Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25534 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25534 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10467/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CF: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
– Controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di BARI n. 94/2021 depositata il 19/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2958/2015 con domanda riconvenzionale la società RAGIONE_SOCIALE convenne dinnanzi al Tribunale di Bari la società
RAGIONE_SOCIALE, per ivi sentire: (i) in via preliminare: accertare e dichiarare l ‘ inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, perché emesso su ricorso privo dei presupposti previsti dall ‘ art. 633-634 c.p.c.; (ii) in subordine, nel merito, accertare e dichiarare l ‘ infondatezza delle pretese creditorie azionate nel predetto decreto ingiuntivo; (iii) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare l ‘ inadempimento contrattuale della società RAGIONE_SOCIALE per violazione degli obblighi in materia di conguagli e periodicità delle fatturazioni e/o per la mancata buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c. e, per l ‘ effetto, condannare la stessa al risarcimento del danno in proprio favore conseguente alla mancata registrazione contabile e fiscale e/o all ‘ impossibilità di ottenere il rimborso della Provincia di Bari di quanto eventualmente ancora a pagarsi all ‘ RAGIONE_SOCIALE
Costituendosi in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE chiese di accertare la tardività dell ‘ opposizione e l ‘ inammissibilità della domanda riconvenzionale, domandando nel merito la conferma del decreto ingiuntivo n. 2958/2015, e, in via subordinata, la condanna – in ogni caso – dell ‘ opponente al pagamento della somma di euro 43.754,58.
Con il deposito delle memorie istruttorie la società RAGIONE_SOCIALE produsse telematicamente copia di tre fotogrammi relativi al contatore n. 59012503 al fine di dimostrare l ‘ effettivo quantitativo di gas erogato all ‘ odierna ricorrente, unitamente ad altro documento denominato ‘elenco dei consumi effettivi del misuratore’ dal quale venivano estratti i predetti fotogrammi.
4.
Tale produzione documentale venne impugnata e contestata dall ‘ odierna ricorrente, in quanto prodotta in copia, non sottoscritta, di dubbia provenienza, relativa ad un indirizzo di fornitura diverso, ma -soprattutto -relativa ad un misuratore (TARGA_VEICOLO) diverso da quello indicato sulla fattura azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo (CVGS).
Con sentenza n. 1520/2018 il Tribunale di Bari rigettò la domanda della RAGIONE_SOCIALE ritenendola infondata, confermando il d.i. opposto e condannando l ‘ opponente al pagamento delle spese di lite.
Osservò che la richiesta di pagamento avanzata dall ‘ opposta e riconosciuta con il decreto ingiuntivo numero 2958/2015 atteneva alla fornitura di gas. Il creditore aveva prodotto a sostegno della richiesta, la fattura numero NUMERO_DOCUMENTO del 2013 con allegato promemoria relativo alla situazione delle fatture nonché lettera di messa in mora consegnata il 23 aprile 2014. Il debitore aveva riconosciuto il rapporto contrattuale cessato il 30 settembre 2013 mentre la fattura risultava emessa il 17 ottobre 2013. Dalla fattura emergeva che il periodo di rilevazione in cui era stata effettuata la lettura andava dal 6 novembre 2010 al 15 aprile 2011, quando il rapporto di fornitura era ancora in corso.
Avverso tale pronuncia la RAGIONE_SOCIALE interpose gravame avanti alla Corte d ‘ Appello di Bari.
La società RAGIONE_SOCIALE si costituì, eccependo l ‘ inammissibilità dell ‘ appello ex art. 342 c.p.c., nonché la relativa infondatezza per le medesime ragioni addotte nel corso del giudizio di primo grado.
Con sentenza n. 94/2021, pubblicata il 19/01/2021, la Corte d ‘ Appello di Bari ha rigettato il gravame.
Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e memoria.
In data 29 settembre 2023 è stata emessa dal Consigliere delegato dal Presidente Titolare proposta di definizione del giudizio ai sensi dell ‘ art. 380bis c.p.c. nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 e di essa veniva data comunicazione alle parti costituite. Con atto del 14 novembre 2023 la RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la decisione ai sensi del primo inciso del secondo comma di detta norma.
E’ stata conseguentemente fissata la trattazione ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., ‘ Erroneità della sentenza per violazione dell ‘ art 360 c.p.c., n. 3 -Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto – e n. 5 -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – in relazione all ‘ art 2697 c.c.’ , lamentando che la Corte territoriale ha ritenuto provato il credito prospettato da RAGIONE_SOCIALE sulla scorta di una fattura, nonché su tre fotogrammi prodotti in copia dall ‘ opposta solo nel corso del giudizio di primo grado. A detta della ricorrente, la Corte territoriale si è limitata a ritenere sufficiente, ai fini della prova credito di RAGIONE_SOCIALE, che i consumi registrati dal contatore ritratto nei fotogrammi con la sigla TARGA_VEICOLO fossero praticamente identici a quelli riportati, alla data del 20 gennaio 2011, sulla fattura il cui contatore risultava individuato con la sigla , ritenendo -erroneamente -che, nonostante la sigla diversa e, quindi, tipologia diversa, il contatore ritratto nei predetti fotogrammi fosse lo stesso che registrò i consumi addebitati con la fattura oggetto del ricorso monitorio. Deduce la ricorrente che, in tema di riparto dell ‘ onere probatorio, l ‘ obbligo del gestore di effettuare gli addebiti sulla base delle indicazioni del contatore non si può risolvere in un privilegio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l ‘ utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, senza che spieghi, all ‘ uopo, influenza la scelta dell ‘ utente di non chiedere il controllo, richiesta funzionale, in concreto, al conseguimento di finalità differenti.
Lamenta che la decisione impugnata è stata assunta in violazione dell ‘ art. 2697 c.c., essendosi la stessa risolta in una sostanziale inversione dell ‘ onere probatorio imposto al creditore di prestazioni rese a titolo di somministrazione, avendo il giudice a quo accolto la pretesa creditoria del somministrante senza verificare l ‘ avvenuta
dimostrazione, da parte dello stesso, del regolare funzionamento del contatore dell ‘ impianto di erogazione del gas, a fronte della corrispondente contestazione del fruitore rivolta a negare l ‘ esattezza del computo estimativo posto a fondamento del credito azionato in giudizio.
Si duole che la corte di merito, dopo aver dato atto che il contatore risultava identificato con sigla diversa da quella evincentesi dai 3 fotogrammi depositati, sia quindi in termini irredimibilmente illogici e contraddittori pervenuta ad affermare che il contatore ritratto nei medesimi era lo stesso che aveva registrato i consumi, non potendo sostenersi che, essendovi stata la sostituzione ( senza contraddittorio con il somministrato ) del contatore in argomento, e stante l’impossibilità per la società somministrante di fornire la prova tecnica non avendo più la disponibilità del contatore sostituito, la prova dei consumi fosse su di lei incombente.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., ‘Illegittimità della sentenza ai sensi dell’ art. 360 c.p.c., n.3 -Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto – e n. 5 -Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – in relazione all ‘ art. 1375 c.c.’ . Si duole che nell’impugnata sentenza la corte di merito abbia affermato che, sebbene la lettura del misuratore fosse sempre avvenuta in assenza di contraddittorio con la ricorrente e senza regolarità periodica ed il misuratore fosse stato sostituito unilateralmente dalla società erogatrice, in tal modo impedendo al consumatore di verificarne l ‘ effettivo funzionamento anche nel corso del giudizio di opposizione, la corte territoriale abbia ritenuto la documentazione offerta dall ‘appellata ‘strumento idoneo a fornire la prova del credito’, in violazione del principio di buona fede nell ‘ esecuzione del contratto di cui all ‘ art. 1375 c.c.
Lamenta che la decisione si pone in insanabile contrasto con il principio secondo cui il sistema di lettura a contatore ha valore di una
presunzione semplice di veridicità che può essere smentita con qualsiasi mezzo di prova, e, trattandosi di servizio pubblico essenziale ex Corte Cost. n. 546 del 1994 e Corte Cost. n. 1104 del 1998 soggetto al regime contrattuale di diritto comune, ad esso debbono applicarsi anche le regole di adempimento della prestazione secondo buona fede.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare in tema di somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito) l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (v. Cass., 18/10/2023, n. 28984).
Si è al riguardo precisato che in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all’utente contestare il malfunzionamento del contatore – richiedendone la verifica – e dimostrare l’entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l’onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l’utente è tenuto a dimostrare che l’eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l’impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell’adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (v. Cass., 9/1/2020, n. 297; e, conformemente, da ultimo, Cass., 10/4/2024, n. 9706. E già Cass., 21/5/2019, n. 13605).
Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi.
In particolare là dove ha affermato che <>.
Atteso che non risultano dalla corte di merito spiegate le ragioni per cui non abbia considerato le accertate e segnalate difformità e distonie quali indizi di una prova presuntiva contraria, va osservato come non risultino dalla corte di merito del pari spiegate congruamente spiegate le ragioni deponenti per l’apodittica raggiunta conclusione per cui il contatore indicato nella fattura, pur se di tipologia diversa e contraddistinto da sigla differente da quelli ritratti nei fotogrammi de quibus e depositati dalla somministrante, sia effettivamente proprio quello che ha registrato i consumi dei quali la medesima ha nella specie richiesto il pagamento.
Dell’impugnata sentenza, assorbiti ogni altra diversa questione e differente profilo, s’impone perta nto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Bari, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 12/3/2024