Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28086 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione: 22/10/2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28086 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME
Consigliere NOME.
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Oggetto:
BANCA
Ad.17/09/2025
CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10688 R.G. anno 2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato
NOME COGNOME;
ricorrente
, rappresentata e difesa
contro
Banca RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 3/2022 della Corte di appello di L’Aquila, pubblicata il 4 gennaio 2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ RAGIONE_SOCIALE ha evocato in giudizio Banca CARIPE s.p.a., oggi incorporata in Banca RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE p.a., dinanzi al Tribunale di Pescara. Ha chiesto di dichiarare la nullità della clausola contenuta nel contratto di conto corrente bancario n. 054713 -129200 intrattenuto dall’attrice presso la Succursale di Loreto Aprutino dell’istituto di credito -clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente – o, comunque, l’illegittimità del sistema d i calcolo degli interessi passivi, siccome operato con il sistema della capitalizzazione trimestrale, e la condanna della convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito dal convenuto istituto di credito, pari a 706.957,16, salva diversa determinazione.
Nella resistenza della banca il Tribunale di Pescara, in parziale accoglimento della domanda attrice , ha condannato l’istituto convenuto al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 4.658,20.
─ In sede di gravame la Corte di appello di L’Aquila ha respinto l’ impugnazione della società RAGIONE_SOCIALE.
Questa ha proposto un ricorso per cassazione basato su di un motivo, cui resiste, con controricorso, Banca RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. La banca controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-La proposta ha il tenore che segue.
«a società ricorrente ha lamentato la violazione o falsa applicazione dell ‘ art. 2697 c.c. e l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dal contenuto delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado;
«il motivo è inammissibile;
«la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per
Numero registro generale 10688/2022 Numero sezionale 3024/2025 Numero di raccolta generale 28086/2025 Data pubblicazione 22/10/2025
cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18092; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; cfr. pure Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707);
«a fronte dell’eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dal correntista, grava poi su quest’ultimo l’onere della prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass. 17 luglio 2023, n. 20455; Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27704), anche se il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l’esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un’eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927, cit.; cfr. pure Cass. 17 luglio 2023, n. 20455);
«nel caso in esame la Corte di appello non ha fatto applicazione del principio di distribuzione dell’onere della prova tra le due contendenti, ma ha positivamente escluso che la circostanza relativa all’apertura di credito fosse stata ritualmente allegata e dimostrata, e ciò sulla scorta di articolate argomentazioni (pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata);
« la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. è, dunque, lamentata a sproposito;
«per il resto, deve rilevarsi che l’art. 360, n. 5, c.p.c., riformulato
dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio ─ atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) ─ in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il «fatto storico», rilevato o accertato dal consulente (Cass. 24 giugno 2020, n. 12387);
« d’altro canto, non spettava certamente al consulente d’ufficio verificare se dal corredo documentale della causa fosse evincibile la conclusione di un contratto di apertura di credito: tanto più che nella fattispecie si fa questione di un «fido di fatto», il cui accertamento dipende da specifiche condizioni che compete al giudice verificare, come l’emergenza dell’ammontare accordato al correntista (Cass. 24 aprile 2024, n.11016);
«comunque la ricorrente nemmeno individua un preciso fatto storico, desumibile dall’esperita consulenza tecnica, che la Corte di appello avrebbe mancato di esaminare, né fornisce ragguagli circa gli ulteriori elementi richiesti per la valida proposizione della censura di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.: infatti, la deduzione dell’omesso esame di fatto decisivo impone al ricorrente di indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054)»;
Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, che parte ricorrente non ha del resto fatto oggetto di rilievi critici.
– Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
4. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art.96, comma 3 e comma 4, c.p.c. , giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 13.000,00; condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 17 settembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME