Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32493 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32493 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
Oggetto
Rivalutazione contributiva amianto
-prova-
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/09/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 8060-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME
AMANTEA;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 582/2022 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 13/10/2022 R.G.N. 113/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/09/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. La Corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME, già dipendente della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con mansioni di operaio addetto alla lavorazione di prodotti igienico-sanitari, quale ‘colatore’ dal 1974 al 1999, e successivamente dipendente della ditta RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con mansioni di operaio addetto alla dismissione del l’opificio dal febbraio 2002 al marzo 2004, volto a conseguire l’accertamento del diritto alla rivalutazione della contribuzione per esposizione qualificata ad amianto ai sensi dell’art. 13 co.8 L.257/1992.
Il giudice di primo grado, respinte le eccezioni di improponibilità per mancata presentazione di valida domanda amministrativa e di prescrizione del diritto, rigettava il ricorso per difetto di allegazione di fatti rilevanti ai fini dell’accertamento giudi ziale richiesto, non essendo stati forniti elementi specifici e dettagliati in merito alle concrete mansioni svolte, con conseguente difetto di ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale articolata dal ricorrente. Questi, in appello, lamentava che fossero state ignorate le prove documentali allegate al fascicolo (estratto conto previdenziale, libretto di lavoro, attestazioni delle mansioni svolte, missiva di assunzione, licenziamento per cessata attività) dalle quali risultavano descritte le mansioni, l’attività svolta, le occasioni di esposizione al rischio morbigeno, e richiedeva l’espletamento di CTU ambientale e l’ammissione di prova testimoniale. L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello incidentale invocando la improponibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa.
La Corte territoriale ha invece ritenuto che non soltanto non risultasse soddisfatto un onere deduttivo e probatorio sulla
circostanza d’essere stato il ricorrente addetto a lavorazioni comportanti, quantomeno in termini di rilevante grado di probabilità, il superamento della soglia massima di tollerabilità della esposizione qualificata ad amianto, ma che dallo stesso materiale probatorio fosse possibile pervenire alla opposta convinzione della assoluta non configurabilità di tale tipo di esposizione continuativa per oltre dieci anni a polveri di amianto. In particolare, dalla relazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’esposizione coincideva con l’ut ilizzo in azienda di carrelli con paraurti in amianto che, quando rimossi per circa 30 volte all’anno con operazioni della durata di 30 minuti ciascuna, rilasciavano fibre aerodisperse nell’ambiente circostante e ciò fino a quando all’inizio degli anni 90 tale componente fu sostituito, ma il ricorrente non aveva dedotto di essere stato addetto a tali operazioni né di essersi trovato nei pressi quando le stesse avvenivano, e comunque, ove ciò fosse avvenuto, la limitata esposizione non avrebbe determinato il superamento della soglia di rischio specifico. La Corte ha quindi concluso che, in difetto di allegazione di fatti principali ed alla luce del materiale probatorio disponibile, risultava superfluo ammettere la prova testimoniale, e del pari tale carenza si riverberava sulla inutilità ai fini decisori della richiesta consulenza tecnica, in difetto di dati concreti sulla vita lavorativa del ricorrente; ha così respinto l’appello principale, in esso assorbito l’appello incidentale.
Avverso la sentenza di appello la parte privata propone ricorso in cassazione articolato su due motivi, illustrati da memorie depositate in prossimità di udienza, a cui l ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del 25 settembre 2025.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo NOME COGNOME deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 e n.4 c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 421 c.p.c. per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che non fosse stato rispettato l’onere di deduzione e prova dell’esposizione al rischio morbigeno avendo invece rappresentato nel ricorso di primo grado di avere lavorato come colatore presso l’azienda, descrivendo l’attività lavorativa che aveva comportato l’utilizzo di materiale contenente amianto, presente nell’impasto ceramico dei sanitari (talco e feldspato) e con funzioni di isolante, ed avendo prodotto documentazione circa i periodi di lavoro e le mansioni svolte, richiamando relazioni provenienti da enti pubblici (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla mappatura dei materiali contenenti amianto, una segnalazione sindacale ed un esposto); pertanto richiamata la normativa sulla rilevanza del rischio qualificato amianto e ritenuto di aver rispettato il criterio di ripartizione dell’onere probatorio, e di avere sufficientemente allegato i fatti concernenti l’esposizione morbigena nella misura richiesta per l’attribuzione del beneficio di rivalutazione contributiva, censura la ritenuta superfluità delle attività istruttorie richieste, e lamenta il vizio di nullità della sentenza che ha confermato il rigetto della iniziale domanda per difetto di prova dei fatti costitutivi della pretesa.
Con il secondo motivo deduce la violazione del principio del giusto processo ex art. 111 Cost. e degli artt. 2, 6, 8, 13, 14 della CEDU, rammentando il principio di effettività della tutela
giurisdizionale, evitando il ricorso ad un eccessivo formalismo che limiti l’accesso al giudice.
Nel controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE eccepisce la inammissibilità del ricorso per difetto di specificità non avendo il ricorrente trascritto il ricorso introduttivo di primo grado riportando soltanto alcuni brani dell’atto di appello; evidenzia che il ricorrente non ha censurato quanto argomentato in sentenza circa il maggior rischio espositivo derivante dalla sostituzione dei pannelli paraurti dei carrelli utilizzati fino agli inizi degli anni 90, e che spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio c onvincimento e controllarne l’attendibilità e concludenza. Inoltre, esclude che sia censurabile in sede di legittimità la mancata disposizione di una CTU. Anche il secondo motivo sarebbe inammissibile perché trattasi di una censura generica, non riportando il ricorrente quali siano e argomentazioni della sentenza impugnata che si pongono in contrasto con i principi CEDU.
Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.
La censura elevata con il primo motivo di ricorso involge disposizioni normative affatto violate. Questa Corte ha più volte rammentato che ‘ per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.’ (cfr. Cass. sent. n.
26739/2024 e, nello stesso senso, Cass. ord. n. 26769/2018). Nel caso in esame il giudice d’appello non ha posto a fondamento della decisione una prova non prodotta, ma piuttosto ha valorizzato alcuni elementi dedotti e allegati ritenendoli preminenti nella soluzione della controversia.
Né si ravvisa alcuna violazione dell’art. 2697 c.c. che si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; il che non può comunque tradursi in uno scrutinio del ragionamento probatorio adottato dal giudice di merito; sotto questo profilo, la valutazione del materiale probatorio -in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicantecostituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Suprema Corte (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass. 21/12/2022, n. 37382). Ed ancora: in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a
dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. 13/06/2014, n. 13485).
5. Nel caso in esame, poi, la parte ricorrente non ha indicato in dettaglio i motivi specifici delle originarie doglianze, mancando la riproduzione delle deduzioni svolte in atto introduttivo di giudizio e gli articolati capitoli di prova sui quali e attraverso i quali si sarebbe potuto comprendere se fossero stati offerti al giudicante elementi sufficienti per ricostruire gli aspetti fattuali del rischio ambientale (ad esempio: mansioni specifiche svolte, orari di lavoro, contatti o inalazioni di particelle amianto, periodo effettivi di lavoro non eccedenti la sospensione ordinaria, periodi di adibizione ad una o ad altra mansione). Ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, occorre cioè che ‘siano indicate sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell’atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c.’ (cfr. ord. n . 15058/2024).
6. Anche il secondo motivo di ricorso si palesa inammissibile. La censura come esposta è generica poiché il ricorrente non deduce quali argomentazioni svolte nella impugnata sentenza siano in contrasto con i principi e la normativa della cui violazione si
duole. La completezza dell’iter motivazionale svolto nella impugnata sentenza attraverso richiami al perimetro normativo in cui si articolano le richieste sull’invocata maggiorazione contributiva ed alle deduzioni ed allegazioni offerte dalla parte ricorrente, nonché le argomentazioni svolte sul mancato raggiungimento dell’obiettivo probatorio prefisso dal ricorrente soddisfano l’esigenza di riscontro, non meramente formale bensì concreto ed effettivo, del ragionamento giuridico e fattuale, quest’ultimo com piutamente articolato in sentenza e non censurabile in sede di legittimità.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, cui fa seguito la prescrizione sul contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile in ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.000,00, oltre spese forfetarie al 15%, ed euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, 25 settembre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME