Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7222 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7222 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12116-2019 proposto da:
NOME COGNOME, NOME IMMACOLATA, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1575/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/12/2018 R.G.N. 144/2015;
Oggetto
R.G.N. 12116/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/01/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 12116/19
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 14.12.2018 n. 1575, la Corte d’appello di Catanzaro accoglieva l’appello dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del tribunale di Castrovillari che aveva accolto il ricorso di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME volto a chiedere la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e la liquidazione integrale delle prestazioni negate o parzialmente negate, con il disconoscimento del rapporto da parte dell’Ente previdenziale.
Il tribunale, dopo aver affermato che le irregolarità contabili, amministrative e gestionali, rilevate in sede ispettiva e poste a fondamento del provvedimento di cancellazione, non potevano ripercuotersi sulla posizione del singolo lavoratore, se non viene palesemente dimostrato il rapporto di lavoro fittizio, ha ritenuto che la prova fornita dai lavoratori dell’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli non fosse stata pe r nulla contrastata dall’RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha statuito , invece, che incombe sul lavoratore che agisca per ottenere l’iscrizione nell’elenco dei braccianti agricoli l’onere di provare il rapporto di subordinazione e l’avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate lavorative di lavoro agricolo, senza che assuma alcun rilievo probatorio che la domanda sia stata presentata a seguito di disconoscimento dell’iscrizione da parte dell’ente previdenziale. Nella specie, inoltre, ad avviso della Corte del merito, nonostante l’istruttoria svolta, non era stata fornita alcuna prova dello svolgimento delle prestazioni lavorative denunciate all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2006, in quanto le prove testimoniali raccolte si dimostravano insufficienti e avvaloravano il sospetto che i rapporti di lavoro denunciati ai fini previdenziali fossero fittizi, così come l’attività svolta dall’azienda agricola, quantomeno nei termini sovrabbondanti rivelati dall’accertamento ispettivo dell’In RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, NOME, NOMENOME COGNOME NOME ricorrono
per cassazione, sulla base di quattro motivi, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha spiegato difese scritte.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano il vizio di omessa pronuncia, per mancanza di qualsiasi statuizione su una eccezione che era stata dagli stessi proposta in grado di appello, nonché per violazione dell’art. 115 c.p .c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. Rilevano che la Corte del merito non si era pronunciata sull’eccezione di non contestazione dei fatti introdotti nel giudizio con le prove testimoniali, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE efficacemente contestato le circostanze articolat e dai lavoratori sull’esistenza e sulla durata del rapporto di lavoro, che giustificavano l’inserimento negli elenchi dei braccianti agricoli, e, quindi, tale profilo doveva ritenersi escluso dall’ambito degli accertamenti richiesti per la soluzione della controversia; inoltre, i dati evincibili dal verbale ispettivo, redatto nei confronti dell’azienda, non erano significativi della natura fittizia del rapporto di lavoro del lavoratore, perché il lavoratore era estraneo all’accertamento dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e nei suoi confronti tali verbali non recavano alcun specifico riferimento.
Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano il vizio di omessa pronuncia per mancanza di qualsiasi statuizione su una eccezione da loro proposta in grado di appello, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva tenuto conto che il disconoscimento dei rapporti di lavoro era avvenuto oltre i cinque anni rispetto alla data in cui il versamento contributivo era stato effettuato.
Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., con riferimento agli artt. 155, 116 e 2697 c.c., perché la valutazione effettuata riguardo alle prove testimoniali era stata resa in contrasto con la logica e la razionalità, in quanto i colleghi di lavoro dei ricorrenti erano i soli che potessero riferire sulle modalità e sull’effettivo svolgimento del rapporto lavorativo.
Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano il vizio violazione di legge, in particolare, degli artt. 246 e 421 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva ritenuto i testi non utilizzabili, avendo un interesse nella controversia, per essere stati coinvolti nel medesimo accertamento ispettivo.
Il primo motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte ‘L’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell’art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio’ (Cass. n. 12001/18, 2739/16) .
La censura riguardo al regime della prova non coglie nel segno. Nessun vizio di mancata applicazione del principio di non contestazione, infatti, è ravvisabile, non essendo stati neppure indicati i fatti asseritamente non contestati, mentre, in presenza del disconoscimento del rapporto di lavoro a fini contributivi da parte dell’RAGIONE_SOCIALE previdenziale, i ricorrenti avrebbero dovuto provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del loro diritto di iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli. La Corte d’appello -con accertamento di fatto – ha ritenuto non raggiunta la prova al riguardo, in quanto ha ritenuto che la prova testimoniale raccolta non fosse attendibile.
Il secondo motivo è inammissibile, in mancanza di indicazione riguardo a dove e quando sia stata proposta analoga censura nel giudizio di merito, così che il motivo di doglianza appare proposto per la prima volta in sede di legittimità.
Il terzo e quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, perché connessi, sono inammissibili, in quanto non si confrontano con la statuizione della Corte d’appello che non ha ritenuto i testimoni indicati dai ricorrenti incapaci a testimoniare, ex art. 246 c.p.c., ma li ha ritenuti scarsamente attendibili, perché coinvolti nello stesso
accertamento ispettivo oggetto di controversia e perché anch’essi interessati a confutarne l’esito, in una prospettiva ‘di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative’ (cfr. p. 7 della sentenza impugnata).
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Ente previdenziale, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno