SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 41 2026 – N. R.G. 00000129 2024 DEPOSITO MINUTA 19 01 2026 PUBBLICAZIONE 21 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere rel.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 129/24 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all’udienza del 14 gennaio 2026 promossa
d a
appresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO. COGNOME elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso il difensore AVV_NOTAIO COGNOME NOME, come da procura allegata
APPELLANTE
c o n t r o
OGGETTO:
Altri contratti d’opera
rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso il difensore AVV_NOTAIO COGNOME NOME, come da procura in calce all’atto di citazione
APPELLATA
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Sezione Quarta Civile) n. 28/24.
CONCLUSIONI
De ll’appellante
‘ IN VIA PRINCIPALE:- riformarsi integralmente la sentenza n. 28/2024 (n. 280/2020 R.G.) pronunciata dal Tribunale di Bergamo, in data 09/01/2024, depositata in cancelleria e pubblicata il giorno stesso, e conseguentemente: -accertato l’esposto di cui in narrativa e l’infondatezza in fatto e diritto delle domande proposte da rigettarsi le stesse dichiarandosi che nulla è dovuto da a favore di parte appellata;- accertato l’esposto di cui in narrativa e la corretta esecuzione, da parte di delle lavorazioni descritte nella fattura n. 1356 del 31/10/2018 di euro 13.546,00 condannarsi al pagamento a favore di
dell’importo di cui alla predetta fattura oltre agli interessi di mora interessi di mora ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, e successive modifiche, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento della singola fattura sino al saldo effettivo (art. 4, co. 1) nonché le spese per il recupero stragiudiziale del credito;- con integrale rifusione delle spese e compenso di entrambi i gradi di giudizio ivi compreso di quello per accertamento tecnico preventivo radicato da avanti il Tribunale di Bergamo oltre rimborso forfettario 15%,C.p.a. e Iva. e con espressa statuizione di condanna alla restituzione delle somme versate dall’odierna appellante in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, nell’ipotesi di mancato accoglimento della domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, oltre interessi dalla data del pagamento alla data di effettiva restituzione. IN INDIRIZZO ED ISTRUTTORIA:si chiede che l’Ecc.ma Corte d’Appello Voglia disporre la rinnovazione della CTU e/o in subordine chiamare a chiarimenti il ctu incaricato come richiesto e nei termini di cui al A) sub. 2 della memoria ex art. 183, VI° comma, n. 2 c.p.c. depositata da nell’ambito del procedimento di primo grado’
Dell’appellat a
‘In via preliminare, dichiarare la nullità e/o annullabilità dell’atto di citazione in appello per i motivi dedotti in narrativa; In via preliminare subordinata, laddove ritenuta l’ammissibilità dell’atto di citazione in appello
notificato, in ragione di quanto dedotto, ritenere infondata l’istanza di sospensione avanzata da controparte e per l’effetto, rigettare la stessa; In via principale, in rigetto dell’atto di citazione in appello ex adverso avanzato, confermare la sentenza n.28/2024, emessa dal Giudice del Tribunale di Bergamo, AVV_NOTAIO, in data 09.01.2024, nell’ambito del procedimento n.280/2020 R.g. In ogni caso, compensi professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio, integramente rifusi come per legge, ivi compreso il contributo per le spese generali 15% ‘
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 24/24 il Tribunale di Bergamo accertava che la contaminazione del gasolio che aveva causato il malfunzionamento di numerosi autobus di proprietà di era da ascriversi sia alla condotta di cui era stata commissionata la pulizia e la bonifica di n. 8 cisterne dell’impianto di distribuzione del carburante per autotrazione necessario per il funzionamento degli autobus, che a quella della stessa committente che aveva omesso la manutenzione delle tubazioni, non aveva utilizzato un prodotto antialga e aveva richiesto il travaso del gasolio da una cisterna all’altra, operazione quest’ultima che aveva favorito l’emersione in superficie di sedimentazioni.
In particolare, quanto alla condotta di argomentava il primo giudice che la presenza di acqua nel gasolio era circostanza provata, attraverso
le analisi eseguite, anche durante le operazioni peritali, e il testimoniale escusso sicchè , secondo il criterio del ‘ più probabile che non’ si doveva ritenere che durante le operazioni di bonifica l’asciugatura delle cisterne non era stata fatta bene.
veniva condannata a pagare la somma di euro 42.553,80, a titolo di risarcimento dei danni subiti dagli autobus alimentati con gasolio contaminato, mentre veniva respinta la domanda di garanzia svolta dalla
convenuta nei confronti di
stante l’inoperatività della polizza.
La sentenza è stata gravata da che ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria proposta da mentre quest’ultima ha chiesto il rigetto del gravame.
è rimasta contumace.
All’udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo articola plurime censure.
Premesso che il primo giudice aveva ritenuto che la contaminazione del gasolio fosse stata, in parte, causata dalle modalità con cui erano state compiute le operazioni di lavaggio e bonifica delle cisterne e, segnatamente,
dall’ impiego di un canal jet con acqua, e che tale circostanza era stata confermata dai testi escussi, l’appellante fa rilevare che la stessa aveva ammesso, sia nel ricorso per accertamento tecnico preventivo che in atto di citazione, che mai durante le operazioni di bonifica, fatta eccezione per un istante, all’inizio delle operazioni di lavaggio della cisterna n. 4, era stata utilizzata acqua.
Tale circostanza risultava anche dal documento prodotto sub 6 nel quale la società committente, in data 23.10.2018, aveva riportato: ‘ inizio lavoro di bonifica , cisterne 1-2-3-4 chiuse, bonifica 4 ( inizialmente con acqua) travaso 1-2-3-4 bonifica 1-23’ , a dimostrazione del fatto che soltanto inizialmente, e solo per la cisterna n. 4, per la pulizia fu utilizzata acqua, mentre per tutte le altre cisterne fu utilizzato cherosene.
Quanto alle testimonianze evidenzia che i testi e ( di parte attrice/appellata) avevano dichiarato di non essere stati presenti alle operazioni di lavaggio delle cisterne e che le circostanze da loro dichiarate erano state a loro riferite; diversamente i testi indicati da avevano spiegato come si erano svolte le operazioni di lavaggio delle cisterne e precisato che solo per la cisterna n. 4 si era inizialmente utilizzata acqua, mentre le altre cisterne erano state pulite con stracci.
Con riguardo alle risultanze della Ctu, mette in evidenza che il tecnico nominato dal tribunale aveva dato atto che, attualmente, la società appellata
impiegava additivi antialga al fine di evitare la contaminazione del gasolio, circostanza che, a detta dell’appellante, doveva essere tenuta in considerazione nella formulazione del giudizio causale, in quanto la prova dell’utilizzo di acqua per pulire le cisterne non vi era stata.
In relazione ai risultati delle analisi condotte sul gasolio prelevato dall’erogatore D1 alimentato dalla cistern a n. 6, in data 9 novembre 2018 ( sedici giorni dall’inizio delle operazioni di bonifica), che avevano evi denziato la presenza di acqua nonché su quelle effettuate durante le operazioni peritali ( a distanza di tre mesi) che, del pari, avevano evidenziato la presenza di acqua, il primo giudice aveva ritenuto che ciò non poteva che dipendere da un residuo lasciato a seguito della bonifica, senza considerare che nei certificati richiamati anche nella relazione peritale il gasolio presente nelle cisterne nn. 1,2,3 e 5 non avevano presentato anomalie.
*
La prima censura è fondata.
Nell’atto introduttivo del giudizio la società appellata riteneva che l’inadempimento di era consistito n ell’avere lasciato r esidui d’acqua ed impurità sul fondo della cisterna , in conformità alle conclusioni cui era pervenuto il Ctu, all’esito del procedimento per ATP secondo cui la presenza di residui d’acqua sul fondo della cisterna ‘ porta a ritenere che la possa effettivamente non sempre avere asciugato con cura
Com’è noto nell’ambito della responsabilità contrattuale , sul piano eziologico, per le obbligazioni diverse da quelle di facere professionale, grava a carico del creditore della prestazione soltanto l’onere di provare la causalità giuridica, mentre l’inadempimento deve essere dal creditore soltan to allegato ( Cass. N. 12760/24; n. 3689/2025); sul debitore incombe l’onere di fornire la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti.
Nel caso di specie, tutti i testi escussi hanno, concordemente, riferito che l’acqua fu utilizzata soltanto per la pulizia della prima cisterna, la n. 4, avvenuta il 23 ottobre 2018, mentre per la bonifica delle altre cisterne l’acqua non fu più utilizzata ( cfr. dichiarazioni rese dai testi e
, indicati da parte attrice/appellata, e
e
indicati da parte convenuta/appellante).
Un’altra circostanza che i testi hanno riferito, concordemente, è stata quella relativa alla costante presenza del personale della società committente durante le operazioni di bonifica ( in tal senso le deposizioni dei testi e che riferivano, il primo, che alle operazioni di bonifica era presente il collega che lo fece chiamare subito allorchè venne utilizzata l’acqua, e , il secondo, che dichiarava di essere stato informato costantemente delle operazioni di bonifica, evidentemente da chi quelle operazioni stava seguendo, nonché le dichiarazioni del teste che dichiarava che
durante le operazioni di bonifica non erano mai stati lasciati soli).
La circostanza veniva confermata anche dal teste che riferiva: ‘ confermo che era sempre presente qualcuno, per ogni cisterna che finivamo chiedevamo se andava bene e una volta avuto l’ok la chiudevamo e andavamo avanti’.
Il teste dichiarava, inoltre, che le operazioni di asciugatura a straccio delle cisterne era stata prevista ‘ e so che sono state effettivamente asciugate a stracc io’, mentre il teste ri feriva che ‘ le cisterne sono state pulite mediante raschietto e straccio nonché con l’aspirazione del fondo tramite autospurgo presente in loco’ .
Sulla base delle emergenze istruttorie si deve, pertanto, ritenere provato che, diversamente da quanto prospettato da le operazioni di asciugatura a straccio delle cisterne furono compiute dagli addetti della ditta alla costante presenza dei dipendenti di che, qualora avessero avuto dei rilievi in ordine alle modalità con cui veniva espletata la bonifica, li avrebbero immediatamente contestati, così come avvenuto per l’utilizzo dell’acqua per la bonifica della prima cisterna; modalità che, peraltro, era stata contrattualmente prevista nel contratto inter partes.
Avendo l’appellante provato in giudizio di aver provveduto all’asciugatura delle cisterne, non è dato ravvisare l’inadempimento prospettato .
L’accoglimento del primo motiv o assorbe le censure sollevate nel secondo
motivo di gravame.
La domanda risarcitoria proposta da va, pertanto, respinta.
Per la sua soccombenza la società appellata va condannata a rifondere in favore di le spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, per il primo grado in complessivi euro 10.860 ( di cui euro 2.127 per la fase di studio, euro 1.416 per la fase introduttiva, euro 3.738 per la fase istruttoria e euro 3.579 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge; per questo grado di giudizio in complessivi euro 8.470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro 4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Parte appellata va altresì condannata a rifondere in favore dell’appellante le spese del procedimento di ATP che si liquidano in complessivi euro 3.442 ( di cui euro 1063 per la fase di studio e euro 890 per la fase introduttiva e euro 1489 per la fase istruttoria) oltre rimborso spese 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Brescia Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in riforma della sentenza gravata, respinge la domanda risarcitoria proposta da
nei confronti di
condanna
a rifondere in favore di
le spese
di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in parte motiva nonché le spese del procedimento per ATP.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026
IL CONSIGLIERE EST.
NOME COGNOME
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME