Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19805 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 19805 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
SENTENZA
R.G.N. 20373/20
U.P. 3/7/2025
Appalto -Lavori extra-contratto -Varianti -Prova -Restituzione somme corrisposte in eccesso sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20373/2020) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE sociale (P.IVA: P_IVA, incorporante per fusione di RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del secondo difensore;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, già RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al
contro
ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME;
e
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
nonché
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrenti –
e
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , quale compagnia assicuratrice di COGNOME NOME e di COGNOME NOME;
-intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1059/2020, pubblicata il 6 maggio 2020, notificata a mezzo PEC il 28 maggio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 luglio 2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso quanto al primo, secondo e quarto motivo; conclusioni estese nel corso dell’udienza pubblica agli altri motivi del ricorso;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della controricorrente RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.;
sentiti , in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. NOME COGNOMEper delega dell’Avv. NOME COGNOME per la ricorrente nonché l’Avv. NOME COGNOME per delega dell’Avv. NOME COGNOME per la controricorrente RAGIONE_SOCIALE e l’Avv. NOME COGNOME per il controricorrente COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con decreto ingiuntivo n. 933/2012 del 12 luglio 2012, notificato il 27 luglio 2012, il Tribunale di Lodi intimava il pagamento, a carico della RAGIONE_SOCIALE e in favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 15.097,50, a titolo di saldo per i lavori extra-capitolato eseguiti presso la struttura sita in Maleo, ove operava la committente Società RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, a cui era succeduta la RAGIONE_SOCIALE
Proponeva opposizione la RAGIONE_SOCIALE, la quale contestava che fosse dovuta la somma riportata nel provvedimento monitorio, in quanto
attinente a lavori mai autorizzati e comunque già ricompresi in quelli oggetto dell’appalto, il cui corrispettivo era stato già versato. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna della RAGIONE_SOCIALE.n.cRAGIONE_SOCIALE al pagamento della complessiva somma di euro 53.814,82, di cui euro 7.250,40 per i costi di sostituzione di un centralino difettoso e il resto a titolo di restituzione di somme versate per errore di contabilizzazione ma non dovute. Chiamava altresì in causa il direttore dei lavori COGNOME COGNOME per esserne manlevata.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale concludeva per il rigetto dell’opposizione e della spiegata riconvenzionale.
Si costituiva altresì COGNOME COGNOME il quale si opponeva alla domanda di manleva e, a sua volta, chiedeva la chiamata in causa, ai fini di manleva, di COGNOME NOME, quale progettista dell’impianto elettrico, e della propria compagnia assicuratrice UnipolSai.
Costituitosi in giudizio COGNOME NOME, era richiesta la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice UnipolSai.
Si costituiva la UnipolSai RAGIONE_SOCIALE, la quale chiedeva il rigetto delle domande di garanzia, in quanto le polizze erano inoperative.
Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 626/2017, depositata il 26 settembre 2017, rigettava l’opposizione e, per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto e accoglieva per quanto di ragione la domanda riconvenzionale proposta dall’opponente, disponendo il risarcimento dei danni nei confronti
dell’opposta per l’avvenuta riparazione del centralino difettoso nella misura di euro 7.508,40, con il rigetto di tutte le altre domande proposte.
2. -Proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado la RAGIONE_SOCIALE, la quale lamentava: 1) il mancato apprezzamento della sua espressa contestazione, sollevata sin dall’atto di opposizione, circa il difetto di qualsiasi pattuizione o approvazione dei lavori extra-capitolato di cui alla fattura n. 43/2009 per euro 13.500,00, IVA inclusa, negando che vi fosse stata alcuna variante commissionata dalla committente e che le variazioni eventualmente assunte su iniziativa dell’appaltatore fossero state autorizzate, senza che avesse alcuna valenza probatoria il conto finale sottoscritto dal direttore dei lavori né il riepilogo dei costi proveniente dall’impresa appaltatrice; 2) la violazione del principio di distribuzione dell’onere probatorio, alla luce dell’erronea valutazione degli esiti negativi dell’istruttoria espletata e segnatamente degli accertamenti del consulente tecnico d’ufficio, il quale aveva rilevato che, non essendo stato rinvenuto in atti alcun capitolato di appalto, né un computo metrico allegato al contratto, non sarebbe stato possibile stabilire che cosa rientrasse o meno negli accordi contrattuali raggiunti ab origine , sicché non sarebbe stato possibile affermare l’esistenza di opere diverse dalle originarie, come debitamente saldate, con l’effetto che nulla sarebbe rimasto da corrispondere; 3) l’erronea affermazione dell’esistenza di una prova presuntiva basata sul principio di non contestazione, poiché l’appellante non avrebbe avuto ragione d i opporsi alla realizzazione delle opere considerate aggiuntive, ma
che tali non erano effettivamente, considerato altresì che, all’epoca dell’emissione delle fatture, RAGIONE_SOCIALE non era ancora subentrata alla RAGIONE_SOCIALE e, quindi, non avrebbe potuto verificare la corrispondenza tra quanto eseguito e quanto pattuito, avendo la Stema eccepito per la prima volta il mancato pagamento con missiva del 27 gennaio 2012, a cui era seguita l’immediata contestazione della pretesa a cura di RAGIONE_SOCIALE, anche in ragione del fatto che le lavorazioni in argomento potevano es sere sfuggite, costituendo le stesse un’esigua frazione, passibile di confondersi nel massivo intervento manutentivo appaltato; 4) l’incongruità delle avverse pretese, se poste a raffronto con il prezziario della CCIAA di Milano, quale criterio di quantificazione sussidiario previsto dall’art. 1657 c.c., a fronte dell’applicazione di prezzi stabiliti in un accordo in realtà inesistente; 5) l’erronea conferma del decreto ingiuntivo, nonostante il parziale accoglimento dell’opposizione; 6) l’erronea determinazione del quantum , a fronte delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, che aveva ridotto di euro 6.789,00, vale a dire di più del 50%, l’importo della fattura n. 43/2009 per euro 12.500,00, oltre IVA, posto che il valore stimato come congruo dal perito era pari ad euro 7.238,00 e che parte dei materiali -per un ammontare di euro 1.527,00 -non aveva trovato riscontro nei documenti di trasporto, onde, al più, il credito sarebbe stato pari ad euro 5.711,00, circostanze che avrebbero imposto la revoca del provvedimento monitorio, senza tenere conto altresì di alcune duplicazioni nelle fatture n. 54/2010 e n. 22/2011; 7) l’indebita condanna alle spese dell’appellante in favore di NOME NOMECOGNOME che non avrebbe trovato giustificazione
poiché la sua sottoscrizione del conto finale non sarebbe stata opponibile all’appaltante e, qualora fosse stata opponibile, il direttore dei lavori avrebbe comunque dovuto tenerla indenne, in ragione del superamento dei limiti del mandato tecnico conferitogli; 8) l’erroneo rigetto della domanda riconvenzionale di restituzione della somma di euro 53.814,82, sulla scorta delle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio espletata in altro giudizio.
Si costituivano separatamente la RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE, COGNOME LorenzoCOGNOME COGNOME NOME e la UnipolSai Assicurazioni S.p.A., le quali resistevano al gravame.
In specie, la COGNOME spiegava appello incidentale, con cui contestava la sua condanna al ristoro degli esborsi affrontati dalla committente per la sostituzione del centralino fornito e reinstallato dall’appaltatrice nell’immobile ristrutturato.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo opposto e rideterminava la somma imponibile oggetto dell’ingiunzione nel minore importo di euro 12.598,00, oltre IVA, rigettando l’appello incidentale e condannando la Stema alla restituzione, in favore della RAGIONE_SOCIALE, dell’eventuale eccedenza tra quanto versatole in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto spettante in base alla pronuncia d’appello, con la condanna di RAGIONE_SOCIALE alla refusione delle spese del grado in favore degli appellati COGNOME COGNOME, COGNOME NOME e UnipolSai e ponendo a carico di
RAGIONE_SOCIALE, anziché di COGNOME NOME, le spese di primo grado liquidate in favore di COGNOME NOME.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che, in base al quadro fattuale delineatosi, doveva essere convalidata la deliberazione del primo giudice che aveva ritenuto sussistente una richiesta di parte committente per i lavori integrativi realizzati dall’appaltatrice, poiché l’istruttoria espletata non aveva offerto alcuna decisiva evidenza della provenienza dall’appaltatore dell’iniziativa delle varianti, così come legittima era stata la decisione di avvalersi della prova presuntiva; b ) che, in particolare, era stata valutata la protratta inerzia significativamente prestata dalla COGNOME a fronte dei lavori aggiuntivi realizzati in corso d’opera, la cui ignoranza ben difficilmente poteva essere sostenuta dalla committente, essendosi svolti gli stessi lavori in siti domestici per l’appaltante, cioè in una struttura assistenziale che per la sua destinazione oltretutto richiedeva un elevato livello di attenzioni; c ) che, peraltro, si trattava di opere realizzate sotto la vigilanza del direttore dei lavori, il quale, proprio per la sua qualità e nell’esercizio della sua pregnante funzione di alta sorveglianza, interloquiva con continuità con i suoi preponenti, riferendo loro quanto verificato, e la presenza di lavori in variante ovviamente sarebbe stata una delle evenienze che non sarebbe potuta sfuggire al controllore, escluse le questioni di mero dettaglio; d ) che, dunque, stante altresì la pacifica esistenza del contratto e l’omessa contestazione d elle fatture, se non anni dopo la loro emissione, nonché la fine dei lavori, ciò sarebbe stato il punto di
partenza rivelatore, per le sue caratteristiche, dell’insorgenza delle controverse obbligazioni; e ) che del tutto irrilevante sarebbe stata la circostanza che, all’epoca di emissione delle fatture, non vi fosse stato ancora il subentro della RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, posto che la prima era succeduta in tutti i rapporti che facevano capo alla seconda, senza che peraltro, una volta perfezionata la fusione, fosse dato comprendere quale fosse stato l’ostacolo che avesse impedito alla RAGIONE_SOCIALE d i compulsare il contratto per verificare la corrispondenza tra lavori effettuati e lavori pattuiti; f ) che analogamente nessuno spunto utile alla propria ricostruzione l’appellante avrebbe potuto trarre dal fatto di avere sollevato la prima contestazione nel momento in cui aveva ricevuto il primo sollecito nel 2012, poiché ciò confermava che le fatture -la prima delle quali emessa nel 2009 (cui corrispondeva la grande maggioranza della somma ingiunta) e le altre due emesse nel 2010 e nel 2011 -erano rimaste per anni incontestate, così come l’esecuzione delle opere asseritamente non richieste; g ) che, anche qualora si fosse aderito alle eccezioni di RAGIONE_SOCIALE circa la carenza di rappresentanza dei direttori dei lavori, i documenti nn. 2 e 22 da essi sottoscritti e recanti dettagliati conteggi con specifico riferimento ai SAL ed ai corrispettivi man mano concordati, non erano perciò solo insignificanti, poiché i sottoscrittori COGNOME e COGNOME erano terzi nel rapporto committente/appaltatrice, sicché le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, seppure sprovviste di efficacia probatoria in giudizio se non convalidate a mezzo di testimonianza, potevano nondimeno assumere valore indiziario; h ) che le considerazioni di parte
appellante
circa l’avvenuta duplicazione di alcune voci si basavano su un assioma, poiché non era inconcepibile supporre un credito sia per l’impianto elettrico sia per i suoi componenti essenziali, tanto più che il consulente d’ufficio aveva smentito l’assunto dell’appellante, nel momento in cui aveva reputato impossibile stabilire con certezza se si fosse trattato di una duplicazione ovvero di diverse forniture succedutesi nel tempo; i ) che, allo stesso modo, la pretesa eccedenza di euro 53.814,82, di cui l’appellante aveva chiesto la restituzione, era rimasta indimostrata, anche laddove attribuita a grave errore di conteggio del direttore dei lavori COGNOME COGNOME avendo sul punto osservato il Tribunale che nell’altra causa pendente nella quale erano stati ascritti al COGNOME vizi delle opere e gravi errori di contabilità relativamente ai lavori eseguiti dagli appaltatori -il consulente d’ufficio nominato in quella sede non aveva rilevato alcun errore contabile (elemento, questo, utilizzabile come prova), né duplicazione di sorta nelle tre fatture dedotte n. 43/2009, n. 54/2020 e n. 22/2011; l ) che neanche poteva confidarsi sul passaggio della relazione peritale svolta nel giudizio di primo grado, secondo cui, in mancanza di un capitolato d’appalto e di un computo metrico, non sarebbe stato possibile stabilire che cosa fosse rientrato o meno negli accordi contrattuali raggiunti ab origine , il che avrebbe reso impossibile affermare l’esistenza di opere ulteriori rispetto a quelle originarie, poiché lo stesso ausiliario aveva invocato la scarsezza di riscontri documentali per alcune opere e lavorazioni, richiamando inoltre la sommarietà delle descrizioni esposte in fattura per poter compiere le opportune verifiche e aggiungendo che ciò non significava che
quelle determinate opere o lavorazioni non fossero state eseguite e neppure che non fossero stati congrui i prezzi indicati, ma semplicemente che gli elementi a disposizione non erano sufficienti per poter formulare una valutazione; m ) che l’intesa sul corrispettivo, in realtà, era stata raggiunta, avendo i testi COGNOME e COGNOME confermato che i corrispettivi esposti e fatturati da Stema erano il frutto di accordi al ribasso rispetto ai computi metrici appositamente stilati dalla direzione lavori degli impianti elettrici, nella persona del COGNOME, ancor prima dell’esecuzione degli interventi; n ) che doveva essere accolto il rilievo sulla mancanza di riscontro nella fornitura dei materiali per un ammontare di euro 1.527,00, sicché la somma oggetto di ingiunzione doveva essere rideterminata nella misura di euro 12.598,00 (euro 12.500,00 + euro 1.070,00 + euro 155,00 -euro 1.527,00), oltre IVA, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo; o ) che le prove per consulenza tecnica d’ufficio e per testi su cui aveva insistito l’appellante erano esplorative e irrilevanti ai fini del decidere; p ) che, quanto alle spese, esse dovevano essere ripartite secondo le regole della soccombenza e della causalità, incluse quelle delle parti chiamate in causa.
3. -Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a diciotto motivi, la RAGIONE_SOCIALE sociale.
Hanno resistito, con separati controricorsi, la RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
È rimasta intimata la RAGIONE_SOCIALE
Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
All’esito, la controricorrente RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio, e 2730 c.c., per avere la Corte di merito finito per porre a carico della committente -la quale aveva sempre sostenuto di non aver mai autorizzato i lavori extracapitolato -la probatio diabolica (negativa) in ordine al mancato affidamento dei lavori oggetto di causa, mentre sarebbe stata la stessa appaltatrice ad affermare espressamente di essersi vista assentire a posteriori la realizzazione di lavori dalla stessa effettuati motu proprio .
Obietta l’istante che non sarebbe stato onere della committente fornire la prova della provenienza dall’appaltatore dell’iniziativa delle varianti, spettando semmai alla assuntrice fornire, in conformità a quanto dalla stessa assentito, la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per l’esecuzione delle varianti da essa prospettate, fornendo prova scritta dell’autorizzazione dell’appaltante.
2. -Con il secondo motivo la ricorrente rileva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1660 e 2697 c.c., per avere la Corte di seconde cure disatteso le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, secondo cui, in mancanza di un capitolato d’appalto e di un computo metrico, non era stato possibile stabilire che cosa rientrasse o meno negli accordi contrattuali raggiunti ab origine , sicché l’ausiliario del giudice aveva potuto accertare solo l’esistenza in loco delle opere oggetto del contendere, mentre non avrebbe mai potuto stabilire cosa effettivamente rientrasse negli accordi originariamente conclusi.
Ne arguisce l’istante che non era stato possibile determinare se le opere di causa fossero o meno extra-capitolato, non bastando la mera prova dell’esistenza delle opere stesse ai fini di poter ottenere un compenso aggiuntivo, stante che l’onere di provare l’entità e il costo sia delle opere eseguite a seguito delle variazioni che delle opere progettate incombeva sull’appaltatore.
3. -Con il terzo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il difetto di motivazione, con l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in materia di valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale tralasciato di valutare il riferimento del consulente d’ufficio all’impossibilità di determinare l’oggetto del contratto di appalto e conseguentemente di ciò che avrebbe dovuto considerarsi opera extra-capitolato, senza che la successiva affermazione sull’insufficienza degli elementi a disposizione, ai fini di poter formulare una valutazione, incrinasse il relativo giudizio in ordine all’impossibilità di rispondere ai quesiti
su quali opere avrebbero dovuto considerarsi extra-capitolato, ma anzi rafforzandolo e confermandolo.
4. -Con il quarto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., per avere la Corte distrettuale tratto elementi presuntivi sull’ordine di esecuzione dei lavori extracapitolato, a cura dell’appaltante, dalla presunta inerzia della stessa nel corso dei lavori, come tale indicativa di un assenso alla loro realizzazione, senza considerare che le opere oggetto della richiesta mediante procedimento monitorio, del valore di meno di euro 15.000,00, erano inserite in un intervento di ristrutturazione globale dell’immobile per un valore di oltre due milioni di euro, di cui euro 200.000,00 destinati alla Stema per il rifacimento dell’impianto elettrico, costituendone dunque una frazione minimale.
Sarebbe stata, per converso, nozione di comune esperienza che l’appaltante, in occasione di interventi idonei a mutare radicalmente lo stato dei luoghi, non avesse puntuale sentore di ogni singola operazione, né potesse valutare (specie in considerazione della comprovata mancanza di un contratto e di un progetto) se detti interventi fossero o meno riconducibili al novero dei lavori commissionati ab origine .
Osserva, ancora, la ricorrente che, avendo sin dalla proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo l’appaltante prospettato che tutti i lavori oggetto del contendere fossero stati retribuiti siccome compresi tra quelli inizialmente pattuiti, erroneamente sarebbe stata valorizzata una presunta inerzia della committente che, in realtà, non avrebbe avuto motivo alcuno per
contestare lo svolgimento di opere che essa reputava dovute siccome ab initio concordate.
Né un univoco significato avrebbe assunto la presenza di un direttore dei lavori, chiamato in causa proprio in ragione delle gravissime carenze del suo operato con specifico riferimento alla vigilanza sulle società appaltatrici, posto che gli stati di avanzamento dei lavori non contemplavano neppure le opere indicate in monitorio e che la documentazione inerente alla contabilità dell’appalto, ove esaminata e confrontata con il contenuto delle fatture ex adverso azionate, avrebbe evidenziato palesi incongruenze.
D’altronde, la mancata contestazione delle fatture si giustificava con il fatto che esse fossero pervenute all’appaltante solo all’inizio del 2012 e all’esito erano state immediatamente contestate, tanto che tale documentazione fiscale non era mai stata inviata e contabilizzata dalla RAGIONE_SOCIALE, sicché sarebbe stato onere dell’artefice dare la prova dell’avvenuto invio in epoca precedente al 2012 di tali fatture.
5. -Con il quinto motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in materia di distribuzione dell’onere probatorio, per avere la Corte del gravame attribuito valore indiziario alla contabilità sottoscritta dai direttori dei lavori, benché privi di poteri rappresentativi e senza che la committente ne fosse giunta a conoscenza, accettandola.
Con la conseguenza che sarebbe ricaduto sull’appaltatrice l’onere di fornire la prova della congruità della somma pretesa,
alla stregua della natura, dell’entità e della consistenza delle opere.
6. -Con il sesto motivo la ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il difetto di motivazione, con l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in materia di valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d’appello reputato che i documenti nn. 2 e 22, riportanti la contabilità sottoscritta dai direttori dei lavori, assumessero valore indiziario, in quanto formati da soggetti terzi, estranei alla causa, benché i direttori dei lavori avessero il ruolo di parti processuali nel contenzioso.
Deduce, inoltre, l’istante che il documento del 27 dicembre 2009, sottoscritto dal responsabile degli impianti elettrici COGNOME NOMECOGNOME non avrebbe avuto il valore di certificazione della contabilità dei lavori, come dallo stesso affermato.
6.1. -I superiori motivi -che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto connessi -sono fondati nei termini che seguono.
Ed invero, la sentenza impugnata ha reputato, per un verso, che i lavori realizzati -come riportati nelle tre fatture n. 43/2009, n. 54/2020 e n. 22/2011 poste a fondamento dell’azione monitoria -, per complessivi euro 15.097,50, fossero riconducibili ad opere extra-capitolato ( recte a varianti in corso d’opera) e, per altro verso, che -in mancanza di alcuna prova circa l’iniziativa sulla loro esecuzione assunta a cura dell’appaltatrice si dovesse desumere che l’ordine relativo alla loro attuazione prov enisse dalla committente, benché il quadro probatorio evocato non convergesse verso siffatte conclusioni, né legittimasse l’adesione
ad un ragionamento inferenziale compatibile con l’assetto fattuale delineato.
6.1.1. -Da una parte, infatti, la stessa pronuncia ha richiamato le argomentazioni del consulente tecnico d’ufficio, secondo cui, in mancanza di un capitolato d’appalto e di un computo metrico, non sarebbe stato possibile stabilire che cosa fosse rientrato o meno negli accordi contrattuali raggiunti ab origine , il che rendeva impossibile affermare l’esistenza di opere ulteriori rispetto a quelle originarie, poiché lo stesso ausiliario aveva invocato la scarsezza di riscontri documentali per alcune opere e lavorazioni, richiamando inoltre la sommarietà delle descrizioni esposte in fattura per poter compiere le opportune verifiche e aggiungendo che ciò non significava che quelle determinate opere o lavorazioni non fossero state eseguite e neppure che non fossero stati congrui i prezzi indicati, ma semplicemente che gli elementi a disposizione non erano sufficienti per poter formulare una valutazione (evidentemente attinente al fatto che esse non fossero ricomprese nell’iniziale previsione dell’appalto).
Questa argomentazione non consentiva affatto di superare il primo ostacolo frapposto dalla difesa dell’opponente circa la mancanza di prova non già della realizzazione dei lavori indicati nelle fatture richiamate nel ricorso monitorio, quanto circa la loro stessa ascrizione ad opere extra-capitolato, rispetto alle quali sarebbe spettato un compenso integrativo.
6.1.2. -Dall’altra parte, la realizzazione delle opere in sé senza alcuna contestazione, l’invio delle fatture senza alcun rilievo, la contabilità redatta dai direttori dei lavori circa
l’esecuzione di interventi sull’impianto elettrico della struttura quanto a suoi componenti essenziali non integravano un quadro presuntivo idoneo a giustificare che l’appaltante avesse ordinato in corso d’opera delle varianti prontamente realizzate.
In specie, nessun valore indiziario da sé solo sufficiente avrebbe potuto essere attribuito alla contabilità sottoscritta dai direttori dei lavori, stante che non si trattava di dichiarazioni di scienza provenienti da terzi disinteressati, ma da soggetti coinvolti nell’esecuzione dell’appalto, con un ruolo ben definito.
Ora, secondo la giurisprudenza di legittimità, non costituiscono idonea prova dell’ammontare del credito dell’appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), salvo che, con riferimento a quest’ultima, risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l’abbia accettata senza riserve (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14399 del 23/05/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 1918 del 18/01/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 7593 del 16/03/2023; Sez. 2, Sentenza n. 13860 del 03/05/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 25577 del 21/09/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2490 del 29/01/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 26517 del 19/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 10598 del 14/05/2014; Sez. 2, Sentenza n. 10860 del 11/05/2007; Sez. 2, Sentenza n. 2333 del 01/03/1995).
D’altronde la portata di tale contabilità non poteva ritenersi corroborata dagli altri elementi indicati nella pronuncia, in difetto di alcuna valenza significativa della mancata contestazione delle opere realizzate per un valore di euro 15.000,00 circa, a fronte di
un appalto complessivo, affidato a plurimi appaltatori, per oltre due milioni di euro, di cui euro 200.000,00 ascrivibili alla realizzazione dell’impianto elettrico, come dedotto dall’appaltante e non confutato dalle controparti né dalla Corte d’appello.
E peraltro in mancanza di alcun riscontro circa l’imputazione di tali lavori ad opere extra-capitolato (e non già a modifiche aggiuntive al progetto di tale natura ed importanza da potersi considerare oggetto di un nuovo contratto di appalto, quali veri e propri lavori extracontrattuali).
6.1.3. -Ancora, a fronte della deduzione della committente circa il ricevimento tardivo delle fatture rispetto alle loro date di emissione, cui era seguita la pronta contestazione, sarebbe stato onere dell’assuntore dimostrare il loro tempestivo invio.
6.1.4. -Né vale a suffragare la ricostruzione cui ha aderito il giudice di merito la prospettata inerzia dell’appaltante a fronte dell’esecuzione degli interventi riportati nelle tre fatture emarginate.
Si ribadisce -a monte -che, in difetto di alcuna dimostrazione dell’inserimento di tali lavori nel novero delle opere extra-capitolato ( recte delle varianti in corso d’opera), non avrebbe potuto assegnarsi al contegno silente della committente alcun valore di riconoscimento di un ordine conferito per l’esecuzione di lavori extra -capitolato.
6.1.5. -In ultimo, anche il rilievo subordinato (che postulava il raggiungimento della prova sull’attuazione di varianti, prova in realtà carente secondo gli stessi richiami della sentenza impugnata alle conclusioni peritali) -in forza del quale, in carenza di prova a cura dell’appaltante circa l’esecuzione delle varianti su
iniziativa dell’artefice ex art. 1659 c.c., avrebbe dovuto presumersi che esse fossero state ordinate dalla committente, ai sensi dell’art. 1661 c.c. non è pertinente.
E tanto perché l’accertamento dell’esistenza delle varianti (accertamento, nella fattispecie, a monte, carente) non può far presumere che l’ordine sia stato impartito dal committente, come unico interessato alla variazione dell’opera, perché, in tal modo, si svuoterebbe di contenuto la norma dell’art. 1659 c.c. che prevede, appunto la possibilità d’iniziativa da parte dell’appaltatore e richiede l’autorizzazione scritta del committente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5307 del 20/10/1984; Sez. 1, Sentenza n. 2150 del 26/07/1962).
Sarebbe stato, dunque, preciso onere dell’assuntore dimostrare che le varianti, una volta accertatane l’esistenza, fossero state ordinate dall’appaltante.
7. -Con il settimo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di secondo grado negato che le fatture poste a fondamento del procedimento monitorio contenessero la duplicazione di alcune voci mentre, avendo già saldato i lavori svolti con riferimento ad un impianto elettrico completo e funzionante, la pretesa di ottenere ulteriori pagamenti per lavori inerenti ad alcuni componenti di tale impianto avrebbe rappresentato la ripetizione di quanto già corrisposto.
Ne deriva che sarebbe spettato all’appaltatrice fornire la prova positiva che gli accordi tra le parti escludessero la realizzazione dagli impianti stessi di talune componenti.
-Con l’ottavo motivo la ricorrente assume, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il difetto di motivazione, con l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in materia di valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte meneghina affermato che non era possibile verificare se vi fosse stata duplicazione di voci o meno, lasciando così insoddisfatto l’onere probatorio gravante sull’assuntore che, all’esito del giudizio, non aveva dimostrato che le parti avessero pattuito la realizzazione di impianti incompleti, cui aggiungere successivamente elementi indispensabili al loro funzionamento.
8.1. -I due motivi che precedono sono assorbiti dall’accoglimento delle precedenti pregiudiziali censure.
-Il nono motivo del ricorso investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il difetto di motivazione, con l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in materia di valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito escluso la spettanza, a titolo di ripetizione, della somma di euro 48.950,00, in quanto corrisposta, in tesi, senza giustificazione alcuna all’appaltatrice, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata in altro giudizio, che aveva negato alcun errore contabile, né duplicazione di sorta, benché i due processi avessero un diverso oggetto del contendere.
E ciò perché in tale ulteriore processo si discuteva della responsabilità del direttore dei lavori COGNOME COGNOME
-Il decimo motivo del ricorso concerne, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità del procedimento e della
sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c., in punto di mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio contabile ritualmente richiesta dall’opponente -appellante, essendo la relativa motivazione del tutto apparente, per avere la Corte distrettuale considerato esplorativa e irrilevante, ai fini del decidere, la richiesta consulenza con motivazione apparente e macroscopicamente illogica e incoerente, avendo l’appellante messo a disposizione tutta la documentazione necessaria ad effettuare la richiesta indagine peritale, la quale avrebbe dovuto tradursi in un raffronto tra i lavori di cui si era dato atto nei SAL e quelli di cui era stato richiesto il pagamento.
E ciò al fine decisivo di dare conto di come i secondi non fossero stati mai realizzati ovvero fossero stati già inclusi tra i primi e regolarmente pagati dalla committenza.
11. -L’undicesimo motivo del ricorso riguarda, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con difetto di motivazione, in materia di valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale rigettato la richiesta di ammissione di consulenza tecnica d’ufficio contabile, così omettendo un fatto ( recte l’avvenuto pagamento di somme non dovute) allegato da una delle parti e decisivo ai fini di un compiuto vaglio delle rispettive posizioni giuridiche.
11.1. -I motivi che precedono sono infondati.
E ciò perché la spettanza della somma indicata -e dunque il difetto di alcun diritto alla ripetizione della somma invocata per asseriti lavori non realizzati -è stata ricavata dalla consulenza
tecnica d’ufficio ritualmente acquisita al giudizio ed espletata in altro giudizio (quello di responsabilità del direttore dei lavori verso l’appaltante).
Correttamente la Corte d’appello ha osservato che il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un altro giudizio, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita in siffatto processo, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8603 del 03/04/2017; Sez. 1, Sentenza n. 9843 del 07/05/2014; Sez. 3, Sentenza n. 15714 del 02/07/2010; Sez. L, Sentenza n. 28855 del 05/12/2008; Sez. 3, Sentenza n. 3102 del 04/03/2002; Sez. 3, Sentenza n. 5682 del 18/04/2001; Sez. 2, Sentenza n. 8585 del 11/08/1999; Sez. 2, Sentenza n. 2839 del 01/04/1997; Sez. 2, Sentenza n. 6501 del 30/11/1988).
Alla luce dell’utilizzazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio svolta in altro giudizio, è esente da vizi il rilievo a mente del quale la richiesta consulenza tecnica d’ufficio in materia contabile non avrebbe potuto essere ammessa, in quanto irrilevante.
12. -Il dodicesimo motivo attiene, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., alla nullità della sentenza, con riferimento alla violazione dell’art. 112 c.p.c., per essersi la Corte d’appello discostata, nella determinazione del quantum , dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, laddove l’importo della fattura n. 43/2009 di euro 12.500,00, oltre IVA, oggetto dell’ingiunzione, era stato ridotto di euro 6.789,00, vale a dire di più del 50%, stante che il valore stimato come congruo era pari
ad euro 7.238,00 e che parte dei materiali, per un ammontare di euro 1.527,00, non aveva trovato riscontro nei documenti di trasporto, il che avrebbe imposto la revoca del decreto ingiuntivo, con il riconoscimento della pretesa nella misura dovuta pari ad euro 5.711,00.
13. -Il tredicesimo motivo inerisce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., alla violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. nonché degli artt. 1282 e 1284 c.c., per avere la Corte del gravame lasciato fermi gli accessori come determinati nel giudizio di primo grado, ossia con decorrenza dalle fatture al saldo, nonostante avesse disposto una rideterminazione del dovuto, riducendo l’importo originariamente preteso con il decreto ingiuntivo, il che avrebbe imposto che gli interessi sulla somma rideterminata decorressero dalla pronuncia di secondo grado o quantomeno dalla domanda.
14. -Il quattordicesimo motivo afferisce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., alla violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere la Corte di secondo grado disposto la restituzione dell’eccedenza tra quanto versato in forza della sentenza di primo grado e quanto rideterminato nella pronuncia d’appello, senza nulla statuire in merito alla quantificazione degli interessi su tali somme, che pure erano stati richiesti dalla creditrice, con una ingiustificata omissione di pronuncia, seppure a fronte di una domanda compiutamente formulata.
15. -Il quindicesimo motivo è relativo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., alla violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.m. n. 55/2014 e dell’art. 13, sesto comma, della legge n. 247/2012, per avere la Corte di seconde cure liquidato le
spese legali poste a carico della RAGIONE_SOCIALE in favore di COGNOME Lorenzo e di COGNOME NOME anche per il giudizio di primo grado nonché le spese del grado in favore della UnipolSai utilizzando, quale parametri di riferimento, quelli ricavabili dal disputatum , anziché dal decisum , che era limitato alla somma oggetto di condanna di euro 12.598,00 e a quella riconosciuta in via riconvenzionale di euro 7.508,40, con la conseguente eccedenza dei compensi medi liquidati rispetto a quelli dovuti.
16. -Il sedicesimo motivo si concretizza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nella violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.m. n. 55/2014, dell’art. 13, sesto comma, della legge n. 247/2012 nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte ambrosiana posto a carico della Piccola Casa l’intero importo delle spese defensionali sostenute da NOME NOME, relative al secondo grado di giudizio, in misura pari a quella indicata in favore di COGNOME NOME e dell’UnipolSai, non avvedendosi che la comparsa conclusionale depositata nel fascicolo telematico in data 21 dicembre 2019, ma redatta nel 2014, non riguardava neppure la causa oggetto di discussione, bensì una diversa vertenza, con la conseguente predisposizione di una comparsa conclusionale del tutto inutile e inutilizzabile, il che avrebbe dovuto indurre a ridurre il quantum di tali spese.
17. -Il diciassettesimo motivo pertiene, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., alla violazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la Corte milanese posto a carico dell’appellante l’ammontare integrale delle spese di lite sostenute dai terzi chiamati in violazione del principio di soccombenza, applicabile anche nel caso in cui in corso di giudizio venga effettuata la
chiamata di un terzo, poiché l’accoglimento in parte qua dell’opposizione e del gravame non avrebbe giustificato tale totale soccombenza.
18. -Il diciottesimo motivo si appunta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., sulla nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello disposto la ripetizione delle somme corrisposte in eccedenza all’esito della comparazione tra quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto disposto dalla sentenza d’appello, senza specificare l’importo oggetto di restituzione, che ammontava ad euro 27.438,97, di cui la Corte era a conoscenza.
18.1. -Le doglianze dipendenti che precedono sono assorbite dall’accoglimento dei pregiudiziali superiori motivi.
19. -In definitiva, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso devono essere accolti, nei sensi di cui in motivazione, il nono, il decimo e l’undicesimo motivo sono infondati mentre i rimanenti motivi sono assorbiti.
La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso, rigetta il nono, il decimo e l’undicesimo motivo, dichiara assorbiti i restanti
motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda