Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4795 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4795 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28253/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2538/2021 depositata il 26/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ha convenuto Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa davanti al Tribunale di Lodi, riferendo di aver avuto in essere dal 28/2/1994 al 6/2/2018 con l’RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) un rapporto di conto corrente con apertura di credito
n.1062728/179-00, lamentando che su detto conto corrente la Banca avesse applicato oneri indebiti, quali interessi anatocistici ed ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese di tenuta conto e chiusura trimestrale, e chiedendo la restituzione della somma illegittimamente addebitata, pari ad € 259.464,67 o altra somma, oltre interessi legali.
La Banca ha eccepito, tra l’altro, la prescrizione del credito (addebiti precedenti di 10 anni la lettera 27/1/2017, con cui la società aveva sollevato contestazioni e formulato richiesta di documentazione ex art. 119 TUB).
Il Tribunale di Lodi, disattesa l’istanza attorea di CTU contabile, ha rigettato le domande attoree: in difetto di produzione di copia del contratto di conto corrente e della serie completa degli estratti conto sin dall’apertura, ha ritenuto non assolto l’onere della prova che incombeva sulla società correntista; carenza ritenuta aggravata dalla mancata formulazione della richiesta ex art. 210 cpc, che aveva impedito di riscontrare in concreto le poste allegate come illegittime e di verificare se effettivamente tutte le condizioni e clausole contestate mancassero di pattuizione.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, sostenendo di aver precisato nel proprio atto introduttivo di primo grado che al correntista non era mai stato fatto sottoscrivere alcun contratto di apertura di conto corrente, che, in ogni caso, essendo il c/c anteriore all’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000, gli interessi anatocistici addebitati erano comunque illegittimi e che non era necessario, per la ricostruzione del rapporto, produrre integralmente gli e/c.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza pubblicata il 26/8/2021, ha respinto l’appello.
In primo luogo, ha ritenuto che la Banca avesse provato l’eccezione di prescrizione, producendo perizia ed elenco dettagliato delle rimesse solutorie (anteriori al 28/1/2007), e che l’appellante non avesse svolto
specifiche contestazioni su tale documentazione e sul metodo adottato dal perito della Banca.
Per il periodo non coperto dalla prescrizione, la Corte ha ritenuto che l’appellante non avesse assolto al suo onere della prova circa il contratto originario, considerato che i motivi di appello muovono dall’errata pretesa di invertire l’onere della prova nell’azione di ripetizione di indebito in ipotesi di infruttuosa richesta ex art. 119 TUB, che tale inversione non si verifica neppure quando occorra fornire la prova di un fatto negativo (potendo l’attore assolvere a tale onere attraverso la prova del c.d. fatto positivo contrario o mediante elementi presuntivi) e che l’appellante poteva far ricorso alla richesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.
La Corte ha altresì rilevato che la serie degli estratti conto prodotta dalla società correntista era rimasta incompleta e non permetteva la ricostruzione del rapporto di c/c e che a tale carenza probatoria si era accompagnata una contestazione generica degli addebiti (per cui non era stata accolta l’istanza di disposizione di CTU contabile).
Circa la contestazione sull’anatocismo, la Corte ha ritenuto che la Banca avesse documentato l’adeguamento operato ai sensi della delibera Cicr 9/2/2000 e che la capitalizzazione reciproca fosse stata pattuita con le modifiche sottoscritte dalle parti il 18/10/2005, con documento di sintesi allegato al contratto.
Con ricorso notificato il 2/11/2021 la RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Milano, proponendo cinque motivi di ricorso.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie, in cui hanno ribadito le avverse posizioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Primo motivo di impugnazione : ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2033 c.c. (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)’.
La ricorrente cesura la sentenza impugnata laddove essa ritiene non assolto da parte della società l’onere probatorio su di essa gravante quanto alla produzione del contratto e degli estratti conto.
In particolare, circa il contratto di apertura di conto corrente, la ricorrente osserva che è vero che, secondo la giurisprudenza, nelle azioni di accertamento negativo l’onere della prova incombe sull’attore, che deve depositare il suddetto contratto al fine di dimostrare la natura indebita degli addebiti contestati.
La ricorrente aggiunge che, però, tale regola subisce un’eccezione ove il correntista (come nel presente caso) assuma di non aver sottoscritto alcun contratto di apertura di c/c, allegando di averlo concluso verbis tantum o per fatti concludenti; in tale ipotesi non può gravare sul correntista la prova negativa della documentazione dell’accordo, incombendo invece sulla Banca (che sostiene l’esistenza del contratto scritto) l’onere di darne prova.
Precisa che la richiesta ex art. 119 TUB, esposta come domanda di consegna dell”eventuale’ contratto scritto, non costituiva ammissione dell’esistenza dello stesso.
Afferma che, dunque, in difetto della prova dell’esistenza di un contratto scritto, dovevano considerarsi illegittimi gli oneri addebitati sul c/c.
Sostiene poi, circa la produzione degli estratti conto, che con giurisprudenza costante questa Corte ha ormai ritenuto sufficiente una produzione parziale degli stessi, potendo il calcolo dei rapporti di dare e di avere decorrere dalla data della posta iniziale a debito annotata sul primo estratto conto disponibile e potendo il correntista limitare a propria pretesa di ripetizione di indebito ad un dato periodo di svolgimento del conto.
Il motivo è inammissibile.
1.1) Si osserva che, riguardo alla produzione del contratto scritto, la ricorrente non si sia confrontata con la ratio decidendi della Corte d’Appello sul punto.
In particolare, la Corte ha affermato: ‘Dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti la Corte non può che rilevare che gli unici dati certi sono ricollegabili all’intervenuta modifica, concordata nell’anno 2005, dello schema contrattuale del rapporto in essere dal 1994 mentre rispetto al contratto originario la difesa dell’appellante è stata generica circa l’acquisita disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione. La mancata risposta alla richiesta ex art. 119 comma IV TUB, che in sede giurisdizionale la Banca ha giustificato con il limite decennale di conservazione della documentazione, indipendentemente dall’orientamento che si intende adottare sulla natura sostanziale dell’istituto non ha comportato l’inversione dell’onere della prova invocata dalla società correntista che, in realtà, ben poteva fare ricorso all’ulteriore strumento processuale previsto dall’art. 210 cpc. La società correntista avrebbe così ottenuto l’acquisizione di tutta la documentazione contabile periodica necessaria per una ricostruzione più attendibile del rapporto bancario e che le avrebbe permesso di precisamente individuare le poste contestate o, comunque, di consentire al Giudicante di valutare l’eventuale condotta inadempiente all’ordine della Banca. Il richiamo all’art. 117 TUB, sollecitato dall’appellante, non consente conclusioni diverse poiché la disposizione attiene alla consegna di copia del contratto contestualmente alla sottoscrizione e non riguarda obblighi di consegna, come nella fattispecie, richiesta successivamente nel corso del rapporto ‘.
È evidente, dunque, che la Corte d’Appello non ha individuato nella impostazione difensiva della società la sicura affermazione dell’inesistenza del contratto scritto e dell’avvenuta pattuizione orale dell’accordo.
Infatti, la Corte rileva l’ambiguità e genericità della difesa della RAGIONE_SOCIALE che, ‘ rispetto al contratto originario ‘, ‘ è stata generica circa
l’acquisita disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione ‘ e osserva che la società, al fine di acquisire il contratto scritto, ‘ ben poteva fare ricorso all’ulteriore strumento processuale previsto dall’art. 210 c.p.c. ‘.
Il motivo di impugnazione, allora, non è autosufficiente, perché la ricorrente, di fronte alla ratio decidendi della Corte e all’interpretazione che questa ha dato della sua domanda (mediante la quale la Corte appare dare per scontato che la sottoscrizione fosse pacifica e rileva l’ambiguità dell’appellante, che non aveva sostenuto chiaramente che il contratto, dopo la sua sottoscrizione, non gli fosse stato consegnato), non spiega dove abbia sostenuto con precisione l’inesistenza della forma scritta e non riporta brani dell’atto di citazione originario e delle altre sue difese in cui sia con chiarezza sostenuta tale sua posizione.
Non lo fa nel ricorso, ma neppure nella memoria del 10/2/2026 (dove la precisazione sarebbe stata comunque tardiva), dove riporta una serie di citazioni giurisprudenziali con cui si disserta sulla configurabilità dell’onere della prova in caso di allegazione attorea circa la conclusione di un contratto verbis tantum , allegazione che, però, la ricorrente non ha dedotto, né dimostrato di aver fatto tempestivamente nel giudizio di primo grado.
1.2) Per quanto riguarda, poi, la mancata produzione integrale della serie di estratti conto per tutta la durata del rapporto di c/c (dal 1994 al 2018), si osserva, da un lato, che è vero che secondo la giurisprudenza la ricostruzione del rapporto di c/c può essere operato anche sulla base di una prodizione parziale degli e/c.
Tuttavia, nel presente caso, non rileva la questione della completezza o meno degli estratti conto ai fini della ricostruzione del rapporto bancario, a fronte della carenza della produzione del contratto scritto.
Infatti, ritenuto inammissibile il primo motivo di impugnazione, e dunque permanendo a carico della ricorrente l’onere di produrre il
contratto (in assenza di dimostrazione di aver tempestivamente dedotto la stipulazione dello stesso in forma verbale), risulta corretta la decisione della Corte d’Appello che, nel confermare quella del Tribunale, ha ritenuto non adempiuto, da parte del correntista, l’onere di produrre la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto e a provare la configurazione delle clausole del contratto scritto e la loro nullità (in adesione alla giurisprudenza: per es.: Cass. civ., sez. VI, 09/03/2021, n.NUMERO_DOCUMENTO: ‘ Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole ‘)
Prova che la ricorrente non ha dato, essendo mancata la richiesta in giudizio di esibizione della documentazione necessaria, ex art. 210 c.p.c.
Pertanto, in assenza della prova della nullità delle clausole, è irrilevante la ricostruzione del rapporto bancario attraverso gli estratti conto.
1.3) In ogni caso, si osserva che la Corte d’Appello riguardo alla produzione degli e/c ha precisato quanto segue: ‘ La serie degli estratti conto prodotta dalla società correntista è rimasta incompleta, il primo degli estratti conto prodotti non sembra coincidere col saldo di apertura del conto corrente e solo taluni periodi sono risultati coperti dai riassunti analitici mentre per altri sono rinvenibili esclusivamente gli scalari. La Corte, inoltre, non può ignorare che a tale carenza probatoria si è accompagnata una contestazione generica degli addebiti prospettati come illegittimi, e che non è andata oltre ad astratti richiami a principi enunciati dalla giurisprudenza, nonostante la produzione della ricostruzione contabile della banca e nonostante la pacifica circostanza che ancora prima della modifica del rapporto contrattuale il saldo della società correntista era positivo. Ed è proprio la mancanza di allegazioni
concretamente collegate al conto corrente controverso e la genericità dei motivi di appello che non permettono neppure alla Corte di dare ingresso alla richiesta CTU contabile ‘.
Di fronte all’osservazione della Corte circa l’assoluta frammentarietà degli e/c parziali prodotti e a loro inidoneità ai fini della ricostruzione del rapporto di c/c, la ricorrente non ha riportato precise deduzioni probatorie e tecniche, né contestazioni specifiche di addebiti esposte nell’ambito del giudizio di merito.
Ne deriva l’assenza di autosufficienza del motivo e, comunque, la sua inammissibilità, essendo insindacabile la valutazione del giudice di merito circa l’inidoneità del materiale probatorio a dimostrare gli assunti della parte ricorrente.
Secondo motivo di impugnazione : ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 c.c., 115 e 116 c.p.c., 117 TUB, della delibera CICR 09.02.2000 e della legge n. 147/2013 (ex art. 360, comma 1, n. 3 e n.5, c.p.c.)’.
La ricorrente lamenta l’erroneità della decisione della Corte d’Appello, che non ha accertato l’illegittimità dell’addebito degli interessi anatocistici.
Il motivo è inammissibile, anche in questo caso perché la mancata produzione di estratti conti idonei alla ricostruzione, sia pure parziale, del rapporto bancario (prodotti invece in maniera del tutto frammentaria- e senza richesta di completa esibizione ex art. 210 c.p.c.-, come insindacabilmente rilevato dal giudice di merito) impedisce l’indagine circa l’applicazione di illegittima capitalizzazione degli interessi, indipendentemente dalla direzione di tale indagine (su epoca antecedente o successiva alla delibera CICR del 2000).
Terzo motivo di impugnazione : ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e della legge n. 147/2013 (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)’.
La ricorrente lamenta l’asserita erroneità della dichiarazione di inammissibilità per genericità di una parte di un motivo dell’atto d’appello (mancata allegazione di interessi di mora).
Ma anche questo motivo è assorbito dalla mancata censura della ratio decidendi concernente il difetto di prova della domanda per mancata produzione del contratto e di e/c dotati di coerente idoneità probatoria.
Quarto motivo di impugnazione : ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 164 e 342 c.p.c. (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)’.
La ricorrente censura l’osservazione della Corte d’Appello circa l’asserita genericità delle sue contestazioni circa gli addebiti in c/c.
Anche tale motivo è assorbito dal fatto che, alla luce dell’inammissibilità del primo motivo di impugnazione, è rimasta salva la ratio decidendi della Corte che concerne la mancata prova del fatto costitutivo del diritto di ripetizione di indebito.
Quinto motivo di impugnazione : ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 c.c., 1194 c.c. e 115 c.p.c. (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)’.
La ricorrente censura la sentenza impugnata laddove questa, nell’accogliere l’eccezione di prescrizione, ha affermato che la ricorrente non aveva mai svolto contestazioni circa la documentazione prodotta della Banca e il metodo adottato dal perito di parte per la rilevazione delle rimesse solutorie.
Sostiene che, invece, essa ha sempre contestato detto metodo, sia riguardo al rilievo delle rimesse sul saldo bancario invece che su quello rettificato, sia sulla configurabilità come solutori degli adempimenti relativi agli interessi addebitati ‘intrafido’ (in tal caso non sarebbero esigibili ex art. 1194 c.c.), sia sul fatto che il passaggio in attivo del conto non possa comportare il pagamento degli indebiti pregressi stante l’inesigibilità di tali indebiti da parte della Banca fino alla chiusura del c/c.
Il motivo è assorbito dall’inammissibilità dei precedenti motivi, non essendo riconosciuti gli indebiti sui quali dovrebbe operare la prescrizione.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della parte ricorrente.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 10.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 24/2/2026 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME