Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31251 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31251 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 5970/2021 proposto da:
COGNOME NOME, quale titolare dell’omonima impresa individuale , tramite il procuratore institorio NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 1363/2020 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 21/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Nel 2006 NOME COGNOME conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata la compagnia RAGIONE_SOCIALE per
ottenere il risarcimento dei danni (quantificati in euro 50.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori) – oggetto di copertura assicurativa (polizza assicurativa Programma Impresa n. 3603053 RAGIONE_SOCIALE poi incorporata dalla RAGIONE_SOCIALE) prodotti da sovraccarico di neve sul suo fabbricato ubicato in Cingoli alla INDIRIZZO.
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE, contestando la pretesa, nell’ an e nel quantum , in base alle condizioni generali di polizza.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti (e in particolare domanda di condono, relativa documentazione integrativa e concessione in sanatoria del Comune di Cingoli), nonché mediante c.t.u. diretta ad accertare la conformità del fabbricato alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.
Il giudice di primo grado con sentenza n. 169/2015, in accoglimento della domanda, condannava la compagnia assicuratrice al risarcimento del danno in misura di euro 5.580,43, da rivalutarsi e da diminuirsi della franchigia, oltre alle spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello il RAGIONE_SOCIALE lamentando: l’omessa motivazione in ordine all’istanza di integrazione della c.t.u. e l’errata valutazione delle risultanze; l’erroneità e parzialità delle valutazioni del c.t.u. senza c onsiderazione dei rilievi del c.t.p., escludendo, seppur implicitamente, dall’indennizzo contrattualmente dovuto i danni subiti dal sistema di filtraggio, nonché dalle parti di tamponatura e plafonatura del fabbricato; il mancato esame. da parte del c.t.u. , della documentazione e l’omessa attività di indagine; l’indennizzabilità, in base alle condizioni di polizza, dei danni derivati da infiltrazioni conseguenti a sovraccarico di neve.
L’appellante concludeva chiedendo, nel merito, stabilirsi il suo diritto all’indennizzo anche per i danni subiti dal sistema di filtraggio e le parti di tamponatura e plafonatura del fabbricato ex art. 1.2.3 delle
garanzie speciali in misura di euro 25.000,00 o diversa oltre interessi, spese e svalutazione e, in via istruttoria, un supplemento peritale a ciò finalizzato.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello incidentale la società assicuratrice, chiedendo la declaratoria di inoperatività della polizza ex art. 1.2.3 delle condizioni generali di contratto con conseguente restituzione di quanto corrisposto, anche nell’eventuale ipotesi di ritenuta nullità della sentenza.
La Corte territoriale con sentenza n. 1363/2020, in accoglimento dell’appello incidentale, assorbito l’appello principale, rigettava la domanda proposta dal COGNOME, che condannava alla rifusione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il COGNOME.
Nessuna difesa è stata svolta dall’intimata.
Il Collegio si è riservato il deposito della motivazione nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il COGNOME articola in ricorso quattro motivi.
1.1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 e seguenti del c.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha affermato <>. Si duole che la corte territoriale, pur richiamando Cass. n. 1558/2018, ha fatto errata applicazione del principio di diritto in essa affermato, ponendo a suo carico l’onere di provare la conformità
1.2. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, nel ritenere che <> (che considera a tal fine ‘comunque inconferente’), ha affermato <>.
1.3. Con il terzo motivo, articolato in via subordinata, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. (vizio di ultra petizione) nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che <>. Per l’ipotesi in cui detto inciso possa assumere una qualche rilevanza ai fini dell’esclusione dell’indennizzo dovuto, osserva il ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE non aveva sollevato alcuna eccezione di aggravamento del rischio cui potesse conseguire l’esclusione dell’indennizzo ai sensi dell’art. 1898 comma 5 c.c. Osserva altresì che detta eccezione è rilevabile solo ad istanza di parte, risultando un’ipotesi in cui viene accordata, in linea teorica, alla compagnia a ssicurativa il potere di neutralizzare il diritto dell’assicurato all’indennizzo .
1.4. Con il quarto motivo, articolato sempre in via subordinata, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1898
comma 5 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che lo stato di manutenzione del tetto è apprezzabile <> senza tuttavia considerare che, come precisato da Cass. n. 20011/2016 ex art. 1898 comma 5 c.c. l’esclusione dell’indennizzo non può operare in difetto anche del positivo e puntuale accertamento in concreto circa il fatto che, conosciuto il nuovo stato di cose, l’assicuratore non a vrebbe concluso il contratto.
2. Il primo motivo è fondato.
Nel rigettare la domanda del COGNOME, la corte di merito, dopo aver richiamato il contenuto dell’articolo 1.2.3 comma 3 delle condizioni generali di polizza ed il principio di diritto affermato da Cass. n. 1558/2018, ha ritenuto l ‘ inoperatività della polizza, in quanto, a fronte dell’eccezione formulata dalla compagnia assicurativa, non era stata provata dall’attore la conformità dell’immobile alla normativa vigente relativa al sovraccarico di neve.
Detta conformità, secondo la corte, non poteva considerarsi provata né sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente (domanda di condono e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), concernente un abuso realizzato attraverso l’ampliamento d i un edificio preesistente; e neppure sulla base della espletata c.t.u., che – dopo aver premesso che il manufatto oggetto di sanatoria era risultato realizzato artigianalmente, in modo empirico, senza progettazione di alcun genere -aveva concluso affermando che la sanatoria, sicuramente operante sul piano urbanistico, poteva ritenersi strutturalmente idonea in considerazione del richiamo della legge 724/1994 all’art. 35 l. n. 47/1985 (che prevede l’obbligo di dichiarazione di idoneità statica solo per edifici di volumetria superiore a 450 mc.).
Tanto affermando la Corte non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto (Cass. n. 1558/2018) in base al quale <>.
Occorre qui ribadire che, nel giudizio promosso nei confronti dell’assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo pattuito, il fatto costitutivo della pretesa dell’assicurato è rappresentato dall’avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. Pertanto, l’assicurato, ha l’onere di dimostrare che: a) si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, b) detto fatto sia derivato da una causa prevista dalla polizza, c) detto fatto abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
Nella prassi commerciale sono frequenti i casi in cui il rischio, previsto nel contratto di assicurazione, sia delimitato, attraverso patti di vario genere che, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, circoscrivono l’indennizzabilità soltanto ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti.
Per effetto dell’inserimento nel contratto di assicurazione di una delle suddette clausole (c.d. di delimitazione del rischio), i fatti avversi , cui l’assicurato è teoricamente esposto, possono essere classificati in tre categorie: a) i rischi inclusi, cioè quelli per i quali il contratto accorda all’assicurato il pagamento dell’indennizzo; b) rischi esclusi, cioè quelli estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile); c) i rischi non compresi, cioè quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione
contrattuale, ma l’indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l’indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine).
La distinzione, che precede, ha conseguenze ineludibili sul piano del riparto dell’onere della prova: l’assicurato deve provare che l’evento dannoso verificatosi rientra tra i ‘rischi inclusi’, in quanto tale circostanza è fatto costitutivo della sua prete sa all’indennizzo; mentre l’assicuratore deve provare che l’evento dannoso verificatosi rientra fra i rischi ‘non compresi’, in quanto tale circostanza, essendo un fatto costitutivo dell’eccezione di non indennizzabilità, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea.
Orbene, nel caso in esame, le parti contrattuali, all’art. 1.2.3 (Sovraccarico di neve) delle condizioni generali di assicurazione, hanno convenuto:
al comma 1°, che <>;
al comma 2°, che: <>;
al comma 3° che: <>.
Il comma 1° del predetto art. 1.2.3 delle condizioni generali di assicurazione individua quindi il rischio assicurato, mentre i commi 2° e 3° di detto articolo rappresentano clausole di delimitazione del rischio indennizzabile.
In applicazione del principio di diritto sopra richiamato (peraltro, evocato anche nella sentenza impugnata), la corte territoriale avrebbe dovuto ritenere:
-da un lato, che fosse onere dell’assicurato provare che il sovraccarico di neve aveva provocato danni materiali e diretti alle cose assicurate (c.d. rischio incluso), e,
-dall’altro, che fosse onere della RAGIONE_SOCIALE assicurativa provare che, in relazione specificamente alla delimitazione di cui al comma 3, la circostanza che il fabbricato non fosse conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (c.d. rischio non compreso), trattandosi di fatto impeditivo della pretesa attorea.
Poiché ciò non è avvenuto, la sentenza va cassata in relazione.
Anche il secondo motivo è fondato.
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di porre in rilievo (e come di recente ribadito da Cass. n. 200/2021) <>.
Orbene, nel caso di specie, la corte territoriale ha disatteso le conclusioni del c.t.u., ma non ha affatto spiegato le ragioni per le quali le stesse dovessero considerarsi scientificamente erronee.
Con la conseguenza che anche sul punto la sentenza va cassata in relazione.
Per le ragioni che precedono, d ell’impugnata sentenza, assorbiti gli altri due motivi di ricorso, s’impone la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, che in diversa Sezione e comunque in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato principio corretta applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, e, assorbiti il motivo terzo e quarto, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Ancona, in diversa Sezione o in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023, nella camera di consiglio