Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2576 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2576 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19076/2021 proposto da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati difesi dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 144/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di LECCE, SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 27/04/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
27/11/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 27/04/2021, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato l’eredità giacente di NOME COGNOME e NOME COGNOME al risarcimento dei danni subiti dalla RAGIONE_SOCIALE a seguito RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, a carico dei convenuti, dei fatti dannosi loro contestati nel procedimento penale conclusosi con la dichiarazione di prescrizione dei reati ascritti agli imputati e la conferma RAGIONE_SOCIALEe statuizioni aAVV_NOTAIOate in favore RAGIONE_SOCIALEe parti civili (tra cui RAGIONE_SOCIALE);
a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione assunta, la corte territoriale -esclusa l’estinzione del giudizio in ragione del supposto trasferimento RAGIONE_SOCIALE‘odierna azione civile in un successivo procedimento penale (attesa la sopravvenuta costituzione di parte civile di RAGIONE_SOCIALE in relazione a un procedimento penale privo di rapporti con il presente giudizio) e destituita di rilevanza (ai fini RAGIONE_SOCIALEa relativa validità) l’avvenuta pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado da un giudice monocratico (invece del giudice collegiale) -ha evidenziato come, ferma la legittimazione ad agire del RAGIONE_SOCIALE, l’avvenuta acquisizione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia di giudicato RAGIONE_SOCIALEe statuizioni civili relative alla condanna generica al risarcimento del danno in favore di RAGIONE_SOCIALE valesse a giustificare la conferma RAGIONE_SOCIALEa decisione del primo giudice, avuto particolare riguardo al comprovato impegno istituzionale di RAGIONE_SOCIALE in relazione alla condizione ambientale RAGIONE_SOCIALEa città di Taranto, largamente compromessa dalla costante e massiccia attività di emissione di polveri minerali pericolose ascritta ai danneggianti;
ciò posto, secondo la corte territoriale, la liquidazione dei danni operata dal primo giudice era tale da integrare pienamente i requisiti di proporzionalità e di congruità in relazione alla serietà e alla gravità
del danno all’ambiente e alla salute dei cittadini provocato dagli appellanti, sia pure in proporzione al periodo di tempo considerato nel presente giudizio;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME e NOME COGNOME (erede di NOME COGNOME) propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
considerato che,
con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono RAGIONE_SOCIALEa nullità del procedimento per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 75 c.p.p., RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c., e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di rilevare la piena coincidenza dei fatti sottoposti al procedimento penale relativi al presente giudizio rispetto ai fatti deAVV_NOTAIOi in un precedente procedimento penale nel quale RAGIONE_SOCIALE si era già costituita parte civile (dettando al riguardo una motivazione meramente apparente), con la conseguenza che la costituzione di parte civile nel procedimento penale successivamente instaurato per i medesimi fatti non poteva che comportare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 75 c.p.p., la rinuncia all’azione civile medio tempore posta ad oggetto del presente giudizio;
il motivo è inammissibile;
osserva preliminarmente il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 RAGIONE_SOCIALEa stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la
singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498);
siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o RAGIONE_SOCIALEa controparte;
è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto RAGIONE_SOCIALEa citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso RAGIONE_SOCIALEe fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti proAVV_NOTAIOo, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il
documento sia stato proAVV_NOTAIOo nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere RAGIONE_SOCIALEa sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema RAGIONE_SOCIALE‘allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);
rimane in ogni caso pur sempre fermo che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU COGNOME e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non sia interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALEe censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (v. Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 (Rv. 664409 – 01);
con particolare riguardo all’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa deduzione di errores in procedendo (tali da legittimare l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito), varrà considerare come la stessa presupponga pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare
l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica RAGIONE_SOCIALEa Corte ed il diritto di accesso RAGIONE_SOCIALEa parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022, Rv. 663837 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021, Rv. 662388 – 01);
nella violazione di tali principi devono ritenersi incorsi i ricorrenti con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che gli stessi, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente omesso di rilevare la piena coincidenza dei fatti sottoposti al procedimento penale relativi al presente giudizio rispetto ai fatti deAVV_NOTAIOi in un precedente procedimento penale nel quale RAGIONE_SOCIALE si era già costituita parte civile, hanno tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione (né alcuna adeguata localizzazione negli atti nel processo) circa gli atti processuali e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore (con particolare riguardo alla documentazione eventualmente idonea a consentire lo svolgimento di un raffronto tra i due procedimenti penali che si assumono conAVV_NOTAIOi in relazione ai medesimi fatti), con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza RAGIONE_SOCIALEe censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;
sotto altro profilo, dev’essere radicalmente escluso il ricorso del denunciato carattere apparente RAGIONE_SOCIALEa motivazione dettata nel provvedimento impugnato, avendo il giudice a quo espressamente sottolineato la diversità dei due procedimenti penali senza che alcuna ‘notizia certificata’ in ordine allo stato di detto successivo procedimento penale (e, dunque, RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa rivendicata litispendenza) fosse stata effettivamente fornita dagli interessati, con la conseguenza che
sarebbe spettato a questi ultimi fornire la prova RAGIONE_SOCIALE‘effettiva coincidenza RAGIONE_SOCIALEe regiudicande penali;
da ultimo, dev’essere con evidenza negato il ricorso del vizio omissivo evocato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 5 c.p.c., avendo il giudice d’appello espressamente preso in considerazione i fatti deAVV_NOTAIOi con la presente censura, senza dunque incorrere nel denunciato omesso esame degli stessi;
con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono RAGIONE_SOCIALEa nullità del procedimento per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 50bis c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2395 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente interpretato in termini inammissibilmente restrittivi le disposizioni di cui all’art. 50bis c.p.c., escludendo immotivatamente, dalla competenza del tribunale in composizione collegiale, la cognizione RAGIONE_SOCIALE‘azione di responsabilità risarcitoria derivante dal compimento di fatti illeciti diversi dalle azioni di responsabilità contrattuale;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, qualora la motivazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata sia basata su una pluralità di ragioni, convergenti o alternative, autonome l’una dall’altra, e ciascuna da sola idonea a supportare il relativo dictum , la resistenza di una di esse all’impugnazione rende del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l’eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia suddetta (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019, Rv. 654319 -01; Sez. L, Sentenza n. 3633 del 10/02/2017, Rv. 643086 -01; Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016 Rv. 639158 – 01);
nel caso di specie, i ricorrenti non risultano aver sottoposto ad alcuna censura l’alternativa ratio decidendi individuata dal giudice a quo
in relazione all’art. 161 c.p.c., secondo cui, non rientrando l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘art. 50bis tra le cause di nullità che impongono la rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa al primo giudice, il giudice d’appello è comunque abilitato a giudicare nel merito;
è appena il caso di rilevare, peraltro, come, benché i ricorrenti abbiano affermato che la corte d’appello si sarebbe limitata a giudicare solo nei ‘ limiti del devoluto ‘ (cfr. pag. 19 del ricorso) (lasciando intendere che non avrebbe provveduto al ‘ riesame generale ‘ del merito RAGIONE_SOCIALEa causa), gli stessi si siano in ogni caso sottratti alla doverosa articolazione argomentativa di tale affermazione, che, rimasta allo stato di una mera deduzione apodittica e indimostrata, deve ritenersi del tutto priva dei necessari caratteri critici propri di un motivo d’impugnazione;
con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono RAGIONE_SOCIALEa nullità del procedimento per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente e del tutto priva di pertinenza in relazione alla censura avanzata in appello con riguardo alla contestata legittimazione attiva del RAGIONE_SOCIALE all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione civile oggetto RAGIONE_SOCIALE‘odierno giudizio (trattandosi di un mero organo privo di soggettività giuridica), con la conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. in ragione RAGIONE_SOCIALE‘omessa pronuncia sul ridetto motivo d’appello;
il motivo è complessivamente infondato;
dev’essere in primo luogo disattesa la censura avanzata dai ricorrenti con riguardo alla pretesa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., avendo il giudice a quo espressamente affermato che, ‘circa la carenza di legittimazione ad agire del comitato RAGIONE_SOCIALE in quanto organo sprovvisto di personalità giuridica, la sentenza penale qui azionata e passata in giudicato quanto alle statuizione civili, ha riconosciuto, uniformandosi alla sentenza resa dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 500 del 22 luglio
1999, il diritto di tutte le associazioni anche di quelle non formalmente riconosciute dal RAGIONE_SOCIALE , come risulta per la ricorrente dallo statuto e dalla sua attività, di agire in giudizio per ottenere risarcimento del danno iure proprio ‘ (cfr. pagg. 6-7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello) , da tali asserzioni rendendosi manifesta l’infondatezza , tanto RAGIONE_SOCIALEa censura di omessa pronuncia ascritta alla corte territoriale con riguardo alla contestata legittimazione attiva del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione civile oggetto RAGIONE_SOCIALE‘odierno giudizio, quanto RAGIONE_SOCIALEa doglianza concernente il preteso carattere apparente RAGIONE_SOCIALEa motivazione sul punto elaborata dal giudice a quo , attesa l’evidente comprensibilità RAGIONE_SOCIALE‘ iter logico-giuridico seguito dalla corte territoriale al fine di pervenire al rigetto RAGIONE_SOCIALEa censura sul punto avanzata dagli odierni ricorrenti, a nulla rilevando, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 n. 4 c.p.c., l’eventuale contraddittorietà o incompatibilità del dictum del giudice del merito rispetto ad elementi desumibili aliunde , ossia da fonti estranee all’ambito testuale RAGIONE_SOCIALEa motivazione impugnata;
varrà peraltro evidenziare, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa chiara irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa doglianza in esame, la mancata censura, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘alternativa e autonoma ratio decidendi indicata dalla corte territoriale a fondamento del rigetto del motivo d’appello deAVV_NOTAIOo in questa sede; motivazione alternativa nella specie individuata nel riconosciuto passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa questione relativa alla legittimazione ad agire del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a seguito RAGIONE_SOCIALE‘emissione RAGIONE_SOCIALEa sentenza penale posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEe rivendicazioni RAGIONE_SOCIALEa controparte;
con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 e 1223 c.c. nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 c.p., dolendosi altresì RAGIONE_SOCIALEa nullità del procedimento per violazione degli artt. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere
la corte territoriale accolto la domanda risarcitoria avanzata dalla controparte in assenza di prove sulle conseguenze dannose specificamente riconducibili ai fatti illeciti deAVV_NOTAIOi in giudizio; e tanto, anche attraverso la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme di legge relative alle modalità del ragionamento presuntivo (censurabile anche sotto il profilo del carattere meramente apparente RAGIONE_SOCIALEa relativa motivazione), nella specie fondato sull’errata inferenza critica RAGIONE_SOCIALEe conseguenze dannose asseritamente sofferte dalla controparte in ragione RAGIONE_SOCIALE‘andamento RAGIONE_SOCIALEe iscrizioni a RAGIONE_SOCIALE tra il 2008 e 2012, in relazione a un periodo di tempo diverso da quello posto a oggetto del presente giudizio, con la conseguente totale incongruità RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione del nesso causale tra fatto illecito e conseguenze dannose;
il motivo è nel suo complesso infondato;
osserva preliminarmente il Collegio come il vizio motivazionale contestato dagli odierni ricorrenti debba ritenersi privo di fondamento, avendo gli stessi illegittimamente deAVV_NOTAIOo il ridetto vizio (relativo alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 n. 4 c.p.c.) sul presupposto RAGIONE_SOCIALE‘eventuale contraddittorietà, del ragionamento argomentativo contenuto nella sentenza impugnata, non già in sé considerato (ossia rispetto al medesimo tessuto argomentativo del testo), bensì rispetto ad elementi illegittimamente desunti aliunde , vale a dire sulla base di elementi estranei al ridetto testo, di per sé non considerabili nella prospettiva del vizio di motivazione apparente qui evocato;
nel resto, la doglianza concernente la dimostrazione effettiva RAGIONE_SOCIALEe conseguenze dannose sofferte da RAGIONE_SOCIALE deve ritenersi priva di ammissibilità, risolvendosi la stessa nella sostanziale prospettazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa e RAGIONE_SOCIALEe prove, secondo un’ impostazione critica non consentita in sede di legittimità;
varrà peraltro sottolineare come la corte territoriale abbia evidenziato -in termini adeguatamente congrui, sul piano logico, e corretti
sul piano giuridico (superando anche da tale prospettiva la censura concernente il carattere meramente apparente RAGIONE_SOCIALEa motivazione) -come le conseguenze dannose RAGIONE_SOCIALE‘attività inquinante ascrivibile alla responsabilità degli odierni ricorrenti (attività formalmente circoscritta tra l’anno 2000 e l’anno 2007) si fossero plausibilmente protratte, a danno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, anche negli anni successivi, potendosi ragionevolmente ritenere che le reazioni negative (avvenute nel 2012 e nel 2015) descritte dai testimoni assunti rappresentassero una conseguenza diretta anche dei comportamenti illeciti ascritti ai danneggianti nel presente giudizio (cfr. pagg. 7-8 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata);
sotto altro profilo, varrà considerare come l’affermazione secondo cui la riduzione del numero degli iscritti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE danneggiata sia valsa a riflettere in modo plausibile i termini di una flessione del valore RAGIONE_SOCIALE‘immagine RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (e, dunque, la sostanza RAGIONE_SOCIALEe conseguenze dannose sofferte per effetto RAGIONE_SOCIALE‘illecito RAGIONE_SOCIALEe controparti) costituisca l’espressione di una valutazione discrezionale capace di esibire una sua condivisibile congruenza logica, sì che, anche attraverso tale ulteriore prospettiva, la proposizione RAGIONE_SOCIALEa censura in esame in altro non si risolve se non in una rilettura nel merito dei fatti di causa, ancora una volta secondo un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza RAGIONE_SOCIALEe censure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13;
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione