SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1311 2025 – N. R.G. 00000948 2024 DEPOSITO MINUTA 31 10 2025 PUBBLICAZIONE 31 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO vertente
tra
(C.F.
),
oggi
in
persona
del
legale
rappresentante pro tempore , con sede legale in AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO INDIRIZZO) alla INDIRIZZO
INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
(C.F.
– fax n. NUMERO_TELEFONO – indirizzo pec:
del Foro di AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, INDIRIZZO;
-parte appellante principale/appellata incidentale
e
(C.F.
e
P.Iva
)
in
persona
dell’Amministratore
Unico
e
legale
rappresentante pro tempore
, con sede legale in Maltignano INDIRIZZO
INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.
)
con
studio
in
Roma
Via
NOME
COGNOME
n.
26/B
(pec:
) e dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME (C.F.
)
con
studio
in
Roma
(RM)
alla
Via
NOME
n.
105
(pec:
) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo
in Roma, INDIRIZZO (pec:
–
fax NUMERO_TELEFONO);
P.
C.F.
P.
C.F.
C.F.
-parte appellata principale/appellante incidentale
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall’art. 132 cpc, dall’art. 118 disp. att. cpc e dall’ art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell’impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con atto di citazione tempestivamente notificato, la si opponeva al decretoingiuntivo n. 506/2021 provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in data 30.07.2021 ad istanza della società (RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore , con sede legale in Maltignano INDIRIZZO, INDIRIZZO, e notificato alla in data 02.08.2021 per la somma di € 23.978,50 oltre agli interessi, alle spese, le competenze di procedura liquidate in € 1.000,00, per le fatture commerciali ed in particolare richiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni ‘In via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 649 c.p.c., sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 506/21 Rep. 927/21 del Tribunale di AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del 30/07/2021 per i gravi motivi sopra esposti; 2) Nel merito, accertare e dichiarare estinti per avvenuta compensazione le posizioni di debito/credito tra la società opponente e la società opposta, e pertanto dichiarare che nulla è dovuto dalla per i fatti meglio esposti in narrativa e per l’effetto revocare e/o dichiarare inefficace il decreto opposto, con ogni conseguenza in ordine alle spese del procedimento monitorio. 3) Accertata e dichiarata l’estinzione per avvenuta compensazione delle posizioni di debito / credito tra la società opponente e la società opposta, condannare la società al versamento del saldo per € 4.377,13 in favore della P.
Si costituiva la creditrice opposta la quale chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni: ‘ In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 506/2021, emesso in data 30 luglio 2021 a esito del procedimento R.G. n. 1396/2021, dal Tribunale di AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nella persona del AVV_NOTAIO provvedendo in prima udienza con ordinanza ex articolo 648 c.p.c. in quanto l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione ed essendo agli atti depositata documentazione proveniente dal debitore comprovante il riconoscimento espresso del credito di parte opponente; – In via principale nel merito, accertare e dichiarare che la domanda avanzata in sede monitoria è fondata e, conseguentemente, rigettare l’opposizione ex adverso proposta in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 506/2021, emesso in data 30 luglio 2021 a esito del procedimento R.G. n. 1396/2021, dal Tribunale di AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nella persona del AVV_NOTAIO e, in ogni caso, condannare a corrispondere la somma di € 23.978,50, oltre interessi legali e moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dalla scadenza delle fatture fino al dì dell’effettivo soddisfo, nonché le spese di procedura monitoria ed oltre alle successive occorrende. ‘
Sospesa l’esecuzione provvisoria del d.i. ed esaurita la fase istruttoria, la causa era discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale ha motivato e deciso come segue:
‘Ritiene il AVV_NOTAIO che l’opposizione sia fondata nei limiti di cui appresso e pertanto il decreto -ingiuntivo opposto debba essere revocato ed annullato con rideterminazione dell’importo effettivamente dovuto dalla debitrice opponente a favore della creditrice opposta: a fronte della documentazione allegata dalla debitrice opponente, la odierna convenuta non ha assolto all’onere probatorio sulla certezza, liquidità ed esigibilità del credito portato nel procedimento monitorio.
In particolare, risulta in atti e non è in contraddizione fra le parti, che la sia una società che opera principalmente nel settore della progettazione, installazione e manutenzione di impianti e quadri elettrici (doc. 1 -fascicolo monitorio allegato dalla parte opposta) e la opera nel settore dell’elettronica e dell’elettricità (doc. 2 medesimo fascicolo monitorio).
Al fine di avviare una collaborazione commerciale ed imprenditoriale, in data 13 febbraio 2019, le e hanno sottoscritto un Contratto di Rete, autenticato nelle firme dal AVV_NOTAIO (doc. 3 -fascicolo monitorio) ed è proprio nell’ambito dei predetti rapporti commerciali, ha maturato diversi crediti nei confronti di , quantificati, dalla creditrice in € 23.978,50 Iva inclusa , contestati dalla opponente.
Secondo la creditrice odierna opposta, il credito di cui sopra risultava dalla all’emissione delle seguenti fatture:
NUMERO_DOCUMENTO del 17 novembre 2020 afferente i servizi generali di sede forniti presso gli uffici per il mese di ottobre 2020, per l’importo di € 400,00, oltre Iva e così per complessivi € 488,00 (doc. 4 -Fascicolo monitorio).
Fattura NUMERO_DOCUMENTO del 17 novembre 2020 afferente i lavori di realizzazione degli impianti di illuminazione a servizio del nuovo opificio operativo di proprietà per l’importo di € 6.224,51, oltre Iva e così per complessivi € 7.593,90 (doc. 7 – Fascicolo monitorio).
NUMERO_DOCUMENTO del 19 novembre 2020 afferente i lavori di per la realizzazione di impianti speciali presso il cantiere ‘Palazzo dei Priori’, per l’importo di € 11.900,00, oltre Iva e così per complessivi € 14.518,00 (doc. 9 – Fascicolo monitorio).
Fattura NUMERO_DOCUMENTO del 30 novembre 2020 afferente i servizi generali di sede forniti presso gli uffici per il mese il periodo 1.11.2020 -27.11.2020, per l’importo di € 360,00, oltre Iva e così per complessivi € 439,20 (doc. 5 – Fascicolo monitorio).
Fattura n° 202 del 30 novembre 2020 afferente alla fornitura di n° 1 caldaia a condensazione da incasso Baxi, per l’importo di € 770,00, oltre Iva e così per complessivi € 939,40 (doc. 10 – Fattura n° 202 del 30.11.2020).
Sostiene la parte opponente che gli importi di cui alle predette fatture non siano dovute ed in particolare gli importi di cui alle fatture 191 e 193.
Il credito portato dalle fatture 190, 201 e 202 del novembre 2020 non è stato contestato dalla debitrice opponente, ove assume ‘le fatture n. 202/20, n. 190/20 e n. 201/20 … sono state legittimamente emesse’ (cfr. p. 3 atto di citazione , nonché memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.), sia pure pretende una pretesa compensazione, che in realtà non può operare nel caso de quo, non sussistono i requisiti di omogeneità dei debiti, liquidità, esigibilità e certezza richiesti dall’art. 1243 c.c. per la compensazione legale, anche alla luce di tutto quanto dedotto ed argomentato sul punto dalla parte opposta che si ritiene di condividere.
Restano da valutare le ragioni di opposizione relative alle fatture n. 191 e 193, peraltro tempestivamente contestate con pec in data 27.11.2020.
Sostiene la opponente che la fattura n. 191 del 17 novembre 2020 di € 7.593,20 attiene a somma non dovuta in quanto la posizione debitoria veniva estinta per compensazione, come da corrispondenza a firma del legale rappresentante di che si allega (Doc.1 e 2 fascicolo di parte opposta) e datata ante deposito ricorso per decreto ingiuntivo.
In realtà dal documento allegato n. 1 ‘Compensazioni oneri’ del 22.6.2020 risulta che essa opponente ritiene compensato il pagamento delle fatture del 18.6.2020 nn. 23,24 e 25 e non vi è alcun riferimento alla fattura n.NUMERO_DOCUMENTO che peraltro è successiva alla richiamata missiva ed infatti è di novembre 2020, per cui, anche solo per questo, non può essere ricompresa nella ritenuta, precedente, compensazione.
Peraltro, neppure nella seconda comunicazione del 19.10.2020 allegato n. 2 fascicolo di parte opponente si fa riferimento alla NUMERO_DOCUMENTO nNUMERO_DOCUMENTO, che anche in questo caso, è successiva per cui non poteva essere ricompresa nel prospetto di compensazione fra fatture di dare e avere.
Ritiene pertanto il AVV_NOTAIO che gli importi di cui alla predetta fattura siano dovuti dalla opponente. Per quanto attiene alla fattura n.193 del 19 novembre 2020 per € 14.518,00 sostiene parte opponente che i lavori oggetto del contratto intercorrente tra e RAGIONE_SOCIALE (Doc.5 fascicolo di parte opponente) iniziarono in data 18 gennaio 2021 e quindi in completa autonomia da parte della e non più in forza del Contratto di Rete originario fra le parti: in data 27.11.2020 , e cedevano le quote sino ad allora da loro detenute in in favore della
la quale, a seguito di detta cessione, divenne titolare del 100% del capitale sociale di (Doc.6 fascicolo di parte opponente) e a tale data, pertanto, la non aveva più usufruito di manodopera, materiali e servizi della per cui aveva operato in autonomia, senza quindi che alcun lavoro potesse essere inquadrato nel richiamato contratto di .
Ritiene il AVV_NOTAIO che le argomentazioni di cui sopra e dunque in particolare che si sia trattato di è un lavoro svolto esclusivamente dalla senza ausilio di alcuno degli elementi previsti dal contratto di rete non dovendo quindi nulla dover retrocedere a siano suffragate dalla documentazione relativa richiamata ed allegata in fascicolo di causa e peraltro i fatti sono stati confermati dalla istruttoria orale per testimoni effettuata.
Nel corso della prova testimoniale, all’udienza del 15.09.2022 fu sentito il sig. direttore tecnico del cantiere di riferimento di Palazzo dei Priori, il quale nel corso della testimonianza ha confermato che il contratto fu sottoscritto con la e non con la che la ditta RAGIONE_SOCIALE ha avuto contatti con i sig.ri NOME e non ha saputo confermare la presenza di dipendenti in cantiere.
Si confronti altresì la dichiarazione, allegata in atti dalla opponente, del Direttore Tecnico di Cantiere della attestante che comunque i lavori erano iniziati nel gennaio 2021, e quindi dopo la cessione di quote di cui all’atto di citazione in opposizione.
In particolare pertanto, ritiene il AVV_NOTAIO che la parte creditrice, a fronte della documentazione contrattuale prodotta dalla e tenuto conto degli esiti della prova testimoniale, non ha assolto all’onere probatorio su di essa parte incombente sulla certezza ed esigibilità della somma di euro 11.900,00 oltre iva per il cantiere Palazzo dei Priori, all’interno del quale la debitrice ha lavorato in proprio per cui alcuna somma doveva essere stornata alla creditrice o quantomeno, non ha fornito, la opposta, elementi al AVV_NOTAIO per sconfessare la ricostruzione dei rapporti effettuata dalla anche a mezzo la documentazione allegata alla opposizione
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto ritiene il AVV_NOTAIO che il decreto-ingiuntivo opposto debba essere revocato per non essere certa, liquida ed esigibile la somma in esso portata, ma con condanna della debitrice opponente al pagamento degli importi di cui alle fatture 190,191,201 e 202, per euro 9.460,50 iva inclusa complessive.
Le spese del presente giudizio di opposizione possono compensarsi integralmente fra le parti per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento, parziale della opposizione, revoca il decreto-ingiuntivo opposto n. 506/2021 del Tribunale di AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, per non essere dovuta la somma interamente così come ivi portata ed in particolare per non avere, la parte opposta, assolto all’onere probatorio circa la certezza, liquidità ed esigibilità della somma di cui alla fattura n.193; ritenuta la debenza del pagamento delle fatture nn.190,191,201 e 202 per cui pure vi era procedimento monitorio, CONDANNA la debitrice opponente al pagamento a favore della creditrice odierna opposta della somma complessiva di euro 9.460,50 iva inclusa, oltre interessi dalla data di emissione della singola fattura, fino al saldo effettivo.
Compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di opposizione ‘ .
4.I motivi di appello principale verranno esaminati con riferimento alle fatture azionate in monitorio.
5.La parte appellante principale ripropone l’eccezione di compensazione della NUMERO_DOCUMENTO ( di euro 7.593,20) censurando la decisione del Tribunale che ha disatteso tale eccezione.
La Corte condivide le argomentazioni del Tribunale.
Ed infatti la compensazione invocata da sarebbe riconducibile a conteggi contenuti nelle comunicazioni (dooc. n. 1 e 2 di parte originaria opponente) del giugno e dell’ ottobre 2020.
Ma la fattura n. 191 è stata emessa il 17 novembre 2020 ed è dunque successiva ai richiamati conteggi contenenti il riconoscimento di compensazione.
6. D’altra parte l’appellante risulta aver espressamente autorizzato l’emissione della fattura de quo nella comunicazione di cui a doc. n. 4 di parte originaria opponente (che viene di seguito riprodotta) che costituisce indiscutibile riconoscimento del debito:
RAGIONE_SOCIALE P_IVA P_IVA NUMERO_DOCUMENTO
Spett.le: RAGIONE_SOCIALEP. INDIRIZZO
63085 INDIRIZZO
c.a-
arch. NOME COGNOME
OGGETTO
Lavori c/0 opificio RAGIONE_SOCIALE
Facendo seguito alla Vs del 16/04/2020, relativa ai contratti stipulati vs RAGIONE_SOCIALE; con la presente Vi comunichiamo che Pimporto di tale contratto relativo ad impianti di illuminazione è di euro 55.000 al netto dell importo per il quale Vi autorizziamo ad emettere fattura a ns carico iva,
NOME COGNOME
Maltignano (AP)
7.A fronte del riconoscimento della debenza della somma di cui alla fattura in contestazione, l’appellante principale non ha dimostrato, come suo onere, né l’esistenza di uno o più controcrediti specifici né che essi abbiano i requisiti per essere opposti in compensazione.
Il motivo di gravame sul punto è respinto.
8.Con riferimento agli importi di cui alle fatture nn. 190, 201 e 202 oggetto di monitorio, l’appellante non contesta che esse siano state legittimamente emesse per crediti da aversi, dunque, per riconosciuti. Eccepisce invece la compensazione con le fatture n.48/20 per euro 2.927,54 e n.47/20 per l’importo di euro 3.316,19 (doc.12 fascicolo di primo grado dell’opponente ): Difatti per quanto afferente le fatture n.202/20, n.190/20 e n.201/20, esse sono legittime e gli importi ivi indicati sono dovuti. Ma ciò che controparte ha omesso di indicare (e che il AVV_NOTAIO di prime cure ha omesso di valutare) è che per le stesse fatture si attendeva prima della loro corresponsione il pagamento delle fatture n.48/20 per €2.927,54 e n.47/20 per l’importo di €3.316,19 (Doc.12 fascicolo di primo grado), inviate alla in data 26.10.2020, come da estratto autentico registro IVA della (Doc.13 fascicolo di primo grado). Si torna ad invocare quindi in questa sede la compensazione legale delle rispettive posizioni di credito per gli importi corrispondenti, con un conguaglio in favore della società appellante di €4.377,13′.
L’eccezione, sostanzialmente riproposta in appello, è stata disattesa dal Tribunale con motivazione che la Corte condivide.
9.La Corte non può che ribadire che la compensazione non può operare perché:
il credito dell’appellata principale è riconosciuto e dunque certo, liquido ed esigibile;
il credito vantato da ll’appellante principale è fondato su fatture contestate e non è stato provato dalla parte creditrice, onerata secondo i noti criteri di distribuzione probatoria.
Il motivo di gravame va respinto e, con esso, l’intero appello principale.
10.Con un unico motivo di appello incidentale è stato impugnato:
‘(…) il capo della sentenza del Tribunale nella parte in cui giudice di prime cure ha rigettato la domanda della relativamente alla fattura n. 193 del 19 novembre 2020, per un importo di € 14.518,00, ritenendo che la abbia operato in completa autonomia a seguito
della cessione delle quote e che non sussistano prove sufficienti per riconoscere la partecipazione della ai lavori oggetto della fattura’.
Anche in questo caso la Corte condivide le argomentazioni del Tribunale, ritenendo infondate le censure dell’appellante incidentale.
11.Deve osservarsi che la fattura n. 193/2020, in contestazione, ha ad oggetto: LAVORI DI FPO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPECIALI, PRESSO VS. CANTIERE
‘ SITO IN ASCOLI PICENO DENOMINATO ” PALAZZO DEI PRIORI “.
12.Osserva la Corte che l ‘art. 2697 c.c. stabilisce che chi agisce per far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi del diritto stesso.
In tal modo, nella presente fattispecie, l’appellante incidentale doveva provare il contratto/rapporto/accordo da cui sarebbe sorto il credito vantato e l’esecuzione delle prestazioni di cui ha richiesto il pagamento:
Tale prova è mancata.
13.Ed infatti:
è incontestato e comunque documentato che i lavori oggetto del contratto intercorrente tra e RAGIONE_SOCIALE (Doc.5 fascicolo di parte opponente) iniziarono in data 18 gennaio 2021 quando (in data 27.11.2020) e avevano già ceduto le quote sino ad allora da loro detenute in in favore della la quale, a seguito di detta cessione, divenne titolare del 100% del capitale sociale di (Doc.6 fascicolo di parte opponente);
secondo l’appellata incidentale a tale data la non aveva più usufruito di manodopera, materiali e servizi della per cui aveva operato in autonomia, senza quindi che alcun lavoro potesse essere inquadrato nel richiamato contratto di rete; è in atti la dichiarazione (prodotta dalla originaria opponente) del Direttore Tecnico di Cantiere della attestante che comunque i lavori erano iniziati nel gennaio 2021, e quindi dopo la cessione di quote di cui all’atto di citazione in opposizione ;
tale ricostruzione appare verosimile alla luce dei documenti e delle prove testimoniali assunte;
in particolare, il teste direttore tecnico del cantiere di riferimento di Palazzo dei Priori: (a)ha confermato che il contratto fu sottoscritto (solo) con la (e non con la , (b) ha confermato che in cantiere aveva avuto contatti solo con e (di ; (c) non è stato in grado di confermare la presenza di dipendenti in cantiere neppure di quelli (operanti per che apparivano nei documenti della sicurezza.
14.Pertanto:
sussiste prova che i ‘LAVORI DI FPO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPECIALI, PRESSO VS. CANTIERE SITO IN ASCOLI PICENO DENOMINATO ” PALAZZO DEI PRIORI ” di cui alla fattura NUMERO_DOCUMENTO in contestazione in realtà siano stati svolti in forza di un contratto tra l’appaltante COGNOME e RAGIONE_SOCIALE e la mentre la risulta totalmente estranea al rapporto;
sussiste prova che la direzione lavori ha avuto rapporti solo con la
la parte appellante incidentale (onerata) non ha in alcun modo fornito la prova delle specifiche prestazioni eseguite, della natura, quantità e qualità delle stesse;
la parte appellante incidentale non ha neppure fornito la prova (peraltro insufficiente) della effettiva presenza di cantiere di propri operai;
il fatto che il nominativo di operai della fosse indicato nella documentazione della sicurezza è circostanza di valore induttivo non univoco e comunque manca il necessario riscontro dell’effettivo impiego di detti operai e delle prestazioni effettivamente svolte (oltre che di ogni altro elemento determinativo dell’invocato corrispettivo) ;
la generica indicazione contenuta nella fattura in esame non solo non consente di individuare e delimitare in concreto quali sarebbero stati i ‘LAVORI DI FPO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPECIALI ‘ di cui è rivendicato il pagamento ma non consente neppure di ritenere (in via di allegazione) che essi fossero in qualche modo riconducibili a prestazioni collegate al contratto di rete;
è comunque mancata anche una prova adeguata che, in relazione al cantiere denominato ‘Palazzo dei Priori’, siano state erogate prestazioni comunque riconducibili a l contratto di rete inter-partes .
L’appello incidentale è disatteso.
15. In definitiva l’appello principale e quello incidentale vanno entrambi respinti.
Le spese di lite del presente grado sono interamente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
16.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante principale e della appellante incidentale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1respinge sia l’appello principale che l’appello incidentale;
2-compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3- ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 28 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE AVV_NOTAIO NOME COGNOME
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. NOME COGNOME