Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27816 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27816 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20269/2021 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA RAGIONE_SOCIALE.p.RAGIONE_SOCIALE., in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
COGNOME NOME, rappres. e di feso dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza d ella Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE , n. 75/2021, depositata in data 15.1.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.9.2025 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, per la somma di euro 240.000,00 a favore di RAGIONE_SOCIALE in ragione della fideiussione prestata a garanzia del rapporto di conto corrente acceso dalla RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 16.9.2015, eccependo che la fideiussione riguardasse un diverso rapporto di conto corrente, che non aveva saldo passivo.
Con sentenza del 25.1.18, il Tribunale rigettava la domanda, confermando il decreto opposto, rilevando che la garanzia aveva ad oggetto sia il conto corrente oggetto del ricorso monitorio, sia l’altro eccepito dall’opponente.
COGNOME proponeva appello, formulando quale motivo la stessa ragione posta a sostegno dell’opposizione al decreto ingiuntivo.
Con sentenza del 15.1.2021 la Corte territoriale accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto opposto, rigettando la domanda della MPS, osservando che: la banca appellata non aveva depositato in secondo grado il fascicolo con i documenti prodotti in primo grado, per cui non era possibile verificare quale fosse l’oggetto della fideiussione oggetto di causa e il rapporto debitorio principale di riferimento; tale omissione era da ritenere volontaria, atteso che l ‘appellata s i era riservata consapevolmente la produzione documentale, senza poi effettuarla; non sussisteva alcun obbligo di ricerca dei documenti, data la volontaria suddetta omissione.
RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza, con unico motivo, illustrato da memoria.
NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denuncia violazione de ll’art. 2697 cc, per aver la Corte d’appello ritenuto che non fosse possibile verificare l’oggetto della fideiussione e il rapporto debitorio principale di riferimento, a causa del mancato deposito del fascicolo di parte appellata.
Al riguardo, la banca ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia fatto corretta applicazione del principio della distribuzione dell’onere della prova , considerando che sarebbe stato onere dell’appellante produrre, o ripristinare, in appello- se già prodotti in primo grado- i documenti sui quali si fondava l’impugnazione, con la conseguenza che lo stesso appellante subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell’altra parte nel caso in cui esso contenga documenti a lui favorevoli, non prodotti in copia, e che il giudice d’appello non aveva dunque avuto la possibilità di esaminare.
Il ricorso è fondato.
Al riguardo, per un corretta disamina della questione di diritto in questione, va premesso che nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d’appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (” novum judicium “), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (” revisio prioris instantiae “), assumendo l’appellante sempre la veste di attore rispetto al giudizio d’appello e con essa l’onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado, sicché ove si dolga dell’erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l’onere di estrarne copia ai sensi dell’art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame (Cass., n. 11797/2016; 21557/2018; n. 40606/2021).
E’ pertanto onere dell’appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perchè questi documenti possano essere sottoposti all’esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata
restituzione del fascicolo dell’altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare (Cass Sez. Un. n. 28498 del 2005 e successive conformi).
In virtù del principio dettato dalla citata giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, l’appellante aveva l’onere di produrre in appello i documenti s ui quali aveva fondato l’atto d’impugnazione , anche mediante copia acquisita a nor ma dell’art. 76 disp. att. cpc. Ne consegue l’erro re di diritto della Corte territoriale che non ha fatto applicazione del predetto principio di diritto.
Per quanto esposto, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE , in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 29 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. NOME COGNOME