Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26138 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26138 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12148-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che li rappresentano e difendono;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (studio DI RAGIONE_SOCIALE), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
Oggetto
Accertamento rapporto di lavoro subordinato
R.G.N. 12148/2020
R.G.N. 12208/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/09/2024
CC
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
sul ricorso 12208-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, (studio DI RAGIONE_SOCIALE), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che li rappresentano e difendono;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2179/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/09/2019 R.G.N. 1079/2014; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con sentenza 30 settembre 2019, la Corte d’appello di Roma ha accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1° settembre 2004 al 30 giugno 2009 tra NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con diritto del lavoratore all’inquadramento al IV Livello del CCNL Terziario e condanna in solido RAGIONE_SOCIALEe datrici e del segretario NOME COGNOME al pagamento, in suo favore a titolo di differenze retributive e T. F.R., RAGIONE_SOCIALEa somma di € 98.828,61 oltre accessori di legge: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva rigettato le domande del lavoratore, in particolare alla condanna solidale di RAGIONE_SOCIALE e del segretario regionale al pagamento, in proprio favore, RAGIONE_SOCIALEa somma di € 120.080,25 per competenze maturate;
2. preliminarmente ravvisata l’ammissibilità del gravame, per conformità al paradigma legale prescritto dall’art. 434 c.p.c. e in assenza dei requisiti stabiliti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 bis c.p.c, nel merito la Corte capitolina, in applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali in materia e in esito ad argomentato scrutinio RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie, ha ritenuto provata la ricorrenza di un rapporto di subordinazione tra le parti, con mansioni corrispondenti all’inquadramento al IV Livello del CCNL Terziario e così condannato (in difetto di prova RAGIONE_SOCIALEa gratuità RAGIONE_SOCIALEa
prestazione, a carico datoriale) le parti appellate (NOME COGNOME, per avere agito in nome e per conto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE regionale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 c.p.c.) al pagamento in via solidale RAGIONE_SOCIALEa somma suindicata;
con atto notificato il 26 marzo 2020, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi, illustrati da memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis 1 c.p.c., cui ha resistito il lavoratore con controricorso e RAGIONE_SOCIALE con proprio controricorso ha aderito al ricorso;
con atto notificato il 27 marzo 2020, introduttivo RAGIONE_SOCIALE‘autonomo giudizio rubricato R.G. 12208/20 avverso la medesima sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello d Roma, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, illustrati da memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis 1 c.p.c., cui ha resistito il lavoratore con controricorso e RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME con proprio controricorso hanno aderito al ricorso;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
in via preliminare, il giudizio più recente (R.G. 12208/20) deve essere riunito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 335 c.p.c., al precedente (R.G. 12148/20), siccome relativi a ricorsi avverso la medesima sentenza: il secondo da qualificare incidentale, per il principio di unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, comportante la qualificazione, avvenuta la notificazione RAGIONE_SOCIALEa prima impugnazione, di tutte le altre come
proposte in via incidentale nello stesso processo; sicché, ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, purché rispettoso del termine di ammissibilità di quaranta giorni, a norma del combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c. (Cass. 20 marzo 2015, n. 5695; Cass. 23 novembre 2021, n. 36057);
2. le parti ricorrenti in via principale hanno dedotto nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, nella parte in cui ha accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a titolo oneroso, per: violazione degli artt. 116 e 228 c.p.c. anche in relazione all’art. 2733 c.c., per avere la Corte territoriale qualificato libero anziché formale l’interrogatorio reso dal ricorrente in primo grado, negando rilevanza confessoria o comunque probatoria alle sue dichiarazioni; violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2094 c.c., per avere la Corte territoriale adottato, ai fini qualificatori del rapporto di lavoro, indici sintomatici di subordinazione non previsti dalla legge, anziché quello primario del potere direttivo, di controllo e disciplinare; violazione degli artt. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c., per argomentazioni illogiche o contraddittorie RAGIONE_SOCIALEa sentenza, pure smentite da testimonianze in essa trascritte o rese da testi richiamati in parte motiva ma omesse (primo motivo); nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, nella parte in cui ha negato l ‘assol vimento RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio, da parte di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, in ordine agli elementi indicati nel precedente motivo per: violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., per mancata prova dal ricorrente RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di concrete attività lavorative a titolo oneroso; violazione degli artt. 115, 116, 132 n. 4 e 228 c.p.c., per illogicità, contraddittorietà e laconicità RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni a base RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del rapporto di lavoro subordinato tra le
parti (secondo motivo); nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 101 c.p.c., 24 e 111 Cost., 115 e 346 c.p.c., 2697 c.c. in relazione all’art. 2094 c.c., per avere la Corte territoriale accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in assenza di prova e, prima ancora, di allegazione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte di NOME COGNOME o di altro rappresentante RAGIONE_SOCIALE (terzo motivo);
essi congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;
premesso che l’interrogatorio formale è diretto a provocare la confessione RAGIONE_SOCIALE‘altra parte e non è un mezzo difensivo, onde la parte deducente non può dolersi che non sia stata accolta la sua istanza diretta al proprio interrogatorio (Cass. 9 agosto 1977, n. 3641); posto che ‘funzione RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio formale è quella di provocare la confessione RAGIONE_SOCIALE‘avversario e non quella di acquisire dichiarazioni favorevoli all’interrogando o semplici chiarimenti …’ essendo ‘In definitiva, … soltanto la parte deferente interessata all’espletamento RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio formale RAGIONE_SOCIALEa controparte, cui può rinunciare liberamente senza necessità di assenso RAGIONE_SOCIALEe controparti o del giudice; ciò specularmente rispetto all’impossibilità per la parte di chiedere il proprio interrogatorio formale’ (Cass. 7 febbraio 2018, n. 2956, in motivaz. sub p.to 6). E che la confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi, la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito e risponde alla regola per la quale, ove la parte riferisca fatti a sé sfavorevoli, le sue dichiarazioni hanno valore confessorio (Cass. 27 febbraio 2019, n. 5725); sicché, in assenza di confessione, l’efficacia probatoria RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale è soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale ben può ponderarne la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri
elementi del complesso probatorio (Cass. 15 settembre 1999, n. 9840; Cass. 19 dicembre 2017, n. 30529);
3.1. tanto chiarito, nel caso di specie, sussiste la denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 228 c.p.c., avendo la Corte territoriale qualificato come libero (al primo capoverso di pg. 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza), anziché formale come assunto dal Tribunale all’udienza del 4 dicembre 2012 (secondo la risultanza de relativo verbale prodotto in allegato al ricorso, a pgg. 78 e 79), erroneamente attribuendo ‘nessuna rilevanza’ alle conseguenze confessorie tratte dal Tribunale dalle dichiarazioni rese con esso dal ricorrente (al primo e all’ultimo capoverso di pg. 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza);
4. giova poi ribadire che costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro -il quale discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni lavorative -la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata, con riguardo alla specificità RAGIONE_SOCIALE‘incarico conferito al lavoratore e al modo RAGIONE_SOCIALEa sua attuazione, dal giudice di merito con riguardo alla specificità RAGIONE_SOCIALE‘incarico conferito al lavoratore e al modo RAGIONE_SOCIALEa sua attuazione, con accertamento in fatto in esito a valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali insindacabile, se congruamente argomentato e immune da vizi logici e giuridici, in sede di legittimità: essendo qui censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. 21 novembre 2001, n. 14664; Cass. 8 febbraio 2010, n. 2728). E che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere
direttivo del datore, il quale, per assurgere a indice rivelatore RAGIONE_SOCIALEa subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale (compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale), ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell’organizzazione aziendale (Cass. 16 novembre 2018, n. 29646). Peraltro, in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l’assoggettamento del lavoratore a tali direttive si presenta in forma attenuata, in quanto non agevolmente apprezzabile a causa RAGIONE_SOCIALE‘atteggiarsi del rapporto; sicché, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli RAGIONE_SOCIALEa collaborazione, RAGIONE_SOCIALEa continuità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni, RAGIONE_SOCIALE‘osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, RAGIONE_SOCIALE‘assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale: con valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, insindacabile, se immune da vizi giuridici e adeguatamente argomentata, in sede di legittimità, essendo ivi censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti, da applicare al caso concreto (Cass. 25 febbraio 2019, n. 5436);
4.1. nel caso di specie, tuttavia, la prova RAGIONE_SOCIALEa subordinazione è completamente mancata, non soltanto, come detto, per le dichiarazioni confessorie a sé sfavorevoli RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio formale reso da NOME COGNOME; ma neppure essendo risultata, neppure implicitamente né indirettamente, da alcuna RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni testimoniali assunte, sia riportate in sentenza (all’ultimo capoverso di pg. 6, fino al 30° alinea di pg. 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza), sia debitamente trascritte nella loro integralità (a
verbali di udienza davanti alla Corte d’appello del 23 ottobre 2017 e del 29 ottobre 2018, in allegato rispettivamente da pg. 108 a pg. 114 e da pg. 117 a pg.122 del ricorso). Nessuno dei testi escussi è stato, infatti, in grado neppure di riferire quale ruolo il predetto rivestisse, né che cosa in concreto facesse; sicché, palesemente non si configura l’indice sintomatico sussidiario del coordinamento RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa con l’assetto organizzativo aziendale e del relativo suo inserimento in esso. Tutti hanno semplicemente dato atto RAGIONE_SOCIALEa continuità di presenza di NOME COGNOME, senza nulla dichiarare in ordine all’esercizio del potere direttivo su di lui da parte di NOME COGNOME (sebbene il primo stesse ‘lì per volontà del segretario regionale COGNOME‘ , come riferito dal teste NOME COGNOME: così al quinto e sesto alinea RAGIONE_SOCIALE‘ultimo capoverso di pg. 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza), anzi esplicitamente negato dall’unica teste (NOME COGNOME) che ha riferito sulla circostanza ( ‘Non ricordo di aver visto il sig. COGNOME dare disposizioni al Sig. COGNOME COGNOME ), addetta alla segreteria ed occupante la medesima stanza di NOME COGNOME, che non ne aveva una propria (così ai primi sei alinea di pg. 119 del ricorso);
ferma allora la riserva al giudice del merito RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione e valutazione del materiale probatorio, del controllo RAGIONE_SOCIALE‘attendibilità e RAGIONE_SOCIALEa concludenza RAGIONE_SOCIALEe prove, oltre che RAGIONE_SOCIALEa scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione ed alla formazione del proprio convincimento, con la conseguente insindacabilità, in sede di legittimità, del ‘peso probatorio’ di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. 10 giugno 2014, n. 13054; Cass. 8 agosto 2019, n. 21187); nel
caso di specie, la Corte territoriale ha affermato (all’ultimo alinea di pg. 7 e al primo di pg. 8 RAGIONE_SOCIALEa sentenza) la sottoposizione di NOME COGNOME al potere direttivo datoriale di NOME COGNOME senza alcuna prova, così incorrendo in un evidente errore di diritto, per violazione in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. Tale norma è, infatti, censurabile per cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALEe fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto RAGIONE_SOCIALEe prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 19 agosto 2020, n. 17313). Ed è proprio l’ipotesi ricorrente nel caso di specie, per avere la Corte capitolina erroneamente invertito l’onere probatorio: in totale assenza, per le ragioni dette, RAGIONE_SOCIALEa positiva dimostrazione, a carico di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALEa natura subordinata RAGIONE_SOCIALEa prestazione di attività resa, essa ha accertato l’esistenza di un rapporto lavorativo subordinato tra le parti per non avere la parte datoriale assolto l’onere, indubbiamente a suo carico, di gratuità RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa (al primo capoverso di pg. 8 RAGIONE_SOCIALEa sentenza), sull’esatto rilievo RAGIONE_SOCIALEa sua presunzione di onerosità (al penultimo capoverso di pg. 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza) -posto che ogni attività oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, salva la prova da fornirsi da colui che contesti l’onerosità – che la stessa sia caratterizzata da gratuità (Cass. 3 dicembre 1986, n. 7158; Cass. 28 marzo 2017, n. 7925; Cass. 28 marzo 2018, n. 7703) -ma rilevante soltanto quando una tale presunzione sia
radicabile su una prestazione lavorativa di natura subordinata, qui indimostrata;
6. le superiori argomentazioni assorbono ogni altro profilo e questione dedotta con gli scrutinati motivi e pure gli altri formulati in gradato subordine: di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 244 c.p.c., per avere la Corte accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in base a testimonianze inammissibili (quarto motivo); di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 115, 116, 132 n. 4 c.p.c., per l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in periodo anteriore al 2007 in assenza di alcuna prova (quinto motivo); di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, nono comma legge n. 335/1995, per non avere la Corte territoriale rilevato d’ufficio la prescrizione dei contributi previdenziali relativi agli asseriti crediti retributivi anteriori al 28 maggio 2007 (sesto motivo); di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto la responsabilità solidale di NOME COGNOME, in assenza di un rigoroso accertamento del suo avere agito in nome e per conto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, né motivazione (settimo motivo);
7. con autonomo ricorso successivo, riunito al primo e pertanto incidentale, RAGIONE_SOCIALE ha dedotto nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per essere stata ritenuta parte del giudizio di secondo grado e condannata, in particolare per: a ) violazione degli artt. 100, 105, 112, 344, 350, 404, 437 c.p.c., 24 e 111 Cost., per non essersi la Corte territoriale avveduta RAGIONE_SOCIALEa mancata evocazione in giudizio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE né in primo né in secondo grado, né essendo mai in esso intervenuta; b ) violazione degli artt. 36 ss. c.c., anche in relazione agli artt. 75, 100 c.p.c., per non essersi la Corte
avveduta che la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE non sono, né possono essere considerate un unico soggetto giuridico con unica personalità giuridica o comunque unica capacità processuale; c ) violazione del principio del contraddittorio ai sensi degli artt. 101 e 102 c.p.c. e del principio del doppio grado di giudizio ai sensi degli artt. 323 e 354 c.p.c., violazione degli artt. e 111 Cost., per la preclusione, in subordine, RAGIONE_SOCIALE‘esperimento di tutte le difese, eccezioni e istanze istruttorie, per il pieno esercizio del diritto di difesa nell’ambito di un giusto processo (primo motivo);
8. anch’esso è fondato;
in via di premessa, occorre ribadire che le associazioni locali di un’associazione avente carattere nazionale non sono organi di quest’ultima, ma sue articolazioni periferiche dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale (Cass. 23 giugno 2008, n. 17028; Cass. 10 ottobre 2013, n. 23088, nella specie trattandosi di struttura organizzativa regionale di un’associazione sindacale); sicché, tali associazioni locali sono le uniche titolari RAGIONE_SOCIALEe situazioni soggettive sostanziali derivanti dagli atti negoziali da esse posti in essere ed assumono in via esclusiva la qualità di parti nelle relative controversie, mentre l’associazione nazionale non risponde RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni contratte dalle associazioni locali, ancorché siano preordinate a conseguire finalità istituzionali comuni (Cass. 14 marzo 2000, n. 2952);
9.1. inoltre, è noto che l’intervento in appello sia ammissibile soltanto quando l’interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittimi a proporre opposizione di terzo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 404 c.p.c.: ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto
autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado; non anche quando l’intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l’impugnazione di una RAGIONE_SOCIALEe parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse (Cass. 23 maggio 2006, n. 12114; Cass. 8 novembre 2022, n. 32887);
9.2. ebbene, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente non è stata parte nel giudizio di primo grado, essendosi in esso costituito in proprio NOME COGNOME, chiamato in giudizio con RAGIONE_SOCIALE, in quanto all’epoca suo segretari o (come da intestazione RAGIONE_SOCIALEa sua memoria di costituzione davanti al Tribunale, in allegato a pg. 75 ricorso), non essendo stata in esso convenuta.
Ma neppure avendo essa titolo per intervenire in grado di appello (nel quale invece si è costituita, in persona di NOME COGNOME divenuto segretario nazionale e non più regionale di RAGIONE_SOCIALE: come da comparsa di costituzione in appello e procura speciale in calce ad essa, in allegato al ricorso, a pgg. da 101 a 111), a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 344 c.p.c., per la sua assoluta estraneità al rapporto di lavoro controverso;
10. le superiori argomentazioni comportano la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, limitatamente alla pronuncia di condanna di RAGIONE_SOCIALE, in via solidale con RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, al pagamento, in favore di NOME COGNOME a titolo di differenze retributive e T.F.R., RAGIONE_SOCIALEa somma di € 98.828,61 oltre accessori di legge, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese in suo favore; con assorbimento degli altri cinque motivi, nell’ordine reiterativi rispettivamente del primo, del terzo, del quarto, del quinto e del sesto del ricorso principale sopra illustrati;
11. in via riepilogativa e conclusiva, i primi tre motivi del ricorso principale (R.G. 12148/20) devono essere accolti, assorbiti gli altri, con la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Parimenti accolto deve essere il ricorso incidentale (R.G. 12208/20), con la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e, con decisione nel merito, dichiarazione di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata nella parte relativa alla pronuncia di condanna di RAGIONE_SOCIALE in via solidale al pagamento, in favore di NOME COGNOME di differenze retributive e di T.F.R., con la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese del grado di appello e del giudizio di legittimità, per la sua spontanea costituzione nel giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte
dispone la riunione al ricorso R.G. 12148/20 del ricorso R.G. 12208/20.
Accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata nella parte relativa alla pronuncia di condanna di RAGIONE_SOCIALE in via solidale al pagamento di somma, a titolo retributivo vario.
Dichiara compensate le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2024