Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7674 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7674 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16008-2019 proposto da:
NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato – avverso la sentenza n. 1445/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/11/2018 R.G.N. 513/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rep.
Ud. 16/01/2024
CC
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 22.11.18 la corte d’appello di Catanzaro, in riforma di sentenza del 10.4.15 del tribunale di Castrovillari, ha rigettato la domanda di disoccupazione agricola per l’anno 2010 proposta dal lavoratore in epigrafe.
Ha ritenuto la corte territoriale in particolare che le prove testimoniali raccolte fossero contraddittorie rispetto alle affermazioni attore e comunque non conducenti e -in sintesiinidonee a superare le risultanze del verbale ispettivo dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (che aveva evidenziato l’artificiosità dei rapporti di lavoro denunciati ai fini previdenziali ed addirittura l’inesistenza dell’attività aziendale).
Avverso tale sentenza ricorre per quattro motivi il lavoratore; l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura .
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce -ex art. 360 co. 1 n. 4 e 5violazione dell’art. 132 numero 4 e 111 Cost., per idoneità della motivazione in relazione alla sentenza di primo grado. Il motivo è privo di pregio in quanto nella specie la corte territoriale ha reso una motivazione della sua decisione, nel rispetto del parametro indicato da Cass. 8053/2014, mentre inammissibile è la deduzione dell’art. 360 n. 5 in quanto non deduce un fatto.
Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 115 c.p.c. per aver ritenuto le testimonianze non utili laddove l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva contestato solo la capacità dei testi.
Il motivo è inammissibile in quanto non riproduce gli atti del processo e non pone in tal modo la corte in condizione di
apprezzare la sussistenza e portata del vizio denunciato.
Il terzo motivo deduce vizio di motivazione ex 360 co. 1 numero 5 c.p.c., per aver trascurato che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha eccepito l’incapacità al momento dell’assunzione della prova testimoniale.
Anche tale motivo è inammissibile perché la parte non riproduce gli atti e non riporta verbale d’udienza, non dimostrando neppure che si è discusso di tale fatto in giudizio.
Il quarto motivo deduce violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato che l’onere della prova era a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE .
Il motivo è inammissibile perché non si parametra in alcun modo alla sentenza, che si è basata proprio sulle prove offerte dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Nulla per spese, essendo la parte vittoriosa rimasta intimata. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME