SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 867 2025 – N. R.G. 00000514 2024 DEPOSITO MINUTA 07 01 2026 PUBBLICAZIONE 07 01 2026
Appello sentenza Tribunale RAGIONE_SOCIALE n. 102 del 23.1.2024 Oggetto: cancellazione elenchi braccianti agricoli (RAGIONE_SOCIALE)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in RAGIONE_SOCIALE di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente relatore
Dott.ssa NOME COGNOME
Dott.ssa NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
Appellante
e
, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO –COGNOME
Appellata
FATTO
Con ricorso depositato il 17.01.2019 , premesso di aver lavorato come bracciante RAGIONE_SOCIALE alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in agro di RAGIONE_SOCIALE ( alle contrade INDIRIZZO e INDIRIZZO) per la piantagione e raccolta di carciofi nel 2015 per 68 giornate, nel 2014 per 125 giornate, nel 2013 per 85 giornate, nel 2012 per 102 giornate, aveva dedotto che a seguito della pubblicazione del II elenco di variazione del 2018, pubblicato dall’ a settembre 2018, era venuta a conoscenza della cancellazione delle suddette giornate. Lamentata l’illegittimità dell’azione dell’ , aveva chiesto che fosse accertato il proprio diritto ad essere reiscritta per tali giornate negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del proprio comune, con conseguente annullamento di ogni provvedimento di recupero e/o restituzione di quanto nelle more eventualmente trattenuto in forza del disconoscimento.
Costituitosi in giudizio, l’ aveva eccepito l’infondatezza dell’avversa domanda, della quale aveva chiesto il rigetto. In particolare aveva dedotto che le gravi irregolarità emerse in sede ispettiva a carico dell’ avevano condotto ad escludere la genuinità dell’attività imprenditoriale, con conseguente disconoscimento dei fittizi rapporti di lavoro: l’RAGIONE_SOCIALE dal 2012 al 2017 era in perdita; lo stesso COGNOME aveva dichiarato agli ispettori che una parte dei lavoratori denunciati non aveva lavorato alle sue dipendenze; il datore di lavoro non aveva mai proceduto al pagamento dei contributi previdenziali per i braccianti; alcuni lavoratori risultavano dichiarati
all’ per lo stesso mese da altre aziende agricole; la maggior parte dei terreni riportati nelle denunce RAGIONE_SOCIALEli non erano di fatto nella disponibilità dell’RAGIONE_SOCIALE.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha accolto il ricorso, ritenendo che dall’istruttoria orale fossero emersi elementi idonei a comprovare le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda in ordine al luogo, al periodo di lavoro, alle mansioni svolte. Ha altresì precisato che le irregolarità imputabili all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non erano di per sé idonee a dimostrare l’insussistenza del rapporto di lavoro della ricorrente; ha dichiarato, quindi, il diritto di
ad essere iscritta negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli nell’anno 2012 per 102 giornate, nell’anno 2013 per 85 giornate, nell’anno 2014 per 125 giornate e nell’anno 2015 per 68 giornate condannando l’ al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione ha proposto appello l’ , lamentandone l’erroneità nella parte in cui non aveva adeguatamente considerato le allegazioni dell’ in ordine all’inesistenza del rapporto di lavoro controverso, reiterate in appello, con riferimento all’enorme squilibrio economico dell’RAGIONE_SOCIALE; al mancato pagamento di contributi previdenziali; all’esubero del personale rispetto alla superficie RAGIONE_SOCIALE disponibile. Ha richiamato un precedente giurisprudenziale della stessa Corte di Appello di Lecce su un rapporto di lavoro con la stessa RAGIONE_SOCIALE, favorevole all’Istituto.
Ha inoltre lamentato l’erroneità della valutazione della prova testimoniale e l’inattendibilità delle testimoni escusse, aventi peraltro giudizi identici nei confronti dell’ . Ha quindi chiesto la totale riforma dell’impugnata sentenza e il rigetto dell’avversa domanda, nonché la restituzione delle spese liquidate in esecuzione della sentenza di primo grado.
ha eccepito l’infondatezza dell’appello e ne ha chiesto il rigetto. Ha sottolineato come il verbale ispettivo, nei profili dedotti dall’appellante, non fosse sufficiente a provare l’inesistenza dello specifico rapporto di lavoro instaurato con l’appellata, su cui invece era stata fornita prova a mezzo dei testi escussi.
All’udienza di discussione del 19.11.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato.
Come è noto, laddove il diritto all’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli venga disconosciuto dall’ , grava sul lavoratore l’onere di dimostrare in giudizio la sussistenza del rapporto di lavoro (Cass. n.13877/2012, n.28716/2011).
Ai sensi dell’art. 2700 c.c., il contenuto del verbale degli ispettori degli enti previdenziali o assistenziali fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti.
Tale portata probatoria non può riconoscersi, invece, a quelle parti dei verbali ispettivi che non si limitano ad attestare specifici fatti, ma contengono valutazioni derivanti da collegamenti tra elementi logici e dati riscontrati, e che quindi restano suscettibili di verifica giudiziale. La verifica va eseguita caso per caso, tenendo conto delle allegazioni fattuali contenute in ricorso e degli elementi di prova forniti in giudizio. Pertanto, non può attribuirsi rilievo decisivo, in un senso o in un altro, al mero esito di altri giudizi riguardanti altri lavoratori della stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, o riguardanti la stessa lavoratrice o lo stesso lavoratore per anni differenti.
Nel caso di specie nel corso dell’ispezione (verbale di accertamento del 6.6.2018), con riferimento al periodo che qui interessa, è stato rilevato: – che la ditta individuale di COGNOME NOME si è iscritta presso la RAGIONE_SOCIALE per lo svolgimento di attività di coltivazione di ortaggi solo il 3.10.2013, dichiarando, come inizio dell’attività, la data del 4.9.2013; – che dal 2012 al 2017 le giornate di lavoro agricolo dipendente denunziate da COGNOME NOME all’ superavano, anno per anno, di diverse migliaia il fabbisogno derivante dalle denunzie RAGIONE_SOCIALEli del medesimo COGNOME; -che in particolare nel 2015, a fronte di un fabbisogno RAGIONE_SOCIALEle di 928 giornate di lavoro, sono stati dichiarati rapporti di lavoro per 7593 giornate e nel 2016, a fronte di un fabbisogno di 928 giornate, ne sono state dichiarare 5965; che l’RAGIONE_SOCIALE praticava la coltura dei carciofi; -che non era stato effettuato alcun versamento di contributi previdenziali per i dipendenti formalmente assunti; – -che lo stesso COGNOME aveva rilasciato agli ispettori una dichiarazione scritta nella quale aveva ammesso di aver erroneamente denunciato all’ lavoratori che tuttavia non avevano prestato attività lavorativa; -che la coltivazione di carciofi aveva costituito effettiva attività RAGIONE_SOCIALEle solo in una limitata misura.
Se, da un lato, è emerso che gran parte dei rapporti di lavoro sono fittizi, avendo essi avuto solo una esistenza formale finalizzata a far acquisire benefici previdenziali agli asseriti dipendenti, da altro lato, tuttavia, occorre osservare che nello stesso verbale di accertamento del 6.6.2018 (a pag.8) è stata comunque riconosciuta una effettiva attività RAGIONE_SOCIALEle di coltivazione di carciofi in una certa misura: gli ispettori hanno infatti osservato che ‘ si può ragionevolmente ritenere che la ditta COGNOME NOME, di fatto, abbia svolto solo un minimo di attività RAGIONE_SOCIALE circoscrivibile, per ciascun anno, ai terreni indicati nella tabella sotto riportata, che sviluppano un fabbisogno di giornate bracciantili annue notevolmente inferiore rispetto al numero delle giornate denunciate all’ .
Ne consegue che non può escludersi in maniera totale e aprioristica la sussistenza di rapporti di lavoro bracciantile effettivi, almeno in tali limiti e per tali anni, essendo necessaria, con specifico riferimento al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, la rigorosa verifica delle risultanze istruttorie.
*
Tanto premesso, all’esito della valutazione degli elementi di prova acquisiti al giudizio e, in particolare, dal tenore delle deposizioni rese dai testi escussi, non può ritenersi raggiunta prova ragionevolmente certa circa l’esistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
In particolare, occorre evidenziare che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il ricorrente ha dedotto di aver lavorato, negli anni dal 2012 al 2015, alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE, occupandosi della piantagione e raccolta di carciofi, presso terreni ubicati in agro di RAGIONE_SOCIALE, alle contrade Restinco, Palmarini e Apani,
Tale prospettazione, tuttavia, è rimasta priva di riscontro probatorio, in quanto le testimoni escusse, pur affermando di essere a conoscenza dell’esistenza di un rapporto di lavoro tra e COGNOME NOME, hanno riferito di aver espletato la propria attività lavorativa, negli anni oggetto di giudizio, presso terreni differenti, ubicati nelle contrade denominate Santa Lucia e Villanova, e non anche sui terreni indicati nel ricorso introduttivo.
Il tenore di tali dichiarazioni e le evidenti incoerenze rispetto ai luoghi di lavoro inducono a ritenere le deposizioni testimoniali inadeguate rispetto al fine di dimostrare l’effettività dello specifico rapporto di lavoro così come descritto in ricorso.
Si rammenta che la funzione di agevolazione probatoria dell’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l’ , a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto. In tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l’onere di provare in maniera rigoroso l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere (cfr. tra le tante Cass. n. 3003/2024).
In considerazione di tale principio, e del mancato assolvimento dell’onere probatorio, non può riconoscersi il diritto dell’appellata all’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per le giornate costituenti oggetto della domanda.
In accoglimento dell’appello dell’ il ricorso proposto in primo grado deve quindi essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.q.m.
La Corte di Appello di Leccesezione lavoro, visto l’art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull’appello proposto con ricorso del 22/07/2024 da nei confronti di , avverso la sentenza del 23.01.2024 n.102 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, così provvede:
Accoglie l’appello e, per l’effetto, rigetta il ricorso proposto da in data 17.1.2019.
Condanna l’appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 400,00 per il primo grado ed in € 239,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Lecce, camera di consiglio del 19.11.2025
Il Presidente est. Dott.ssa NOME COGNOME