Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5295 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5295 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23763/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Roma n. 1779/2022,
pubblicata in data 16 marzo 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15
gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO dott.ssa NOME COGNOME.
Fatti di causa
1. NOME COGNOME, esponendo che, in data 26 luglio 1999, aveva stipulato con la compagnia RAGIONE_SOCIALE, polizza incendio rischi civili ed agricoli in relazione all’immobile di sua proprietà, sito in Monteleone Sabino, località Santa Maria dei Colli, e che, in data 17 luglio 2014, in occasione di un violento temporale e delle conseguenti scariche elettriche derivanti dai fulmini che si erano abbattuti sul fabbricato alcuni impianti ed apparecchi elettrici erano rimasti danneggiati, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere il pagamento del l’indennizzo.
La RAGIONE_SOCIALE convenuta, costituendosi in giudizio, nel chiedere il rige tto della domanda, opponeva l’inoperatività della polizza, evidenziando come fossero esclusi dalla copertura assicurativa, ai sensi dell’art. 12, paragrafo ‘G’ delle condizioni di polizza, ‘i danni da fenomeni elettrici a macchine ed impianti elettrici ed elettronici…, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmini o altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione’. Spiegava che questa previsione, di carattere generale, poteva essere derogata solo nel caso in cui fossero state attivate dal contraente e fossero divenute valide ed operanti le cd. ‘Garanzie accessorie’ e fosse stato corrisposto il relativo ‘sovrapprezzo’, come previsto dalle medesime ‘Condizioni di polizza’ .
Il Tribunale adito rigettava la domanda avanzata dall’attore, rilevando che quest’ultimo, pur a fronte delle contestazioni sollevate
dalla controparte, si era limitato a produrre una fattura relativa all’acquisto di tre televisori in data successiva al sinistro, altra fattura relativa all’acquisto di un’elettropompa, altra ancora concernente l’acquisto di materiale per il sistema d’allarme, per la motorizzazione di due cancelli e per l’impianto di irrigazione e l’impianto TV. Pertanto, pur ritenendo documentalmente dimostrata l’operatività della polizza in relazione all’espressa previsione delle garanzie accessorie e del premio aggiuntivo di lire 25.000, reputava che l’attore non avesse offerto prova circa la derivazione causale dei danni lamentati dall’evento atmosferico indicato nell’atto di citazione.
La Corte d’appello di Roma, pronunciandosi sul gravame interposto dal soccombente, lo ha respinto.
In particolare, ha osservato che:
il COGNOME aveva incentrato le sue doglianze sul fatto che il giudice di primo grado aveva mancato di rilevare la non contestazione, da parte della convenuta/appellata, dei fatti costitutivi della domanda;
l’appellata, nella sua comparsa di costituzione, aveva dedotto che, sin dalla sua costituzione in giudizio, aveva contestato in toto la domanda attorea sia in punto di fatto che di diritto, così come in punto di quantum ;
non si rinveniva agli atti di causa il fascicolo di parte della convenuta/appellata, per cui non era ‘dato verificare se e quali fatti allegati dall’attore fossero stati o meno contestati da controparte nel primo grado’ ;
nel caso in cui l’appellante si doleva dell’erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, aveva l’onere di estrarne copia ai sensi dell’art. 76 disp. att. cod. proc. civ. e di produrli in sede di gravame (Cass., sez. U, 23/12/2005, n. 28498;
Cass., sez. U, 08/02/2013, n. 3033);
alla stregua di tale ultima giurisprudenza, avendo l’appellante omesso di ‹‹dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame››, l’appello doveva essere rigettato.
NOME COGNOME propone ricorso per la cassazione della suddetta sentenza, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrati con memoria.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380bis .1. cod. proc civ.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla decisione.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ‹‹ error in procedendo. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Motivazione apparente e/o incomprensibile ›› .
Censura la decisione gravata nella parte in cui i giudici di secondo grado hanno affermato di non essere in grado di verificare se la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse o meno specificamente contestato i fatti dedotti dall’assicurato a causa del mancato rinvenimento del fascicolo di parte appellata.
Evidenzia, al riguardo, che all’epoca di introduzione del giudizio di primo grado (2015), la costituzione delle parti poteva avvenire in forma cartacea e che solo nelle more del giudizio era entrata in vigore la disposizione di legge che obbligava al deposito telematico degli atti processuali e dei documenti. Lamenta che il mero riferimento, nella motivazione della sentenza, al fascicolo di parte non consente di comprendere il ragionamento seguito dalla Corte territoriale, non
essendo stato chiarito se l’impossibilità di verificare la esistenza o meno di una contestazione fosse dipesa dal mancato rinvenimento della comparsa di costituzione e risposta, oppure della memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. o ancora di altri documenti prodotti in sede di costituzione.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma, Cost.), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione, di specificare e illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (Cass., sez. U, 03/11/2016, n. 22232 e giurisprudenza ivi richiamata).
Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico o quelle che presentano un ‘contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili’ e che presentano una ‘motivazione perplessa ed incomprensibile’, o ancora quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire di ‘comprendere le ragioni e quindi le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato’.
Tali anomalie non si riscontrano nella motivazione della sentenza qui impugnata, che esplicita in modo chiaro e comprensibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del
proprio convincimento (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054) e non si pone al di sotto del cd. ‘minimo costituzionale’.
Con il secondo motivo si prospetta ‹‹ NOME in procedendo , omessa verifica del fascicolo d’ufficio di primo grado e omesso esame degli atti processuali di parte. In relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.››.
Deduce il ricorrente che, pur volendo ritenere che il giudice d’appello, nel riferirsi genericamente al fascicolo di parte dell’appellata, abbia voluto intendere la comparsa di costituzione e risposta, che era stata depositata in via cartacea, non si può non tenere conto del fatto che la copia di tale atto processuale fosse comunque presente nel fascicolo d’ufficio e nella disponibilità della Corte d’appello. Ciò perché nel fascicolo d’ufficio del primo grado del giudizio, acquisito nel fascicolo d’ ufficio del secondo grado, era presente la copia uso ufficio della comparsa di costituzione e risposta depositata da RAGIONE_SOCIALE A riprova di tanto evidenzia di avere richiesto ed ottenuto dalla cancelleria della Corte d’appello attestazione -allegata al ricorso per cassazione – degli atti cartacei p resenti nel fascicolo d’ufficio del giudizio di secondo grado, comprendente il fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado e, in particolare, copia della comparsa di costituzione e risposta.
Lamenta, pertanto, che la Corte d’appello avrebbe rigettato il gravame incentrato sulla omessa considerazione di fatti pacifici, perché non specificamente contestati in primo grado dalla RAGIONE_SOCIALE, senza avere previamente disposto l’acquisizione del fascicolo o degli atti della parte convenuta/appellata.
Con il terzo motivo il ricorrente denunzia ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 72, 76 disp. att. c.p.c. 166, 347 c.p.c., 2967 c.c. ed erronea applicazione di principi giurisprudenziali in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››.
Contesta alla Corte d’appello di essere pervenuta a ritenere infondati i motivi di gravame facendo applicazione dei principi affermati da Cass. n. 28498/2005 e n. 3033/2013, secondo cui l’appellante subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell’altra parte quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non aveva avuto cura di produrre in copia e che il giudice d’appello non ha, quindi, avuto la possibilità di esaminare.
Evidenzia che i precedenti di legittimità sopra richiamati si riferiscono a fattispecie diverse, in quanto, nella specie, la parte convenuta si è costituita in primo grado e non è rimasta contumace in grado di appello, per cui, in violazione degli obblighi alla stessa spettanti ex art. 72 disp. att. cod. proc. civ. e 166 e 347 cod. proc. civ., non aveva provveduto a depositare il proprio fascicolo di parte contenente l’originale della comparsa di costituzione e risposta.
Con il quarto motivo si prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 167 cod. proc. civ.
Il ricorrente attinge la decisione impugnata là dove il giudice di appello, ritenendo che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse contestato sin dall’inizio del giudizio la domanda attorea anche in punto di quantum , ha posto a suo carico l’onere di dimostrare la fondatezza dei motivi di gravame. Sottolinea che, anche a voler ritenere che la RAGIONE_SOCIALE avesse effettivamente sollevato contestazioni sia in punto di fatto che in diritto, questa modalità di contestazione avrebbe dovuto essere considerata del tutto generica e avrebbe dovuto condurre il giudice d’appello a ritenere comprovati, perché non contestati, i fatti dedotti dalla parte appellante.
Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere congiuntamente scrutinati perché strettamente connessi, sono fondati e l’accoglimento rende superfluo l’esame dei restanti motivi.
5.1. Come posto in rilievo dallo stesso giudice d’appello i motivi di
gravame -che nel rispetto del principio di autosufficienza sono riportati in ricorso (v. pagg. da 6 a 11) – si incentravano sul rilievo che il Tribunale aveva respinto la domanda per ritenuto difetto di prova del nesso causale tra l’evento atmosferico descritto nell’atto di citazione di primo grado ed i danni lamentati, sebbene la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituitasi nel giudizio di primo grado, in comparsa di risposta non avesse specificamente contestato i fatti come rappresentati dall’attore, ovvero il verificarsi dell’evento atmosferico ed i danni dallo stesso cagionati, ma avesse eccepito unicamente l’inoperatività della polizza assicurativa per asserito mancato pagamento del premio integrativo previsto per le garanzie accessorie.
La Corte d’appello ha rigettato l’appello ritenendo che il COGNOME aveva omesso di dimostrare la fondatezza dei motivi di gravame perché non era rinvenibile agli atti di causa il fascicolo di parte di primo grado della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
A tale approdo essa è pervenuta richiamando i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite con le sentenze nn. 28498/2005 e 3033/2013.
Con la prima pronuncia si è affermato che ‹‹l ‘appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l’appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all’altro esame della causa, ma una ” revisio ” fondata sulla denunzia di specifici “vizi” di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata. Ne consegue che è onere dell’appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere
sottoposti all’esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell’altra parte (nella specie rimasta contumace), quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare ›› (Cass. Sez. U., 23/12/2005, n. 28498).
Con la seconda si è ribadito che ‹‹ Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d’appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (” novum judicium “), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (” revisio prioris instantiae “). Ne consegue che l’appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d’appello, e su di lui ricade l’onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado. Pertanto, ove l’appellante si dolga dell’erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l’onere di estrarne copia ai sensi dell’art. 76 disp. att. cod. proc. civ. e di produrli in sede di gravame ›› (Cass. Sez. U., 08/02/2013, n. 3033).
5.2. Ebbene le suddette decisioni, oltre che superate dalla successiva giurisprudenza (v. Sez. Un. 4835/23), sono inconferenti rispetto al caso qui in esame, perché esse si riferiscono ai ‘documenti’ già prodotti in primo grado dall’originaria parte convenuta e da questa non depositati in secondo grado e pongono a carico della parte appellante le conseguenze del mancato deposito, in grado di appello, del fascicolo della controparte quando questo contenga documenti favorevoli alla stessa parte appellante e che il giudice d’appello non ha potuto esaminare.
Nel caso che ci occupa, invece, il giudice d’appel lo ha rilevato che,
all’atto della costituzione in appello, la parte appellata aveva omesso di depositare il fascicolo di parte contenente l’originale della comparsa di costituzione depositata in primo grado, trascurando di considerare che copia di tale atto difensivo viene inserito dal cancelliere, a norma dell’art. 168 cod. proc. civ., nel fascicolo d’ufficio di primo grado e che il ter zo comma dell’art. 347 cod. proc. civ. (che richiama l’art. 168 cod. proc. civ.) prevede, per il giudizio di appello, che sia il cancelliere a richiedere la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.
Pertanto, anche se la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituendosi nel giudizio di appello, in violazione degli adempimenti previsti da ll’ art. 72 disp. att. cod. proc. civ., non aveva provveduto a depositare il proprio fascicolo, il giudice d’appello, al fine di valutare la fondatezza dei motivi di gravame, ben avrebbe potuto esaminare la copia della comparsa di risposta già inserita nel fascicolo d’ufficio di primo grado e poi confluita nel fascicolo d’ufficio del giudizio di secondo grado a seguito di richiesta avanzata dalla cancelleria della Corte d’appello.
5.3. Come già questa Corte ha avuto modo di precisare, la trasmissione del fascicolo d’ufficio di primo grado al giudice dell’impugnazione è obbligo dell’amministrazione giudiziaria e non è pertanto delegabile alle parti. Ne è prova il fatto che l’art. 123 bis disp. att. cod. proc. civ. consente al giudice d’appello di ordinare alla parte il deposito di determinati atti del giudizio di primo grado solo in un caso: quando l’appello sia proposto avverso una sentenza non definitiva, per l’ovvia ragione che in tal caso la prosecuzione del giudizio di primo grado impedirebbe la sottrazione del fascicolo al giudice di quest’ultimo ( Cass., sez. 2, Ordinanza n. 29716 del 12/12/2017). Ne consegue che non sussiste in capo all’appellante ‘alcun onere’ di produrre in copia, nel giudizio d’appello, atti presenti nel fascicolo d’ufficio (Cass., sez. 6 – 1, n. 27691 del 21/11/2017).
Tanto comporta che quando non sia stato acquisito il fascicolo d’ufficio di primo grado il giudice d’appello può decidere il gravame solo nel caso in cui gli atti contenuti in quel fascicolo non siano pertinenti rispetto ai motivi di gravame (cfr. Cass., sez. 6 -1, 04/04/2019, n. 9498; Cass., sez. 3, 24/03/2023, n. 8506).
5.4. Nel caso in esame i motivi di gravame si basavano sulla valutazione dell’atteggiamento difensivo assunto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rispetto ai fatti dedotti dall’assicurato nell’atto di citazione e, pertanto, il fascicolo di primo grado, contenente copia della comparsa di risposta depositata dalla RAGIONE_SOCIALE convenuta, era certamente indispensabile ai fini della decisione dell’appello.
Pertanto, l’eventuale mancata acquisizione da parte dell’ufficio giudiziario del fascicolo d’ufficio di primo grado non poteva comportare, per la parte appellante, la conseguenza pregiudizievole del rigetto del gravame.
Ha dunque errato il giudice d’appello a ri tenere non dimostrata la fondatezza dei motivi di gravame in ragione della mancanza del fascicolo di parte appellata, senza avere previamente accertato se fosse stato acquisito il fascicolo d’ufficio di primo grado e se nello stesso fosse presente copia cartacea dell’atto di costituzione in primo grado della RAGIONE_SOCIALE.
5.5. Va infine evidenziato – anche al fine di prevenire ulteriore contenzioso – che la sentenza impugnata, ha rigettato il gravame dichiarandolo infondato ‘ alla stregua’ delle massime di legittimità trascritte alle pp. 9-12 della motivazione. Tra queste, tuttavia, figura il principio (affermato da Cass. 12840/17) secondo cui ‘ chi intende denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dall’assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi ‘.
Ma tale principio s’applica unicamente al giudizio di legittimità, in quanto giudizio sulla correttezza della sentenza impugnata e non sul rapporto sostanziale. Quel principio non s’applica, invece, al giudizio di appello, nel quale l’ammissib i lità del gravame è regolata dall’art. 342 cod. proc. civ. , non dall’art. 366 , primo comma, n. 6, cod. proc. civ., con la conseguenza che l’appellante il quale lamenti la violazione, da parte del primo giudice, del principio di non contestazione, non ha l’onere di ‘ indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria’ , se comunque il motivo di appello sia chiaro.
La sentenza impugnata deve, per le ragioni esposte, essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà provvedere a nuovo esame attenendosi ai superiori principi richiamati, nonché provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo, dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 15 gennaio 2026
IL PRESIDENTE NOME COGNOME