Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31429 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31429 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33448/2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOMEAVV_NOTAIOCOGNOME AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del presidente della Giunta Regionale p.t., elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-controricorrente-
nonchè
contro
COMUNE di MONTECORVINO PUGLIANO, in persona del Sindaco p.t. -intimato-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 1061/2019 depositata il 24/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.- NOME COGNOME ha proposto ricorso con cinque mezzi, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Salerno pubblicata il 18 luglio 2019. La Regione Campania ha replicato con controricorso; il Comune di Montecorvino Pugliano è rimasto intimato.
COGNOME aveva originariamente proposto istanza monitoria accolta nei confronti della Regione Campania per la somma di euro 20.141,82=, sulla premessa che, a seguito di presentazione di istanza in base alla legge n.34/1981 della Regione Campania e del parere favorevole del Comune di Montecorvino Pugliano, la Regione aveva approvato un contributo in suo favore di euro 25.822,84, di cui il Comune aveva disposto il pagamento limitatamente alla somma di euro 5.681,03=, riferito all ‘acquisto di un autocarro; i l Comune aveva giustificato la circostanza assumendo che la ditta interessata non aveva integralmente eseguito le opere contemplate nel progetto di potenziamento ed ampliamento dell’esercizio commerciale dei ‘ prodotti carburante ‘ sito in località San Vito ed aveva inviato documentazione integrativa quando la fase di liquidazione del contributo si era già esaurita ed il Comune aveva restituito alla Regione la somma ingiunta.
L’opposizione proposta dalla Regione venne accolta in relazione all’eccepito difetto di giurisdizione, con decisione confermata dalla Corte di appello e poi cassata con rinvio in sede di legittimità.
Il Tribunale di Salerno, in sede di riassunzione, revocò il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Regione ravvisandone il difetto di legittimazione passiva; respinse nel merito la domanda nei confronti del Comune di Montecorvino Pugliano, avendo accertato
che la riduzione del contributo era da ascrivere al comportamento omissivo del COGNOME che non aveva provato in tempo e nella sede adeguata i presupposti per la integrale liquidazione del contributo riconosciutogli.
La Corte salernitana ha confermato la decisione di primo grado.
CONSIDERATO CHE:
2.- Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:
Violazione di legge o falsa applicazione dell’art. 5 della legge Regione Campania n. 34/81. Secondo il ricorrente, la Giunta Municipale, in mala fede, nel consegnare, copia della delibera n. 542 del 4/12/1986 al COGNOME il 18/12/1986, in violazione di legge, avrebbe sottratto il verbale di collaudo redatto dal tecnico che aveva accertato l’acquisto dell’autocarro ed i lavori edili contabilizzati nel “computo metrico” e, per giustificare la riduzione del contributo, avrebbe dichiarato che era stata allegata solo la NUMERO_DOCUMENTO n. 169.
II) Violazione di legge, o falsa applicazione, del combinato disposto dell’art. 2 e art. 5 della legge Regionale n. 34/81, commesso dalla Giunta Municipale, per la mancata liquidazione del contributo alla ditta RAGIONE_SOCIALE nella misura massima del 60% della spesa ammissibile.
III) Violazione di legge per falsa o mancata lettura della richiesta di contributi depositata al Comune di Montecorvino Pugliano il 30/04/1983 da parte della Giunta Municipale, che con la Deliberazione n. 296 del 10/06/1983, aveva riconosciuto la piena efficacia di detta richiesta.
IV) Violazione di legge ed errata applicazione dell’art. 5, legge Regione Campania 34/81. Nella prospettazione del ricorrente, il Sindaco del Comune di Montecorvino Pugliano, letta la richiesta di collaudo, dette incarico all’Ufficio Tecnico Comunale, che a mezzo del proprio dipendente COGNOME NOME, presso la sede della ditta richiedente ·e in contraddittorio, accertò i lavori edili fatti e gli acquisti effettuati; venne redatto apposito verbale di collaudo,
documento unico per la determinazione del quantum per la liquidazione del contributo in favore del COGNOME, che non è fu mai consegnato, né allegato alla Delibera di Giunta Municipale n. 542 del 4/12/1986, circostanza rilevata dalla Corte di Appello di Salerno.
V) Violazione di legge ed errata applicazione di norme sulla liquidazione degli onorari alla parte vittoriosa; il ricorrente si duole che sia stato respinto il motivo di gravame con il quale aveva contestato la condanna al pagamento delle spese del primo giudizio di legittimità pronunciata in suo danno in primo grado in sede di rinvio, deducendo che in quella sede le controparti non si erano costituite.
Secondo il ricorrente, la Corte inoltre è incorsa in un grave violazione di legge, non rilevando dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 14615/2002 che gli intimati non si erano costituiti.
3.1.- Il primo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili perché le censura denuncia la violazione dell’art.5 della legge regionale della Campania n.34/81 sulla base di una ricostruzione dei fatti che non trova alcun riscontro nella sentenza impugnata e che si fonda sulla prospettazione, in termini di apparente novità non smentita dalla specifica indicazione dell’introduzione del tema in fase di merito, della redazione di un verbale di collaudo con allegata tutta la documentazione contabile che non sarebbe mai stato consegnato ed allegato alla delibera di G.M. n.542/1986 o che sarebbe stato sottratto da parte della Giunta Municipale. Per altro verso il motivo non coglie la ratio decidendi .
3.2.- Come si evince dalla sentenza impugnata, il ricorrente aveva sostenuto con il secondo motivo di gravame il suo diritto a depositare la documentazione risultata mancante al momento dell’adozione della Delibera di G.M. n.542/1986 anche in un momento successivo ed aveva aggiunto che il tecnico collaudatore
aveva mancato di acquisire tempestivamente le fatture mancanti (fol.4/5 della sent. imp.), tesi, peraltro, in palese contrasto con quanto dedotto nel quarto motivo di ricorso. La Corte di appello ha affermato, con statuizione non impugnata, che gravava sul ricorrente l’onere di documentare tempestivamente il completamento del programma e la ricorrenza dei presupposti per accedere all’integrale corresponsione del contributo richiesto, senza che questi avesse facoltà di integrare la documentazione mancante d opo l’adozione della delibera n. 542/1986, ed ha affermato, con ulteriore argomento, che agli atti non risultava allegata copia del verbale di collaudo ex art.2 legge regionale n.34/81 del 18/1986 dal quale potesse evincersi la certezza dell’anteriorità, r ispetto alla delibera n.542/1986, delle fatture di acquisto successivamente depositate rispetto al momento conclusivo del procedimento di liquidazione intervenuto con detta delibera.
3.3.- Ne discende la novità immediatamente percepibile delle doglianze relative alla sottrazione del verbale accompagnato dalla completa documentazione contabile (primo motivo) e/o alla mancata consegna dello stesso (quarto motivo), così come la non pertinenza alla ratio decidendi espressa, fondata sulla tardiva produzione della documentazione decisiva (le fatture) da parte del ricorrente: tale complessivo accertamento in fatto non è utilmente censurato mediante la prospettazione di violazioni di legge che presuppongono circostanze di fatto diverse da quelle accertate.
Va qui confermato il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando il ricorrente, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017).
4.1.- Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili perché deducono violazioni di
legge riferite ad errori che sarebbero stati commessi dalla Giunta Municipale nella determinazione in concreto del contributo e nella valutazione dell’impegno di destinazione delle somme assunto dal richiedente e non risultano focalizzate su alcuna statuizione della Corte di merito.
4.2.- In proposito, va ribadito che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure vanno rivolte alla pronuncia di merito e devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (Cass. n. 6519/2019; Cass. n. 25332/2014)
5.1.- Il quinto motivo è inammissibile.
Va premesso che rettamente la Corte di appello ha applicato il principio secondo il quale «In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte» (Cass. Sez. U. n. 32906/2022; conf. Cass. n. 9448/2023).
5.2.- Va, quindi, osservato che la deduzione del ricorrente circa la mancata considerazione da parte della Corte di appello della omessa costituzione delle controparti nel precedente giudizio di legittimità non integra il vizio di violazione di legge denunciato e, inoltre, non è assistita dalla necessaria specificità atteso che, sul
punto la Corte di merito si è pronunciata, affermando anche che «dalla sentenza della cassazione in atti alla produzione dell’appellante, non è dato evincere con certezza la mancata costituzione in sede di legittimità dei resistenti» (fol.10 della sent. Impugnata).
6.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore della sola Regione Campania, costituitasi con controricorso.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della Regione Campania che liquida in euro 2.600,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2023.