Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9213 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9213 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 9374/2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Alessandria, INDIRIZZO, alla INDIRIZZO, in persona della sua liquidatrice e legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
avverso la sentenza, n. 17/2019, della CORTE DI APPELLO DI TORINO, pubblicata il giorno 03/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13/02/2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza del 15 dicembre 2016, n. 1142, respinse le domande formulate dalla RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), volte all’accertamento della nullità e/o inefficacia di alcune obbligazioni derivate, a suo carico, dai due rapporti di conto corrente bancario, ordinario ed anticipi, rispettivamente n. 1361796 (già 136179613) e n. 1361797 (già 136179714), intrattenuti con quest’ultima (già RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE ) fin dalla costituzione della società stessa (risalente al 1983) ed in ogni caso documentati quanto meno dal primo trimestre 1995 afferenti l’applicazione di interessi ultralegali mai pattuiti; l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori; la corresponsione della commissione di massimo scoperto, parimenti non concordata; il pagamento di interessi asseritamente usurari ex lege n. 108 del 1996; il pagamento di spese non pattuite per iscritto; l’illegittima diacronia tra il momento de i versamenti e la loro registrazione contabile in data successiva – con conseguente condanna della banca convenuta alla restituzione di tutte le somme ad essa illegittimamente addebitate e riscosse (quantificate in € 157.044,47, cui dovevano aggiungersi € 467,14 ed € 43.603,82, o comunque, del diverso importo, maggiore o minore, da quantificarsi equitativamente), anche, in via subordinata, ex art. 2041 cod. civ..
Analoga sorte negativa ebbe il gravame della RAGIONE_SOCIALE contro quella decisione, respinto dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE con sentenza del 3 gennaio 2019, n. 17, resa nel contraddittorio con la Banca predetta.
2.1. Per quanto qui di residuo interesse, ed in estrema sintesi, quella corte ritenne che la mera produzione degli estratti conto non fosse prova sufficiente a fondare la domanda di ripetizione dell’indebito. Posto, infatti , che
l’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. non subiva deroga anche quando aveva ad oggetti fatti negativi, gravando pure in questo caso sulla parte che intendeva far valere in giudizio un diritto il cui fatto, benché negativo, aveva carattere costitutivo, ne conseguiva che « l’onere probatorio, , anche nei casi di azione di ripetizione previo accertamento negativo della legittimità delle somme addebitate al correntista deve essere assolto mediante la produzione, oltre che degli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale, anche – e pregiudizialmente – dei contratti di conto corrente e delle relative condizioni generali ». Per le medesime ragioni, nemmeno potevano trovare accoglimento le ulteriori doglianze dell’appellante afferenti l ‘ illegittima applicazione e variazione di tassi di interessi ultralegali non concordati, l’illegittima capitalizzazione degli interessi debitori (non essendo stati prodotti gli estratti del conto integrali e non avendo il tribunale ritenuto affidabile il metodo cd. sintetico), la corresponsione della commissione di massimo scoperto, parimenti non concordata, ed il pagamento di interessi asseritamente usurari ex lege n. 108 del 1996 e di spese non pattuite. Considerò inammissibile, infine, la richiesta di c.t.u. contabile per insufficienza del materiale contabile su cui essa si sarebbe dovuta svolgere.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, affidandosi, sostanzialmente, ad un motivo, illustrato anche da memoria ex art. 380bis .1 cod proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, la UniCredit RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso, definito come « primo e principale’ (essendo i successivi sostanzialmente assorbiti dall’eventuale accoglimento del presente) », è rubricato « Violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 99, 100, 112 e 115 c.p.c., degli art. 1284, 1418, 1419, 1421 e 2907 c.c. e dell’art. 117 T.U.B., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., nonché vizio di motivazione ». Esso ascrive alla corte territoriale di essere correttamente partita dall’inoppugnabile principio per cui l’onere della prova gravante, ex art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto non subisce deroghe anche quando abbia ad oggetto ‘ fatti negativi ‘ , ma di non avere
considerato, tuttavia, che, allorquando la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto non sia possibile, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di un fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. Si assume, in particolare, che, « nelle azioni di ripetizione di indebito, colui che agisce allega la dazione senza causa della somma di danaro non come adempimento di un negozio giuridico ma come spostamento patrimoniale privo di causa e può, conseguentemente, assolvere l’onere della prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti, atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto come manifestazione di volontà negoziale e non a quello prospettato come fatto materiale estraneo alla esecuzione di uno specifico rapporto giuridico ». Nel caso di specie, fin dall’atto introduttivo del giudizio, la RAGIONE_SOCIALE (oggi in RAGIONE_SOCIALE) aveva contestato la violazione dell’art. 117 T.U.B., in quanto mai era intervenuta con RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) alcuna pattuizione in merito al tasso di interesse legale e di ogni altro prezzo e condizione praticati sui conti correnti azionati (n. 1361796, già 136179613, e n. 1361797, già 136179714), e, ciò nonostante, aveva documentato, attraverso la produzione degli estratti conti, muniti degli scalari, di entrambi quei conti correnti, l’avvenuta applicazione, nel corso dei relativi rapporti, di interessi passivi ultralegali. Si afferma, quindi, che « il correntista attore deve produrre in giudizio, unitamente agli estratti conto, il contratto di cui sono contestate le pattuizioni. Ma se è dedotto che non è stato stipulato alcun contratto scritto, l’onere di produzion e del contratto di apertura del conto corrente grava sulla banca, che ha percepito interessi ultralegali , commissioni, spese e simili; in altri termini, il correntista assume l’inadempimento della banca (mancanza del contratto in forma scritta) che è, dunque, onerata dell’obbligo di provare il proprio adempimento producendo copia del contratto. ; in mancanza, ben può il giudice del merito, in applicazione del principio della non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., ritenere provato l’assunto di parte attorea circa l’insussistenza di un contratto scritto regolante il rapporto di conto corrente, con la conseguenza che, nella ricostruzione del saldo contabile del conto, gli
interessi passivi andranno ricalcolati nei limiti del tasso legale fino all’8/7/10992 e, da tale data, secondo i criteri di cui all’art. 117, punto 7, del d.lgs. n. 385/93 e le altre commissioni e spese espunte ».
1.1. Il ricorso elenca poi ‘ successivi motivi ‘, recanti un’unica rubrica -« Violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 99, 100, 112 e 115 c.p.c., degli art. 1284, 1418, 1419, 1421 e 2907 c.c. e dell’art. 117 T.U.B., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., nonché vizio di motivazione » – che si assumono « coltivati nel giudizio di appello », dove non hanno trovato accoglimento, e che « sono sostanzialmente assorbiti dall’accoglimento, o meno, del primo ». Essi investono le argomentazioni con cui la corte distrettuale ha disatteso i motivi di impugnazione innanzi ad essa formulati con riferimento alla illegittima applicazione e variazione di tassi di interessi ultralegali non concordati, all’illegittima capitalizzazione degli interessi debitori, alla corresponsione della commissione di massimo scoperto, parimenti non concordata, ed al pagamento di interessi asseritamente usurari ex lege n. 108 del 1996 e di spese non pattuite, nonché all’illegittima antergazione e postergazione delle valute, mai concordata.
Il descritto primo motivo di ricorso si rivela fondato, posto che la conclusione cui è pervenuta la corte di merito – la quale ha sostanzialmente disatteso la domanda di accertamento delle nullità contrattuali e di ripetizione di indebito della RAGIONE_SOCIALE sul presupposto della mancata produzione dei relativi contratti di conto corrente – non merita condivisione alla stregua delle considerazioni e dei princìpi tutti di cui appresso.
2.1. Giova premettere, invero, che -come si legge ancor più esaustivamente nella recente Cass. n. 19298 del 2022 – prima dell’entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154, sulla trasparenza bancaria, il cui art. 3 imponeva per i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari la forma scritta (prevedendo altresì, al terzo comma, che i contratti « devono indicare il tasso di interesse » e che le clausole « di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte »), non era previsto un onere di forma scritta, né ” ad probationem ” né ” ad substantiam ” ( cfr . Cass. n. 9896 del 2019), la cui violazione potesse configurare una ‘ nullità di protezione ‘, come quella ora
contemplata, in favore solo del cliente, dall’art. 117, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 385 del 1993 (cd. Testo Unico Bancario) e rilevabile d’ufficio dal giudice a norma del successivo art. 127, comma 2 ( cfr. Cass. 22385 del 2019). È pure indubbio che sia la legge n. 154 del 1992 sia le analoghe disposizioni attualmente contemplate dall’art. 117 t.u.b. non siano retroattive ( cfr . Cass. n. 9896 del 2019; Cass. n. 23472/2020), tanto che l’art. 161, comma 6, T.U.B. stabilisce espressamente che i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 385 del 1993 (1 gennaio 2014) sono regolati dalle norme anteriori ( cfr ., in motivazione, Cass. n. 34600 del 2022).
2.2. Anteriormente alle disposizioni legislative suddette, dunque, era vigente la regola generale stabilita dall’art. 1284, comma 3, cod. civ., per cui « gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale »: regola già allora pacificamente interpretata nel senso che per la pattuizione di interessi superiori alla misura legale la forma scritta è richiesta ad substantiam e che la sua mancanza è causa di nullità assoluta del patto, rilevabile dal giudice ex officio ( cfr . Cass. n. 6554 del 1980; Cass. n. 9080 del 2002; Cass. n. 15643 del 2003; Cass. n. 266 del 2006).
2.2.1. Con particolare riguardo al contratto di conto corrente bancario, si affermava, di conseguenza, che, pur trattandosi all’epoca, come detto, di contratto a forma libera (per quanto spesso caratterizzato, nella prassi, dalla sottoscrizione da parte del correntista di un modulo predisposto dalla banca e riproducente le norme bancarie uniformi dettate dall’ABI), la pattuizione di interessi ultralegali potesse avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o al più separatamente accettato per iscritto – da entrambe le parti, senza che l’approvazione (ancorché ripetuta) da parte del correntista di estratti conto nei quali fossero conteggiati interessi superiori al tasso legale potesse supplire alla mancanza dello scritto, poiché una simile approvazione, « non essendo espressione diretta di un tale accordo, non documentava la stipulazione del patto, e, pur potendo valere, per la sua natura “lato sensu” confessoria, come dichiarazione ricognitiva di una manifestazione negoziale precedente, non poteva essere utilizzata quale elemento presuntivo
dell’esistenza di un patto stipulato nell’osservanza dei requisiti formali richiesti “ad substantiam”» ( cfr . Cass. n. 11020 del 1993; Cass. n. 4617 del 1990; Cass. n. 8335 del 1987).
2.3. Nel tempo si è consolidato l’orientamento per cui, « ai sensi dell’art. 1284, terzo comma, cod. civ., la costituzione dell’obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta “ad substantiam”, sicché, nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso “per facta concludentia”», modalità inammissibile in ipotesi « di forma imposta a pena di nullità del negozio (solo per la parte corrispondente alla differenza tra il tasso legale e quello convenuto) in considerazione della natura imperativa della norma che lo contempla » ( cfr . Cass. n. 3017 del 2014; Cas. n. 17679 del 2009; Cass. n. 23971 del 2010; Cass. n. 4564 del 2012; Cass. n. 10516 del 2016).
2.3.1. Di conseguenza, a fronte, ad esempio, di dichiarazioni scritte unilaterali, per lo più costituite da ricognizioni di debito ex post da parte del debitore, se ne è predicata l’inidoneità alla valida co stituzione dell’obbligo di pagare interessi ultralegali, poiché la forma scritta ad substantiam prescritta dall’art. 1284, ultimo comma, cod. civ. richiede una scrittura costitutiva (non già meramente dichiarativa) del rapporto obbligatorio, la cui mancanza comporta inevitabilmente la nullità della relativa clausola, con automatica sostituzione della misura convenzionale con quella legale ( cfr . Cass. n. 50 del 1962; Cass. n. 439 del 1975; Cass. n. 2690 del 1987; Cass. n. 280 del 1997; Cass. n. 15643 del 2003; Cass. n. 266 del 2006; in senso parzialmente difforme, vedasi Cass. n. 11757 del 1991, che, pur ribadendo in astratto il principio, ha tuttavia ritenuto idonea, in concreto, una scrittura « utilizzata ed accettata “ex adverso” ai fini del perfezionamento dell’accordo », confermando la decisione di merito che aveva individuato una valida convenzione di interessi moratori ultralegali nella dichiarazione contenuta in apposita deliberazione di una azienda autonoma, successivamente integrata dalla quietanza rilasciata dal creditore).
2.3.2. In ogni caso, ai fini del rispetto del tradizionale requisito della forma scritta ad substantiam , mai è stata messa in discussione – e va qui ribadita (tenuto conto anche di quanto specificamente sancito, dall’1 gennaio 1994, dall’art. 117 T.U.B.) -la necessità della sottoscrizione dell’accordo ad opera di entrambe le parti, pur ammettendosi che essa possa avvenire non solo contestualmente, ma anche separatamente, mediante distinti atti, entrambi sottoscritti ed inscindibilmente collegati, tali da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo, secondo lo schema della formazione del contratto tra assenti ( cfr . Cass. 25631 del 2017; in senso conforme, più recentemente, Cass., SU, n. 9775 del 2022, in tema di stipulazione dei contratti della P.A.).
2.3.3. In definitiva, prima dell’entrata in vigore delle norme sulla ‘ nullità di protezione ‘, dettate a presidio del cd. mercato dei contratti asimmetrici, in caso di violazione della forma scritta nei contratti bancari, la pattuizione di interessi ultralegali era soggetta al requisito stringente della forma scritta ad substantiam imposto dall’art. 1284 cod. civ., la cui violazione comportava l’ordinaria forma di nullità assoluta, con conseguente necessità, ai fini della validità del patto, della sottoscrizione di entrambe le parti, sia pure con atti distinti, purché inscindibilmente connessi.
2.4. Dal 2018, tuttavia, si è ritenuto possibile considerare assolto il requisito suddetto anche per il tramite di contratti cd. ‘ monofirma ‘.
2.4.1. Invero, con riguardo ai contratti di intermediazione finanziaria, le note sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte nn. 898, 1200, 1201 e 1653 del 2018, hanno affermato l’innovativo principio per cui « in tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contrattoquadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui
consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti ».
2.4.2. In epoca coeva, il suddetto principio è stato esteso ai contratti bancari, nel senso che « la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall’art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale », in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, con la conseguenza che « è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti » ( cfr . Cass. 14646 del 2018; Cass. n. 16070 del 2018).
2.4.3. Sempre con riguardo ai contratti bancari, è stato altresì precisato (in linea con la ratio decidendi sottesa alla decisione impugnata) che essi « non esigono ai fini della valida stipula del contratto la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente previsti dall’art. 2704 c.c. o da altro fatto che il giudice reputi significativo a tale fine, nulla impedendo che il negozio venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza » ( cfr . Cass. n. 14243 del 2018).
2.5. La già citata Cass. n. 19298 del 2022, inoltre, ha opinato ( cfr . in motivazione), quanto alla pattuizione di interessi ultralegali, che, « nel vigore della più volte richiamata normativa che ha introdotto la forma e la nullità ‘di protezione’ nei contratti bancari, la vicenda contrattuale non può che essere declinata secondo l’approdo ermeneutico delle Sezioni Unite del 2018 sopra citate, in base alla quale, come visto, la nullit à̀ per difetto di forma
del cd. contratto monofirma si giustifica quale nullit à̀ ‘di funzione’ e non ‘di struttura’, in quanto fondata sull’esigenza di tutela dell’interesse del cliente -come presidio volto ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti – e rappresenta una manifestazione di quel che è stato definito come ‘neo formalismo’ o ‘formalismo negoziale’, da intendersi secondo la funzione sua propria della norma, e non attraverso il richiamo alla disciplina generale sulla nullità ».
2.6. Per la costituzione dell’obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale, dunque, è necessaria la forma scritta ad substantiam ed alla stessa conclusione deve pervenirsi con riguardo alle altre pattuizioni, regolanti le condizioni praticate al cliente, contenute nei contratti bancari: i quali, a norma dell’art. 117 t.u.b., devono essere redatti per iscritto (comma 1), a pena di nullità (comma 3).
2.7. Di sicuro interesse in questa sede è poi la pronuncia resa da Cass. n. 1550 del 2022, intervenuta in una fattispecie – sostanzialmente analoga a quella oggi all’esame di questa Corte – in cui la correntista si era vista respingere, in entrambi i gradi di merito, la domanda con cui aveva chiesto condannarsi una banca al pagamento di somme percepite, asseritamente in modo indebito, nell’ambito di un rapporto di conto corrente (già operativo dal 1989) con riferimento al periodo 1993-2004, a causa dell’applicazione illegittima di interessi in misura superiore a quella legale, di commissioni di massimo scoperto, della capitalizzazione trimestrale di interessi, spese e commissioni. Tanto a seguito della mancata produzione del contratto di conto corrente, cui sarebbe stata onerata la società correntista, ex art. 2697 cod. civ., al fine di consentire al tribunale di accertare l’esistenza delle dedotte nullità e di accogliere la domanda verificando l’ indebitum perceptum .
2.7.1. Orbene, in quell’occasione , la Corte, accogliendo il ricorso (mediante il cui primo motivo la società ricorrente aveva lamentato la violazione degli artt. 2967, 1284 e 1283 cod. civ., e degli artt. 117 e 127 TUB, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., « perché la Corte d’appello aveva presupposto un onere probatorio a carico di essa appellante relativo alla necessità di produrre il contratto di conto corrente contenente le clausole
che regolavano il rapporto e quelle della collegata apertura di credito, senza considerare che: a] da nessun elemento acquisito al processo risultava l’esistenza di un contratto scritto, che perciò non avrebbe potuto essere prodotto; b] la sua produzione non era comunque necessaria in quanto l’applicazione dell’anatocismo è illegittima per legge e l’applicazione di interessi ultralegali è del pari vietata in difetto di pattuizione scritta. La ricorrente aveva dunque assolto al suo onere probatorio con la produzione degli estratti conto e degli estratti scalari relativi al periodo contrattuale oggetto della domanda ». Cfr . pag. 3 della citata sentenza), ritenne, innanzitutto, che « grava sull’attore in ripetizione dell’indebito la prova dell’inesistenza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto (ex multis, Cass. n. 14428/21, 11294/20, 33009/19, 30822/18, 7501/12), ancorché si tratti di prova di un fatto negativo. Inoltre, non è esatto che, ai fini della dimostrazione dell’indebito da pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale sia sufficiente dimostrare, come sostiene la ricorrente, l’avvenuto pagamento degli stessi (per provare il quale basta effettivamente la produzione degli estratti conto) essendo la legge a vietarne la corresponsione: vero è infatti, al contrario, che la legge, sia per gli uni che per gli altri, consente alle parti di concordarne il pagamento in particolari situazioni. E così, l’art. 1283 c.c., pur vietando in linea di principio che gli interessi scaduti producano a loro volta ulteriori interessi, lo consente tuttavia “per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza” e anche l’art. 120 TUB dà ampio spazio a convenzioni giustificative dell’anatocismo, analogamente, l’art. 1284 c.c. e l’art. 117 TUB consentono la pattuizione di interessi a tasso superiore a quello legale. Grava, conseguentemente, sull’attore in ripetizione di indebito anche la prova negativa, dell’inesistenza di tali accordi tra le parti ».
2.7.2. Opinò, « tuttavia, che la produzione del contratto a base del rapporto bancario è, a tal fine, per un verso, non indispensabile e, per altro verso, neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche una volta che sia stato esibito il contratto, resta possibile che l’accordo sia stato stipulato con un atto diverso e successivo; non è – soprattutto -indispensabile, perché
anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell’art. 116 secondo comma c.p.c., nonché al limite il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l’assenza dei fatti costitutivi del debito dell’attore. Ha dunque errato la Corte d’appello nell’attribuire alla produzione del contratto di conto corrente valenza decisiva ed esclusiva quanto alla prova della domanda attorea, senza darsi carico di valutare anche gli elementi di giudizio atti a fondare la prova presuntiva invocata dall’appellante, così come il comportamento processuale della banca appellata. Quali siano, tuttavia, le conseguenze da trarre, sulla fondatezza della domanda, da tali elementi, è compito riservato al giudice del merito e che non può essere svolto nel giudizio di legittimità ».
2.8. Riaffermato, allora, che deve ritenersi gravante sull’attore, che agisca per l’accertamento del corretto saldo di un conto corrente e per la restituzione di quanto versato in forza di clausole comunque invalide, la prova dell’inesistenza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto ( cfr. ex multis , Cass. n. 37800 del 2022; Cass. n. 29855 del 2022; Cass. n. 14428/21, 11294/20, 33009/19, 30822/18, 7501/12), ancorché si tratti di prova di un fatto negativo, va pure rimarcato che, nelle azioni suddette, colui che agisce allega la dazione senza causa di una somma di danaro non come adempimento di un negozio giuridico ma come spostamento patrimoniale privo di causa, sicché può assolvere l’onere della prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti, atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto come manifestazione di volontà negoziale e non a quello prospettato come fatto materiale estraneo alla esecuzione di uno specifico rapporto giuridico.
2.8.1. Invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem – così come i limiti di valore previsti dall’art. 2721 cod. civ. per la prova testimoniale – operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando
se ne evochi l’esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ( cfr . Cass. n. 5880 del 2021; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 566 del 2001), vieppiù allorquando, come concretamente accaduto nella odierna fattispecie, venga prospettata la mancata stipulazione ab origine di qualsivoglia specifica pattuizione circa la debenza di interessi ultralegali (per quelli anatocistici, invece, varrebbe comunque la disciplina di cui all’art. 1283 cod. civ., come interpretato, in ambito di conto corrente bancario, dall’ormai consolidatasi giurisprudenza di legittimità) tra le parti in lite.
2.9. Pertanto, il descritto convincimento di Cass. n. 1550 del 2022 ed i principi giurisprudenziali di cui si è precedentemente dato conto – che questo Collegio condivide ed intende ribadire – sono idonei, allora, di per sé stessi, a giustificare l’accoglimento del primo motivo dell’odierno ricorso (con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze in esso formulate, come, peraltro, ivi espressamente precisato), atteso che, come si è già riferito, la corte territoriale ha sostanzialmente disatteso la domanda di accertamento delle nullità contrattuali e di ripetizione di indebito della RAGIONE_SOCIALE sul presupposto della mancata produzione, da parte di quest’ultima, dei relativi contratti di conto corrente.
In definitiva, quindi, il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile