Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20136 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20136 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31188/2021 R.G., proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, in virtù di procura in calce al ricorso;
pec EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE,
-intimati – per la cassazione della sentenza n. 4336/2021 della CORTE d’APPELLO di pubblicata il 15.6.2021; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27.5.2024
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 19.7.2017 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda di accertamento negativo del credito proposta da COGNOME NOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE a fronte di due
cartelle esattoriali, rispettivamente, di euro 1.497 per l’anno 2003 ed euro 809 per il 2005, riferite a consumo di acqua per uso domestico, per pretesa eccessività degli importi reclamati rispetto alla quantità di acqua effettivamente fornita. Il giudice del primo grado, inoltre, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto.
La Corte d’Appello di Roma con sentenza 4336/2021 del 15.6.2021 riformava la pronuncia di primo grado rigettando l’opposizione avverso le cartelle esattoriali sulla base dei seguenti rilievi:
I -premessa la distribuzione degli oneri probatori in materia di contratto di somministrazione, a fronte di una ‘contestazione totalmente generica’ fatta dall’attrice, il consorzio convenuto aveva provato la richiesta di allaccio fatta dal marito di quest’ultima, l’esistenza del contratto, delle condizioni generali, del corretto funzionamento del contatore e dei consumi rilevati;
II l’attrice non aveva contestato che il contatore al quale era allacciata la sua utenza non fosse perfettamente funzionante, non aveva osservato alcunché in ordine all’entità dei consumi, non aveva offerto elementi utili per superare la presunzione di veridicità della rilevazione fatta dal contatore, né che il contratto prevedesse un limite massimo non superabile;
III -diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, in base alle condizioni generali il contratto non prevedeva un limite massimo all’erogazione, ma un impegno minimo garantito poi trasformato in ‘sbocco libero’.
Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre la COGNOME, sulla base di tre motivi. Il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1. cod. proc. civ..
Il Pubblico ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 183, VI comma cod. proc. civ. ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.’
La Corte d’Appello ha ritenuto essere stata fornita prova del contratto, delle condizioni generali nonché del corretto funzionamento del contatore e dei consumi rilevati. Questo, a dire della ricorrente, è in aperto contrasto con la decisione del giudice di primo grado, il quale aveva rilevato che solo con la memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2, cod. proc. civ. erano state prodotte dal RAGIONE_SOCIALE due planimetrie e fotografie del bene di proprietà attorea, chiedendo di provare circostanze mai dedotte in precedenza.
1.2. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., perché non è stata illustrata la ragione in base alla quale quanto evidenziato non sarebbe stato processualmente consentito dall’art. 183, comma sesto, n. 1, cod. proc. civ. alla luce delle originarie difese del convenuto. A ciò s’aggiunga che non sono state specificatamente impugnate, da cui il difetto di decisività del motivo, le censure relative alla non contestazione circa il perfetto funzionamento del contatore ed il quantum derivante dalla misurazione.
Ad ogni modo deve rilevarsi che, ammessa la possibilità di proiettare la portata dell’art. 183 cod. proc. civ. oltre il giudizio di primo grado, ‘la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza
della denunciata violazione: sicché è inammissibile l’impugnazione con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito’ (v. Cass., sez. un., 9 agosto 2018, n. 20685; 2021, n. 36596).
Con il secondo motivo viene denunciata la ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.’. Lamenta la parte ricorrente che non sarebbe stato assolto dalla controparte l’onere della prova.
2.1. Il motivo è inammissibile. La violazione dell’articolo 2697 cod. civ., si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (v. Cass., sez. un., 5 agosto 2016, n. 16598, non massimata sul punto). Oggetto in senso proprio della censura in esame non è l’erroneo riparto dell’onere della prova, ma il tema dell’assolvimento dell’onere della prova, il quale integra un giudizio di fatto ed è in quanto tale riservato al giudice del merito.
3 . Con il terzo motivo è denunciata la ‘nullità della sentenza e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ.’
La ricorrente, dopo aver premesso di non aver contestato in sé la congruità della pretesa del RAGIONE_SOCIALE, si duole del fatto che: a) le letture dei contatori non siano mai state effettuate in contraddittorio; b) non erano noti i consumi annui; c) era illegittimo il ricorso alla cartella esattoriale per la riscossione dei
crediti del RAGIONE_SOCIALE per la somministrazione dell’acqua; d) era illegittima l’utenza cumulativa per svariati utenti, fra cui la ricorrente, facenti parte del RAGIONE_SOCIALE.
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2. Invero, quanto sopra indicato alle lett. a) e b) attiene a fatti già valutati, poiché la Corte d’Appello li ha ritenuti non contestati (v. pag. 8 della sentenza impugnata ‘… la signora COGNOME non abbia affatto posto in discussione che il contatore cui era allacciata l’utenza fosse perfettamente funzionante, né ha osservato alcunché in ordine al quantum di acqua consumata’) e la stessa ricorrente a pag. 24 del ricorso ha dedotto di non aver contestato ‘ in sé la congruità delle pretese del RAGIONE_SOCIALE ‘.
3.3. In relazione a quanto dedotto al lett. c), ossia l’illegittimo ricorso alla cartella esattoriale per la riscossione di crediti del RAGIONE_SOCIALE relativi alla somministrazione dell’acqua, il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ. non avendo la ricorrente specificatamente indicato se tale eccezione alla pretesa del consorzio sia stata riproposta in sede di appello ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., posto che dalla motivazione del Tribunale esposta in ricorso emergerebbe che il motivo sarebbe stato assorbito.
3.4. In relazione a quanto indicato sub lett. d) (illegittimo ricorso all’utenza collettiva), anche a prescindere dalla questione afferente all’art. 346 cod. proc. civ., posto che dall’atto di citazione la circostanza non emerge, il motivo è inammissibile perché in violazione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ. non risulta indicata la sede di ingresso tempestivo della circostanza nel processo di merito (v. Cass. 29 maggio 2024, n. 15058; 11 dicembre 2023, n. 34395; 4 febbraio 2022, n. 3612).
La ricorrente, infatti, non ha circostanziato la deduzione fatta nell’atto introduttivo del giudizio unitamente al richiamo della
documentazione di corredo, da riprodurre in questa sede o, quantomeno, indicandone la localizzazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese considerato che il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato non avendo contraddetto mediante controricorso.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte di Cassazione in data 27 maggio 2024
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME