Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25547 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25547 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12049/2022 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende
-Controricorrente –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MARSALA n. 865/2021 depositata il 25/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n.493/2017, reso in data 20/09/2017, il giudice di pace di Marsala ingiunse a NOME il pagamento, in favore della società RAGIONE_SOCIALE, dell’importo
di euro 1.692,55 relativo a n. 4 fatture riguardanti gli anni 20122014.
L’ingiunta propose opposizione, lamentando la mancanza di riscontri probatori circa l’esistenza del credito e l’inesistenza di rapporti tra la stessa e la società opposta che non aveva allegato alcuna fattura, né, tanto meno, prodotto i contratti di somministrazione di energia elettrica stipulati tra le parti.
L’opponente eccepì, anche, la circostanza che l’unica utenza intestata alla stessa per una fornitura di energia elettrica riguardava, in epoca antecedente all’anno 1995, un immobile sito in Marsala, di proprietà del padre COGNOME NOME, dichiarato fallito dal Tribunale di Marsala e spossessato di ogni bene, compreso l’immobile oggetto di causa. Rilevava che, nel corso della procedura fallimentare, a seguito di vendita forzata, l’immobile oggetto del presunto contratto di fornitura, veniva aggiudicato (anno 2004) e alienato a terzi giusto decreto di trasferimento reso dal Giudice delegato al fallimento in data 5/07/2010. Essendo, pertanto, le fatture prodotte afferenti ad un periodo successivo alla predetta vendita, risultava evidente che non potessero essere attribuite alla NOME. La stessa, tra l’altro, negava di aver mai inviato una proposta di rateizzazione, come sostenuto dalla società RAGIONE_SOCIALE, che, invero, non allegava il documento contenente la proposta ma solo la lettera di accettazione della rateizzazione inviata dalla stessa società RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 270/2019, il Giudice di Pace di Marsala rigettò l’opposizione promossa dall’odierna ricorrente, confermava l’opposto decreto ingiuntivo e condannò l’opponente al pagamento delle spese legali.
Avverso tale pronuncia la COGNOME propose gravame dinanzi al Tribunale di Marsala.
Si costituì la società RAGIONE_SOCIALE, rappresentando che la NOME non aveva in alcun modo negato
l’esistenza del rapporto di somministrazione di energia , né aveva offerto alcun elemento probatorio a sostegno della propria tesi.
Con sentenza n. 865/2021, pubblicata il 25/11/2021, oggetto di ricorso, il Tribunale di Marsala ha rigettato l’appello proposto da NOME avverso la sentenza n. 270/2019 del Giudice di Pace di Marsala, condannando l’appellante al rimborso delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME propone ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3, c .p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. ai sensi dell’art.360 c.p.c. comma 1 n. 3 per aver il Giudice ritenuto sussistente una circostanza mai provata’ , lamentando che la Corte territoriale ha ritenuto provato il credito conferendo valore probatorio al documento prodotto in primo grado da RAGIONE_SOCIALE, rappresentato da una comunicazione inviata da quest’ultimo alla NOME per la rateizzazione del debito da quest’ultima maturato.
Il motivo è inammissibile.
2.1 Nella sentenza gravata non vi è alcun riferimento alla rilevanza probatoria del documento menzionato nel motivo in esame, avendo il tribunale fondato la propria decisione sulla base dei criteri di ripartizione della prova sanciti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di somministrazione di energia, secondo i quali, da un lato, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, l’onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante, mentre, per altro verso,
al fine di verificare l’esclusione dell’obbligo dell’utente di pagare consumi fatturati è necessario innanzitutto che questi alleghi, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento; occorre altresì dimostrare quali consumi di energia aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione).
2.2 In alternativa, occorre dimostrare che il sovraconsumo è imputabile a che si sono appropriati dell’utenza in modo del tutto arbitrario e contro la volontà dell’intestatario e che inoltre il denunciato consumo abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all’utente, o nella omessa adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l’uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi (così, di recente, Cass., sez. III., ord. 18/10/2023, n. 28984; conforme Cass., sez. 6-3., ord. 09/01/2020, n. 297).
2.3 Il Tribunale, con congruamente motivato accertamento di fatto effettuato in esplicazione dei propri poteri, ha rilevato come nel caso di specie nessuna di tali condizioni risultasse dedotta dall’opponente, poiché innanzitutto non è stato dedotto il malfunzionamento del contatore, né comunque risulta mai richiesta una verifica in proposito.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c., ‘ Omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 5 c.p.c.’ , dolendosi che nel corso del giudizio sia stato dimostrato lo spossessamento del bene immobile servito dall’energia all’esito dell’intervenuto fallimento del proprietario e della successiva vendita del bene.
Allega che dalla sentenza di declaratoria del fallimento del padre sig. NOME COGNOME e dal decreto di trasferimento con quale è
stata disposta la vendita forzata del bene ad un soggetto terzo è desumibile lo spossessamento forzato del bene dalla disponibilità sua e del padre.
Il motivo è inammissibile.
4.1 Esso risulta formulato in violazione del l’art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c., non risultando dalla ricorrente nemmeno precisato di voler fare riferimento alla loro eventuale presenza nel fascicolo d’ufficio del giudice della sentenza impugnata (di cui si sia chiesta la trasmissione, nella vigenza del vecchio testo dell’art. 369, ultimo comma, c.p.c.), come ammette Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011, esigendo, però, che al fine del rispetto dell’onere di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c.- si indichi di voler fare riferimento a tale presenza.
4.2 Va ulteriormente osservato che risulta inammissibilmente denunziato il vizio di motivazione ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in violazione di quanto enunziato dalle Sezioni Unite nelle sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014. La ricorrente si limita in realtà a prospettare una rivalutazione del merito della vicenda, comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all ‘ uno o all ‘ altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell ‘ intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. v. Cass., sez. un, 27/12/2019, n. 34476; Cass., sez. III, 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione;
Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione; Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135). Di recente, cfr. Cass., Sez. III, 21-9-2022, n. 27571: ‘ È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l ‘ apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito ‘ .
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 , 1° co. n. 4, c.p.c. ‘Nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione in relazione all’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. ex art. 360 comma 1 n.4 c.p.c.’. A detta della ricorrente, il Tribunale ha fondato il proprio convincimento su di una circostanza che esula dal giudizio, prendendo spunto da una comparsa conclusionale della ricorrente e fondando la decisione sulla circostanza che quest’ultima non avesse mai dedotto il funzionamento del contatore, come se l’oggetto del giudizio fosse un lamentato sovraconsumo (con conseguente pagamento di bollette esose) e non invece all’ an debeatur .
Il motivo è inammissibile.
6.1 In realtà il Tribunale, nel confermare la sentenza di primo grado, si è basato sulla circostanza che ‘ D’altra parte e in maniera tranciante , risulta per stessa ammissione dell’appellante che i maggiori consumi derivano dalla utilizzazione di fatto dell’utenza in questione da parte del padre dell’intestataria così da doversi anzi ritenere che le fatture opposte si riferiscono a consumi di cui l ‘appellante ha deliberatamente ammesso il godimento in favore di terzi ‘. La ricorrente non si confronta pertanto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, del che consegue l’inammissibilità del motivo.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13 , 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall’art. 1 , comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12/3/2024