Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9929 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9929 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/04/2024
Oggetto: conto anticipi
ORDINANZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di mandataria della società RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE, rap presentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Genova, INDIRIZZO
– interveniente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante e liquidatrice, e ing. COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’ AVV_NOTAIO pec: EMAIL
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 693/2020 del 1°.7.2020, pubblicata il 17.7.2020 nel giudizio RG 589/2016, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.11.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 24.3.2012 davanti al Tribunale di Chiavari, la RAGIONE_SOCIALE MPS chiedeva di ingiungere alla RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed al fideiussore COGNOME NOME , di pagare la somma di € 74.237,55, in relazione ad agevolazioni creditizie concesse a RAGIONE_SOCIALE consistenti nell’erogazione di anticipazioni contro cessioni dei crediti. La RAGIONE_SOCIALE ed il COGNOME proponevano opposizione.
Previo espletamento di CTU, con sentenza in data 21.4.2016 n. 10035/2016, il Tribunale di Genova dichiarava l’illegittimità degli addebiti effettuati sui rapporti dedotti nell’atto di citazione da parte di RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi Di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. (e i suoi aventi causa) a titolo di commissioni di massimo scoperto, anatocismo e comunque interessi ultra legali in quanto non pattuiti; condannava RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE spa al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE della somma di € 74.464,58, oltre interessi legali dalla data di notifica dell’atto di citazione al saldo;
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Genova la RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi RAGIONE_SOCIALE (Incorporante RAGIONE_SOCIALE) che con la sentenza qui impugnata rigettava il gravame.
Per quanto qui di interesse la Corte ha statuito che:
il documento dedotto dalla RAGIONE_SOCIALE n. 27296805 e denominato anticipazione contro cessione di credito non reca alcuna indicazione del n. del rapporto cui si riferisce, ma soltanto un numero posto a penna in alto dello stesso che non assicura che sia riferibile al conto anticipi di cui si discute. L’analisi e l’ermeneutica del documento
rivela che la regolazione delle anticipazioni e dei rimborsi era effettuata mediante la regolazione sul conto corrente;
la banca era onerata, quanto meno nel giudizio di opposizione a produrre il contratto relativo al conto corrente e a ricostruire l’intero andamento del rapporto mediante la produzione dei relativi estratti conto;
la richiesta di ricalcolo aveva efficacia interruttiva anche per l’anatocismo, interessi ultralegali, commissione massimo scoperto, essendo sufficiente una dichiarazione implicita o esplicita che manifesti puramente e semplicemente l’intenzione di eserc itare il diritto spettante al correntista; non era ipotizzabile una compensazione tra il credito della banca rinveniente dal conto anticipi e il credito a favore del correntista derivante dal saldo del conto corrente, cumulato con quelli degli altri rapporti a seguito delle poste illegittimamente addebitate proprio perché le rimesse, le competenze e i rimborsi del conto anticipi venivano regolati tutti sul medesimo conto corrente;
il fideiubente non può rispondere del credito azionato dalla banca perché questo era inesistente così come risulta dal saldo del conto corrente e non dallo svolgimento e dall’esito negativo delle singole operazioni di anticipazione;
la CMS non era dovuta perché non esplicitamente pattuita e la dedotta usura sopravvenuta non riguarda i tassi di interesse nel rapporto di c.c. ma riguarda i contratti di mutuo.
In data 20.12.2017 RAGIONE_SOCIALE è divenuta titolare di un portafogli di crediti di cui era originario creditore la RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.a. di cui fa parte il credito oggetto dell’attuale giudizio.
RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, ha presentato ricorso per cassazione con due motivi ed anche memoria.
Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE depositava memoria di intervento del litisconsorte il 17.8.2023 aderendo alle tesi di RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
Con il primo motivo: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 633 c.p.c. e 117 TUB -error in iudicando -onere della prova nell’ambito del procedimento monitorio e del successivo giudizio di opposizione in materia di contratti bancari -netta autonomia e distinzione tra conto anticipi ed il conto corrente ordinario. La Corte ha ignorato che i rapporti costituiti dal conto anticipi da una parte e dal conto corrente ordinario dall’altra sono autonomi e distinti e le anticipazioni non sono regolate sul c.c. ordinario attesa la diversità strutturale dei negozi e la diversa disciplina dei rappo rti. L’art. 117 TUB consente che vi possano essere deroghe alla regola della forma scritta per i servizi di natura accessoria. La mancata contestazione degli estratti conto li rende impugnabili soltanto sotto il profilo meramente contabile.
1.1 Il motivo è inammissibile, perché la questione della distinzione e autonomia, in astratto, dei rapporti di anticipazione e di conto corrente ordinario, non è rilevante, dato che la cda ha accertato in concreto il collegamento tra i due rapporti essendo gli effetti del primo regolati, per espressa previsione contrattuale, sul conto corrente ordinario.
Con il secondo motivo: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 117 TUB -error in iudicando -utilizzo ai fini del decidere, di CTU tecnico contabile licenziata in primo grado pur in assenza della documentazione astrattamente idonea a comprovare le generiche lagnanze della parte richiedente tale mezzo istruttorio -inammissibilità e/o comunque nullità e/o inutizzabilità ai fini del decidere della CTU tecnico-contabile espletata in primo grado. Nell’ipotesi di accertamento negativo del debito e/o conseguenziale domanda di ripetizione di indebito è onere dell’attore provare i fatti costitutivi della domanda con la produzione degli estratti conto ed il
contratto. Pertanto, il correntista che intende contestare la legittimità degli addebiti deve provare che la RAGIONE_SOCIALE ha applicato condizioni diverse da quelle previste e la CTU non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e non può supplire alla deficienza delle allegazioni prodotte.
2.1 La censura è inammissibile per difetto di specificità, non essendo precisato quali siano i documenti mancati e le ragioni della loro indispensabilità in concreto, posto che la CTU, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata (a pag. 8), ha invece «ricostruito il rapporto dare/avere tra le parti sulla base di una ricostruzione contabile di tutti i rapporti tra le stesse intercorsi».
Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000 per compensi e € 200 per esborsi , oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione