Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7863 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7863 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
Oggetto
RESPONSABILITÀ CIVILE CUSTODIA
Danni da caduta da una scala – Onere RAGIONE_SOCIALE prova del nesso causale da parte del danneggiato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/10/2023
sul ricorso 14375-2021 proposto da:
Adunanza camerale
COGNOME NOME, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore generale e legale rappresentante ‘ pro tempore ‘, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 184/21 del la Corte d’appello d i Bari, depositata il 01/02/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nell ‘adunanza camerale del 05/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 184/21, del 1° febbraio 2021, RAGIONE_SOCIALE Corte d ‘a ppello di Bari, che -accogliendo il gravame esperito dall’RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 2/18, del 2 gennaio 2018, del Tribunale RAGIONE_SOCIALE stessa città -ha rigettato la domanda di risarcimento danni ex art. 2051 cod. civ. proposta dalla COGNOME.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver convenuto in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE , al fine di farne accertare l’esclusiva responsabilità, ex art. 2051 cod. civ., con conseguente condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, in relazione al sinistro accors ole il 9 maggio 2012, presso l’Ospedale Civile ‘Tatarella’ di Cerignola. Deduceva, in particolare, la COGNOME che, mentre ella saliva la scala di muratura grezza che dal parcheggio dell’Ospedale permette l’accesso al vialetto conducente all’ingresso principale, cadeva rovinosamente sugli ultimi scalini, in mancanza di un idoneo appoggio, a causa RAGIONE_SOCIALE totale assenza del corrimano.
Accolta la domanda risarcitoria dal primo giudice, siffatta decisione -su gravame RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -veniva riformata dalla Corte barese, la quale, in via preliminare, rigettava l’eccezione di improcedibilità dell’appello, basata sul rilievo che l’atto di citazione era stato notificato, a mezzo ‘pec’, il giorno 2 febbraio 2018, ma veniva iscritto a ruolo solo il 28 febbraio 2018, anziché il giorno 12 febbraio.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte barese ha proposto ricorso per cassazione la COGNOME, sulla base -come detto -di due motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza o del procedimento in violazione degli artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 16 -bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dell’art. 13 del d.m. n. 44 del 2011 e dell’art. 14 del provvedimento DGSIA, in riferimento all’art. 348, comma 1, cod. proc. civ.
Si censura la sentenza impugnata per aver fondato il proprio convincimento, in merito alla tempestività del deposito dell’appello, su di un documento che non è stato mai allegato in giudizio (donde l’ipotizzata violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.), cioè la ricevuta RAGIONE_SOCIALE ‘ pec ‘ di avvenuta consegna. Infatti, la ricevuta RAGIONE_SOCIALE seconda ‘ pec ‘ del 12 febbraio 2018, che avrebbe dovuto attestare l’avvenuto deposito dell’atto e degli eventuali allegati nei registri informatici del Ministero, non è mai stata allegata nel processo.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2727, 2728, commi 1 e 2, 2729, cod. civ., nonché degli artt. 40 e 41 cod. pen.
La sentenza impugnata ha escluso che la prova del nesso causale sia stata fornita, e ciò perché la COGNOME avrebbe solo dimostrato di essere caduta ‘sulla’ scala, ma non ‘a causa’ RAGIONE_SOCIALE scala, affermando, inoltre, la Corte barese che il manufatto si trovava in ottime condizioni manutentive. Il giudice d’appello, infatti, pur valutando la riconosciuta e incontestata mancanza dei presidi antinfortunistici (corrimano), ha assunto che la danneggiata, per poter ascrivere a responsabilità del custode la caduta occorsale, avrebbe dovuto dimostrare che era stata la mancanza del corrimano a cagionarla.
Ciò premesso, la sentenza impugnata, imponendo ad essa COGNOME non solo l’onere RAGIONE_SOCIALE prova delle condizioni peculiari RAGIONE_SOCIALE cosa, nel suo insieme considerata, ma anche quello di dimostrare che la caduta era stata cagionata proprio e specificatamente dal fatto di non essersi la danneggiata potuta sorreggere al corrimano, ovvero dal fatto di essere ella scivolata su un gradino, ha finito per gravare la danneggiata RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE causa concreta del danno, ovvero di un fatto non richiesto dall’art. 2051 cod. civ. per la responsabilità del custode.
In questo modo, tuttavia, la Corte avrebbe travisato la portata di tale norma, individuando quale oggetto del proprio accertamento sul nesso causale il rapporto tra l’assenza di presidi antinfortunistici ed il danno, piuttosto che la relazione tra la cosa, cioè la scala, e il danno stesso.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
La controricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, quanto a ciascuno dei motivi in cui si articola.
8.1. L’inammissibilità del primo motivo deriva dal fatto che esso non coglie -né si confronta -con l’effettiva ‘ ratio decidendi ‘ RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, sul punto RAGIONE_SOCIALE procedibilità dell’appello esperito dall’RAGIONE_SOCIALE.
8.1.1. La Corte barese, al riguardo, ha rilevato che, notificato l’atto di appello telematicamente (prima ‘pec’), lo stesso ‘venne trasmesso alla cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte d’ a ppello, per l’iscrizione al ruolo in via telematica’ (seconda ‘pec’) ‘il 12.2.2018’.
‘In pari data’, prosegue la sentenza impugnata, ‘la cancelleria notificò la terza PEC all’appellante ( «ESITO 1») ‘ , con la quale comunicò che la busta era in attesa di accettazione, ma che ‘necessitavano controlli da parte RAGIONE_SOCIALE cancelleria’. Tuttavia, l’appellante, non essendogli ‘pervenuta la quarta PEC ( «ESITO 2») ‘ , in data ‘ 28.2.2018 si risolveva a depositare nuovamente la busta telematica contenente gli atti per l’iscrizione al ruolo’.
Su tali basi, richiamando il principio -enunciato da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 8 novembre 2019, n. 28982) -secondo cui ‘il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero’, la sentenza impugnata ha osservato che ‘la terza PEC, relativa al primo inoltro telematico del 12.2.2018, è la riprova che l’inoltro del fascicolo telematico, per l’iscrizione al ruolo, fu espletato dalla RAGIONE_SOCIALE entro il termine di cui all’art. 165 cod. proc. civ., calcolando suddetto termine a far data dalla notifica del gravame, in data 2.10.2018′. Difatti, secondo la Corte barese ‘è evidente che se la seconda PEC non fosse stata generata il 12.2.2018, il sistema non avrebbe inoltrato la terza PEC in pari data’.
Orbene, da quanto precede emerge che la sentenza impugnata non ha ‘deciso sull’eccezione avanzata dalla ricorrente basandosi su di una prova non acquisita in giudizio’, ma ha dato rilievo, invece, alla terza ‘ pec ‘ , inoltrata in data 12 febbraio 2018, per desumere l’invio RAGIONE_SOCIALE seconda ‘pec’ quello stesso giorno e, da tanto , l’osservanza del termine di cui all’art. 165 cod. proc. civ.
Tale è stata, quindi , la ‘ ratio decidendi ‘ RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, sicché con essa avrebbe dovuto confrontarsi il presente motivo di ricorso: ciò che non è, però, avvenuto, donde la sua inammissibilità (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01).
8.2. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile, quantunque a norma dell’art. 360 -bis cod. proc. civ.
8.2.1. La Corte barese, nell’escludere che la scala priva di corrimano fosse, di per sé, idonea a cagionare la caduta di cui fu vittima la COGNOME, lungi dal porre a carico RAGIONE_SOCIALE stessa un onore probatorio non destinato a gravare su chi invochi la responsabilità da cose in custodia, risulta, viceversa, essersi conformata a consolidati principi RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte.
Difatti, ‘non sussiste responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell’incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa’ (Cass. Sez. 3, sen t. 6 aprile 2006, n. 8106, Rv. 588582-01), essendo egli onerato dal dimostrare ‘l’esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa’ (Cass. Sez. 3, sent. 25 luglio 2008, n. 20427, Rv. 604902-01; in senso conforme, tra le più recenti, si vedano, tra le numerose, Cass. Sez. 6-3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30775, Rv. 64719701; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724, Rv. 65137401).
Difatti, proprio poiché la norma suddetta ‘non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l’evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall’ordinaria diligenza del custode’ (così, tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord. 16 maggio 2017, n. 12027, Rv. 644285-01), occorre che
il preteso danneggiato dimostri la sussistenza del nesso causale tra ‘ res ‘ e danno, giacché, altrimenti, quella prevista dall’art. 2051 cod. civ. sarebbe una fattispecie fondata su un criterio addirittura stocastico , e non ‘oggettivo’, di imputazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità.
Si tratta di principi ancora di recente ribaditi da questa Corte, la quale ha sottolineato come ‘l’ incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull ‘ imputabilità eziologica dell’evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova -gravante sull ‘ attore -del nesso causale tra la cosa e il danno ‘ (Cass. S ez. 3, ord. 18 luglio 2023, n. 20986, Rv. 668584-01).
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente e liquidate come da dispositivo.
A carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando NOME a rifondere, all’RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.5 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza
dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE