SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 551 2025 – N. R.G. 00002053 2022 DEL 24 03 2025 PUBBLICATA IL 24 03 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, così composta:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente Relatore
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al nNUMERO_DOCUMENTO promossa da:
con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO
Parte_1
APPELLANTE
contro
RAGIONE_SOCIALE_1
quale titolare della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
SALADINI, con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO
APPELLATO
sulle seguenti conclusioni:
-per l’appellante dell’udienza del 18 giugno 2024): Parte_1
(come da note di trattazione scritta sostitutive
« Voglia l’AVV_NOTAIOmo Giudice di Appello adito, ogni contraria eccezione, difesa, ragione, deduzione e domanda avversaria disattesa e reietta
In parziale riforma dell’impugnata Sentenza n. 469 -2022 del Tribunale Civile di Grosseto per come meglio a seguire precisato, nel merito, confermato il capo della sentenza emessa con il quale il Tribunale di Grosseto
ha revocato il Decreto Ingiuntivo emesso in favore (C.F. ) quale titolare della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (P.IVA , respingere tutte le altre domande proposte dal sig. (COGNOME.F. ) quale titolare della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (P.IVA ), perché improcedibili, inammissibili, RAGIONE_SOCIALE_1 C.F._1 P.IVA_1 CP_1 […] C.F._1 P.IVA_1
tardive, infondate in fatto ed in diritto e non provate, per i motivi tutti meglio esposti ed indicati in narrativa del presente atto di impugnazione, accertare e dichiarare che l’importo dei RAGIONE_SOCIALE di cui al contratto di appalto intercorso tra il sig. titolare dell’omonima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il sig. titolare dell’omonima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE sul quadro elettrico del fondo sito in Porto Ercole sotto l’insegna era stabilito a corpo in € 3700,00, e quindi, accertare e dichiarare l’insussistenza di ogni e qualsivoglia presunto ed anche residuo diritto di credito in capo al sig. , quale titolare della omonima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avendo questi riscosso l’importo in questione a mezzo dei 4 assegni rilasciatigli ( e da € 1000,00 ed uno da € 700,00), ed all’effetto riformare anche il capo delle spese di lite ai sensi dell’articolo 91 c.p.c. per i motivi tutti dedotti nell’atto di appello. Parte_1 RAGIONE_SOCIALE_1 Parte_2 RAGIONE_SOCIALE_1
Comunque, con condanna contro (C.F. ) quale titolare della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (P.IVA ), alla restituzione di tutte le eventuali somme versate dall’appellante a caus a della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva. RAGIONE_SOCIALE_1 C.F._1 P.IVA_1
Comunque, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario, CNA ed IVA come per legge »;
per parte appellata quale titolare della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE (come da note di trattazione scritta sostitutive dell’udienza del 18 giugno 2024):
« Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
-rigettare l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame richiesta dall’appellante, in quanto del tutto carente di qualsivoglia elemento giuridicamente idoneo alla sua concessione e palesemente inammissibile ed infondata stante la totale assenza dei presupposti fondamentali sia processuali che di merito richiesti dalla legge;
NEL MERITO
per i motivi indicati in narrativa, qui integralmente richiamati, rigettare, in quanto inammissibile e infondato, l’atto di appello, confermando la sentenza n. 469/2022 resa dal Tribunale di Grosseto nel giudizio RG 4066/2013, pubblicata in data 06 agosto 2022, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute, e ad ogni modo respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall’appellante per i motivi tutti
analiticamente esposti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta in appello. Con vittoria di spese, compensi oltre accessori di legge del primo e del secondo grado di giudizio ».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 469/2022, emessa in data 25.07.2022 a definizione del giudizio di primo grado iscritto al n. R.G. 4066/2013 promosso da pubblicata in data 06.08.2022, il Tribunale Ordinario di Grosseto così provvedeva: Parte_1
« 1) accoglie l’opposizione per le ragioni e nei limiti di parte motiva e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 884/13 (RGNUMERO_DOCUMENTO), emesso dal Tribunale di Grosseto il 24.9.2013;
condanna a corrispondere a la somma di € 7.301,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; Parte_1 RAGIONE_SOCIALE_1
rigetta le domande avanzate ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; 4) condanna Parte_1
a rifondere a le spese di questo giudizio, che liquida in € 4.835,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15% come per legge; 5) pone definitivamente a carico di le spese della CTU ». RAGIONE_SOCIALE_1 Parte_1
Il Tribunale Ordinario di Grosseto premetteva quanto segue:
-roponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 884/2013 emesso dal Tribunale di Grosseto il 24.09.2013 in favore della RAGIONE_SOCIALE per un credito di € 7.879,10 originato da RAGIONE_SOCIALE eseguiti nel mese di aprile del 2011 sull’impianto elettrico della ubicata in Porto Ercole, come risultante dalla fattura n. 47 del 30.06.2011; Parte_1 RAGIONE_SOCIALE_2 Parte_2
–
l’attore -opponente chiedeva la revoca del provvedimento monitorio, contestando l’idoneità della documentazione, ex adverso offerta in comunicazione, volta a dimostrare l’esistenza del credito fatto valere, negando la consistenza di quest’ultimo e chiedendo la condanna del convenuto -opposto ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. In particolare, sponeva d’aver commissionato a quale titolare della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, esclusivamente lo spostamento del quadro elettrico e una modifica RAGIONE_SOCIALE al laboratorio artigianale sulla base di un preventivo di € 3.700,00 (il prezzo sarebbe stato concordato con l’appaltatore a corpo per tutti i RAGIONE_SOCIALE) inte gralmente onorato con la consegna di quattro assegni (tre da € 1.000,00 ciascuno e uno da € 700,00), mai restituitigli; il RAGIONE_SOCIALE ontestava, quindi, l’entità del credito indicato nella fattura allegata al ricorso per ingiunzione e imputava al Parte_1 CP_1 […] Pt_1 CP_1
d’aver subappaltato unilateralmente a terzi (RAGIONE_SOCIALE di alcuni RAGIONE_SOCIALE, i quali avevano poi rivolto le loro richieste/pretese economiche nei suoi confronti (più precisamente, l’RAGIONE_SOCIALE di veva richiesto al committ ente il saldo di alcune fatture per un totale di circa € 2.700,00); CP_3 CP_3
-si costituiva in giudizio quale titolare della RAGIONE_SOCIALE, chiedendo l’integrale rigetto dell’opposizione, in quanto infondata, e la con danna dell’attore per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. A sostegno delle sue ragioni, chiariva d’aver realizzato interventi più consistenti di quelli citati da controparte (tra cui l’adeguamento dei locali per ospitare il laboratorio, la realizzazione di un pozzo di raccolta delle acque per il raffreddamento dei macchinari di produzione, il posizionamento dei macchinari nel locale etc., come resocontati nel computo consuntivo n. 116/2011 e indicati nella fattura n. 47/NUMERO_DOCUMENTO, per un corrispettivo globale di € 7.879), che apprima cNOME una dilazione di pagamento e successivamente si rifiutò di saldare le opere; negava, inoltre, di aver subappaltato alcuni RAGIONE_SOCIALE ad un terzo, essendosi limitato a suggerire al RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE esecutrice delle opere di RAGIONE_SOCIALE, ponendolo in contatto con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di in ordine ai quattro assegni menzionati dall’ingiunto, precisava di averne incassato soltanto uno, ma per RAGIONE_SOCIALE eseguiti nel 2010 i n altro fondo dell’opponente, mentre gli altri tre furono consegnati alla RAGIONE_SOCIALE esecutrice delle opere murarie; RAGIONE_SOCIALE_1 CP_1 […] Pt_1 Pt_1 CP_3
-il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
-la causa veniva istruita con l’assunzione delle prove orali amm esse e con l’espletamento di C.T.U..
Il Tribunale Ordinario di Grosseto motivava la propria decisione come di seguito:
-è pacifico che, nella primavera del 2011, appaltò alla RAGIONE_SOCIALE alcuni RAGIONE_SOCIALE sull’impi anto elettrico del fondo commerciale recante l’insegna sito in Porto Ercole (GR), INDIRIZZO. Controversa è, invece, l’entità dei suddetti RAGIONE_SOCIALE; Parte_1 CP_1 Parte_2
-sulla base delle testimonianze assunte nel corso del giudizio, può ritenersi ragg iunta la prova dell’esecuzione degli interventi dettagliatamente elencati nel computo consuntivo allegato alla fattura n. 47/2011. I testi escussi (si allude ai RAGIONE_SOCIALEri e , dell’RAGIONE_SOCIALE all Per_1 Tes_1 Tes_2 Tes_3
dipendenti ‘epoca dei fatti), i quali appaiono attendibili, posto che il racconto fornito da ciascuno di essi è puntuale e intrinsecamente
coerente, hanno confermato di aver partecipato all’esecuzione dei suddetti interventi, precisando anche il numero degli operai impiegati nelle lavorazioni, il tempo necessario per il loro completamento e i materiali impiegati;
-il teste ha dichiarato di aver visto, durante il periodo in cui eseguì i RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, 3 operai alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE che si occupavano dell’impianto elettrico e anche della realizzazione di un pozzo di raccolta delle acque, e che a volte veniva lo stesso ; CP_3 RAGIONE_SOCIALE_1
-viceversa, i testi citati dall’attore opponente non hanno reso dichiarazioni util i. Uno di essi ha addirittura confermato non solo il rifacimento completo dell’impianto elettrico da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di ma anche l’intervento di questi e di alcuni suoi operai consistente nel trasferimento dei macchinari al l’interno del fondo commerciale; RAGIONE_SOCIALE_1
-in punto di quantificazione del corrispettivo dovuto a accertata l’inoperatività di una quantificazione pattizia -entrambe le parti, pur rappresentando di aver concordato un prezzo differente da quello dedotto dall’altra, non ne hanno fornito la prova occorre fare riferimento alle risultanze della C.T.U. disposta, immuni da vizi logici e di metodo; RAGIONE_SOCIALE_1
-l’esperto incaricato ha accertato la congruità delle voci esposte nel prospetto dei RAGIONE_SOCIALE n. 116 (computo consuntivo) allegato alla fattura n. 47/2011, e, precisamente, di quelle indicate con i nn. da 1 a 7 e n. 10 per un corrispettivo di € 6.797,00, I.V. A. al 20% inclusa, con la sola esclusione delle voci 8 (‘ Smontaggio interruttori sede di Orbetello e rimontaggio a Porto Ercole ‘), 9 (‘ Aiuto a portare dentro i macchinari ‘) e 11 (‘ Allungamento cavi frigorifero e sostituzione spina ‘);
-riguardo alla voce n. 9, tuttavia, si ritiene che il relativo compenso (pari a complessivi € 504,00) possa essere riconosciuto alla RAGIONE_SOCIALE, se non altro perché l’esecuzione dell’intervento è stata confermata espressamente da due testi estranei agli interessi delle parti sostiene di nulla dovere per tale lavoro, in quanto si offrì spontaneamente di eseguirlo e senza pretendere nulla, ma tale assunto risulta sfornito di prova); Pt_1 CP_1
-il compenso spettante all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di per opere eseguite e dimostrate ammonta ad € 7.301,00, I.V.A. al 20% inclusa; RAGIONE_SOCIALE_1
-la fattura NUMERO_DOCUMENTO e l’allegato computo consuntivo NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO non contengono voci relative agli interventi eseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE terza (demolizione del tramezzo e
ricostruzione spalletta; sistemazione delle piastrelle; RAGIONE_SOCIALE di imbiancatura e ripristino);
-gran parte dei testi hanno riferito che il RAGIONE_SOCIALE resenziò a tutte le fasi dei RAGIONE_SOCIALE, impartendo di volta in volta disposizioni circa la loro esecuzione. È quindi inverosimile che non si sia accorto della presenza di in loco , atteso che i due ben si conoscevano per altri RAGIONE_SOCIALE che quest’ultimo aveva realizzato a beneficio del primo. L’assunto di secondo cui egli non avrebbe mai ricevuto il computo consuntivo dei RAGIONE_SOCIALE è contraddetto dalla lettera raccomandata spedita dal suo legale il 26.07.2011, ove si menzionavano dati, manodopera, materiali e ‘ voce del 15/4/2011 ‘, i quali presupponevano necessariamente la piena conoscenza del computo dei RAGIONE_SOCIALE n. 116; Pt_1 CP_3 Pt_1
-dal momento che le opere in RAGIONE_SOCIALE del esulavano da quelle elencate nel computo consuntivo n. 116 e il che il RAGIONE_SOCIALE on poteva ignorare che l’incasso dei tre assegni (per complessivi € 2.700,00) fosse avvenuto proprio da parte d el , si ritiene che l’attore opponente avesse contezza di dover corrispondere a quest’ultimo un compenso autonomo a ulteriore rispetto a quello dovuto a e quindi nulla può essere scomputato dal prospetto riepilogativo di quest’ultimo; CP_3 Pt_1 CP_3 RAGIONE_SOCIALE_1
-per quel che concerne il quarto assegno, ossia quello effettivamente ricevuto e incassato da si rileva che a fronte dell’imputazione operata da questi alla diversa fattura n. 36/2011 – per interventi eseguiti dal 2009 al 2010 presso altra gelateria dell’attore -opponente sita in Orbetello -, il RAGIONE_SOCIALE i è limitato a una generica contestazione, sostenendo a più riprese di averli ampiamente saldati, ma non allegando o documentando alcunché di specifico; RAGIONE_SOCIALE_1 Pt_1
-l’accertamento del minor cre dito in capo a quale titolare della RAGIONE_SOCIALE, comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l’irripetibilità delle spese sostenute nella fase monitoria. Il tuttavia, va condannato a paga re al convenuto la somma di € 7.301,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; RAGIONE_SOCIALE_1 Pt_1
-le reciproche domande formulate ai sensi dell’art. 96 c.p.c. devono essere rigettate;
-le spese di lite del giudizio di opposizione seguono la soccombenza. Le spese della C.T.U. devono essere poste a carico dell’attore -opponente.
Proponeva appello avverso la decisione del Tribunale di Ordinario di Grosseto
per i seguenti motivi: […]
Errore di diritto, violazione dell’art. 2697 c.c., 1657 e 1658 c.c., 1664 c.c. assenza di motivazione, erronea lettura delle risultanze istruttorie e mancata corretta valutazione delle prove documentali
Il RAGIONE_SOCIALE ha provato di avere commissionato al dei RAGIONE_SOCIALE, che nello specifico consistevano nello spostamento del quadro elettrico e in una modifica RAGIONE_SOCIALE al laboratorio artigianale, RAGIONE_SOCIALE che la RAGIONE_SOCIALE si offriva di realizzare per la somma omnicomprensiva di € 3.700,00. Il contratto veniva concluso oralmente, a corpo e non a misura e proprio per questa ragione chiedeva al RAGIONE_SOCIALE che glieli consegnava, 4 assegni, 3 da € 1.000,00 ed 1 da € 700,00, a garanzia del suo adempimento. Non vi è prova alcuna di quanto sostenuto da controparte, ossia che i RAGIONE_SOCIALE commissionati dal RAGIONE_SOCIALE lla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avessero altra consistenza; tanto meno possono essere prese in considerazione le deposizioni dei dipendenti, che non sono affatto attendibili. Il RAGIONE_SOCIALE ha eseguito e terminato i soli RAGIONE_SOCIALE di cui al preventivo. Quanto richiesto in seguito, dopo ben 4 mesi, non è dovuto. Non è vero che realizzò, di concerto con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di un ponteggio di tubi innocenti per spostare le macchine frigorifero all’interno del loca le. I testimoni escussi hanno solo riferito che uno o due dipendenti della RAGIONE_SOCIALE si offrirono di aiutarli nella manovra di spostamento; mai si è parlato di un compenso/di una retribuzione, men che mai risulta provato che tale attività venne commissionata dal RAGIONE_SOCIALE. Non corrisponde a verità, né risulta provato, che il RAGIONE_SOCIALE abbia personalmente consegnato al RAGIONE_SOCIALE una volta terminati i RAGIONE_SOCIALE, la fattura n. 47/2011, la quale, invece, è stata inviata dalla controparte 4 mesi dopo il termine dei RAGIONE_SOCIALE. Il RAGIONE_SOCIALE con la lettera racc. del 26.07.2011 ha contestato prontamente gli importi richiesti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al suddetto documento fiscale/commerciale, eccependo come la manodopera fosse stata conteggiata in modo totalmente esorbitante e non attinente al reale svolgimento dei RAGIONE_SOCIALE e come i materiali utilizzati fossero stati indicati in quantità eccessive. Pt_1 CP_1 CP_1 Pt_1 Pt_1 CP_1 CP_1 CP_1 Persona_2 Pt_1 CP_1 Pt_1 Pt_1
Gravava sul l’onere di provare: di aver ri cevuto un ulteriore incarico rispetto a quello inizialmente conferitogli; di essere stato autorizzato dal committente a subappaltare taluni RAGIONE_SOCIALE; di essere stato autorizzato dal committente a variare (in aumento) il prezzo originariamente pattuito. RAGIONE_SOCIALE_1
Il Tribunale di Grosseto ha omesso di valutare, caso per caso, se le dichiarazioni dei testimoni fossero convincenti o meno; la conferma della non attendibilità delle deposizioni dei dipendenti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la si ricava dalle conclusioni del C.T.U., il quale ha escluso la verificabilità della congruità di buona parte delle lavorazioni asseritamente eseguite (ci si riferisce, in particolare, alle voci da 7 a 11 di cui al computo n. 116/2011) e ha ridimensionato l’impiego del personale e dei materiali . I testi e hanno semplicemente riferito che il diede spontaneamente, di sua iniziativa una mano a portare i frigoriferi dentro il locale, ma non hanno mai sostenuto che tale aiuto costituisse adempimento di un’obbligazione contrattu ale assunta da nei confronti di Il Tribunale, che ha mostrato di nutrire forti dubbi riguardo alla reale consistenza dei RAGIONE_SOCIALE edili effettivamente svolti all’interno del locale commerciale, sembra, inoltre, non aver correttamente inteso le dichiarazioni dello stesso ; Per_ Tes_4 CP_1 CP_1 Pt_1 CP_3
Errore di diritto, violazione art. 2697 c.c. e 1657 c.c. carenza/assenza di motivazione, erronea lettura delle risultanze istruttorie e mancata corretta valutazione delle prove documentali
Il teste ha deposto senza esitazioni riguardo alla conclusione inter partes di un accordo sul prezzo per i RAGIONE_SOCIALE da eseguire. Il prezzo pattuito, come da preventivo, era a corpo e ammontava ad € 3.700,00 omnia . Si rammenti che il contratto di appalto non richiede, né ad substantiam né ad probationem , la forma scritta; e infatti, nel caso di specie, il contratto venne stipulato in forma orale. Tes_5
Il giudice di prime cure non avrebbe dovuto per alcuna ragione discostarsi, neppure parzialmente, dalle conclusioni del C.T.U. da egli nominato e incaricato. Quantomeno avrebbe dovuto chiarire i motivi in fatto e in diritto che lo avevano indotto a tanto.
Errore di diritto, violazione art. 2697 c.c. carenza di motivazione, erronea lettura delle risultanze istruttorie e mancata corretta valutazione delle prove documentali Il RAGIONE_SOCIALE ha sempre sostenuto che procedette alla contestazione della somma richiesta da controparte nel momento in cui ricevette da costei, dopo 4 mesi dal termine dei RAGIONE_SOCIALE, la documentazione fiscale e contabile. Non è vero neppure che il RAGIONE_SOCIALE fosse sempre presente sui luoghi ed impartisse direttive. Non può sfuggire alla Corte la genericità delle deposizioni sul punto dei dipendenti della RAGIONE_SOCIALE. Il RAGIONE_SOCIALE on ha impartito alcuna direttiva né ha commissionato RAGIONE_SOCIALE extra rispetto a quelli pattuiti. Un appalto ‘a corpo’ non può trasformarsi progressivamente in appalto ‘a misura’. Perciò, anche qualora fossero stati effettivamente svolti dei RAGIONE_SOCIALE aggiuntivi su richiesta del committente o per effetto di varianti, essi avrebbero dovuto essere Pt_1 Pt_1 Pt_1
calcolati ‘a misura’ limitatamente alle quantità variate, mentre le parti di opere rimaste invariate avrebbero dovuto essere compensate secondo il prezzo ‘a corpo’ accettato dall’appaltatore. Il numero di ore e la forza lavoro che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di aver impiegato non appaiono congrue.
Erronea valutazione delle risultanze istruttorie, mancanza di prova violazione dell’articolo 2697 c.c. violazione dell’art. 1193 c.c.
Non corrisponde a verità che l’assegno di € 1000,00 incassato dal fosse diretto al pagamento di un lavoro diverso da quello oggetto di giudizio. Il Tribunale sembra non avere considerato che i 4 assegni bancari, tre da € 1000,00 ed uno da € 700,00, erano stati firmati da in modo che il cioè il creditore, potesse poi riempirli/compilarli per la parte relativa al prenditore. Insomma, si trattava, secondo una prassi commerciale assolutamente normale e tollerata, di assegni a garanzia parzialmente emessi in bianco dal soggetto debitore e consegnati al creditore che doveva eseguire i RAGIONE_SOCIALE, senza indicare altri estremi; essi potevano così essere successivamente compilati dal creditore stesso. ha accettato gli assegni quale mezzo di pagamento dei RAGIONE_SOCIALE che il li aveva commissionato. Il fatto poi che il li abbia ceduti ad un terzo in adempimento di un suo debito è fatto che non rileva. Nella sostanza, il o ha pagato per il lavoro commissionato. La circostanza che il RAGIONE_SOCIALE ossa aver visto il nel suo fondo, oltre che non provata, non è rilevante e non dimostra che il subappalto fosse stato autorizzato. CP_1 Pt_1 CP_1 RAGIONE_SOCIALE_1 Pt_1 CP_1 Pt_1 Pt_1 CP_3
Non vi era motivo per il i verificare in banca chi avesse materialmente portato all’incasso gli assegni da lui emessi (nel 2011 era obbligatorio la clausola di non trasferibilità solo per gli importi superiori ad € 1.000,00). Il Tribunale ha errato nel considerare l’assegno inca ssato da come destinato al pagamento di un precedente e diverso lavoro. Non era onere del il quale ha correttamente eseguito l’imputazione ai sensi dell’art. 1193 c.c., dimostrare se, come e quando avesse saldato le fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE per precedenti RAGIONE_SOCIALE. Il Tribunale, di conseguenze, avrebbe dovuto perlomeno scomputare dal totale la somma di € 1.000,00; Pt_1 CP_1 Pt_1
Erronea valutazione di diritto articolo 91 c.p.c., erronea valutazione delle prove, riforma del capo sulle spese
Alla riforma della sentenza di primo grado dovrà far seguito anche un nuovo regolamento delle spese di lite, le quali dovranno essere liquidate a favore del RAGIONE_SOCIALE Comunque, il giudice di prime cure, alla luce del parziale accoglimento dell’oppo sizione e della revoca del decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto assolutamente PtNUMERO_DOCUMENTO
considerare la soccombenza parziale del La proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal giudice di prime cure (che prevedeva la dazione di € 2.800,00) lasciava intendere che il Tribunale di Grosseto avesse ben interpretato le conclusioni della c.t.u. e che si fosse avveduto delle lacune probatorie dell’opposto. CP_1
Con l’atto di citazione in appello introduttivo del presente giudizio, chiedeva altresì la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 283 c.p.c., sia per la probabile fondatezza del gravame, sia per il grave rischio di subire un danno irreparabile in caso di esecuzione del provvedimento, anche alla luce di una sua situazione patrimoniale, a suo dire, compromessa. Parte_1
Si costituiva in giudizio quale titolare della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, contestando i motivi di gravame e chiedendo il rigetto dell’appello proposto da per le seguenti ragioni: RAGIONE_SOCIALE_1 Parte_1
-l’istruttoria svolta in primo grado su richiesta della RAGIONE_SOCIALE ha pienamente confermato i fatti dedotti a sostegno della richiesta di pagamento. In particolare, ha confermato in modo incontrovertibi le l’esatta esecuzione di tutti i RAGIONE_SOCIALE elencati nel NUMERO_DOCUMENTO allegato alla NUMERO_DOCUMENTO, l’assenza di iniziale preventivo, l’incarico conferito dal i volta in volta per ogni singola lavorazione, l’inesistenza di un contratto di appalto concluso ‘a corpo’, il ricevimento della fattura n. 47/2011 e dell’allegato consuntivo n. 116, nonché l’inesistenza di un subappalto tra la RAGIONE_SOCIALE e il L’opponente non ha mai negato che i RAGIONE_SOCIALE di cui al documento riepilogativo n. 116 allegato alla fattura NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO vennero eseguiti dal si è soltanto limitato a sostenere di aver commissionato interventi minori e di averli regolarmente pagati. I testi e all’epoca dipendenti della RAGIONE_SOCIALE, hanno tutti confermato di aver partecipato all’esecuzione degli interventi elencati nel dettaglio allegato alla fattura n. 47NUMERO_DOCUMENTO. Il teste dal canto suo, ha precisato di non sapere se furono commissionati RAGIONE_SOCIALE ulteriori nel corso del rapporto; il teste oltre al completo rifacimento dell’impianto elettrico a servizio del locale, ha affermato che lui stessi e il RAGIONE_SOCIALE riuscirono a trasferire i macchinari all’interno del fondo grazie all’intervento de l e dei suoi 3 operai. Dalle deposizioni dei testi e (attendibili, puntuali e intrinsecamente coerenti) si evince il che il RAGIONE_SOCIALE resenziò a tutte le fasi dei RAGIONE_SOCIALE, aprendo e chiudendo il locale e impartendo di volta in volta disposizioni circa gli interventi da eseguire. Non si trattò, dunque, di presenze sporadiche e occasionali. Nessuno Pt_1 CP_1 CP_3 CP_1 Tes_1 Tes_2 Tes_6 Per_1 Tes_5 Tes_4 Per_ CP_1 Tes_2 Per_ Per_1 Tes_7 Pt_1
dei testimoni sentiti ha confermato l’esistenza di un preventivo. Le dichiarazioni del teste si palesano assai poco credibili; non si capisce, infatti, perché, a fronte di un lavoro asseritamente del valore di € 1.500,00 (€. 500,00 per lo spostamento del solo quadro elettrico ed € 1.000,00 per la realizzazione del pozzo), il avrebbe poi emesso asseg ni ‘a garanzia’ per ben €. 3.700,00. Occorre precisare che la RAGIONE_SOCIALE non realizzò un semplice pozzetto, ma un vero e proprio pozzo di consistenti dimensioni, come accertato dal C.T.U., il quale ha dato atto della congruità del corrispettivo richiesto per detta opera; Tes_5 Pt_1
-si sottolinea che non è mai esistito un preventivo; nessun teste ne ha mai fatto menzione e controparte non l’ha mai prodotto. Quanto all’intervento consistito nello spostamento/trasferimento dei macchinari all’interno del la boratorio artigianale (voce n. 9 di cui al consuntivo n. 116), è ovvio, data la sua natura, che il C.T.U. non ha potuto riscontrare tale lavoro in sede di sopralluogo effettuato nell’ambito delle operazioni peritali. Il Tribunale, tuttavia, ha correttament e ritenuto acquisita la prova anche di tale lavoro dalle testimonianze di e Tes_4 Per_
-è certo e incontrovertibile che il RAGIONE_SOCIALE onoscesse bene il consuntivo n. 116 allegato alla fattura NUMERO_DOCUMENTO perché in difetto non avrebbe potuto, con la raccomandata del 26.07.2011, contestazioni con riferimento a dati -manodopera, materiali e ‘voce 15.4.2011’ ricavabili per l’appunto solo dal computo consuntivo dei RAGIONE_SOCIALE n. 116, atteso che la fattura NUMERO_DOCUMENTO non ne fa menzione, rimandando all’allegato per il dettaglio dei RAGIONE_SOCIALE e degli importi dovuti per ciascuno di essi. Il Tribunale, tra l’altro, non ha mai affermato che tali documenti vennero consegnati a mani dal al Fatta eccezione per le voci n. 8, n. 9 e n. 11, il C.T.U. ha appurato la congruità degli importi richiesti per ogni singolo lavoro elencato nel consuntivo n. 116; Pt_1 CP_1 Pt_1
-della demolizione del tramezzo interno e della sua ricostruzione in posizione più avanzata, al fine di ampliare il vano retrostante da destinare a laboratorio, si occupò il il quale eseguì detti RAGIONE_SOCIALE, nei mesi di marzo e aprile 2011, secondo gli accordi direttamente intercorsi con il le direttive dal medesimo impartite. Tra la RAGIONE_SOCIALE e non è mai intercorso un contratto di subappalto. La fattura n. 47/2011 e il consuntivo n. 116/2011 non riportano voci relativi agli interventi eseguiti dal . Come si ricava dalla testimonianza di conosceva bene il , CP_3 Pt_1 CP_3 CP_3 Tes_8 Pt_1 CP_3
avendo quest’ultimo già svo lto in precedenza dei RAGIONE_SOCIALE per lui, e lo accompagnò personalmente sul cantiere. 3 dei quattro assegni emessi da (due di € 1.000,00 e uno di € 700,00) erano destinati a pagare il RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE da egli eseguiti nella gelateria di Porto Ercole e furono da quest’ultimo regolarmente incassati. L’ulteriore assegno da € 1.000,00 fu invece emesso a saldo della fatt. n. 36 del 30.05.2011, relativa ad altri RAGIONE_SOCIALE svolti dal in favore del in un periodo differente. Era preciso onere di imostrare che la fattura n. 36/2011 era già stata pagata. Parlando di ‘ assegni firmati ma parzialmente in bianco così da poter essere successivamente riempiti ‘ l’appellante introduce una circostanza in fatto nuova e inammissibile perché mai dedotta con nessuna delle precedenti difese di primo grado. Se i 4 assegni fossero davvero stati rilasciati dal prima dell’inizio dei RAGIONE_SOCIALE oggetto della fattura n. 47/2011 e a garanzia dell’adempimento dell’obbligazione di pagamento del corrispettivo per i medesimi, essi avrebbero inevitabilmente recato il nominativo del come beneficiario; Parte_1 CP_3 CP_1 Pt_1 Pt_1 Pt_1 CP_1
-nel porre le spese di lite a carico di il giudice di prime cure ha chiaramente tenuto conto del fatto che il diritto al corrispettivo è stato escluso solo con riferimento alle voci n. 8 e n. 11 (dunque per un importo esiguo); Parte_1
-la condotta processuale dell’appellante, la quale costituisce un evidente abuso del diritto di azione in danno del diritto di credito del ritenuto legittimo dal Tribunale di Grosseto, e la manifesta infondatezza/pretestuosità dell’appello proposto giustificano la condanna di per responsabilità aggravata; CP_1 Parte_1
-l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. non può essere accolta per carenza assoluta dei presupposti di legge.
All’udienza del 18 giugno 2024, tenutasi nelle forme di cui all’art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione nel merito assorbe la decisione sulla istanza di sospensione del l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c..
L’appello proposto da è infondato e deve essere rigettato. Parte_1
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento del corrispettivo ad essa spettante quale appaltatrice per una serie di RAGIONE_SOCIALE, NUMERO_DOCUMENTO
commissionatigli da eseguiti nel fondo commerciale di quest’ultimo sito in Porto Ercole INDIRIZZOMonte Argentario (INDIRIZZO), finalizzati alla realizzazione di un vano laboratorio per la produzione artigianale di gelato. Parte_1
Ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, l’odierna appellata ha offerto in comunicazione la fattura n. 47 del 30/06/2011, per l’importo complessivo di € 7.879,10 (di cui € 6.595,90 di imponibile ed € 1.313,20 di I.V. A. al 20%), accompagnata dal doc. n° 116, contenente l’elenco dettagliato delle opere, con indicazione, per ciascuna lavorazione, della data o del periodo di svolgimento, del numero di operai impiegati, delle ore necessarie al completamento, del costo della manodopera e del costo dei materiali utilizzati.
Nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 884/2013, a dedotto, in sintesi: di aver commissionato alla RAGIONE_SOCIALE, nella primavera del 2011 (mese di marzo), mediante la conclusione di contratto di appalto verbale e a corpo, soltanto lo spostamento del quadro elettrico ed una modesta modifica RAGIONE_SOCIALE al laboratorio artigianale, consistente nella creazione di un pozzetto di raccolta delle acque per i macchinari frigorifero; di non aver commissionato i RAGIONE_SOCIALE contabilizzati nel computo consuntivo n. 116 allegato alla fattura n. 47/2011; che per il suddetto intervento la RAGIONE_SOCIALE aveva preventivato una spesa complessiva di € 3.700,00, cifra sulla quale le parti si erano accordate; di aver emesso e rilasciato, a garanzia del pagamento di tale importo, n. 4 assegni, di cui 3 da € 1.000,00 cadauno e 1 da € 700,00, poi regolarmente incassati da controparte; che, pertanto, nient’altro era dovuto a titolo di corrispettivo per i RAGIONE_SOCIALE eseguiti; di aver scoperto soltanto in seguito che la RAGIONE_SOCIALE, senza il suo previo consenso, aveva subappaltato alcuni RAGIONE_SOCIALE edili all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE Parte_1 CP_3
In definitiva, come osservato dal giudice di prime cure, è pacifico che le parti abbiano a suo tempo concluso un contratto di appalto avente ad oggetto alcuni RAGIONE_SOCIALE all’interno del fondo commerciale a insegna sito in Porto Ercole -Monte Argentario (INDIRIZZO. Oggett o di controversia sono invece l’entità, la consistenza, la tipologia dei RAGIONE_SOCIALE che vennero effettivamente eseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE e per i quali la medesima poteva legittimamente pretendere il pagamento del corrispettivo; l’altra questione dibattuta è se i € 3.700,00 già versati da mediante assegni bancari fossero o meno destinati a pagare l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE appaltatrice per i RAGIONE_SOCIALE di cui è causa e, dunque, se possano o meno considerarsi integralmente satisfattivi della pretesa economica ex adverso avanzata. Parte_3 Parte_1
Riguardo al primo aspetto, le risultanze dell’istruzione probatoria condotta dinanzi al Tribunale di Grosseto -di cui non si ravvisano affatto i « plurimi travisamenti » (v. pag. 14 dell’atto introduttivo del presente giudizio) denunciati dall’appellante – avvalorano la ricostruzione dei fatti fornita dalla odierna appellata. Sul capitolo 1) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata da RAGIONE_SOCIALE in data 12.07.2014 (‘ Vero che gli interventi eseguiti nella primavera del 2011, prima del ponte Pasquale di quell’anno, dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di presso il fondo commerciale sito in INDIRIZZO, all’insegna ‘ ‘ sono quello descritti nel consuntivo dei RAGIONE_SOCIALE che Le si mostra (doc. 1 allegato al fascicolo di parte opposta)? ‘) i testi , tutti lavoratori alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE_1 Parte_2 Per_1
, e COGNOME all’epoca dei fatti, hanno dichiarato quanto segue: Tes_9 Tes_2 Tes_3
(sentito all’udienza del 06.03.2015): « Confermo che io ed altri 3 operai del abbiamo eseguito tutti i RAGIONE_SOCIALE di cui al doc. 1 di parte opposta, non ricordo esattamente quanto tempo durarono i RAGIONE_SOCIALE, ma sicuramente per il mese di maggio erano finiti. Ricordo che dovevamo cercare di finirli perché il locale potesse aprire per la Pasqua. Confermo che per il lavoro di scasso per il pozzo impiegammo complessivamente circa 119 ore » -« A seconda del lavoro che si doveva fare di giorno in giorno eravamo presenti da 2 a 4 operai »; Testimone_10 CP_1 Tes_11
(sentito alla udienza del 03.03.2015): « Preciso che io ho lavorato allo scavo per il pozzo ed alla sostituzione del quadro elettrico con tutto il nuovo impianto elettrico. Ricordo che questi RAGIONE_SOCIALE li abbiamo eseguiti in 2 o 3 operai della RAGIONE_SOCIALE. Ricordo che al pozzo abbiamo lavorato in 2-3 operai per due settimane circa a tempo pieno. Non posso riferire sui RAGIONE_SOCIALE fatti dal quando non ero presente »; Testimone_12 CP_1
(sentito alla udienza del 27.06.2017): « Sì confermo quanto al capitolo ed il documento NUMERO_DOCUMENTO che mi si mostra ». ha altresì: confermato le circostanze di cui al cap. 2) sempre della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata dalla odierna appellata, ossia che la RAGIONE_SOCIALE ricostruì, presso i locali della gelateria ‘ ‘ di Porto Ercole, tutte le linee elettriche, comprese quelle della zona vendita e quelle in arrivo dal contatore generale, nonché quelle del laboratorio per la produzione del gelato artigianale, precisando che fu lui stesso a realizzare l’impianto elettrico in questione; confermato che la RAGIONE_SOCIALE realizzò un pozzo di Testimone_13 Testimone_13 Parte_2
raccolta delle acque per il raffreddamento dei macchinari di produzione all’interno del locale laboratorio (cfr. cap. 3) ); confermato che la realizzazione di tale pozzo impegnò 3 operai per tredici giorni lavorativi, dal 21.03.2011 al 02.04.2011, come descritto nel consuntivo RAGIONE_SOCIALE prodotto come doc. 1 da parte opposta (cfr. cap. 4) ), precisando che vide i suoi colleghi fare la buca e che poi vi posizionarono la pompa;
(sent ito alla udienza del 04.10.2019): «… posso confermare che sono stati eseguiti i RAGIONE_SOCIALE di cui al documento che mi viene mostrato, ai quali ho parzialmente partecipato …». ha altresì affermato: « sì è vero praticamente rifacemmo tutto l’impianto elettrico in quanto il vecchio impianto non avrebbe sostenuto la richiesta di energia dei nuovi macchinari » (cfr. cap. 2)); che la RAGIONE_SOCIALE realizzò il pozzo di raccolta delle acque per il raffreddamento dei macchinari di produzione all’interno del locale laboratorio, puntualizzando di aver partecipato personalmente al lavoro (cfr. cap. 3) ); che la realizzazione di tale pozzo impegnò 3 operai per tredici giorni lavorativi, dal 21.03.2011 al 02.04.2011, come descritto nel consuntivo RAGIONE_SOCIALE prodotto come doc. 1 da parte opposta (cfr. cap. 4) ). Testimone_14 Testimone_14
Non vi è concreto motivo di dubitare della attendibilità dei sopramenzionati testi; il sol fatto che gli stessi fossero, nel 2011 così come al momento dell’escussione, dipendenti della RAGIONE_SOCIALE non è di per sé sufficiente a minare la veridicità del racconto fornito da ciascuno di essi, attesa la puntualità e intrinseca coerenza del medesimo. Non si rinvengono contraddizioni tra le rispettive dichiarazioni rese dai testi, le quali, anzi, come osservato dal primo giudice, trovano sostanziale conferma in quelle dell’altro.
La credibilità della versione prospettata dalla RAGIONE_SOCIALE nei propri scritti difensivi e dai testi dalla stessa citati risulta avvalorata dalle dichiarazioni rese da
sentito alla udienza del 06.03.2015, il quale ha riferito quanto segue: « ricordo che in quel periodo di 10 giorni (il teste, nel rispondere al capitolo 10) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata da RAGIONE_SOCIALE, aveva precisato che i RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE da egli svolti avevano richiesto una decina di giorni a tempo pieno, n.d.r.) io vedevo che c’erano 3 operai del che lavoravano occupandosi dell’impianto elettrico ed a volte veniva anche il in persona. Ricordo che gli operai si occuparono anche della realizzazione di un pozzo di raccolta delle acque… ». CP_3 CP_1 CP_1
Dunque, come correttamente sottolineato dal giudice di prime cure, alla luce delle anzidette deposizioni testimoniali, può ritenersi raggiunta la prova dell’esecuzione degli interventi dettagliatamente elencati nel doc. 116 allegato alla fattura NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO del 30.06.2011 emessa dalla RAGIONE_SOCIALE (anche sotto il profilo del tempo necessario per il loro completamento e dei materiali impiegati); esecuzione che persino il RAGIONE_SOCIALE ha potuto constatare, ad eccezione di talune lavorazioni di cui si dirà meglio fra breve. Persona_3
Con ordinanza del 10.11.2020, al consulente tecnico di ufficio nominato è stato sottoposto il seguente quesito: « Letti gli atti, vista la documentazione depositata dalle parti, sentite le stesse e i loro eventuali consulenti tecnici, accerti la congruità delle voci richiamate nel NUMERO_DOCUMENTO e dei prezzi ivi applicati rispetto ai RAGIONE_SOCIALE asseritamente svolti dall’opposto e riscontrati all’esito della prova testimoniale svolta ». Come si evince dalla relazione tecnica depositata in data 24.01.2022, il perito incaricato, dopo aver analizzato gli atti di parte e la documentazione prodotta in giudizio, dopo aver verificato lo stato dei luoghi alla presenza dei CC.TT.PP. e dopo aver comparato al medesimo le singole voci di cui al doc. 116/2011 (c.d. computo consuntivo) al fine di appurare l’effettivo svolg imento o meno delle opere asseritamente eseguite dalla RAGIONE_SOCIALE nonché la congruità dei prezzi praticati dall’appaltatrice, è pervenuto, in un primo momento, alle seguenti conclusioni: « in base allo stato dei luoghi rilevato e agli atti esaminati si ritiene che una corretta valutazione dei RAGIONE_SOCIALE preveda la conferma e congruità delle opere dal punto 1 al punto 6 escludendo le lavorazioni dal punto 7 al 11 in quanto non valutabili.
Pertanto, si ritiene che l’importo congruo dei RAGIONE_SOCIALE effet tuati sia il seguente:
Totale manodopera iva esclusa € 4172,00
Totale materiali iva esclusa € 1194,00
Totale iva esclusa € 5366,00 ».
Dopodiché, alla luce delle osservazioni formulate dal C.T. di parte convenuta RAGIONE_SOCIALE, il C.T.U. ha parzialmente rivisto le proprie conclusioni includendo nel complessivo importo da riconoscere all’appaltatrice la voce n. 7 (‘ Proseguimento RAGIONE_SOCIALE impianto elettrico ‘) per un totale di € 84,00, trattandosi del costo della manodopera per le lavorazioni di cui alla precedente voce n. 6, e la voce n. 10 (‘ Allaccio macchine gelato. Praticato i fori e messo pressacavi. Passaggio cavi per autoclave e galleggiante elettrico per pompa pozzo. Fatto collegamenti e separazione linee luci e prese vendita. Mat.: 1 galleggiante elettrico 10 mt., 2 int mgt 6/16°, 4
pressacavi, 5 mt cavo 3×1, 5 FG7 ‘) per un totale di € 194,50 (di cui € 140,00 per costo della manodopera ed € 54,50 per costo dei materiali).
Il C.T.U. ha espunto dal calcolo finale le voci n. 8, n. 9 e n. 11 di cui al doc. 116, in quanto lavorazioni non riscontrabili in sede di sopralluogo e, dunque, non valutabili.
Il giudice di prime cure, tuttavia, ha ritenuto di dover riconoscere alla RAGIONE_SOCIALE anche il compenso per la voce n. 9 (‘ Aiutato RAGIONE_SOCIALE a portare dentro i macchinari ‘), ammontante a complessivi € 504,00 (I.V.A. al 20% inclusa).
Premesso che tale ultimo intervento sub voce n. 9, data la sua natura, non era ovviamente riscontrabile dal C.T.U. al momento del suo sopralluogo presso il locale (come evidenziato da parte appellata a pag. 15 della comparsa di costituzione nel presente giudizio depositata in data 08.02.2023), la decisione del Tribunale di Grosseto sul punto appare immune da errori, poggiando sulla prova testimoniale assunta e, segnatamente, sulle dichiarazioni rese dai RAGIONE_SOCIALEri e della società RAGIONE_SOCIALE, la quale si occupa(va) della progettazione e costruzione di impianti di refrigerazione e Per_ Tes_4
di cui era cliente (fermo restando che anche i dipendenti della RAGIONE_SOCIALE hanno confermato l’effettuazione dell’intervento in esame, cfr., ad esempio, dichiarazioni rese dal teste all’udienza del 27.06.2017). Il primo, sentito alla udienza del 06.03.2015, in merito al cap. 5) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata da RAGIONE_SOCIALE (‘ Vero che, su richiesta del sig. la RAGIONE_SOCIALE, con i propri operai, collaborò anche al posizionamento dei macchinari all’in tero del laboratorio? ‘) ha riferito quanto segue: « Ricordo che io chiesi al di aiutarmi a portare le macchine frigorifere dall’altra parte della gelateria, cosa che egli fece con 1 o 2 operai, noi eravamo in 4. Al massimo ci abbiamo messo un pomeriggio ». Sul cap. 6) (‘ Vero che, considerate le ridotte dimensioni del locale e per evitare la rimozione del lungo bancone di esposizione del gelato che occupava quasi per intero la larghezza dell’area di vendita del fondo, sempre su richiesta del sig. la RAGIONE_SOCIALE realizzò un ponte di tubi innocenti con cui la RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘, coadiuvata per 5 ore consecutive da n. 3 operai della RAGIONE_SOCIALE, riuscì a traslare all’interno del laboratorio i macchinari della ? ‘) ha così risposto: « è vero si tratta delle circostanze di cui ho riferito in riferimento al cap. 5 ». Il secondo, sentito alla udienza del 24.01.2020 (nel corso della quale precisò che « l’impianto elettrico era stato fatto tutto nuovo, non so se eseguito dalla RAGIONE_SOCIALE presumo di sì… »), ha dichiarato espressamente: «… ero presente allo spostamento dei macchinari per gelateria dal locale di Orbetello a quello di Porto Ercole del sig. Abbiamo eseguito lo spostamento dei macchinari io, il Parte_1 Tes_2 Pt_1 CP_1 Pt_1 Parte_2 CP_1 Pt_1
mio socio e un operaio e 3 operai della RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE personalmente ». La critica rivolta da alla sentenza del giudice del Tribunale di Grosseto, il quale, secondo il suo parere, si sarebbe discostato dalle conclusioni del C.T.U. senza chiarire le ragioni in fatto e in diritto che lo hanno indotto a tanto (cfr. pag. 23 dell’atto di citazione in appello), si rivela perciò priva di pregio. Persona_2 CP_1 CP_1 Parte_1
Per quel che concerne l’assunto di parte appellante secondo cui « si offrì di eseguire sua sponte (lo spostamento dei macchinari) aiutando la società (la RAGIONE_SOCIALE) e senza nulla pretendere per detto modesto lavoro » (v. atto di citazione in appello, pag. 23), come giustamente rimarcato dal giudice di prime cure (pag. 5 della sentenza impugnata), esso non risulta suffragato da alcun elemento di prova acquisito. CP_1
Dunque, il compenso spettante all’RAGIONE_SOCIALE, nella persona del suo titolare per le opere di cui può ritenersi dimostrata l ‘esecuzione non coincide con la somma di cui è stato ingiunto il pagamento (a titolo di sorte capitale) con il provvedimento monitorio n. 884/2013 emesso il 24.09.2013 (€ 7.879,10), bensì con il minore importo individuato dal giudice di prime cure. RAGIONE_SOCIALE_1
Le alle gazioni dell’appellante a proposito della reale entità dell’opera o delle opere commissionate alla RAGIONE_SOCIALE, in assenza di un contratto di appalto scritto così come di un capitolato dei RAGIONE_SOCIALE, neppure possono trovare conforto nelle deposizioni dei testi da egli citati. Come sottolineato dal Tribunale di Grosseto, il RAGIONE_SOCIALE (cugino di , sentito alla udienza del 24.01.2020, oltre a riferire di aver partecipato ad un primo incontro tra l’odierno appellante e il RAGIONE_SOCIALE avvenuto nel mese di marzo del 2011 all’interno della gelateria, in occasione del quale le parti discussero dello spostamento del quadro elettrico e del pozzo da realizzare per l’attingimento dell’acqua per alimentare i motor i dei banchi di raffreddamento dei frigoriferi, ha precisato: «… non sono a conoscenza dei fatti dopo quell’incontro. Non so se sono stati commissionati ulteriori RAGIONE_SOCIALE dopo quella data ». Sempre il RAGIONE_SOCIALE in merito ai fatti dedotti nel cap. 4 di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata da in data 14.07.2024 (‘ Vero che il RAGIONE_SOCIALE terminava i RAGIONE_SOCIALE eseguiti nella qualità e quantità esattamente corrispondente al preventivo: nello specifico lo spostamento del quadro elettrico ed una modifica RAGIONE_SOCIALE al laboratorio artigianale ‘) si è limitato ad affermare « nulla so » (al pari dei RAGIONE_SOCIALEri e . Parte_1 Testimone_15 Parte_1 CP_1 Tes_5 Parte_1 CP_1 Per_ Tes_4
Ebbene, quandanche fosse vero che il RAGIONE_SOCIALE aveva inizialmente affidato alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di soltanto il compito di spostare il quadro elettrico ed una modesta modifica RAGIONE_SOCIALE al laboratorio artigianale Pt_1 RAGIONE_SOCIALE_1
consistente nella creazione di un pozzetto di raccolta delle acque per i macchinari frigorifero, nulla esclude, in mancanza di prova (documentale e dichiarativa) contraria, che le parti si siano in seguito accordate in maniera diversa, ampliando il novero delle opere commissionate alla RAGIONE_SOCIALE appaltatrice fino a ricomprendervi tutti i RAGIONE_SOCIALE di cui al già noto doc. 116.
Circa i 3.700,00 € (I.V.A. compresa) versati dal SigNOME a mezzo n. 4 assegni bancari, con i quali egli avrebbe integralmente onorato il suo debito nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, come da preventivo di spesa presentatogli da quest’ultima a suo tempo, giova, anzitutto, focalizzare l’attenzione sulle testimonianze di NOME […]
e tutti citati dal Sentiti sul cap. 2) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata dall’odierno appellante in data 14.07.2014 -‘ Vero che la RAGIONE_SOCIALE presentava un preventivo di spese per l’opera commissionatagli dal ari ad € 3.700,00 e contestualmente chi edeva al signor che glieli consegnava, l’emissione di n. 4 assegni, -3 da € 1.000,00 ed 1 da € 700,00 -, a garanzia ‘ -tutti e tre hanno risposto « nulla so ». La ricostruzione dei fatti così come offerta dall’attore -opponente, dunque, non risulta minimamente suffragata dalle deposizioni dei sopracitati soggetti e neppure da quella Tes_15 Testimone_16 Persona_2 Pt_1 Pt_1 Pt_1
di
CP_3
Egli, in particolare:
-ha dichiarato che venne contattato da il quale gli disse che c’erano dei RAGIONE_SOCIALE da svolgere nella gelateria di il teste , sentito sui fatti dedotti nel cap. 10) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta-opposta in primo grado -‘ Vero che il sig. ommissionò la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE eseguiti nei mesi di marzo e aprile 2011 presso i locali del fondo commerciale all’insegna ? ‘ -ha asserito « Sì, è vero al momento in cui facemmo il sopralluogo dei RAGIONE_SOCIALE fu fatto il nome della RAGIONE_SOCIALE e il sig. NOME al di chiamarlo per organizzarsi per il lavoro dicendo che poi l’avrebbe pagato il erson almente »); RAGIONE_SOCIALE_1 Parte_1 Tes_3 Pt_1 […] CP_3 Parte_4 CP_3 Pt_1 CP_1 Pt_1
-ha dichiarato che conosceva già da prima tanto il RAGIONE_SOCIALE quanto il RAGIONE_SOCIALE avendo svolto dei RAGIONE_SOCIALE per conto di entrambi in passato; CP_1 Pt_1
-ha dichiarato di aver eseguito RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE seguendo le istruzioni che gli dava il in merito al cap. 10) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta-opposta in primo grado, il teste ha Pt_1 Testimone_13
affermato: «… so che i RAGIONE_SOCIALE erano stati affidati al e che il gli impartiva le direttive »); CP_3 Pt_1
-ha dichiarato che, mentre era in procinto di ultimare i RAGIONE_SOCIALE di sua spettanza, il RAGIONE_SOCIALE li cNOME di preparare il conto; Pt_1
-ha dichiarato di aver preparato, a seguito di tale richiesta, le fatture intestate direttamente al RAGIONE_SOCIALE di averle consegnate al il quale gli disse che le avrebbe a sua volta consegnate all’odierno appellante; Pt_1 CPNUMERO_DOCUMENTO
-ha dichiarato che trascorsi altri giorni si recò presso gli uffici della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE il quale gli consegnò degli assegni firmati da CP_1 Pt_1
er un importo complessivo di € 2.700,00, che incassò regolarmente. Preme rammentare quanto riferito dal teste in merito al cap. 11) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata dalla RAGIONE_SOCIALE: «… ho visto gli assegni da noi in magazzino in quanto il NOME al la cortesia di consegnarli al »; […] Testimone_14 Pt_1 CP_1 CP_3
-ha confermato di aver eseguito i RAGIONE_SOCIALE indicati nelle fatture n. 4 (‘ per demolizione tramezzo e ricostruzione spalletta in INDIRIZZO INDIRIZZO‘), 5 (‘ per sistemazione delle piastrelle ‘) e 6 (‘ per RAGIONE_SOCIALE di imbiancatura e ripristino ‘) del 12.04.2011, tutte intestate al RAGIONE_SOCIALE . Parte_1
Le anzidette dichiarazioni, oltre a smentire l’assunto secondo cui il RAGIONE_SOCIALE , prima che inizias se i RAGIONE_SOCIALE e, comunque, prima dell’aprile del 2011, non aveva mai incontrato il RAGIONE_SOCIALE v. risposta al cap. 11 di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata da parte attrice opponente in primo grado: « no, non è vero, come ho detto conoscevo il lo avevo incontrato prima avendo fatto dei RAGIONE_SOCIALE per lui prima ») e a destituire di fondamento la tesi secondo la quale subappaltò determinati RAGIONE_SOCIALE al senza l’autorizzazione del committente, il quale sarebbe venuto a conoscenza di tale autonoma iniziativa solo successivamente (non può sfuggire, tra l’altro, come il teste abbia riferito che « spesso il ra sul posto », come il teste abbia confermato che il RAGIONE_SOCIALE resenziò a tutte le fasi dei RAGIONE_SOCIALE impartendo di volta in volta disposizioni circa gli interventi da eseguire, come il teste , oltre e riferire che « il apriva il negozio ed era presente ai RAGIONE_SOCIALE », abbia precisato che una volta l’odierno appellante giunse p resso il fondo « con un ragazzo che faceva i RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE »; in sostanza, la sentenza impugnata appare del tutto condivisibile laddove si legge « è…inverosimile che (il n.d.r.) abbia ignorato la presenza del in loco, atteso che i due ben si CP_3 Pt_1 Pt_1 RAGIONE_SOCIALE_1 CP_3 Per_ Pt_1 Per_1 Pt_1 Tes_9 Pt_1 Pt_1 CP_3
conoscevano per altri RAGIONE_SOCIALE …»), inducono ragionevolmente a ritenere che due dei 3
assegni da € 1.000,00 nonché quello da € 700,00 siano stati consapevolmente emessi dal RAGIONE_SOCIALE al fine precipuo di saldare le fatture n. 4, 5 e 6 dell’RAGIONE_SOCIALE relative ai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Pt_1
Oltretutto, non si può ignorare come la fattura nNUMERO_DOCUMENTO del 30.06.2011 della RAGIONE_SOCIALE e l’allegato consuntivo n. 116 non riportino voci inerenti agli interventi eseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di i quali, per l’appunto, esulano dalle opere in relazione alle quali l’odierna appellata ha preteso il pagamento del corrispettivo. Questa Corte ritiene, pertanto, di dover disattendere i motivi di appello e fare proprie le considerazioni espresse dal primo giudice, in particolare laddove egli reputa che il vesse contezza di dover corrispondere al un compenso autonomo e ulteriore rispetto a quello dovuto al CP_3 Pt_1 CP_3 CP_1
Quanto al restante assegno da € 1.000,00, parte appellata sostien e, sin dalla comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio in data 15.04.2014 (v. pag. 7), che lo stesso sarebbe stato emesso da saldo della fattura n. 36 del 30.05.2011, relativa ad altri interventi elettrici ed elettromeccanici, effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE nel 2009/2010 e in data 04.04.2011 presso altra gelateria dell’odierno appellante sita in Orbetello (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio). Nei propri scritti difensivi, Parte_1
si è limitato a negare quanto sopra e ad affermare genericamente che i RAGIONE_SOCIALE in questione « erano stati ampiamente saldati » (v. pag. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. depositata dall’odier no appellante in data 13.06.2014, e pag. 4 della comparsa conclusionale depositata in data 27.06.2022). Parte_1
Si rammenta il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, a mente del quale « il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico » (così, ex multis , Cass. civ., Sez. I, ord. 26 settembre 2022, n. 28012, Cass. civ., Sez. VI, 16 luglio 2019, n. 19039 e Cass. civ., Sez. III, sent. 4 ottobre 2011, n. 20288). In buona sostanza, ove il « convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all’estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia
da imputare all’estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest’ultimo l’esistenza, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione » (così Cass. civ., Sez. VI, ord. 30 gennaio 2020, n. 2276). Lo stesso giudice di legittimità, tuttavia, ha puntualizzato che « detta regola iuris trova eccezione nell’ipotesi in cui il debitore eccepisca l’estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell’emissione di un assegno. Infatti, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a g iustificare la nascita di un’obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l’onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto della dazione di assegno (cfr. Cass. 28.2.2012, n. 3008; conf. Cass. 18.2.2016, n. 3194; Cass. 6.11.2017, n. 26275) (così Cass. civ., Sez. VI, 4 giugno 2021, n. 15708).
on ha assolto l’onere di provare tale collegamento. In primis , si rinvia a quanto già illustrato supra (cfr. pag. 18) in ordine alle dichiarazioni rese dai testi e sul cap. 2) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata dall’odierno appellante in data 14.0 7.2014. Parte_1 Testimone_15 Testimone_16 Persona_2
Dopodiché, atteso che due dei tre assegni da € 1.000,00 cadauno e l’assegno da € 700,00 (per un totale di € 2.700,00) erano rivolti a saldare le fatture n. 4, 5 e 6 emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, come è incontrovertibilmente emerso dall’istruttoria, non si può certo ritenere che l’emissione dell’ulteriore assegno da € 1.000,00 fosse idonea ad estinguere il complessivo credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE, come argomentato dalla difesa del NUMERO_DOCUMENTO PtNUMERO_DOCUMENTO1
In ogni caso, a fronte della imputazione da parte del creditore Parte_1 CP_1
il quale ha indicato l’antecedente rapporto obbligatorio rimasto insoddisfatto, non ha in alcun modo provato che l’importo di cui alla fattura n. 36 del 30.05.201 1 era già stato da lui interamente pagato in epoca precedente (l’odierno appellante non ha prodotto, ad esempio, la distinta di un bonifico, né un estratto conto ecc. né ha richiesto l’ammissione di prova orale volta a dimostrare tale circostanza). […]
Le dedu zioni di parte appellante circa la presunta parziale emissione degli assegni ‘in bianco’, in conformità ad una (un tempo) diffusa prassi commerciale (v. pagg. 27 -29 dell’atto di citazione in appello), al di là della loro tardività/novità in appello o meno, appaiono prive di pregio (oltretutto, trattasi di circostanza non verificabile, posto che dei titoli in questione non risulta essere mai stata prodotta copia in giudizio).
Ergo, le doglianze di (quarto motivo di appello) non colgono nel segno Parte_1
Ne discende che alcuna somma doveva essere scomputata dall’importo totale riconosciuto come spettante alla RAGIONE_SOCIALE.
Si rammenti che « il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste solo in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese (relative al primo grado di giudizio) può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione » (così, ad esempio, Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 23 febbraio 2022, n. 5906).
Con il quinto ed ultimo motivo di gravame, a per l’appunto impugnato il capo della sentenza del Tribunale di Grosseto concernente le spese del primo grado di giudizio. Ad opinione dell’appellante, il giudice avrebbe dovuto assolutamente tenere in debita considerazione la soccombenza parziale del nella liquidazione delle spese, sia alla luce della revoca del decreto ingiuntivo opposto sia alla luce della minor somma riconosciuta a controparte. a ben vedere, parrebbe prospettare la ricorrenza, nel caso di specie, di una soccombenza reciproca. Parte_1 CP_1 Parte_5
Fermo restando che la differenza tra la pretesa creditoria originariamente azionata in via monitor ia dalla RAGIONE_SOCIALE (€ 7.879, 10 I.V.A. inclusa) e il minor importo oggetto della condanna al pagamento a suo favore pronunciata dal Tribunale di Grosseto all’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (€ 7.301,00 I.V.A. inclusa) è comunque piuttosto contenuta, si ritiene sufficiente rammentare l’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., Sez. Un. civ., sent. 31 ottobre 2022, n. 32061) alla stregua del quale « l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’uni ca domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente …». Qualora parte appellante avesse inteso contestare il quantum liquidato, basti osservare che il primo giudice ha determinato la misura del compenso attestandosi sui valori medi fissati dal D.M. n. 55/2014 per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale rientranti nello scaglione di valore di riferimento (nella versione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022). Si ritiene che tale
decisione non sia suscettibile di riforma, anche alla luce dell’ampia ed articolata istruttoria svolta e degli anni di pendenza della lite (la causa è stata instaurata nel 2013 ed è stata definita dal Tribunale di Grosseto nel 2022). Quanto alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice istruttore alla udienza del 26.04.2022 (richiamata da parte appellante), la quale prevedeva la dazione, da parte dell’allora attore-op ponente, della somma omnia di € 2.800,00 a tacitazione di ogni pretesa, con rinuncia ad ogni azione ed eccezione formulata in giudizio da parte dei contendenti e con compensazione integrale delle spese di lite e di C.T.U., è appena il caso di evidenziare come si dichiarò disponibile ad accettarla (seppur a condizione che il pagamento dell’importo indicato avvenisse entro e non oltre l’01.05.2022, o comunque in tempi ristretti, e che i costi della CTU rimanessero a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna), mentre proprio di fatto, non vi aderì, dichiarandosi disponibile ad offrire a saldo e stralcio di ogni pretesa avversaria la somma omnia di € 1.500,00. RAGIONE_SOCIALE_1 Parte_1
L’appello, in definitiva, deve essere respinto integralmente, con conseguente conferma della sentenza n. 469/2022 del Tribunale di Grosseto.
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, seguono la soccom benza e devono quindi essere poste a carico dell’appellante (controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00; adozione dei valori minimi attesa l’assenza di questioni giuridiche complesse al limite inferiore dello Parte_1
e la prossimità tanto del disputatum quanto del decisum scaglione di valore; escluso il compenso per la sola fase istruttoria).
La decisione del giudice di prime cure di rigettare le reciproche domande formulate ai sensi dell’art. 96 c.p.c. n on risulta essere stata oggetto di specifica censura, né in via principale né in via incidentale. Quanto dedotto da a pag. 23 della propria comparsa di costituzione nel presente giudizio va letto al più come un invito rivolto a questa Corte a valutare la condotta processuale tenuta dal n questa sede ai fini di una eventuale condanna del medesimo ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Ebbene, soprattutto alla luce delle risultanze istruttorie, le quali si ponevano in netto contrasto con gli assunti difensivi del di fatto sconfessandoli, della manifesta inconsistenza giuridica e della palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione, di talché si ritiene che egli abbia impugnato la sentenza del Tribunale di Grosseto in maniera oggettivamente pretestuosa, con abuso dello strumento processuale, questa Corte ritiene di dover condannare l’appellante, quale parte RAGIONE_SOCIALE_1 Pt_1 Pt_1
soccombente, al pagamento, a favore della controparte, di una somma che viene equitativamente determinata in € 1.000,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze -Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
-RESPINGE l’appello come in atti proposto da avverso la sentenza n. 469/2022 del Tribunale di Grosseto, che per l’effetto conferma integralmente; Parte_1
-CONDANNA al rimborso, a favore di quale titolare della RAGIONE_SOCIALE, delle spese di lite relative al presente giudizio di appello, che liquida in € 1.984,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge; Parte_1 RAGIONE_SOCIALE_1
-CONDANNA ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, a favore di quale titolare della RAGIONE_SOCIALE, della somma di € 1.000,00; Parte_1 RAGIONE_SOCIALE_1
-DÁ ATTO, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 19 marzo 2025 La Presidente Relatrice Dott.ssa NOME COGNOME