Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10863 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10863 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
sul ricorso 12652/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, domiciliate ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrenti –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 7126/2019 depositata il 19/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. RAGIONE_SOCIALE 2 RAGIONE_SOCIALE e, per essa, la mandataria RAGIONE_SOCIALE, ricorre per cassazione avverso la sopra riportata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma, accogliendo il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE e da COGNOME NOME, ha riformato l’impugnata decisione di primo grado ed ha revocato il decreto ingiuntivo a mezzo del quale gli appellanti erano stati intimati a corrispondere il saldo negativo risultante dal conto corrente di riferimento, sul presupposto che di talune operazioni annotate in conto l’opposta non era stata in grado di fornire la prova. In particolare la Corte territoriale ha inteso valorizzare la circostanza dell’avvenuto disconoscimento di alcune operazioni registrate in conto, che, benché la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, cod. proc. civ., a mezzo della quale il disconoscimento era stato effettuato, non fosse rinvenibile agli atti, nondimeno era certo che fosse intervenuto perché ne aveva dato atto la controparte nella propria comparsa di costituzione in appello; controparte che, tuttavia, non era stata in grado di contrastare gli effetti del disconoscimento, in quanto, non avendo provato di avere spedito al correntista gli estratti conto riportanti le annotazioni delle operazione disconosciute, non poteva invocare a proprio favore la previsione dell’art. 1832 cod. civ., né di esse era stata data altrimenti prova.
Avverso la predetta sentenza, la ricorrente propone sei motivi di ricorso, seguiti pure da memoria, ai quali resistono le intimate con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità dell’impugnata sentenza per aver posto a fondamento di essa la citata memoria di cui all’art. 183, comma 6, n. 3, cod. proc. civ., quantunque essa non fosse rinvenibile agli atti del giudizio e non contenesse alcuna presa d’atto, come argomentato dal decidente, dell’avvenuto disconoscimento delle operazioni di che trattasi, dovendosene viceversa intendere il senso come contestazione delle eccezioni sollevate al riguardo dalle controricorrenti, si presta ad un preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità.
Esso non si allinea, infatti, al contenuto della decisione, dato che la Corte d’Appello ha adottato la propria decisione non già sulla scorta di un documento non presente agli atti, ma sulla base del fatto che la ricorrente avesse preso atto, nella comparsa di costituzione e risposta depositata per il giudizio di appello, dell’avvenuto disconoscimento effettuato in quel documento e, meglio, dell’avvenuta contestazione delle relative operazioni registrate a debito delle controparti.
Peraltro, quand’anche si volesse ritenere che la doglianza sia volta a denunciare il travisamento delle risultanze istruttorie per avere il decidente inteso quale presa d’atto delle avverse contestazioni quella che in realtà andrebbe interpretata come una contestazione, va osservato che allo stato attuale dell’arte -sul quale non sembra aver influito, se non per i profili afferenti alla sua deducibilità quale ragione di ricorso per cassazione, Cass., Sez. U, 5/03/2024, n. 5792 -, affinché il vizio in questione possa rilevare ai fini della impugnabilità della sentenza, occorre che l’errore del giudice cada non sulla valutazione della prova, ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima, con conseguente e assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di
poter trarre (Cass., Sez. I, 6/04/2023, n. 9507). Che non sia questo, però, qui il caso consta dal tenore letterale della comparsa in appello della ricorrente -consultabile in ragione della natura del vizio denunciato -, ove è dato leggere che «nello specifico venivano disconosciute tali operazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 214 c.p.c.», si ché può credersi al più che la Corte d’Appello, nel valorizzare la circostanza, possa essere incorsa in un errore di valutazione della prova, ma non che abbia attribuito ad essa un contenuto oggettivo diverso da quello che le è proprio.
Resta con ciò assorbito il secondo motivo di ricorso parimenti volto a denunciare la nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’obbligo motivazionale, sul presupposto che la Corte d’Appello avrebbe fondato la propria decisione sulla base di una circostanza (il disconoscimento) risultante da un documento non prodotto e, dunque, non valutato dal decidente.
Va da sé, infatti, che chiarendosi la ragione di inammissibilità che paralizza la cognizione del primo motivo di ricorso, si è detto che la Corte d’Appello non ha accolto il gravame sulla base di un documento non rinvenibile agli atti di causa, ma registrando, viceversa, a proprio favore il fatto che nella comparsa di costituzione in appello la ricorrente avesse dato atto del disconoscimento intervenuto, onde, sotto questa angolazione, la presente doglianza rifluisce nel solco di detto argomento preclusivo.
Tanto poi basta a rendere contezza delle ragioni della decisione e a sottrarla al vizio motivazionale qui denunciato.
Il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 116 e 183 cod. proc. civ. in riferimento alla documentazione oggetto di richiesta di esibizione, posto che la Corte d’Appello, nel divisare l’onere probatorio della ricorrente, non avrebbe considerato che, essendo il disconoscimento
intervenuto con la terza memoria di cui all’art. 183 cod. proc. civ., esso non era controvertibile e, solo se si fosse fatto luogo all’avversaria istanza di esibizione, sarebbe stato possibile dare la prova delle movimentazioni contestate, è inammissibile perché non si allinea al contenuto della decisione.
La Corte d’Appello ha infatti previamente rilevato la carenza probatoria che affliggeva la domanda attrice nel suo complesso non avendo costei prodotto gli estratti conto se non con la seconda memoria dell’art. 183 cod. proc. civ. ed, in ogni caso, senza provare l’avvenuto inoltro di essi alla correntista ed, in particolare, le movimentazione oggetto di contestazione. Ne consegue che a fronte di tali rilievi, volti a rimarcare l’originaria debolezza dell’impalcato probatorio a suffragio della domanda introduttiva del giudizio, le doglianze espresse con il motivo sono prive di conferenza in quanto non si confrontano con le ragioni complessive della decisione e si intrattengono, a tutto concedere, nella rappresentazione di circostanze marginali, estranee al ragionamento decisorio, del tutto prive perciò di rilevanza cassatoria.
5. il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., posto che la Corte d’Appello, onde accogliere il proposto atto di gravame, avrebbe enfatizzato l’intervenuto disconoscimento di talune operazioni recate in conto, quantunque le contestazioni al riguardo fossero fondate su mere affermazioni di parte e non fossero accompagnate dall’allegazione di alcun elemento in grado di legittimare l’eccezione almeno in via indiziaria, è inammissibile in quanto diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro probatorio delibato dalla Corte decidente.
Per vero, e come dianzi visto, l’assunto decisorio enunciato dalla Corte d’Appello trae spunto da una valutazione d’assieme delle risultanze istruttorie, evidenzianti le carenze probatorie inficianti la
domanda attrice, sicché, allorché essa ha inteso valorizzare la circostanza dell’intervenuto disconoscimento, il rilievo che ha in tal modo accordato alla circostanza si iscrive nell’orbita di un più ampio giudizio di sfavore maturato con riguardo alla fondatezza della pretesa in disamina ed è espressione, più in dettaglio, di una valutazione che, nel mentre si coonesta sulla falsariga di quel giudizio, è il proprium del sindacato decisorio affidato al giudice di merito nel far governo delle risultanze probatorie secondo il metro del proprio prudente apprezzamento.
6. Il quinto motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ., posto che la Corte d’Appello, nell’accogliere il detto atto di gravame, avrebbe violato le regole sulla ripartizione dell’onere della prova, ritenendo provate le contestazioni delle controricorrenti quantunque essi non avessero offerto alcuna prova al riguardo, è inammissibile in quanto ancora disallineato rispetto al ragionamento decisorio sviluppato dal giudice territoriale.
Vale qui ribadire che la Corte d’Appello ha accolto il gravame evidenziando le carenze probatorie implicite nella domanda ricorrente e descrivendo in modo chiaro e perfettamente adesivo alle risultanze emerse dal corso del giudizio le rispettive posizioni processuali delle parti, parti in relazione alle quali ha poi correttamente graduato i compiti probatori di ciascuna, chiamando in tal guisa la ricorrente, di fronte alle contestazioni avversarie, a dare la prova dei propri assunti e, segnatamente, a dimostrare che le operazioni oggetto di contestazione erano effettivamente avvenute, traendone poi le debite conseguenze allorché l’onere corrispondente era rimasto inevaso. Nel dolersi di questa conclusione sotto il profilo denunciato con il motivo, la ricorrente trascura la circostanza invece sottolineata dal decidente -donde, perciò, il rilevato difetto di pertinenza della censura rispetto all’ iter decisionale -che nella
specie non era stato dimostrato l’invio degli estratti conto, sicché mentre la ricorrente non poteva valersi della presunzione a suo favore altrimenti accordatale dall’art. 1832 cod. civ. in caso di mancata contestazione delle annotazioni risultanti dall’estratto conto nel termine previsto, di riflesso, ed al contrario, nessuna preclusione era prefigurabile a carico della correntista nell’impugnare la pretesa in parte qua e nel deferire perciò il corrispondente onere probatorio a carico di colui che della pretesa si era fatto attore.
Il sesto motivo di ricorso, con cui si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo poiché, oltre ad emergere dalle risultanze di cause che le contestazioni della correntista erano assolutamente generiche, ci si sarebbe dovuti chiedere come movimentazioni tanto ingenti fossero potuto avvenire senza che la correntista se ne rendesse conto, considerando tra l’altro che la sua garante aveva a più riprese effettuato bonifici di una certa consistenza, è inammissibile per più ragioni.
La prospettazione è infatti manifestamente generica e non assurge, laddove evoca scenari del tutto ipotetici, alla dignità richiesta per consentire di poter parlare, a buon diritto ovvero secondo la lezione nomofilattica sul parametro di riferimento, di omesso esame di un fatto decisivo.
In conclusione il ricorso va giudicato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di
parte resistente in euro 14200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 22.2.2023.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME