Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8383 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8383 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
Oggetto: conto corrente anatocismo
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, con studio in Verona, INDIRIZZO,
-resistente-
Avverso la sentenza della Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 243/2021, pubblicata il 1°.3.2021, notificata il 2.3.2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’11 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1852/2016 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE si pronunciava sul ricorso ex art 702 bis c.p.c. con cui RAGIONE_SOCIALE aveva chiamato in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.a. per far accertare, con riferimento al conto corrente n.169854 (aperto presso RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Roma, poi n. 65001454 presso RAGIONE_SOCIALE di Roma, quindi n. 159780 presso CARIGE SPA), la violazione delle norme su anatocismo, commissione di massimo scoperto, interessi non dovuti ex art 1815, comma 2, c.c. ed ottenere la condanna alla restituzione della somma indebitamente addebitata e/o riscossa di € 339.649,09. Il Tribunale dichiarava la nullità delle clausole, in tema di commissione di massimo scoperto ed in tema di capitalizzazione degli interessi passivi riguardanti il conto corrente n. 169854 aperto da SIR presso RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di Roma, poi confluito nel conto n. 65001454 presso RAGIONE_SOCIALE di Roma ed infine nel conto n.159780 di RAGIONE_SOCIALE CARIGE; esclusi, inoltre, gli interessi applicati in eccedenza rispetto al tasso soglia di cui alla l. n. 108/1996; dichiarava, infine, che alla data del 13.11.2009 il saldo capitale del conto era di € 138.636 a credito del correntista.
L’attuale ricorrente proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE che con la sentenza qui impugnata rigettava il gravame ed anche l’appello incidentale proposto dall’appellata SIR.
Per quanto qui di interesse la Corte statuiva:
che secondo gli orientamenti della Corte di legittimità l’incompletezza della documentazione esibita dal correntista non impedisce la prova dei movimenti del conto che può desumersi anche aliunde attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d’ufficio, come la CTU , ed idonei ad integrare la prova;
l’appellante non ha mosso censure specifiche sulle modalità di ricostruzione utilizzate dal CTU, ma denuncia esclusivamente l’incompletezza della documentazione;
il contratto di conto corrente non è mai stato adeguato alla delibera CICR del 9.1.2000 e, quindi, correttamente il Ctu ha escluso dal capitale i precedenti interessi capitalizzati per definire il corretto
importo al quale debbono essere raffrontati gli interessi contabilizzati per verificarne la natura usuraria.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso con due motivi ed anche memoria.
RAGIONE_SOCIALE, pur avendo conferito procura, non ha presentato controricorso, ma soltanto in data 4.10.2023 brevi note difensive che sono, per tale motivo, inammissibili (art. 370 c.p.c.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 2697 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che, in applicazione del principio espresso dalla S.C. nelle ordinanze n. 31187/2018 e 29190/2020 potesse ritenersi assolto l’onere probatorio in capo a parte attrice. Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La Corte avrebbe ritenuto assolto l’onere probatorio a carico de lla correntista nonostante che non avesse esibito tutti gli estratti conto e nonostante che il CTU avesse accertato che dall’apertura del conto e sino mal 31.12.1989 non era stata esibita alcuna documentazione e successivamente avesse riscontrato periodi non documentati completamente, per cui la ricostruzione del rapporto era stata operata sulla base di artifizi contabili dal CTU.
1.1 La censura è infondata. La prova dell’indebito può essere desunta anche aliunde, ben potendo il giudice integrare quella offerta dal correntista, eventualmente con mezzi di cognizione disposti d’ufficio, come la c.t.u., alla quale il giudice può ricorrere quando la prova dei movimenti del conto, di cui il correntista è onerato, non sia completa (Cass., n. 31187/2018; Cass., n. 11543/2019; Cass., 20190/2020). In tema di rapporti bancari, ai fini dell’accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l’impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e
complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti (Cass., n.22290/2023).
Con il secondo motivo: Violazione e/o falsa applicazione della legge in relazione all’art. 1815 c.c. e art. 2 l. n. 108/1996, per aver la Corte ritenuto corretto procedere al calcolo del TEG previa epurazione degli interessi anatocistici. Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La Corte ha indicato al CTU di attenersi alle Istruzioni sul punto della RAGIONE_SOCIALE d’Italia e l’usurarietà accertata è frutto di un errore matematico, il calcolo è stato svolto contrariamente a principi elaborati da alcuni organi giurisdizionali.
2.1 La censura è infondata. Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che, in tema di usura, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi -anche ove sia stata legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 -deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia”, poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso (Cass., n. 33964/2022, che in motivazione chiarisce altresì che le Istruzioni della RAGIONE_SOCIALE d’Italia per la rilevazione dei tassi ai sensi della legge 108/1996, non prevedano affatto -contrariamente a quanto qui sostenuto dalla ricorrente -l’esclusione degli effetti dell’anatocismo ne lla rilevazione dei tassi in concreto applicati). A maggior ragione il principio vale allorché l’anatocismo sia stato applicato addirittura illegittimamente.
Per quanto esposto il ricorso va rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di ammissibile attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima