Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34110 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34110 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14252/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t.; COGNOME NOME; COGNOME NOME; rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t.
-intimata- avverso la sentenza n. 1204/2020 pronunciata dalla Corte d’Appello di Salerno, pubblicata in data 18/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.11.2025 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza del 15.11.2017 il Tribunale di Salerno rigettava la domanda di ripetizione d’indebito proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della Banca della Campania (poi fusasi per incorporazione nella banca Popolare dell’RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE) per mancata produzione dei due contratti di conto corrente, non essendo sufficiente prova la c.t.u. espletata sulla base degli estratti conto.
Al giudizio era s tato riunita l’opposizione al decreto ingiuntivo – emesso per la somma di euro 63.148,80 per scoperto di conto corrente, in favore della banca della Campania – proposta dalla RAGIONE_SOCIALE quale fideiussore, parimenti rigettata venendo in rilievo un contratto autonomo di garanzia, mentre non era stata dimostrata la clausola usuraria.
Con sentenza del 18.11.2020 la Corte territoriale rigettava l’appello della debitrice principale RAGIONE_SOCIALE, osservando che: la banca appellata non aveva proposto domanda riconvenzionale, per cui era infondato l’assunto secondo il quale e ssa aveva l’onere di produrre i contratti di c onto corrente, che erano oggetto del solo giudizio di ripetizione d’indebito; era infondata la critica al c.t.u., avendo lo stesso elaborato la relazione partendo dal saldo zero, come disposto; era infondata l’eccezione di n ullità del contratto monofirma, sia perché questione non dedotta in primo grado, sia in quanto la sua produzione in giudizio della banca implicava la volontà di prestarvi adesione; era infondato il motivo relativo all a questione rilevabile d’ufficio in tema di interessi usurari, per la mancata produzione dei decreti ministeriali volti ad accertare il superamento o meno nel tempo del tasso-soglia; parimenti infondato era il motivo sull’indeterminatezza della commissione di massimo scoperto, avendo il c.t.u. applicato la stessa nei soli periodi in cui era inferiore a quella pattuita; infine, era inammissibile la doglianza in ordine alle
operazioni di giroconto, proposta solo in appello, pur considerando che il c.t.u. aveva rilevato che esse erano irrilevanti, non avendo inciso sulla ricostruzione del saldo debitorio della società, risultato maggiore di quello richiesto dalla banca con il ricorso monitorio.
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso in cassazione, avverso la sentenza d’appello, affidato a tre motivi. Non si è costituita la parte intimata, cui il ricorso è stato regolarmente notificato con p.e.c. presso lo studio Amendola.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 2697 cc, e degli artt. 115 e 116, cpc , per aver la Corte d’appello affermato che fosse onere dell’attore in ripetizione d’indebito dimostrare l’inesistenza dei contratti di c onto corrente, omettendo di accertare la nullità del rapporto n. 23132 in mancanza della forma scritta ad substantiam , giacché l’ onere era gravante sulla banca per il principio di vicinanza della prova, avendo questa contestato che il contratto fosse stato concluso in forma verbale o per fatti concludenti.
I ricorren ti lamentano altresì che: la Corte d’appello non aveva valutato distintamente l’onere della prova relativo alle due domande oggetto del giudizio d’opposizione al decreto ingiuntivo (quella della banca convenuta opposta, che verteva sull’esistenza del credito, e quella promossa dagli opponenti-garanti diretto a verificare la sussistenza di interessi ultralegali ed anatocistici, spese e c.m.s.) ; la Corte d’appello non aveva tenuto conto che la banca opposta aveva allegato solo il contratto conto-anticipi del 7.12.2001 e i relativi estratti conto, rilevando però il difetto della sequenza integrale degli stessi estratti conto , ritenendo erroneamente corretto l’operato del c.t.u. il quale, in mancanza degli estratti conto dal 7.12.2001 al 30.6.02, aveva azzerato il saldo di conto al 30.6.02; pertanto la stessa Corte territoriale aveva erroneamente gravato i garanti della prova sull’inesistenza
del loro debito, mentre la banca avrebbe dovuto dimostrare il credito azionato con ricorso monitorio attraverso la produzione completa dei documenti bancari.
Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 113 cpc, per omesso esame officioso dei D.M. relativi ai tassisoglia per l’accertamento dell’usura , avendo il giudice di secondo grado affermato che era onere degli opponenti produrre tali D.M., escludendo che il giudice potesse acquisirli, pur essendo qualificabili come atti amministrativi, venendo in rilievo un questione di nullità contrattuale per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa sollevabile anche con riguardo al contratto autonomo di garanzia.
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1283, 1346, 1341, cc, 117 tub, c. 1 e 4, 120, c.2, Tub, come modificato dall’art. 25 d.lgs. n. 342/99, 2 e 6 delibera CI CR del 9.2.2020, per aver la Corte d’appello ritenuto infondato il motivo di gravame relativo agli interessi anatocistici, avendo il c.t.u. verificato l’applicata reciprocità secondo le prescrizioni del CICR e che la scheda contrattuale era munita della doppia sottoscrizione della società correntista.
Al riguardo, i ricorrenti lamentano altresì che la Corte di merito non aveva preso in considerazione l’insussistenza dell’art. 6 della suddetta delibera, in quanto la clausola vessatoria sottoscritta non riportava alcun riferimento alla periodicità trimestrale della capitalizzazione.
Il primo motivo, che implica una questione complessa, è fondato.
I ricorrenti lamentano in sostanza che la Corte d’appello abbia affermato che fosse onere dell’attore in ripetizione d’indebito dimostrare l’inesistenza dei contratti di conto corrente, omettendo di accertare la nullità del rapporto n. 23132 in mancanza della forma scritta ad substantiam , il cui onere probatorio gravava sulla banca per il principio di vicinanza della prova, considerando
che essa aveva contestato la conclusione del contratto in forma verbale o per fatti concludenti.
Occorre anzitutto osservare che la regola generale sulla ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell’azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (Cass., n. 9706/2024; n. 22862/2010).
Questo comporta, di regola, ovvero applicando i principi che regolano la ripartizione dell’onere della prova, che il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle abbia l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole (Cass., n. 33009/2019), dato che le pattuizioni di che trattasi non sono affette da una nullità intrinseca, ma in quanto la loro previsione non rispecchia il parametro normativo che ne assicura altrimenti la liceità.
E’ vero, però, come si è già osservato da questa Corte, che tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un’allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti; è possibile che quest’ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz’altro atto dell’integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell’assenza di clausole che giustifichino l’applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto; ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e
in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell’accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro (Cass., n. 6480/2021).
Nella specie, va osservato che dagli atti si desume che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta (in ordine alle clausole sull’anatocismo, interessi ultralegali e c.m.s.) è stata contrastata dalla banca in entrambi i giudizi (poi riuniti) d’accertamento n egativo e d’opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore della banca.
Conseguentemente, assunta la negazione della stipula in forma scritta del contratto di conto corrente da parte della ricorrente, e la contrapposta difesa della banca che ne ha eccepito, invece, tale stipula, ove i fatti possano essere noti solo a quest’ultima e non anche al correntista, incombe sulla prima l’onere della prova negativa.
Ora, seguendo il ragionamento fatto proprio dalla citata ordinanza, n. 6480 – cui il collegio intende aderire per quanto suesposto – può ritenersi che l’onere di dimostrare la valida pattuizione gravi sulla banca, quale eccezione al principio generale sulla distribuzione dell’onere della prova, fondata sul principio della vicinanza della prova.
Giova evidenziare che la sentenza impugnata ha escluso tale onere della banca solo perché non ha proposto domanda riconvenzionale; ma tale argomento è irrilevante rispetto alla questione generale sopra esposta che riguarda i principi generali ex art. 2797 cc.
Va altresì osservato che, come detto, il giudizio d’accertamento negativo è stato riunito a quello d’opposizione al predetto decreto ingiuntivo; ora, nell’ambito di quest’ultima causa, compete indubbiamente alla banca, quale creditrice opposta, l’onere di provare il diritto fatto valere.
Il secondo motivo è parimenti fondato.
Secondo un primo orientamento, l’ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, non rappresenta un fatto notorio (che è circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche), né può considerarsi soggetto al principio iura novit curia , dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall’art. 2 della l. n. 108 del 1996 (sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente determinato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere (Cass., n. 26525/2024; n. 36309/2022).
In senso difforme è stato invece affermato che, in tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall’art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio “iura novit curia”, sancito dall’art. 113 c.p.c. (Cass., n. 35102/2022; n. 21427/2024).
Le stesse Sezioni unite, nella sentenza n. 19597/2020, hanno chiaramente affermato (pagg. 20 e ss.) che i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi sono da ritenere fonte privilegiata («parametro privilegiato di comparazione») per la determinazione quantitativa del limite, in relazione ai singoli periodi di vigenza della relativa rilevazione statistica, sulla base di «valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità.
Ora, il collegio ritiene di dare continuità al secondo citato orientamento, tenuto conto della persuasività delle argomentazioni espresse per sostenere il carattere generale ed astratto dei suddetti decreti.
Ne consegue che la contraria statuizione della Corte d’appello è da ritener si errata.
Il terzo motivo, che censura l’accertamento circa la reciprocità della capitalizzazione e l’approvazione per iscritto, è anzitutto inammissibile perché diretto al riesame del merito. Si tratta, per vero, di censura che ricade nell’ambito dell’attività di apprezzamento del compendio istruttorio, che di esclusiva pertinenza del giudice di merito e che nei termini contestati – non immuni peraltro anche da un rilievo in punto di autosufficienza, in quanto, così come declinata, la censura è poco chiara – non è sindacabile da questa Corte, attesi i noti limiti che contraddistinguono il giudizio di legittimità.
Per quanto esposto, in accoglimento dei primi due motivi, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Salerno, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara inammissibile il terzo; cassa l’impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno , in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della I Sezione civile il 12 novembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME