Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 854 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 854 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27825/2021 R.G. proposto da:
NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, COGNOME
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TRIESTE n. 270/2021 depositata il 26/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’Appello di Trieste ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Udine che nell’accogliere in parte l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso dallo stesso ufficio giudiziario per l’importo di 239.319,85 euro, aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE e i suoi fideiussori NOME e NOME COGNOME ed NOME COGNOME in via solidale a pagare a favore di banca RAGIONE_SOCIALE SCPA euro 55.920,85 a titolo di saldo passivo del conto corrente n. 88092 e l’importo di 10.000,00 relativamente al conto n. 704546 ivi accesi.
– La Corte d’appello ha respinto il gravame principale proposto dagli opponenti ed accolto in parte l’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE, ritenendo, per quanto qui ancora di interesse:
infondato il motivo d’appello contro il rigetto della richiesta degli appellanti volta a ottenere l’estensione del principio del “saldo zero” ai conti anticipi, in quanto: (i) RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva fondato la sua pretesa creditoria solo sulle risultanze contabili dei conti correnti ordinari n. 88092 e n. 704546 e non era tenuta a provare alcunché relativamente ai tre conti anticipi; mentre laddove gli opponenti avessero ritenuto che il saldo negativo riportato nei primi estratti conto disponibili dei tre conti anticipi predetti potesse fondare una loro contro pretesa creditoria da opporre a quella della banca fondata sui due conti correnti dedotti in giudizio avrebbero dovuto proporre una domanda riconvenzionale di ripetizione dell’indebito previa dimostrazione dell’illegittimità del saldo negativo riportato in quei documenti; (ii) inoltre in ragione delle caratteristiche dei conti anticipi, gli interessi attivi e passivi, le commissioni di massimo scoperto, le altre spese o le anticipazioni non andate a buon fine ivi annotate, erano stati definitivamente registrati sul conto corrente principale n. 88092 tramite girocontazione periodica il che
portava a disattendere la contestazione circa l’omesso ricalcolo del rapporto dare/avere intercorso con RAGIONE_SOCIALE.
b) legittima la capitalizzazione degli interessi per il periodo dal secondo trimestre del 2000 al 23.2.2013, perché avvenuta in conformità alla delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, cui RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE si era attenuta in particolare comunicando, mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 4.7.2000, la decisione di capitalizzare per i conti correnti ordinari gli interessi attivi e passivi con la stessa periodicità trimestrale e dandone notizia a RAGIONE_SOCIALE con il primo estratto conto del mese di dicembre 2000; inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla parta appellante, l’indicata modifica aveva apportato un miglioramento alle precedenti condizioni che disciplinavano il conto corrente n. 88092 (che prevedeva la capitalizzazione annuale degli interessi attivi e solo per gli interessi passivi la capitalizzazione a cadenza trimestrale) come richiesto dalla delibera;
c) infondato la contestazione di usurarietà del tasso d’interesse previsto dai contratti di c/c n. 88092 del 14.11.1995 e n. 704546 del 24.2.2010; quanto al primo conto perché: (i) una questione di usura non si poneva neppure in quanto la sua stipulazione era avvenuta prima dell’entrata in vigore della legge n. 108 del 1996; (ii) l’eventuale carattere usurario del tasso degli interessi allora convenuto avrebbe comportato l’inefficacia solo ex nunc , ovvero dal momento in cui il correntista ne chiede la riduzione nei limiti del tasso soglia usura, sicché laddove, come nella specie, l’eccezione venga elevata dopo la chiusura del rapporto quella non opera (Cass 56550/2013 e 9405/2017); (iii) la valutazione del carattere usurario del tasso extra fido per sconfinamenti previsto nelle condizioni economiche allegate al contratto richiedeva necessariamente l’individuazione dell’importo concesso intra fido, mentre in difetto di detta individuazione detto tasso doveva ritenersi inserito nelle condizioni economiche allegate al contratto di c/c impropriamente e il concreto non mai applicato dalla
banca, come ritenuto anche dal CTU; quanto al secondo conto acceso il 24 febbraio 2010, il CTU aveva accertato che il tasso soglia usura era superiore al tasso annuo effettivo globale convenuto contrattualmente, escludendo anche relativamente a questo rapporto che fossero stati applicati interessi usurari;
errata la decisione di esclusione dal ricalcolo del credito residuo la commissione di massimo scoperto indicata nelle condizioni economiche allegate al contratto di conto corrente n. 88092 con la dicitura ‘Commissione di max. scop. su MSLD”, poiché detto acronimo nei rapporti bancari indica il ‘massimo saldo liquido debitore’ (ovvero la punta massima di indebitamento registrata per ciascun trimestre) non, quindi, un’entità sconosciuta e rimessa alla determinazione unilaterale della banca come ritenuto dal giudice di prime cure, giacché sotto questo secondo aspetto, la clausola faceva riferimento a un determinato saldo individuabile all’interno del trimestre considerato e su cui applicare la percentuale dello 0.50% per il calcolo dell’importo dovuto a titolo di commissione di massimo scoperto;
infondato il motivo d’appello incidentale con cui la banca aveva contestato l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione decennale relativa alle rimesse solutorie nel periodo antecedente il 10 giugno 2006, poiché il rapporto bancario doveva ritenersi – alla luce del complesso della sua disciplina, «affidato», nè la mancanza di indicazione del limite entro cui era stato concesso il fido poteva condurre ad escludere l’apertura di credito bensì a ritenere questa senza limiti, non potendo una dimenticanza imputabile alla banca circa il limite di concessione del fido risolversi a danno del cliente, fermo che la banca aveva facoltà di risolvere il rapporto al manifestarsi di difficoltà finanziarie della società correntista, in conformità a quanto previsto nel contratto.
– Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE e i suoi fideiussori NOME e NOME COGNOME ed
NOME e NOME COGNOME affidato a quattro motivi di cassazione. Ha resistito, con controricorso RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che ha proposto anche ricorso incidentale affidato ad un motivo e ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 1283 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto legittima la capitalizzazione degli interessi per il periodo dal secondo trimestre del 2000 al 23.2.2013 con riguardo al conto n. 88092, in quanto la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto provare l’avvenuta pattuizione scritta o l’approvazione espressa da parte della correntista della relativa nuova regolamentazione della capitalizzazione degli interessi all’esito della sentenza n. 425/2000 della Corte Costituzionale con cui è stata dichiarata l’illegittimità del III comma dell’art. 25 D. Lgs. 342/99 e, conseguentemente, è venuto meno il presupposto legittimante l’art. 7 della Delibera CICR 9/2/00, finalizzato a disciplinare i rapporti in essere al momento dell’entrata in vigore della Delibera stessa; con la conseguente necessità che le nuove clausole di capitalizzazione fossero oggetto di approvazione scritta del cliente, risultando illegittimo l’adeguamento in via generale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e comunicato per iscritto alla clientela, come affermato dalla Corte di Merito.
1.1- Il motivo è fondato.
La questione in esame è stata già ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità e risolta mediante l’affermazione del principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui, « in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell’art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno
comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera» (Cass. n. 9140/2020; conforme tra le altre Cass. n. 16867/2024 e Cass. n. 27460/25).
2.- Il secondo motivo denuncia violazione falsa applicazione ex articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli articoli 1362 e 1370 c.c., 4 comma primo L. n. 108 del 7.3.1996, 1815 II comma c.c. e 644 IV comma c.p, nonché 115 e 116 del c.p.c. in quanto la Corte d’appello erroneamente aveva rigettava il secondo motivo di gravame relativo all’eccezione di usura del tasso di interesse debitore effettivo pattuito nella misura del 15,140 % superiore al tasso soglia usura:
sia con una interpretazione contraria alla volontà dei contraenti e sfavorevole alla parte contrattualmente più debole e perciò in violazione delle norme di cui agli artt.1362 e 1370 c.c. con riguardo alla clausola contrattuale riportata sul frontespizio del documento di sintesi datato 24.2.2010 del contratto di c/c n. 88092, che la Corte di merito avrebbe erroneamente interpretato come modifica della originaria disciplina del contratto del 14.11.1995 non avvedendosi che le parti avrebbero con il medesimo stipulato « sicuramente» un nuovo contratto n. NUMERO_DOCUMENTO; fermo che, laddove « pur con notevole forzatura ermeneutica si volesse limitare il discorso alla sola clausola relativa agli interessi debitori pattuiti con il suddetto contratto del conto corrente n.88092, del 24.2.2010, non v’è dubbio che la stessa abbia superato e sostituito a tutti gli effetti di legge quella precedente» ;
b) sia con un calcolo errato del tasso soglia usura applicabile al primo trimestre del 2010, atteso che entrambi i contratti (n. NUMERO_DOCUMENTO e n. 704546) stipulati in data 24.2.2010 imponevano interessi nella misura del 15,140% superiore al tasso soglia usura del 14,390%, quale risultante
dalla maggiorazione del 50% del tasso medio del 9,59% indicato dal D.M. attuativo della Legge n.108/1996 del 24.12.2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.12.2009, n.302 (in atti), applicabile al primo trimestre del 2010.
Quindi, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte di merito non avrebbe correttamente valutato le prove documentali offerte, ovvero nè il documento di sintesi del nuovo contratto del conto corrente n. 88092 né il contratto di conto corrente n. 704546, entrambi asseritamente stipulati in data 24.2.2010, nonché il suindicato Decreto Ministeriale.
2.1- Il motivo è parzialmente fondato.
Quanto al contratto di c/c n. 88092 la censura è inammissibile in quanto i ricorrenti, invocano un’errata interpretazione del contratto per falsa applicazione degli artt. 1362 e 1370 c.c. per veicolare in effetti una diversa valutazione delle risultanze probatorie, laddove è pacifico -secondo la giurisprudenza di questa Corte -che l’interpretazione del contratto è attività che integra un tipico accertamento in fatto riservata al giudice del merito, e che il paradigma del mezzo di cui all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. impone che in sede di legittimità non si censuri la ricostruzione in concreto effettuata della volontà delle parti, bensì l’applicazione dei canoni ermeneutici asseritamente violati quali regole del percorso e del ragionamento accertatorio del giudice (v. Cass. n. 22343/2014; Cass. n. 8296/2005).
Quanto, invece, al rapporto di c/c n. 704546, va premesso che « in tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall’art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali
decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio “iura novit curia”, sancito dall’art. 113 c.p.c.» (v. Cass 35102/22) principio confermato da numerose pronunce (v. tra le massimate, Cass. n. 13144/2023, in motivazione Cass. n. 21427/2024) cui il collegio intende dare qui continuità.
Pertanto, il motivo risulta, in primo, luogo ammissibile – contrariamente a quanto eccepisce la controricorrente -poiché, in conformità al principio per cui « nel giudizio di legittimità non possono essere prospettati temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi, trova applicazione anche con riferimento alle contestazioni mosse alla consulenza tecnica e per esse alla sentenza che le abbia recepite, con la conseguenza che dette contestazioni costituiscono ammissibili motivi del ricorso per cassazione a condizione che ne risulti la tempestiva proposizione davanti al giudice di merito e che la tempestività di tale proposizione risulti a sua volta dalla sentenza impugnata o, in mancanza, da adeguata segnalazione contenuta nel ricorso con specifica indicazione dell’atto del procedimento di merito in cui le contestazioni predette siano state formulate onde consentire al giudice di legittimità di controllare la veridicità dell’asserzione prima di esaminare nel merito la questione sottopostagli» (v. Cass. n. 2207/2002; Cass. n. 7696/2006, confermate costantemente), i ricorrenti hanno riportato puntualmente sul punto l’atto di appello; in secondo luogo, fondato giacché in base al DM 24/12/2009 in vigore al momento della stipula del contratto, il tasso per l’apertura di credito in conto corrente oltre le 5000,00 euro era pari a 9,59% che con l’aumento del 50% diventa 14,385%, inferiore, dunque al tasso convenzionale accertato dalla Corte di merito pari al 15,140%; per cui appare privo di riscontro sul piano normativo l’affermazione della Corte di merito che -riferendosi unicamente all’accertamento in punto del CTU -indica un tasso soglia di periodo del 15,390%.
E’ appena il caso di aggiungere che il tasso soglia identificato in controricorso, pari al 19,68%, per scoperti senza affidamento, presuppone un accertamento del rapporto in tal senso che manca nella sentenza impugnata.
3. -Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione ex art. 360 I comma n. 3 del c.p.c. in relazione alle norme di cui agli articoli 2697 del cod. civ., 101 del c.p.c. e 119 II Comma del D.Lgs. n. 385/1993, nonché in rapporto agli artt. 112 – 115 e 116 del c.p.c. per non avere la Corte di merito correttamente valutato l’ onus probandi della banca odierna resistente quale attrice sostanziale del giudizio di primo grado, che, in tale qualità, doveva fornire prova documentale completa della propria domanda monitoria di pagamento del saldo finale del conto corrente n. 88092, in particolare producendo tutti gli estratti conto sia del conto corrente principale n. 88092, che dei conti anticipi n. 391507, n. 704317 e n. 70487716, gestiti ed estinti sul detto conto principale, a far data dal 14.11.1995 (quando veniva sottoscritto il contratto del conto corrente principale) fino alla chiusura del conto stesso avvenuta in data 12.5.2016. Sicché erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto rilevante, sul piano del predetto onere probatorio, la mancanza di una domanda monitoria di pagamento da parte della banca fondata sui suindicati conti anticipi, in quanto gli stessi, quali conti tecnici privi di autonomia, erano stati interamente gestiti ed estinti sul conto principale n.88092, il cui saldo finale di €. 229.319,85 oggetto della richiesta monitoria comprendeva -per effetto dei periodici giroconti – i relativi saldi contabili iniziali in «dare» integranti altrettanti crediti della banca, fatto incontroverso in atti, che la Corte di merito avrebbe ignorato in violazione dell’art. 115 c.p.c. Pertanto era onere della banca produrre anche gli estratti conto relativi ai conti anticipi ed, in mancanza, era legittima la richiesta di un ricalcolo delle competenze con azzeramento dei suindicati saldi contabili «in dare»,
nella totale irrilevanza di una domanda riconvenzionale di ripetizione del relativo indebito.
Sotto ulteriore profilo con il motivo i ricorrenti deducono che la banca avrebbe dovuto fornire prova di aver adempiuto l’obbligo specifico di rendiconto, ovvero di aver periodicamente inviato alla correntista RAGIONE_SOCIALE tutti gli estratti conto trimestrali, obbligo la cui inottemperanza con violazione dell’art. 119 II Comma del D.Lgs. n. 385/1993 era stata contestata nell’atto di citazione in appello e su cui la Corte d’appello non si era pronunciata in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato, in violazione dell’art. 112 c.p.c.
3.1- Il motivo è fondato nei termini che si vanno a precisare.
Va premesso -come questa Corte ha già osservato (v. Cass. n. 14321/2022) – che nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il «conto anticipi» può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del «conto anticipi» rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del «conto anticipi» è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un «conto anticipi», il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a
conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l’autonomia dagli altri conti.
Nella specie la Corte di merito ha escluso l’applicazione ai conti anticipi del principio dell’azzeramento del saldo inziale in mancanza di prova della sua formazione, asserendo: a) che la banca non era tenuta a provare alcunché relativamente ai tre conti anticipi perché aveva fondato la sua pretesa creditoria solo sulle risultanze contabili dei conti correnti ordinari n. 88092 e n. 704546; b) anche aderendo all’assunto degli appellati circa la funzione ausiliaria e la mancanza di autonomia dei conti anticipi, fermo che sarebbe stato necessario che gli opponenti allegassero e provassero in quale registrazione contabile sul conto corrente principale si erano riversati di indicati saldi negativi – ne discendeva che gli interessi attivi e passivi, le commissioni di massimo scoperto, le altre spese e le anticipazioni e non andate a buon fine annotate sui conti anticipi erano state definitivamente registrate sul conto corrente principale tramite giroconti periodici (come risultava dall’esame a campione dagli estratti conto prodotti); il che portava a disattendere il motivo con cui gli appellanti contestavano l’omesso ricalcolo del rapporto dare e avere tra le parti per mancata applicazione del principio del saldo zero anche ai conti anticipi.
Le due rationes appaiono in contraddizione tra loro: invero la prima presuppone l’autonomia dei conti anticipi rispetto al conto principale, laddove la seconda si basa sull’accertamento – non ipotetico ma reale -che i saldi debitori dei primi erano confluiti sul secondo, con conseguente giuridica inscindibilità tra i saldi a debito dei primi e il saldo a debito del secondo, la cui ricostruzione necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere da quelli risultanti. Posto che spettava alla banca provare la formazione del saldo finale preteso in sede monitoria, l’onere relativo riguardava anche la formazione delle poste a debito girocontate, essendo consolidato il principio in materia per cui (v. fra le altre. Cass. n. 7697 del
2023, Cass. n. 35979/ 2022, Cass. n. 15148/ 2018 cfr. Cass. n. 21466/ 2013), nel giudizio in cui sia la banca a vantare un credito derivato dal saldo finale di segno negativo del rapporto di conto corrente, ed il correntista contrasti la pretesa eccependo la nullità di alcune pattuizioni in funzione della rideterminazione di tale saldo finale con la ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, l’onere della prova della banca attrice implica la produzione di tutti gli estratti conto a partire dalla apertura del c/c; solo laddove alla domanda principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca, si contrapponga la domanda riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell’indebito, ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo, poiché, proprio in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore all’interno del giudizio, è inconcepibile che l’una e l’altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell’onere probatorio della controparte, sicché, ove manchi la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare al rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, nel contempo, quest’ultima non potrà invocare, in proprio favore, l’addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti (cfr. Cass. n. 22276 del 2023); con la conseguenza che potrà certamente trovare applicazione il criterio dell’azzeramento del saldo o del cd. saldo zero (v. Cass. n. 1736/2024, per un approfondito esame della questione) ovvero all’ azzeramento del saldo di partenza del primo saldo a debito del correntista documentato, di cui la banca non è in grado di provare la formazione.
In tal senso il motivo va accolto laddove denuncia un’erronea applicazione di principi consolidati in tema di onere probatorio della banca, avendo la Corte di merito ritenuto provata l’unicità del saldo passivo frutto della confluenza dei saldi passivi dei conto anticipi e tuttavia avendo addossato alla correntista l’onere di dimostrare la formazione di questi
ultimi ed errando nel ritenere decisiva la mancanza di una riconvenzionale, giacché come chiarito da Cass. n. 1736/2024 cit., anche nei giudizi con domande incrociate il reciproco onere probatorio deve trovare concreta attuazione in modo tale «da evitare di gravare una delle parti dell’onere di dimostrare l’eventuale insussistenza di un credito o di un minor debito dell’altra ». Resta assorbita l’ulteriore ragione di censura fondata sulla violazione dell’obbligo di rendiconto.
4.- Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione ex art. 360 I comma n. 3 c.p.c. in relazione alle norme di cui agli artt. 1325, 1346, 1418 e 1422 c.c. laddove la Corte di merito ha riformato la decisione di primo grado in punto applicazione della CMS sul presupposto dell’indeterminatezza della relativa clausola contrattuale, poiché nel rietenerne, invece, la determinatezza, non avrebbe indagato, nella sostanza, se fosse stato determinato il criterio di calcolo della commissione stessa, laddove nelle condizioni economiche del contratto di c/c n. 88092 sarebbe del tutto carente la determinazione della periodicità di calcolo e il concreto funzionamento della commissione essendo indicata solo la percentuale (0,50%) sul Massimo Saldo Liquido Disponibile.
4.1- Il motivo è inammissibile.
Invero avendo la Corte di merito interpretato la clausola contrattuale ritenendo che fosse idoneamente determinata la modalità di sua applicazione, va, in primo luogo, ribadito il principio per cui l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, ma censurabile in cassazione in caso di violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., oltre che nell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 10745/2022). Nella specie, invece, i ricorrenti aggrediscono la motivazione sull’interpretazione della norma invocando la violazione di
legge in modo improprio, ed oltretutto infondato, poiché, la Corte di merito si è conformata ai principio di legittimità, condivisi dal collegio, per cui « in tema di conto corrente bancario, può ritenersi nulla per indeterminatezza la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto qualora detta indeterminatezza sia effettiva e radicale, come nel caso in cui essa ne indichi semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata» (v. Cass. 19825/2022) né « è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti » (v. Cass 1373/24).
5. Venendo all’esame del ricorso incidentale tardivo, esso denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, commi 1 e 2, c.c., e 1842 c.c. per avere la Corte d’Appello di Trieste respinto l’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie tempestivamente sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE ritenendo illimitato l’affidamento concesso dall’Istituto di credito alla società RAGIONE_SOCIALE, in quanto la banca era tenuta solo ad allegare l’inerzia della correntista mentre l’onere della prova circa la sussistenza e i limiti dell’affidamento incombeva su quest’ultima.
5.1- Il motivo è fondato.
La Corte di merito ha accertato l’esistenza di un fido e ritenuto che la circostanza rimasta ignota, ovvero il limite dell’affidamento, conducesse a ritenere provato il carattere ripristinatorio di tutti i versamenti (« L’omessa indicazione del limite entro cui era stato concesso il fido piuttosto che
escludere l’apertura di credito attribuisce a questa il carattere di apertura senza alcun limite del resto una dimenticanza imputabile alla banca circa il limite di concessione del fido non può risolversi a danno del cliente » v. sent. gravata pag.17), così ponendo, erroneamente l’onere di allegazione e prova relativo alla natura solutoria delle rimesse in capo alla banca, laddove è consolidato l’orientamento di legittimità, per il quale è onere del correntista che agisce per la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. o che chieda di espungere dal calcolo del saldo passivo preteso dalla banca le appostazioni debitorie illegittime (proponga, cioè una domanda di accertamento negativo del credito fatto valere dalla banca in via monitoria come avvenuto nella specie), allegare (e provare) i fatti costitutivi della domanda; mentre all’istituto di credito che oppone l’eccezione di prescrizione del diritto di credito fatto valere ha l’onere di «allegare» solo l’inerzia del titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerne profittare poiché il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell’eccezione di prescrizione del credito preteso che rimane lo stesso indipendentemente dalla natura dei singoli versamenti (v. Cass. Sez. U. n. 15895/2019, confermata da arresti costanti in tal senso dalle sezioni semplici, v. per tutte Cass. n. 34997/2023): principio, questo, sulla ripartizione dell’onere della prova di cui all’articolo 2697 c.c. che è applicabile -contrariamente a quanto affermano i ricorrenti nel controricorso al ricorso incidentale – indipendentemente dalla natura dell’azione esperita (v. Cass., n. 9706/2024).
In punto estensione di detto onere di allegazione e prova, va qui ribadito che esso comprende, evidentemente, anche il limite dell’eventuale affidamento che consente di qualificare come ripristinatorie e non solutorie le rimesse effettuate a copertura di poste indebite, invero, anche se l’esistenza di un affidamento è oggetto di un’eccezione in senso lato e, perciò, esso può (nel senso che deve) essere oggetto di rilevazione officiosa ex actis (e può essere provato con qualunque mezzo anche per
facta concludentia nel caso di apertura di credito in conto corrente, stipulata prima dell’entrata in vigore dell’art. 3 della l. n. 154 del 1992), è comunque necessario che « emerga almeno l’ammontare accordato al correntista» (v. Cass. 24 aprile 2024 n. 11016, la quale, riprendendo precisazioni fatte soprattutto in materia di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente bancario, ha ricordato che « la prova della esistenza di un contratto di apertura di credito alla data della rimessa, alla quale correlare la natura non solutoria della medesima, poteva essere assolta anche per facta concludentia, nel caso in cui risultasse applicabile la deroga del requisito della forma scritta prevista nelle disposizioni adottate dal Cicr e dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia ai sensi dell’art. 117 del T.u.b. e, anteriormente, ex art. 3 della legge n. 154 del 1992, purché il contratto risultasse essere stato in qualche modo previsto e disciplinato da quello di conto corrente stipulato per iscritto (v. Cass. Sez. 1 n. 14470-05, Cass. Sez. 1 n. 19941-06); e, quindi, a condizione che emergesse per lo meno l’ammontare dell’affidamento accordato al correntista. D’altronde è intuitivo che una cosa è l’affidamento in apertura di credito in conto corrente, tutt’altra cosa la mera esistenza eventualmente desunta da un atteggiamento tollerante della banca -di una linea di credito attivabile dal cliente mediante distinte pratiche di sconfinamento»). Ed ancora più chiaramente recentemente questa Corte (v. Cass. n. 28990/2025) ha affermato che « la generica esistenza dell’affidamento, volto a paralizzare l’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, non abbia rilievo di per sé, laddove disgiunta dalla individuazione del limite di esso, per l’ovvia considerazione che, ove sia ignoto il limite dell’affidamento, diviene impossibile stabilire se e quali rimesse abbiano effettivamente carattere ripristinatorio piuttosto che solutorio »,
Perciò nella specie va ribadito il principio di diritto per cui «in tema di conto corrente bancario è onere del correntista che alleghi l’esistenza di
un affidamento cui correlare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse provare anche il limite dell’affidamento».
In conclusione vanno accolti il primo motivo, parzialmente il secondo come specificato e il terzo, infondato il quarto; va accolto il ricorso incidentale. Ne consegue la cassazione della sentenza gravata con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo nei limiti specificati e il terzo motivo di ricorso, infondato il quarto;
accoglie il ricorso incidentale;
cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese relative al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 13.1.2026
Il Presidente NOME COGNOME