Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15688 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15688 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO -ricorrente-
Contro
NOME NOME e NOME rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrenti-
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n.5068/2019 pubblicata il 15.11.2019, notificata il 21.5.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.3.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Oggetto: contratti bancari ripetizione di indebito
FATTI DI CAUSA
NOME NOME e NOME COGNOME – rispettivamente marito e figlia di NOME COGNOME, originaria appellante deceduta in corso di causa hanno impugnato la sentenza n. 1822/2016 con la quale il Tribunale di Venezia si era definitivamente pronunciato nella causa iscritta al n.3382/2015 R.G.
Tale procedimento era effetto dello stralcio dall’originaria causa di opposizione all’esecuzione, già iscritta al n.3399/2008, decisa con sentenza n. 1501/2015, che – separata e rimessa in istruttoria la vertenza fra le stesse parti, inerente alle domande riconvenzionali attoree proposte nelle cause riunite nn. 3399/2008 e 7570/2014 R.G. dichiarava la nullità del precetto e del pignoramento immobiliare cui aveva proceduto nel 2006 la Banca appellata (allora Banca Antoniana Popolare Veneta S.P.A., in seguito Banca Antonveneta, fusa per incorporazione nella appellata) vantando un credito di € 449.809,79 per il saldo passivo dei due conti correnti intestati ai coniugi COGNOME.
La causa stralciata (R.G. 3382/2015) era infatti proseguita – nel contraddittorio fra le originarie parti – per accertare l’entità del credito restitutorio già preteso in via riconvenzionale dai correntisti, nella causa di opposizione all’esecuzione, e per il recupero delle somme ingiustamente addebitate dalla banca, a titolo di interessi ultrasoglia e anatocistici, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e spese fisse di chiusura ad ogni data-valuta anziché alla data effettiva di ciascun operazione.
─ All’esito dell’istruttoria, comprensiva di acquisizione documentale e della c.t.u. già espletata nella causa presupposta (3399/2008 R.G., cui era stata riunita la causa 7570/2014 R.G.), il Tribunale accertava con sentenza la nullità della clausola n.7 dei due contratti di conto corrente, che prevedeva un tasso di interessi ultrasoglia e la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, e
dichiarava illegittima l’applicazione delle commissioni di massimo scoperto e delle spese fisse di chiusura, rigettando tuttavia la domanda di ripetizione di indebito per l’incompletezza dei dati di calcolo forniti al c.t.u.
3. ─ I coniugi COGNOME proposero gravame dinanzi alla Corte di Appello di Venezia, facendo rilevare la non necessità della produzione degli estratti conto integrali, essendo dalla documentazione prodotto comunque possibile -come accertato dal CTU -ricostruire l’erroneo addebito di cambiali agrarie disconosciute dagli attori. Nel giudizio di appello, a causa del decesso della COGNOME, si costituirono ex art. 302 c.p.c. lo stesso NOME COGNOME e la figlia NOME, quali eredi legittimi. La Corte d’appello accolse il gravame sul rilievo che, come emergeva dalla relazione del CTU, la mancanza degli estratti conto per i mesi di gennaio e aprile 1992 e per gli anni 1993 e 1994 non aveva «pregiudicato il riscontro, nella documentazione bancaria inerente all’ultimo biennio 1995/1997, degli stessi addebiti relativi alle operazioni di sconto sia delle sei cambiali agrarie contestate, che hanno generato nel 1990 l’addebito ingiustificato di L. 80.943.950, che di ulteriori 142.795.225 portati da una settima cambiale agraria, nel period o 1993/1994…» . A giudizio della Corte di merito, le valutazioni e i conteggi del CTU erano chiari, esaurienti e giustificati dalla completezza della documentazione per il periodo gennaio 1995/marzo 1997. Confermato, quindi, l’illegittimo addebito dei titoli, La Corte condannò la banca alla restituzione della relativa somma di € 173.166,53, oltre accessori.
─ Banca Monte dei Paschi RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con due motivi.
NOME NOME e NOME NOME hanno presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. ─ Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c. , per avere la Corte d’appello
invertito l’onere della prova, gravando sul correntista attore, e non sulla banca, l’onere di produrre il contratto e l’intera serie degli estratti conto, nella specie, invece, carente per alcuni periodi.
5.1 ─ La censura è infondata.
La produzione della serie integrale degli estratti conto, nonché del contratto di conto corrente, si rende necessaria, di regola, allorché venga chiesta in giudizio la determinazione del saldo finale del conto -rettificato per effetto dell’eliminazione di poste debitorie non dovute -attesa l’interdipendenza dei vari saldi intermedi del conto stesso; non è invece necessaria allorché l ‘ accertamento giudiziale sia limitato alla sola restituzione delle somme, indebitamente versate, corrispondenti a specifiche poste debitorie illegittime, come appunto avvenuto nella specie con riferimento a ll’addebito delle cambiali agrarie disconosciute dagli attori. Del resto, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire -in fattispecie relativa a indebito scaturente dalla nullità di clausole contrattuali -che il correntista ha la facoltà di limitare la sua domanda di ripetizione dell’indebito alle sole somme percepite dalla banca in dipendenza di determinate clausole, limitando corrispondentemente la prova offerta (Cass. 5887/2021).
6 .-Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione di legge per mancata applicazione dell’art . 111 Cost. e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, n.4, c.p.c . Si denuncia il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata per avere la Corte d’appello ritenuto, senza alcun supporto documentale, la presenza dell’addebito delle cambiali di cui trattasi nel periodo 1993 -1994 sol perché l’addebito delle stesse era presente sia negli estratti conto anteriori che negli estratti conto posteriori.
6.1 -La censura è infondata perché non sussiste difetto assoluto di motivazione. La Corte d’appello ha spiegato, infatti, di avere desunto la persistenza dell’addebito delle cambiali agrarie anche nel periodo non coperto dagli estratti conto, essendo tale addebito presente negli
estratti sia precedenti che -soprattutto -successivi allo stesso periodo. In altri termini, la circostanza che l’addebito relativo a dette cambiali risultava ancora nel periodo successivo dimostrava che nel periodo non coperto dagli estratti conto esso non era stato eliminato, onde la mancanza degli estratti per il periodo in questione non inficiava l’attendibilità delle risultanze documentali .
7 . ─ Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 8.000 per compensi e € 200 per esborsi , oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione