Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29613 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29613 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11116/2020 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIOto NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME e COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO to NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, rappresentati e difesi
dall’AVV_NOTAIOto NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso,
-controricorrenti- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TREVISO n. 1807/2019 depositata il 7.8.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 26/2017 del 30.1.2017 il Giudice di Pace di Conegliano su richiesta di COGNOME NOME, erede legittima di COGNOME NOME, deceduta il 3.9.2007, condannava COGNOME NOME e COGNOME NOME, eredi legittimi di COGNOME NOME, deceduto il 24.2.2008, a restituire a COGNOME NOME la somma di €3.098,74 (equivalente di £ 6.000.000) oltre interessi legali dalla costituzione in mora del 29.5.2008 ed al pagamento delle spese processuali, somma asseritamente prestata per ragioni di amicizia in data imprecisata da NOME a COGNOME NOME, riportata dall’assegno bancario senza data emesso da quest’ultimo intestato ‘ a me medesimo ‘ e girato per l’incasso prodotto dall’attrice, ed indicata tra le passività di COGNOME NOME nell’inventario della sua eredità redatto dal cancelliere sulla base della missiva, accompagnata da copia dell’assegno, inviata da COGNOME NOME a COGNOME NOME e COGNOME NOME, che avevano accettato con beneficio d’inventario l’eredità di COGNOME NOME.
Avverso tale sentenza proponevano appello al Tribunale di Treviso COGNOME NOME e COGNOME NOME, chiedendone la riforma ed il rigetto della domanda avversaria, reiterando la contestazione della legittimità del possesso dell’assegno da parte di NOME, e quindi della sua erede, ed evidenziando che l’assegno
prodotto, nullo per mancanza di data, non poteva neppure valere come promessa di pagamento determinante l’inversione dell’onere della prova, in quanto non recava il nominativo di un beneficiario diverso dall’emittente, che il verbale di inventario non costituiva prova dell’inclusione del preteso credito tra le passività di COGNOME NOME e che la sola testimonianza acquisita, quella di COGNOME NOME, figlia di COGNOME NOME e legataria di COGNOME NOME, era inattendibile, per cui la controparte, che ne era onerata, non aveva fornito la prova necessaria a dimostrare il mutuo ossia la prova della consegna della somma da parte di NOME a COGNOME NOME e del titolo alla restituzione.
Costituitasi in secondo grado COGNOME NOME, che chiedeva il rigetto dell’impugnazione, con la sentenza n. 1807/2019 del 7.8.2019 il Tribunale di Treviso in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello, rigettava le domande della NOME, che condannava alla restituzione in favore degli appellanti della somma di € 3.098,74 oltre interessi dalla costituzione in mora del 29.5.2008 se già corrisposta, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate per entrambi i gradi di giudizio in complessivi €3.000,00 oltre spese generali, IVA e CA se dovuti.
Avverso tale sentenza, non notificata, NOME ha proposto ricorso alla Suprema Corte, con due motivi, notificato il 28.2.2020 a COGNOME NOME e COGNOME NOME, che resistono con controricorso notificato il 19.5.2020.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..
La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 5.10.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.
Lamenta la ricorrente che l’impugnata sentenza non abbia considerato l’assegno bancario intestato a me medesimo e girato per l’incasso a firma di COGNOME NOME prodotto da COGNOME NOME come promessa di pagamento, determinante l’inversione dell’onere probatorio, per non essere stata provata la legittimità del possesso del titolo da parte di COGNOME NOME, che in realtà non sarebbe stata contestata da COGNOME NOME e COGNOME NOME, in tal modo incorrendo in un errore di percezione su una circostanza oggetto di discussione tra le parti e violando l’art. 115 c.p.c..
Il primo motivo, che più correttamente si sarebbe dovuto riferire all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. ed al vizio di nullità della sentenza per violazione del principio di non contestazione, é comunque infondato, in quanto l’impugnata sentenza ha tenuto conto che la legittimità del possesso dell’assegno bancario a firma di COGNOME NOME senza data ed intestato a me medesimo con firma di girata era stata specificamente contestata alla pagina 9 della comparsa di costituzione dei convenuti nel giudizio di primo grado, avendo essi dedotto, pur a fronte delle lacunose allegazioni della parte attrice sui tempi, luoghi e modalità del prestito e della consegna dell’assegno che ‘ sull’assegno de quo non vi é alcun riferimento alla signora NOME COGNOME, di conseguenza chi agisce dovrebbe almeno dimostrare di avere conseguito legittimamente il possesso dell’assegno e chiarire come e quando gli sia pervenuto’, come confermato anche dalla pagina 8 della comparsa conclusionale di primo grado, in cui si era ribadito che ‘ non é stata fornita alcuna prova circa la legittimità del possesso dell’assegno de quo da parte della signora NOME prima e della signora COGNOME NOME dopo’ e dalla pagina 6 dell’atto di appello.
Risultando quindi contestata la legittimità del possesso dell’assegno, peraltro anche privo di data, ed avendo il Tribunale ritenuto inattendibile e generica la testimonianza resa da NOME NOME sui tempi e luoghi di consegna della somma di denaro e sul titolo giustificativo della stessa, COGNOME NOME per poter beneficiare dell’inversione dell’onere probatorio connessa alla qualificazione dell’assegno girato come promessa di pagamento, non desumibile dall’indicazione come beneficiaria sul titolo di NOME, avrebbe dovuto fornire la prova che la sua dante causa era legittimamente entrata in possesso di quel documento, ma secondo l’impugnata sentenza tale prova non é stata data.
Col secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 cod. civ., 775, 252 e 115 c.p.c., ed in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 116 c.p.c..
Deduce la ricorrente che l’impugnata sentenza dopo avere indicato che l’inventario giudiziale redatto ai sensi degli articoli 769 -776 c.p.c., in quanto atto pubblico, attribuiva ai fatti in esso documentati una presunzione di fedeltà e di esattezza che si traduceva in un’efficacia probatoria privilegiata che costituiva piena prova fino a querela di falso, ha negato tale efficacia probatoria all’inventario dei beni di COGNOME NOME redatto dal cancelliere il 23.9.2008, che includeva tra le passività il debito del predetto di £6.000.000 nei confronti degli eredi legittimi di NOME, perché l’inclusione é avvenuta in forma dubitativa sulla base della pretesa comunicata da COGNOME NOME, contestata dagli attuali controricorrenti, e non sulla base di fatti accertati direttamente dal pubblico ufficiale.
Si duole altresì la ricorrente del fatto che l’impugnata sentenza avrebbe ritenuto inattendibile la testimonianza di NOME
NOME in quanto figlia di NOME, nonché nipote e legataria della defunta NOME, ancorché un semplice legame di parentela con una delle parti non comporti necessariamente l’inattendibilità della testimonianza (Cass. n.1109/2006; Cass. n. 1109/2006) e benché il legato riguardasse altri beni rispetto al credito oggetto di causa, per cui la NOME non era erede di NOME e non aveva alcun interesse giuridico in causa che ne legittimasse l’intervento.
Va premesso che non é in questione l’utilizzazione nella sentenza impugnata di prove che non fossero nella disponibilità del giudice, in quanto il verbale d’inventario dell’eredità di COGNOME NOME redatto dal cancelliere il 23.9.2008 é stato ritualmente prodotto, ed in quanto la testimonianza di NOME NOME ritenuta inattendibile era stata ritualmente acquisita su richiesta di COGNOME NOME, e che la Suprema Corte, giudice di legittimità, non può essere chiamata ad effettuare, se non attraverso il limitato e qui non invocato ricorso ex art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., una nuova valutazione delle risultanze istruttorie per addivenire ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dai giudici di merito in base al principio del libero convincimento.
Si tratta qui di valutare, per quanto concerne il verbale di inventario, se l’impugnata sentenza, in relazione all’art. 116 comma 1° c.p.c., abbia erroneamente ritenuto di potere liberamente valutare l’efficacia probatoria dello stesso in ordine all’inclusione o meno tra le passività di COGNOME NOME del credito di £ 6.000.000 vantato nei suoi confronti da COGNOME NOME pur facendo fede tale inventario fino a querela di falso, rappresentando quindi una prova legale vincolante e non soggetta al prudente apprezzamento del giudice, e se sotto questo profilo la sentenza del Tribunale di Treviso sia affetta da nullità.
In realtà il Tribunale di Treviso ha tenuto conto in linea generale che in base all’art. 2700 cod. civ. l’atto pubblico, categoria alla
quale appartiene il verbale d’inventario giudiziale dei beni dell’eredità accettata con beneficio d’inventario redatto dal cancelliere, destinato a descrivere il patrimonio del defunto, fa fede fino a querela di falso solo relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza, per cui l’efficacia privilegiata di prova legale non si estende all’intrinseca veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale dalle parti, o alla loro rispondenza all’effettiva intenzione delle parti (si possono richiamare in tal senso sull’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico Cass. 25.5.2006 n. 12386; Cass. 20.5.2005 n. 10702; Cass. 23.1.1998 n. 672).
Passando poi all’esame della fattispecie concreta, la sentenza impugnata ha considerato che l’inserimento del preteso credito di NOME, e quindi della sua erede NOME, tra le passività del defunto COGNOME NOME, é avvenuto da parte del cancelliere perché, come riferito da COGNOME NOME, che aveva accettato l’eredità con beneficio d’inventario, allo stesso era pervenuta pochi giorni dopo la morte di NOME la missiva scritta da NOME per la madre NOME, accompagnata da copia dell’assegno oggetto di causa (privo di riferimenti testuali a NOME), con la quale la stessa assumeva, in quanto erede di NOME, di essere creditrice di £ 6.000.000 per la restituzione della somma che quest’ultima avrebbe prestato a NOME NOME.
Il Tribunale di Treviso, richiamando la sentenza n. 2626 del 16.4.1983 della Corte di Cassazione, ha quindi tenuto conto che la partecipazione del pubblico ufficiale comportava la verità degli atti di accertamento da lui personalmente compiuti, del ritrovamento di carte, scritture e note di pertinenza del defunto e del fatto che la suddetta dichiarazione gli fosse stata resa da COGNOME NOME, ma
non della veridicità di tale dichiarazione, peraltro riferita alla rivendicazione del credito ed avvenuta con l’uso del verbo al condizionale a sottolineare l’esistenza della contestazione sull’inclusione di tale credito nel passivo, ed ha ulteriormente evidenziato che la dichiarazione sulla consistenza del patrimonio ereditario di COGNOME NOME resa al cancelliere in sede di inventario dall’intervenuto chiamato all’eredità (COGNOME NOME) senza la presenza dell’asserita creditrice NOME NOME o di un suo rappresentante, non poteva avere neppure il valore di una confessione stragiudiziale (ai sensi dell’art. 2735 cod. civ.), non essendo diretta alla controparte (in tal senso si é richiamata App. Milano 18.9.1964), risultando così esclusa e pienamente motivata l’insussistenza di una prova legale dell’inclusione del credito di £6.000.000 di COGNOME NOME, e quindi della sua erede NOME, nel passivo del defunto COGNOME NOME, con conseguente legittimità del ricorso al principio del libero convincimento nella valutazione dello specifico verbale di inventario oggetto di causa e delle altre risultanze istruttorie.
Il ricorrente ha richiamato in contrario la sentenza n. 6551/2018 della Corte di Cassazione, che ha attribuito all’inventario redatto dal notaio valore di vera e propria prova sulla consistenza effettiva del patrimonio relitto, ma non ha considerato che nella fattispecie lì esaminata il notaio aveva ricevuto dal giudice uno specifico incarico di consulenza dal giudice per accertare, in ragione della presenza di minori, la reale consistenza dell’asse ereditario, ed aveva quindi personalmente compiuto la verifica fidefaciente di tale consistenza, senza basarsi su una mera dichiarazione di rivendicazione di un presunto credito di un soggetto terzo riferita dal chiamato all’eredità.
Il cancelliere, del resto, nella redazione dell’inventario dell’eredità é chiamato a rappresentare fedelmente la consistenza del patrimonio del defunto emergente da accertamenti in pubblici
registri, da documentazione reperita che era nella disponibilità del defunto e dalle dichiarazioni dei chiamati all’eredità, ma certamente non a dirimere, in sostituzione di un giudice, le controversie inerenti alla sussistenza o meno di crediti rivendicati nei confronti del defunto.
Infondata é poi la doglianza relativa alla ritenuta inattendibilità della testimonianza di NOME NOME, in quanto vi é stata una debita valutazione sull’attendibilità del testimone, avente ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa -e non già aprioristica e per categorie di soggetti -, al fine di escluderne ex ante la capacità a testimoniare (vedi in tal senso Cass. ord. n.33536 del 15.11.2022; Cass. n. 19215 del 29.9.2015).
La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l’una, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. ord. n. 21239 del 9.8.2019; Cass. n. 7763 del 30.3.2010; Cass. sez. lav. n. 16529 del 21.8.2004).
La ricorrente, confondendo l’inattendibilità con l’incapacità a testimoniare, assume che la teste NOME NOME sarebbe stata ritenuta inattendibile solo in ragione del vincolo di parentela (figlia di NOME e nipote di NOME) e del
legato di altri beni disposto in suo favore da NOME, che viceversa non avrebbero dimostrato la sussistenza di un suo interesse personale giuridico a partecipare al giudizio.
In realtà la teste NOME NOME non é stata ritenuta inattendibile (e non incapace di deporre) solo perché figlia dell’appellata NOME e nipote e legataria della defunta NOME, ma anche perché in nome e per conto di NOME aveva inviato agli appellanti la missiva con allegata copia dell’assegno oggetto di causa con la quale si richiedeva la restituzione dell’asserito prestito di £ 6.000.000 concesso da NOME a COGNOME NOME, e perché sul piano oggettivo ha reso una deposizione generica non sapendo indicare le più occasioni in cui il prestito sarebbe avvenuto, la misura delle somme erogate di volta in volta, né il taglio delle banconote, o di eventuali assegni utilizzati allo scopo, sicché il giudizio di inattendibilità e non d’incapacità della teste é stato compiutamente espresso e motivato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico di COGNOME NOME nella misura liquidata in dispositivo.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per spese ed €. 2.000,00 per compensi, oltre IVA, C.A. e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5.10.2023