Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22185 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22185 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6755/2023 R.G. proposto da :
NOME e NOME, elettivamente domiciliati presso l’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata presso l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE , che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, con domiciliazione digitale ex lege
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO n. 1130/2022 depositata il 27 settembre 2022; 8 maggio udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
con sentenza del 10 ottobre 2018 il Giudice di pace di Novara di Sicilia, accogliendo la domanda avanzata da NOME COGNOME e NOME COGNOME, condannava Poste Italiane S.p.A. a pagare agli attori suddetti la somma di euro 1.131,27, oltre interessi fino al saldo, nonché la somma di euro 200, oltre a interessi fino al saldo, per risarcimento di danno;
Poste Italiane proponeva appello, cui controparte resisteva. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 27 settembre 2022, lo accoglieva, rigettando ogni domanda degli appellati;
NOME e NOME hanno presentato ricorso, sulla base di due motivi, da cui Poste Italiane si è difesa con controricorso e ha depositato pure memoria.
Ritenuto che:
il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e mancata applicazione degli articoli 2697 c.c., 115, 116 e 132, secondo comma, n.4 c.p.c.; denuncia altresì, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., motivazione omessa e comunque insufficiente sul fatto decisivo, travisamento probatorio e omesso esame di fatto discusso e decisivo;
1.1 gli attuali ricorrenti nella citazione di primo grado avrebbero chiesto capitale e interessi in forza di un loro buono postale fruttifero; controparte si è difesa sostenendo di avere versato quanto dovuto secondo la specificazione riportata sul retro del
buono, sostenendo altresì che ‘la differenza tra quanto indicato nel Buono e quanto versato’ ai Sofia derivava dalla ‘applicazione della ritenuta del 12,50% sulle somme dovute a titolo di interessi’ ;
q ui sarebbe l”errore commesso dal Tribunale’, e basterebbe ‘leggere il retro del buono per verificare che la Poste Italiane avrebbe dovuto versare alla scadenza del 20° anno <> per ogni bimestre successivo <>’ ;
si argomenta quindi su quanto aveva versato Poste Italiane operando un’erronea quantificazione e applicando la ritenuta fiscale anche sul capitale e non solo sugli interessi;
invocando anche la giurisprudenza per cui sussisterebbe una netta diversità fra ‘distinzione tra il riesame del fatto … e il travisamento probatorio’ (Cass. 31726/2021), i ricorrenti sostengono che il Tribunale ‘ha ritenuto vera una circostanza … smentita … dal buono … e dalla ricevuta’, i quali giungerebbero a smentire che Poste Italiane ‘abbia versato la somma dovuta in applicazione della normativa vigente ed in applicazione di quanto riportato sul retro del buono’; così il giudice d’appello avrebbe violato l’articolo 116 c.p.c. per avere valutato in modo erroneo le prove documentali prodotte da ambo le parti in primo grado e la citata giurisprudenza; inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare ‘un fatto storico oggettivo’, risultante dai documenti e ammesso da controparte, cioè che Poste Italiane RAGIONE_SOCIALEnon ha versato le somme dovute sulla scorta di quanto riportato sul retro del buono e previsto dalla Legge … sia che si ritenga di applicare la ritenuta fiscale, sia … che si ritenga di non applicarla’ ; t ale fatto sarebbe stato ‘oggetto di discussione tra le parti sin dal primo momento’, proprio per esso avendo i Sofia avviato la causa; pertanto, Poste Italiane avrebbe ‘versato una somma inferiore a quella dovuta’, onde la sentenza
d’appello andrebbe cassata ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.;
i l Tribunale avrebbe ‘dato per scontato’ che Poste RAGIONE_SOCIALE avesse corrisposto il dovuto secondo ‘quanto riportato sul buono indicato dalla Legge’, mentre i documenti prodotti ‘provavano esattamente il contrario’ ; c osì il giudice d’appello avrebbe pure violato l’articolo 2697 c.c. avendo ‘ritenuto provate circostanze la cui sussistenza era esclusa dai documenti allegati dalle parti’, e violato altresì l’articolo 115 c.p.c. avendo ‘ritenuto contestate circostanze che invece controparte aveva ammesso esplicitamente e per iscritto’ ; i l Tribunale non avrebbe neppure ‘motivato in alcun modo’ la sua decisione, violando ‘esplicitamente’ l’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. e non spiegando perché non avrebbe tenuto in conto ‘che controparte aveva esplicitamente ammesso di avere versato una somma inferiore’; e ‘in ogni caso’ avrebbe violato l’articolo 2697 c.c. perché ‘i ricorrenti avevano depositato il buono e tutti gli altri documenti probanti le somme che la resistente avrebbe dovuto versare’, oltre a violare o comunque non applicare l’articolo 116 c.p.c.;
i n conclusione, i ricorrenti sostengono che il giudice d’appello avrebbe ‘omesso di utilizzare per la decisione i dati oggettivi come risultanti dal processo, interpretando erroneamente la natura e la portata degli elementi acquisiti nel procedimento’, ragion per cui avrebbe ‘commesso evidenti violazioni di Legge’ ;
1.2 questo motivo prima facie potrebbe apparire -come effettivamente sembra alla controricorrente -eterogeneo; in realtà, però, si fonda tutto sulla base di una pura sostanza fattuale, che i ricorrenti tentano di schermare con riferimenti, comunque apodittici e meramente assertivi, a una congerie di profili di diritto; l ‘unica parte del motivo che non è pertanto inammissibile è quella in cui viene prospettato un difetto di motivazione, il quale però non
sussiste, in quanto la motivazione ha palesemente raggiunto lo standard costituzionale;
ne consegue che il motivo merita rigetto;
il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e mancata applicazione degli articoli 112, 116 e 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.;
2.1 a d avviso dei ricorrenti, il giudice d’appello ha compiuto un excursus sulla irrilevante questione che i BTP non sono titoli esecutivi, per poi incorrere in una ‘evidente violazione di legge’ laddove interpreta ‘il comportamento processuale dei Sofia’ come comportamento di mancata contestazione, mentre i Sofia avrebbero ‘sempre e solo sostenuto che non erano state versate tutte le somme dovute in applicazione della legge e di quanto riportato sul retro del buono’; e non sarebbe stato ‘loro compito calcolare la ritenuta fiscale’, obbligo invece della resistente ;
i conteggi prodotti da Poste Italiane, poi, sarebbero ‘ ictu oculi errati’ e comunque sarebbe stato necessario disporre una consulenza tecnica d’ufficio ; gli attuali ricorrenti saprebbero soltanto che controparte non avrebbe ‘versato le somme dovute, circostanza attestata anche dal conteggio allegato al n. 6’; e vi sarebbe ‘una differenza oggettiva tra la somma richiesta e quella liquidata’ ; i nvece il giudice d’appello avrebbe ‘dedotto fonte di prova in favore della resistente da un comportamento corretto’ degli attuali ricorrenti, che si sarebbero limitati a ‘dichiarare che quanto versato non coincideva con quanto riportato sul buono’; e ‘questo a prescindere dal calcolo della ritenuta fiscale che appare errato e complesso da effettuare’ ;
g li attuali ricorrenti ‘non dovevano contestare i conteggi con atto esplicito sia perché la resistente non li ha mai comunicati prima, ma si è limitata a produrli in giudizio, sia perché tali conteggi contrastavano prima facie con quanto previsto dal buono’; e
nell’atto d’appello Poste Italiane ‘non riporta i conteggi allegati in primo grado, proprio perché errati’ ;
inoltre, non corrisponderebbe al vero l’asserto che i ricorrenti abbiano chiesto le somme senza ritenuta, avendo essi sempre chiesto ‘il versamento delle somme dovute sulla scorta di quanto previsto dal buono, con o senza ritenuta erariale’ ;
2.2 il motivo veicola ictu oculi elementi del tutto fattuali e comunque generici, per cui non può non incorrere nella evidente inammissibilità;
in conclusione, il ricorso va rigettato, con compensazione delle spese per la discrasia degli esiti dei gradi di merito; seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello
stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, l ‘ 8 maggio 2025.