Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5399 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5399 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3434/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME elettivamente domiciliati in PEC DEL DIFENSORE NOME COGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
INPS, ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 1361/2021 depositata il 19/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza dell’1.7. 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza 5.6.2019 del tribunale di Foggia, che aveva rigettato la domanda del lavoratore in epigrafe per accredito giornate come operaio agricolo a tempo determinato per 2013, 2014 e 2015, disconosciute da Inps sulla base del verbale ispettivo. In particolare, la Corte territoriale, acquisito il verbale ispettivo ex articolo 421 c.p.c. nei giudizi riuniti e le dichiarazioni rese dai lavoratori, ha quindi escluso le prove richieste dalla parte per genericità e ha ritenuto non provata la prestazione con vincolo di subordinazione.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Avverso tale sentenza ricorrono i lavoratori per quattro motivi, cui resiste l’Inps con controricorso.
Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 421 e 415 comma 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale acquisito il verbale ispettivo, pur non essendo l’Inps costituito affatto in un giudizio e costituito tardivamente nell’altro giudizio, poi riunito al precedente.
Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 2697 c.c. per essersi basata la pronuncia impugnata su verbale ispettivo irritualmente acquisito.
Il terzo motivo lamenta violazione dell’articolo 10 del decreto legislativo n.124 del 2004, per non avere la Corte territoriale considerato i limiti di efficacia del verbale.
Il quarto motivo lamenta violazione degli articoli 420 e 421 c.p.c. e vizio di motivazione della sentenza ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., per non avere la Corte fatto uso di poteri ufficiosi per provare fatti di cui alle richieste del ricorrente.
Occorre premettere che sebbene il motivo primo sembra essere fondato per le preclusioni maturate, esso non è decisivo perché comunque occorre provare il rapporto lavorativo e l’onere relativo della prova è a carico dei lavoratori (fra tante, Cass., Sez. L, Sentenza n. 3022 del 10/04/1990; n. 1423 del 05/02/1993 e successive conformi); questa carenza probatoria, rimarcata espressamente a pagina sei della sentenza, con affermazione neppure censurata dalla parte, non è stata in alcun modo, dai ricorrenti, devoluta allo scrutinio di legittimità sicché il ricorso non può trovare accoglimento.
I motivi secondo e terzo restano assorbiti.
Il motivo quarto è inammissibile perché il giudice d’ufficio non può mai sostituirsi integralmente alla parte, sopperendo alle mancanze della stessa, specialmente ove dagli atti non emergano, con la necessaria specificità, elementi favorevoli alla parte che possano essere approfonditi mediante un’iniziativa officiosa (ed anzi emergano, all’opposto , elementi contrari già in atti).
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3500,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025.