2023; Cass., n. 29803/2019; Cass., n.11453/2014; Cass., n.11928/2012; Cass., n. 10062/2010), e tale non è certamente il rilievo RAGIONE_SOCIALE mancanza di documentazione dei fatti come rappresentati dalla parte attrice.
7. -Con il secondo motivo: Error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art. 112 c.p.c., per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, comunque, per omessa motivazione o motivazione apparente, perplessa e contraddittoria, nonché per violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 1815, comma 2, c.c per avere la Corte distrettuale affidato la propria statuizione di rigetto dell’appello ad un apparato motivazionale meramente apparente e finanche
perplesso e contraddittorio, assumendo che, nella perizia di parte «su cui gli appellanti hanno basato le loro domande», è espressamente dichiarato dal perito di aver condotto la propria analisi in tema di interessi usurari calcolando il TEG «non con la arbitraria formula che la Banca d’Italia ha fatto utilizzare nelle istruzioni alle banche», cosicché essendo stata redatta utilizzando criteri di calcolo diversi da quelli indicati dalla Banca d’Italia, riporterebbe valori intrinsecamente non attendibili (Cass., n. 12965/2016), salvo poi, però, soggiungere che il perito degli appellanti ha ulteriormente dichiarato che anche applicando la formula RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia il calcolo del TEG avrebbe determinato il superamento RAGIONE_SOCIALE soglia usura in alcuni trimestri.
Per avere in ogni caso violato e falsamente applicato l’ art. 1815, comma 2, c.c. per cui «Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi», sull’erroneo assunto che, nella specie, benché si tratti di rapporti di conto corrente bancario, troverebbe applicazione il principio sancito da Codesta Suprema Corte nella sentenza a SS.UU. n. 24675 del 19/10/2017 che riguarda esclusivamente l’usura sopravvenuta, ma nei soli rapporti di mutuo.
7.1 -La censura è inammissibile nella sua prima parte perché la Corte ha chiaramente motivato il diniego di ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., con la considerazione che esso «rimane uno strumento istruttorio ufficioso e residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità meramente esplorative, vale a dire non sia diretta a indagare se il documento contenga la prova stessa»; né il riferimento al contenuto RAGIONE_SOCIALE CTP presenta alcun aspetto di contraddittorietà, come invece sembra affermare, incomprensibilmente, parte ricorrente.
La ulteriore censura sull’applicazione a un rapporto di conto corrente il principio di irrilevanza dell’usura sopravvenuta, affermato da Cass. S.U. 24675/2017 con riguardo, secondo i ricorrenti, ai soli rapporti di mutuo, è inammissibile, prima ancora che infondata, costituendo il rilievo del carattere sopravvenuto RAGIONE_SOCIALE dedotta usura oggettiva un’argomentazione di mero rincalzo, estranea alla ratio decidendi basata sull’ineliminabile difetto di prova degli assunti di parte attrice 8. -Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000 per compensi e € 200 per esborsi , oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima Sezione