Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20135 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20135 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3653/2020 R.G. proposto da
:
COGNOME difeso da ll’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO INDIRIZZO ROMA, difeso da ll’avvocato NOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4009/2019 depositata il 17/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME veniva nominato amministratore giudiziario di un condominio, con incarico anche di revisione contabile della precedente gestione. Dopo la cessazione del mandato, il Condominio lo conveniva in giudizio, chiedendo la restituzione di € 73.323,96 qua-
le differenza tra l’attivo ricevuto e le spese documentate, deducendo anche l’illegittimità di compensi trattenuti.
Il Tribunale accoglieva in larga parte la domanda, determinando il debito in € 61.091,50.
La Corte di appello , in parziale accoglimento del gravame dell’ex amministratore, riduceva la condanna a € 39.304,97, escludendo dal computo parte della documentazione prodotta tardivamente dal condominio e riconoscendo l’indebita inclusione di un attivo iniziale non provato (€ 29.225,46). Confermava invece la restituzione di € 11.683,54 per compensi non spettanti.
Ricorre in cassazione il COGNOME con due motivi. Resiste il Condominio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente attribuito a lui, ex amministratore, l’onere della prova dei pagamenti effettuati nel corso del mandato, benché tutta la documentazione contabile fosse nella disponibilità del Condominio. Deduce che l’attore, agendo per un credito, avrebbe dovuto fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda (entrate ed uscite) e quindi produrre la documentazione nei termini di cui all’art. 183 c.p.c. Lamenta che la documentazione utilizzata dal CTU sia stata in larga parte prodotta solo nel corso della consulenza, non allegata alla perizia e non versata nel fascicolo d’ufficio, ma solo numerata.
Il motivo è infondato.
Si attaglia al caso attuale, oltre a Cass. n. 2428/2004, in tempi più recenti, Cass. n. 1186/2019, secondo cui l’obbligo di rendiconto che, quale mandatario con rappresentanza dei condomini, l’amministratore è tenuto a osservare con riferimento alle somme detenute per conto del condominio, può dirsi adempiuto quando egli abbia fornito la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non soltanto della somma incassata e dell’entità e causale degli esborsi,
ma anche di tutti gli elementi funzionali all’individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell’incarico, onde stabilire se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione.
Entra in gioco in particolare la prima parte della massima, relativa alla regola di ripartizione dell’onere della prova, che nel caso in esame è stata correttamente applicata dalla Corte di appello. Infatti, la sentenza impugnata ha affermato che l’onere della prova era a carico del mandatario (COGNOME quanto ai pagamenti indicati nel conto, mentre spettava al mandante (il Condominio) provare di aver versato somme superiori rispetto a quanto risultava dallo stesso conto.
-Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. Il ricorrente si duole che la sentenza d’appello abbia fondato la propria decisione sulle conclusioni del CTU, il quale a sua volta si è basato su documenti prodotti tardivamente dal condominio, acquisiti durante le operazioni peritali, ma mai versati in fascicolo. Sottolinea che la documentazione depositata presso il CTU non era disponibile alle parti in quanto non allegata alla relazione e che tale anomalia viola il principio di disponibilità della prova, impedendo il controllo del giudice e delle parti sulla fonte del convincimento.
Anche tale motivo è infondato.
La Corte di appello aveva già tenuto conto di questa censura, escludendo dal computo i documenti tardivamente prodotti che non erano stati allegati alla relazione del CTU. Ha precisato tuttavia che altri documenti, allegati all’elaborato peritale, erano stati conosciuti dal difensore e dal consulente di parte di COGNOME e dunque utilizzabili. Ha rideterminato in diminuzione gli introiti per quote condominiali, accogliendo così la doglianza relativa all’ammontare della somma con l’escludere dal calcolo i documenti inutilizzabili.
Precisato ciò, della censura non residua se non il tentativo del ricorrente di sovrapporre il proprio apprezzamento a quello che la
Corte territoriale ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità. Fuori luogo è quindi il richiamo alla violazione del l’art. 115 cpc che come chiarito dalle sezioni unite -ricorre in caso di decisione in base a prove disposte su iniziativa del giudice fuori dai poteri officiosi riconosciutigli (cfr. Sez. U – , Sentenza n. 20867/2020).
Ciò esonera dall’esaminare il motivo di ricorso alla luce dei recenti approdi della giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di consulenza tecnica (cfr. Cass. SU 3086/2022).
In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000, 00 oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10/06/2025.