Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28447 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28447 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16917/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura in p.e.c.: , e dall’AVV_NOTAIO, calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, p.e.c.: EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, p.e.c.: EMAIL
-controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 1281/2021, pubblicata in data 27 dicembre 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di pace di Sassari, accogliendo l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso l’ingiunzione di pagamento n. 930/2017, emessa ai sensi del r.d. n. 639/1910, con la quale RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, aveva chiesto il pagamento dell’importo di euro 2.923,78, dovuto in relazione ai consumi relativi al periodo gennaio 2010 -giugno 2012, dichiarava non dovuta la somma per insussistenza dei presupposti per l’emissione della ingiunzione.
A seguito di gravame interposto dalla società soccombente, il Tribunale di Sassari, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione.
In sintesi, dopo avere rilevato che il reclamo proposto dall’utente in data 12 ottobre 2012 era stato parzialmente accolto, tanto che era avvenuto lo sgravio degli addebiti relativi ai servizi di depurazione e fognatura, ma non anche di quello dei servizi di acquedotto, ha osservato come l’utente ave sse attribuito i consumi eccessivi alla registrazione, da parte del misuratore, di consumi anomali dovuti alla presenza non solo di acqua, ma anche di aria nelle tubature, problema che, a suo dire, era stato risolto con l’apposizione di una valvola di sfiato; ma che tale assunto non poteva essere condiviso, dal momento che, anche nel periodo successivo all’installazione della valvola di sfiato, era stato rilevato un consumo di poco superiore a quello riferito al periodo precedente. Ha, di conseguenza, ritenuto, in difetto di elementi atti a contrastare la presunzione semplice che
assisteva la registrazione dei consumi dell’acqua somministrata, che fosse dovuto l’importo portato dalla fattura e poi confluito nell’ingiunzione.
NOME COGNOME propone ricorso per la cassazione della decisione d’appello, sulla base di tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è dedotta la violazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., degli artt. 320 cod. proc. civ., 101, 324 e 342 cod. proc. civ.
Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha accolto il primo motivo di appello, con cui RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto che il credito era stato solo inizialmente contestato, sebbene il gravame fosse inammissibile per mancanza di specificità e fondato su una circostanza fattuale negata nel corso del giudizio di opposizione, ossia l’esistenza di una perdita idrica negli impianti di proprietà dell’utente, fatto che RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito, per la prima volta, solo con la comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente dopo la prima udienza ex art. 320 cod. proc. civ., facendo poi da tanto discendere che il credito era certo, liquido ed esigibile.
1.1. La censura è inammissibile.
1.2. Non sfugge alla declaratoria d’inammissibil ità la contestata violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., in applicazione del principio secondo cui la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 cod. proc. civ., integrante error in procedendo , che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di
merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass., sez. L, 04/02/2022, n. 3612; Cass., sez. 1, 23/12/2020, n. 29495; Cass., sez. 1, 06/09/2021, n. 24048). Tale onere, nella specie, non è stato assolto, in quanto la parte ricorrente ha omesso di trascrivere, quanto meno nelle parti salienti, al fine di porre questa Corte nella condizione di valutare la doglianza svolta, il contenuto dell’atto di appello e della sentenza di primo grado.
1.3. Pa rimenti inammissibile è la contestata violazione dell’art. 320 cod. proc. civ., in quanto l’accoglimento dell’appello non poggia su fatto tardivamente introdotto da RAGIONE_SOCIALE, ma piuttosto sulla considerazione che non aveva trovato riscontro nella istruttoria svolta l’assunto difensivo dell’utente secondo cui i consumi addebitati fossero da ascrivere alla registrazione, da parte del contatore, del passaggio di aria e non solo di acqua. Invero, il Tribunale, pur avendo nel passo della motivazione oggetto di censura fatto riferimento al reclamo per perdita occulta proposto dall’utente in data 12 ottobre 2012, è addivenuto alla conclusione che il credito azionato fosse certo, liquido ed esigibile sul presupposto che, in realtà, i consumi registrati nel periodo successivo all’installazione della valvola di
sfiato, che l’odierno ricorrente aveva apposto per eliminare l’asserita presenza di aria, non aveva subito una riduzione, cosicché non poteva ritenersi adeguatamente contrastata la ‘presunzione semplice’ che assisteva la registrazione dei consumi di acqua.
Inammissibili, perché del tutto inesplicate, risultano le ulteriori violazioni evocate in rubrica.
Con il secondo motivo è dedotto , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’ omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione, nonché violazione delle norme di cui al r.d. n. 639/1910. Sostiene il ricorrente che la sentenza è da censurare nella parte in cui assume che il reclamo proposto in data 12 ottobre 2012 avrebbe avuto accoglimento, che le somme non erano state contestate e che l’ingiunzione era stata legittimamente emessa.
2.1. La censura, per come formulata, non è riconducibile nel paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo, nel cui paradigma non sono inquadrabili questioni ed argomentazioni difensive (Cass., sez. 2, 26/04/2022, n. 13024; Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; Cass., sez. 1, 18/10/2018, n. 26305).
2.2. Neppure, sotto altro profilo, è configurabile violazione delle disposizioni di cui al r.d. n. 639 del 2010, risultando la sentenza impugnata conforme al principio di diritto secondo cui lo speciale
procedimento disciplinato dal regio decreto citato è utilizzabile, da parte della PRAGIONE_SOCIALEA., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l’ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l’Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell’esistenza dei suindicati presupposti (Cass., sez. U, 25/05/2009, n. 11992). Il Giudice di merito ha ritenuto la sussistenza di tali presupposti.
Con il terzo motivo si denunzia la violazione degli artt. 2697, 2729 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
Il ricorrente lamenta una erronea ripartizione dell’onere della prova tra somministrante e somministrato e una non corretta valutazione della prova presuntiva; critica, inoltre, la possibilità di attribuire alla fattura un valore, sia pure indiziario, in merito alla veridicità dei dati numerici rilevati dal contatore e sostiene che fosse onere della controparte dare la prova dei consumi in esubero.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Occorre prendere le mosse da alcuni punti fermi che questa Corte ha fissato per regolare il riparto dell’onere probatorio in caso di addebito di consumi portati da una fattura derivanti da contratto di somministrazione, che possono essere qui di seguito sintetizzati:
«il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante, è l’utente che deve
dimostrare che l’inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell’art. 1218 c.c.. ›› ;
b) ‘l’obbligo del gestore di effettuare gli addebiti’ a carico dell’utente ‘sulla base delle indicazioni del contatore’, evidentemente, ‘non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l’utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta’, con la conseguenza, dunque, che ‘la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità’ (così, in motivazione, Cass. , sez. 3, n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass., sez. 3, 19/07/2018, n. 19154; nonché Cass., sez. 3, n. 13605 del 2019, cit., e Cass., sez. 6-3, 09/01/2020, n. 297);
c) applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell’ onus probandi va così regolata: l’utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi ha effettuato nel periodo in contestazione (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi derivanti dalle specifiche attività svolte); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante; l’utente – se il contatore risulta regolarmente funzionante – deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo (Cass., sez. 6 -3, 09/01/2020, n. 297, Cass., sez. 3, 18/10/2023, n. 28984).
Da tali principi non si è discostato il Tribunale che ha escluso una registrazione dei consumi eccessiva, da parte del misuratore, dovuta al passaggio di aria nelle tubature, lamentato dall’utente e, in difetto di allegazione di un diverso malfunzionamento, ha ritenuto non
efficacemente contrastata la presunzione semplice di veridicità dei consumi rilevati, nel periodo in contestazione, dal misuratore. Tanto è sufficiente per escludere la configurabilità della violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395; Cass., sez. 6 -3, 31/08/2020, n. 18092), che sussiste soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti.
Le esposte considerazioni valgono, altresì, a confutare sia la generica e apodittica censura di violazione delle norme in tema di prova presuntiva, che non rispetta i criteri dettati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1785 del 2018, sia la contestata violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., che non è stata dedotta in conformità ai principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20867 del 2020.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.600,00 per onorari, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione