Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5362 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5362 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
sul ricorso 36471/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, COGNOME NOME e COGNOME NOME domiciliati ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO
–
ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME
– controricorrente –
nonché contro
UNIRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA 2676/2018 depositata il 5/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2076/2018 depositata il 5.11.2018 la Corte d’Appello di L’Aquila, pronunciando sull’appello promosso da RAGIONE_SOCIALE e sodali avverso la decisione che in primo grado ne aveva respinto la domanda di rimborso delle somme indebitamente incamerata da RAGIONE_SOCIALE in ragione della nullità di talune clausole applicate al rapporto di conto corrente intrattenuto con gli istanti, ha respinto il duplice motivo di gravame fatto valere da costoro considerando, da un lato, che la prescrizione dichiarata dal primo giudice in relazione alle rimesse operate in data antecedente al 17.1.1996 non poteva essere sindacata, non essendo verificabile, a causa della mancata produzione dei fascicoli di parte, se dette rimesse avessero carattere ripristinatorio o solutorio; e, dall’altro, che la nullità dei tassi passivi applicati prima del 1996, in disparte dall’inammissibilità della relativa allegazione, non esonerava in ogni caso gli istanti dall’onere della prova, si ché, in difetto, i conteggi avrebbero dovuto tenere conto del saldo a debito del correntista e non del “saldo zero”.
La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dai soccombenti sulla base di quattro mezzi, seguiti pure da memoria, ai quali resiste con controricorso l’intimata RAGIONE_SOCIALE, mentre non ha svolto attività processuale RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo di ricorso -che censura il capo della decisione impugnata in punto prescrizione -si addebita al decidente, nel solco di una denuncia che allega anche la violazione degli art. 2935 e 2033 cod. civ., un vizio di omessa pronuncia ed insieme la violazione degli artt. 74 ed 87 disp. att. cod. proc. civ. Si sostiene, in sintesi, che essendo stato versato in atti il cd-rom riproducente la CTU espletata nel giudizio e ponendosi con l’appello unicamente una questione di diritto («se la prescrizione del diritto a ripetere gli indebiti pagamenti potesse decorrere in costanza di rapporto, come affermato dal Giudice di I grado, ovvero dalla chiusura del rapporto di conto corrente, come richiesto con l’appello e come pacifico»), la Corte d’Appello avrebbe potuto e dovuto comunque deciderla, incorrendo in difetto appunto nella denunciata omissione; ove poi si fosse considerato che il mancato deposito del fascicolo di parte degli appellanti non era imputabile agli stessi, sarebbe stato onere del decidente assumere i relativi provvedimenti in ordine alla ricerca o ricostruzione dei fascicolo.
2.2. Il motivo non ha pregio.
La prima censura non si accorda con il quadro di riferimento tracciato dal diritto vivente in tema di omessa pronuncia.
Il vizio in parola integrante una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre, infatti, quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass., Sez. VI-I, 16/07/2018, n. 18797;
Cass., Sez. VI-V, 27/11/2017, n. 28308; Cass., Sez. IV, 16/05/2012, n. 7653 ) .
Avendo rigettato la domanda degli appellanti è evidente che la Corte d’Appello non è incorsa nel vizio denunciato. Né peraltro le si può imputare di non aver risolto la questione di diritto implicita nella domanda perché, in disparte che ciò, ove fosse accaduto, non determinerebbe, in ogni caso, la nullità della sentenza per violazione del principio della domanda, rigettando la domanda per difetto di prova essa ha arrestato il suo sindacato ben prima di confrontarsi con la questione di diritto sottesa alla domanda appellante; né le si può far debito di non aver tenuto conto della produzione in atti del cd-rom contenente la perizia d’ufficio, giacché in tal modo si sollecita una rivalutazione dei dati istruttori che compete solo al giudice di merito valutare secondo il metro del suo prudente apprezzamento.
La seconda censura incorre in un palese difetto di autosufficienza. E’ vero infatti, che, allorché lo smarrimento del fascicolo di parte sia incolpevole, il giudice è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione e che se il giudice si astiene dal provvedere in tal senso tale omissione può tradursi al più in un vizio della motivazione, ma la parte che intenda censurare un siffatto vizio in sede di legittimità ha l’onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e dimostrarne la rilevanza ai fini di una decisione diversa (Cass., Sez. II, 7/10/2020, n. 21571; Cass., Sez. II, 28/06/2017, n. 16212; Cass., Sez. III, 3/07/2008, n. 18237), evenienza questa che non ricorre nel caso in disamina.
3.1. Con il secondo motivo di ricorso -che censura sempre il capo della decisione impugnata in punto prescrizione -si deduce che le medesime considerazioni ed argomentazioni fatte valere a conforto del primo motivo di ricorso si prestano ad essere valutate anche in guisa di vizio motivazionale sotto il profilo dell’omesso esame di un
fatto decisivo denunciabile alla stregua dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
3.2. Il motivo, in disparte da ogni altro ostativo rilievo, incorre primamente nella preclusione imputabile ad un difetto di autosufficienza.
Come si apprende dalla lezione nomofilattica di SS.UU. 8053/2014, la deduzione del vizio in parola postula il rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., di guisa che «il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie».
Poiché la deduzione in parola è sotto questa angolazione del tutto deficitaria ne discende la sua inammissibilità.
4.1. Con il terzo motivo di ricorso -che censura il capo della decisione impugnata statuente sull’onere della prova -si addebita al decidente del grado la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 345 cod. proc. civ. Si sostiene che era onere della banca fornire la prova del saldo iniziale di partenza del primo degli estratti conto prodotti in giudizio, non essendo stati prodotti gli estratti integrali; in mancanza di tale prova, secondo i ricorrenti, si sarebbe dovuto azzerare il tasso iniziale da cui avevano preso le mosse i conteggi del CTU, e cioè il saldo al 17 gennaio 1996, data, antecedente di un decennio la costituzione in mora nei confronti della banca, costituente lo spartiacque tra pretese restitutorie dichiarate prescritte -quelle
riguardanti rimesse anteriori ad essa -e pretese restitutorie non prescritte. Si censura, inoltre, anche la statuizione della Corte di merito secondo cui era inammissibile, per novità, la deduzione in appello dell’inesistenza del contratto scritto -contenente le clausole di interessi di cui gli attori affermavano la nullità -in quanto in primo grado era stata affermata soltanto la non disponibilità del documento, dando quindi per scontata la sua esistenza. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, tra le versioni offerte in primo e in secondo grado non sussisterebbe incompatibilità.
4.2. Il motivo non ha pregio e può quindi essere respinto.
N’è ragione il fatto che essendo state dichiarate prescritte -con statuizione non adeguatamente censurata con i motivi precedenti -le pretese restitutorie della correntista riguardanti rimesse anteriori alla data del 17.1.1996 la Corte d’Appello non poteva che confermare il saldo negativo del conto indicato dalla banca a quella data e contestato dagli attori mediante, appunto, la domanda di ripetizione dichiarata prescritta in parte qua . Il che assorbe ogni altra questione, inclusa quella della novità o meno della linea difensiva adottata dagli appellanti, rispetto a quella seguita in primo grado quanto alla esistenza o meno del contratto scritto: tali difese, infatti, erano intese a sostenere nel merito le pretese restitutorie dichiarate comunque prescritte.
5.1. Con il quarto motivo di ricorso -che censura sempre il capo della decisione impugnata statuente sull’onere della prova -si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo in cui il decidente del grado sarebbe incorso non considerando che, benché fosse stata dichiarata la prescrizione in relazione al periodo precedente, nondimeno, al momento in cui si era fatta partire la verifica delle rispettive partite, essendo stata accertata la nullità delle clausole
applicate al rapporto, il saldo non poteva essere quello negativo indicato dalla banca.
5.2. Il motivo, in disparte da ogni altro ostativo rilievo, incorre nella preclusione, discendente dall’assorbenza che va ascritta alla statuizione in ordine alla prescrizione delle pretese restitutorie concernente le rimesse anteriori alla vista data del 17.I.1996.
Va da sé infatti che, in forza della dichiarata prescrizione di dette rimesse, il saldo non poteva essere che quello risultante dall’estratto conto, giacché la modificazione di esso avrebbe potuto rendersi possibile solo se le pretese restitutorie in questione non fossero dichiarate prescritte.
Dunque, in difetto, di ciò l’esame della doglianza resta precluso.
In conclusione il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dei ricorrenti del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 6200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 30.11.2023.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME