Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20654 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20654 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4926/2021 R.G. proposto da : COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 3605/2020 pubblicata il 3/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con la sentenza in data 3/12/2020 la C orte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del 10.10.16 del Tribunale di Benevento, che aveva accolto la domanda di differenza retributive del lavoratore in epigrafe.
In particolare, la Corte territoriale, sulla base delle prove raccolte, ha accertato che il lavoratore era stato addetto alla piscina e alla cura degli animali nell’interesse del datore di lavoro ed ha ritenuto che il lavoratore avesse diritto alle differenze rivendicate, in difetto di prova del relativo pagamento (essendo state non firmate le buste paghe prodotte dal datore).
Avverso tale sentenza ricorre il datore per cinque motivi, cui resiste con controricorso il lavoratore; parte ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione degli artt. 2094 e 2690 c.c. e degli artt. 115, 116, 117, 228 c.p.c., e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione alla decorrenza della durata del rapporto di lavoro, avendo trascurato che l’onere della prova gravava sul lavoratore.
Il motivo è infondato. Invero, l’onere della prova nel caso è stato soddisfatto dal lavoratore, risultando provati i fatti costitutivi della sua pretesa. In particolare, la Corte territoriale ha valutato l’interrogatorio libero del datore ed ha escluso la configurabilità di un apprendistato (cui il datore aveva fatto riferimento) per difetto dei requisiti formali del relativo rapporto, restando pacifico l’espletamento di prestazione lavorativa da parte del lavoratore (di cui la Corte ha poi operato la qualificazione giuridica quale lavoro subordinato in conformità dei criteri legali).
Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 115, 116, 421 e 437 c.p.c., e 2697 c.c., per non avere la Corte territoriale ammesso le prove richieste.
Anche tale motivo è infondato: le istanze istruttorie miravano alla acquisizione di documentazione formale per l’assunzione presso un ente e all’ascolto di un teste, ma la Corte ha valutato l’discrezionalmente la causa istruita (proprio sulla base delle dichiarazioni del datore personalmente rese), con implicita valutazione di superfluità delle istanze non ammesse.
Il terzo motivo deduce ai sensi dell’art. 360 co. 1 numero quattro c.p.c.violazione dell’art. 112 c.p.c. censurando la sentenza impugnata per essere incorsa in ultrapetizione sull’orario di lavoro , avendo ritenuto l’inizio della prestazione lavorativa alle ore 5 e non alle 5.30 come dalla stessa parte attrice dedotto.
Il motivo è privo di pregio. In realtà la Corte ha escluso motivatamente che vi fosse l’ultrapetizione (già lamentata con riferimento alla sentenza di primo grado), perché il riferimento all’orario di lavoro diverso era nella specie irrilevante, essendo comunque risultato che il lavoratore aveva svolto un orario superiore all’orario ordinario e non essendo decisivo sul calcolo degli emolumenti dovuti quel diverso orario riscontrato. Tale accertamento non è stato validamente censurato.
Il quarto motivo lamenta ex art. 360 co. 1 numero cinque c.p.c. la mancata considerazione del contratto di affitto e dei canoni dovuti dal lavoratore, per i quali era stato proposta domanda riconvenzionale, rigettata in prime cure per assenza di prova del contratto.
Il quinto motivo deduce violazione degli artt. 2697 c.c. e 115, 116 e 345 c.p.c. per il medesimo profilo dianzi detto.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione e vanno disattesi per la loro inammissibilità. Premessa in relazione al quarto motivo la preclusione scaturente da
<> ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. , si rileva ulteriormente che il contratto di locazione è stato prodotto soltanto in appello e la Corte territoriale non lo ha considerato, implicitamente ritenendone inammissibile la produzione. Anche in questa sede, parte ricorrente non indica alcuna ragione della produzione tardiva, né trascrive il documento, sicché non consente a questa Corte di valutarne la decisività. Va peraltro rilevato che, nell’attribuzione delle differenze retributive, il consulente, come precisato dalla corte d’appello, aveva già rilevato che il lavoratore beneficiava ospitalità del datore di lavoro sicché il profilo dedotto è stato già valutato nella determinazione delle somme escludendo l’indennità di alloggio.
Spese secondo soccombenza, con distrazione.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 6.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Con distrazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
La Presidente NOME COGNOME