Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20790 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20790 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
RESPONS ABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27358/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
PROVINCIA DI GROSSETO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’Avv.
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata –
Avverso la sentenza n. 1438/2021 della CORTE D’APPELLO D I FIRENZE, depositata il giorno 9 luglio 2021.
NOME COGNOMEcontroricorrente –
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
il giorno 26 gennaio 2014, NOME COGNOME nel percorrere in bicicletta la strada provinciale INDIRIZZO, a causa di un avvallamento del manto stradale, cadde riportando lesioni personali;
promuovendo il giudizio iscritto al R.G. 1962/2015 del Tribunale di Grosseto, NOME COGNOME domandò giudizialmente la condanna della Provincia di Grosseto al risarcimento dei danni patiti, ai sensi, alternativamente, dell’art. 2051 cod. civ. o dell’art. 2043 cod. civ.;
nel costituirsi, l’ente provinciale chiese la chiamata in causa, ai sensi dell’art. 107 cod. proc. civ. e a fini di manleva, della C.C.G. s.r.l., assumendo di aver affidato a detta società la manutenzione della strada, ma il giudice rigettò l’istanza;
la Provincia di Grosseto intraprese allora separata controversia (iscritta al R.G. 53/2016 del Tribunale dell’omonima città) invocando, per la stessa causale già dedotta nella precedente lite, la condanna della C.C.GRAGIONE_SOCIALE a tenerla indenne da eventuali conseguenze pregiudizievoli derivante dall’accoglimento della domanda risarcitoria di NOME COGNOME;
in quest’ultima causa, la C.C.RAGIONE_SOCIALE fu autorizzata alla chiamata in causa della UnipolSai RAGIONE_SOCIALE compagnia assicuratrice della responsabilità civile per tale società;
riunite le controversie, all’esito del primo grado il Tribunale di Grosseto: condannò la Provincia di Grosseto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in favore di NOME COGNOME accolse la domanda di manleva dispiegata dall’ente locale verso la RAGIONE_SOCIALE; rigettò la domanda di quest’ultima verso la compagnia assicuratrice;
la decisione in epigrafe indicata ha disatteso gli appelli interposti in via principale dalla C.RAGIONE_SOCIALE e in via incidentale dalla Provincia;
Cons. est. NOME COGNOME
ricorre per cassazione la C.C.G. sRAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi; resistono, con distinti controricorsi, NOME COGNOME e la Provincia di Grosseto, mentre non svolge difese in questo giudizio di legittimità la UnipolSai Assicurazioni S.p.A.;
la ricorrente ed il controricorrente NOME COGNOME hanno depositato memorie illustrative;
i l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
il primo motivo lamenta « violazione o falsa applicazione degli artt. 132, quarto comma, 156, secondo comma, cod. proc. civ., degli artt. 111 Cost. e 183, sesto comma, cod. proc. civ., nonché del diritto di difesa e del principio del contraddittorio »;
assume parte ricorrente che « il provvedimento di riunione, prima, e la mancata concessione di termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., poi, hanno compromesso il diritto di difesa di C.C.G., la quale si è trovata cristallizzata l’istruttoria svolta e finalizzata alla prova dell’evento e del nesso causal e, nonché a vedersi dichiarare tardiva la produzione della giusta polizza assicurativa »;
la doglianza è inammissibile;
con diffusa ed approfondita argomentazione, l’impugnata sentenza ha escluso ogni vulnus alle facoltà difensive della società appellante (oggi ricorrente) sulla base di un duplice argomento: (i) in primis , per avere il giudice di prime cure, successivamente alla riunione delle cause, concesso alla CRAGIONE_SOCIALE un termine « per indicare nuove prove, contrarie a quelle dedotte nella causa riuniente », così adottando « un provvedimento tale da garantire il diritto di difesa »; (ii) in secondo luogo, ha ritenuto non inficiante la mancata concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., non avendo parte appellante prospettato una concreta lesione del diritto di difesa né indicato le
Cons. est. NOME COGNOME
istanze istruttorie che negli scritti da depositare in siffatti termini avrebbe inteso articolare;
a fronte di ciò, parte ricorrente non svolge alcuna censura puntuale e pertinente alla trascritta motivazione della sentenza impugnata: ignorato del tutto il primo rilievo, il motivo in esame si risolve (e, ad un tempo, si esaurisce) nell’apodittica afferm azione di una lesione al diritto di difesa ipso iure conseguente alla mancata concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.:
manca, pertanto, un confronto critico con la trama argomentativa sviluppata dal giudice territoriale : e tanto giustifica l’inammissibilità del motivo ex art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. per difetto di specificità, non esprimendo il ricorrente doglianze precise, specifiche e riferibili alla ratio decidendi dell’impugnata sentenza (Cass., Sez. U, 28/10/2020, n. 23745; Cass. 24/02/2020, n. 4905);
sol per dovere nomofilattico, si osserva come il ragionamento sviluppato nella gravata decisione sia altresì conforme a diritto: per consolidato indirizzo di questa Corte, la richiesta di parte di termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione ( ex aliis, Cass. 23/10/2023, n. 32577), sicché la reiezione di siffatta appendice di trattazione cagiona la nullità della sentenza soltanto qualora la parte istante specifichi quale sarebbe stato il thema decidendum sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare e quali prove sarebbero state dedotte, in tal modo evidenziando il concreto pregiudizio derivato dalla loro mancata ammissione (cfr. Cass. 02/09/2019, n. 21953);
il secondo motivo denuncia « violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. per male esercizio da parte del giudice del proprio prudente apprezzamento della prova »;
censura la sentenza per aver ritenuto « non dirimente che la Provincia di Grosseto non abbia allegato il contratto di appalto stipulato con la RAGIONE_SOCIALE »: sostiene invece che detto contratto « rappresenti l’unica prova del suo contenuto e del legame negoziale, con obblighi e diritti, di ciascuna parte », inidonea profilandosi a tal fine la lettera inviata alla compagnia assicuratrice dalla RAGIONE_SOCIALE, per contro considerata essenziale dalla sentenza;
con il terzo motivo, per violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 e dell’art. 1218 cod. civ., parte ricorrente sostiene che la Provincia non ha fornito prova dell’oggetto del contratto e dell’inadempimento della C.CRAGIONE_SOCIALE, non avendo allegato il contratto di appalto;
i due motivi -da scrutinare congiuntamente, in ragione della intrinseca connessione delle questioni poste -sono inammissibili;
l’esistenza di un affidamento della manutenzione della strada teatro del sinistro dall’ente provinciale alla società oggi ricorrente è stata accertata dalla gravata sentenza sulla base del contenuto di una missiva inviata dalla C.RAGIONE_SOCIALE alla propria compagnia assicuratrice, recante compiuta descrizione dell’oggetto del contratto di appalto;
ciò posto, le doglianze dell’impugnante investono la valutazione di attendibilità e concludenza di detta prova documentale operata dal giudice di merito: ma, come è noto, il discrezionale apprezzamento delle prove è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, se non negli angusti confini dei vizi motivazionali ancora rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., qui nemmeno adombrati;
impropria e non pertinente (con derivante inammissibilità del secondo motivo, anche sotto tale aspetto) è la evocazione delle disposizioni asseritamente inosservate;
ed invero, per fermo convincimento di nomofilachia, abilita la proposizione dell’impugnazione di legittimità la violazione:
-) dell’art. 116 cod. proc. civ. allorquando si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezza mento una prova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime (Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867, cui adde Cass. 31/08/2020, n. 18092; Cass. 18/03/2019, n. 7618; e già Cass. 10/06/2016, n. 11892);
-) dell’art. 2697 cod. civ. soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella sui quali esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni: Cass. 23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez. U, 05/08/2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto);
fattispecie in tutta evidenza eccentriche rispetto alle doglianze articolate da parte ricorrente;
il ricorso è dichiarato inammissibile;
il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza, con liquidazione distinta per ciascun controricorrente, parametrata alle attività difensive effettivamente esplicate nel presente giudizio di legittimità da ciascuna di esse;
a tteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
infine, per la natura della causa petendi , va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi del l’originario attore, qui controricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30/06/2003, n. 196;
p. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente alla refusione in favore della controricorrente Provincia di Grosseto delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
condanna il ricorrente alla refusione in favore del controricorrente NOME COGNOME delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente al competente ufficio di merito dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
d ispone che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi della persona indicata in parte motiva.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione