Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28990 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28990 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
sul ricorso 5910/2024 proposto da:
COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO -ricorrente –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI RAGIONE_SOCIALE SPA IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRAGIONE_SOCIALE P.TRAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– controriccorente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL LEGALE RAGIONE_SOCIALE – intimata avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1764/2023 depositata il 29/08/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/09/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre a questa Corte onde sentir cassare sulla base di sei motivi, ai quali resistono con separati controricorsi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, l’epigrafata sentenza, con cui la C orte d’appello di Firenze ha così provveduto ««1) ridetermina il saldo del c/c ordinario n. 634702.00 intestato personalmente a NOME COGNOME alla data del 30 settembre 2010 in -€ 34.076,76 (a debito del correntista); 2) conferma per il resto la sentenza impugnata, anche in ordine alla ripartizione delle spese di giudizio; 3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di appello».
Riguardo al proposto ricorso il presidente ha formulato la seguente proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell’articolo 380bis cod. proc. civ.:
«3. -Il ricorso contiene i seguenti motivi.
Art. 360 comma 1 n. 4 e 5 cpc -Omesso esame di fatto decisivo del giudizio -motivazione apparente;
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ii) Violazione e falsa applicazione ex art. 360 cpc comma 1 n. 3 cpc, in relazione alle norme di cui agli artt. 2697, 2938 e 2727 c.c.;
iii) Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 cpc, in relazione all’art. 297 c.c.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729 c.c., in combinato disposto con art. 115 cpc I comma, art. 116 cpc II comma, art. 119 IV comma del T.U.L.B. n. 385/1993, art. 2938 c.c., artt. 1842 e 1843 c.c., art. 3 III comma legge n. 154/1992, art. 117 I, II e III comma e 161 VI comma D. Lgs. N. 385/1993;
iv) Art. 360 cpc I comma n. 3 -Violazione e/o errata applicazione dell’art. 117 comma terzo, in combinato disposto con l’art. 127 II comma del D. Lgs. N. 385/1993;
Art. 360 comma 1 cpc -Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;
vi) Art. 360 I comma n. 3 cpc -Violazione e/o falsa applicazione art. 1827 c.c. II comma, art. 2934 c.c., art. 2935 c.c., art. 1422 c.c., artt. 163 terzo comma nn. 3 e 4, 99, 100 e 112 cpc, art. 111 Cost. e artt. 1283, 14187, 1419, 1422 e 2907 c.c. -Omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
– Il ricorso è nel complesso manifestamente infondato.
4.1. – Il primo mezzo coniuga una denuncia di omessa considerazione di fatto decisivo e controverso ed una di vizio motivazionale.
Ma la censura sviluppata ai sensi del numero 5 dell’articolo 360 c.p.c. è palesemente inammissibile, dal momento che il fatto oggetto del contendere altro non è che l’esistenza dell’affidamento, affidamento che la corte d’appello ha giudicato né allegato, né provato, sicché è del tutto fuor di
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luogo sostenere che non lo abbia preso in considerazione: e va da sé che l’omessa considerazione del fatto non ricorre mai se esso è stato comunque preso in considerazione dal giudice del merito (basterà ricordare la pronuncia delle sezioni unite numero 8053 del 2014).
La censura di vizio motivazionale è poi manifestamente infondata, dal momento che il giudice ha motivato, sia pur sinteticamente (ma con la precisazione che gli argomenti ampiamente svolti in questa sede, con riguardo anzitutto alla prova dell’entità dell’affidamento, non risulta affatto fossero stati trattati in sede di merito), ritenendo che l’affidamento non fosse stato provato.
4.2. – La denuncia di violazione degli articoli 2697, 2938 e 2727 c.c. è anch’essa senz’altro inammissibile, giacché la censura non pone in discussione il significato e la portata applicativa delle norme indicate in rubrica, ma semplicemente l’applicazione fattane in considerazione della valutazione del materiale istruttorio disponibile.
Di poi, l’articolo 2697 c.c. non è richiamato a proposito, giacché la sua violazione ricorre esclusivamente in caso di ribaltamento dell’onere probatorio previsto dalla legge, ribaltamento nel caso di specie assolutamente insussistente, giacché l’affermazione della corte d’appello secondo cui l’esistenza dell’affidamento, al fine di paralizzare l’eccezione di prescrizione della banca, andava provata dal correntista è certo esatta (non ricorrendo, sia detto per completezza, il caso eccettuato da Cass. 9 marzo 2021, n. 6480, non avendo affatto la banca allegato che vi fosse un contratto scritto contenente l’affidamento).
L’articolo 2938 c.c., e la regola della non rilevabilità d’ufficio della prescrizione non opposta, non ha nulla a che vedere con
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la controversia in esame, in cui l’eccezione di prescrizione è stata correttamente formulata dalla banca in ossequio ai noti principi elaborati dalle sezioni unite della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 13 giugno 2019, n. 15895)
La violazione delle regole concernenti il ragionamento presuntivo è del tutto fuor di luogo, giacché l’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso al ragionamento presuntivo e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di prova, sono incensurabili in sede di legittimità, salvo il vizio motivazionale (Cass. 26 febbraio 2020, n. 5279, tra le tantissime).
4.3. – Eguali considerazioni valgono con riguardo al terzo mezzo: anch’esso non mette in discussione il dato normativo, ma la concreta applicazione fatta di esso dal giudice di merito nel ritenere non allegatoprovato l’affidamento.
4.4. – Il quarto mezzo è inammissibile, dal momento che il giudice di merito non ha detto che l’affidamento richiedesse la stipulazione per iscritto: si deduce in altri termini la violazione e falsa applicazione di norme che il giudice non ha applicato.
4.5. – Il quinto mezzo sostiene che «la sentenza dovrà intendersi viziata in quanto la Corte ha perciò omesso di valutare la prova indiretta dell’affidamento fornita in maniera adeguata, copiosa ed analitica come riportato nel motivo n.3, da pag. 15 a pag.19 del presente atto, alle quali per ragioni di sintesi ci si riporta».
Si tratta cioè di un motivo che ripropone la tesi già esaminata, alla quale è agevole replicare che, come si è detto, il fatto oggetto del contendere, ossia l’affidamento, è stato esaminato, ed il giudice ha escluso che esso fosse stato allegato-provato.
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4.6. – Al di là della disamina analitica di ciascun mezzo, i primi cinque motivi si appuntano dai plurimi angoli visuali di cui si è detto contro l’affermazione del giudice di merito secondo cui «non risultano essere stati prodotti e neppure dedotti fidi relativi a tale rapporto», affermazione strumentale all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione della banca riferita alle rimesse effettuate dal correntista, da reputarsi solutorie in mancanza di deduzioneprova dell’affidamento.
A fronte di ciò il ricorrente ha come evidenziato in precedenza sostenuto in buona sostanza di aver fin dall’opposizione a decreto ingiuntivo dedotto l’esistenza dell’affidamento e di averne dato prova essenzialmente mediante documentazione proveniente dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della Banca d’Italia.
Orbene, deve certamente convenirsi, in linea generale, sul principio che segue: «In tema di rapporti di conto corrente bancario, qualora, a fronte di un’azione di ripetizione dell’indebito esercitata dal correntista, la banca convenuta eccepisca la prescrizione del diritto di credito sul presupposto della natura solutoria delle rimesse, l’esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta di attribuire semplice natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto della ripetizione dell’indebito e, conseguentemente, di far decorrere il termine di prescrizione a far data dalla chiusura del rapporto, costituisce una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d’ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché l’affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti» (Cass. 17 luglio 2023, n. 20455).
Ed è parimenti da ritenere, tenuto conto dell’epoca in cui il rapporto tra le parti è sorto, che: «In tema di apertura di
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credito in conto corrente, stipulata prima dell’entrata in vigore dell’art. 3 della l. n. 154 del 1992, la prova dell’affidamento può essere fornita per facta concludentia, purché emerga almeno l’ammontare accordato al correntista, essendo invece insufficiente la sola dimostrazione della tolleranza della banca in ordine a sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciuto» (Cass. 24 aprile 2024 n. 11016). Ed a quest’ultimo riguardo, è di tutta evidenza come la generica esistenza dell’affidamento, volto a paralizzare l’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, non abbia rilievo di per sé, laddove disgiunta dalla individuazione del limite di esso, per l’ovvia considerazione che, ove sia ignoto il limite dell’affidamento, diviene impossibile stabilire se e quali rimesse abbiano effettivamente carattere ripristinatorio piuttosto che solutorio.
Nel caso di specie, non c’è dubbio, secondo quanto si legge nello stesso ricorso, che il ricorrente, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia dedotto l’esistenza dell’affidamento: ma è altrettanto evidente che si è trattato di una deduzione del tutto generica, essendo radicalmente mancata l’indicazione del limite dell’affidamento.
Ciò, di per sé, non è decisivo, una volta riconosciuto che l’affidamento è oggetto di un’eccezione in senso lato e che, dunque, esso può (nel senso che deve) essere oggetto di rilevazione officiosa ex actis. Nel caso di specie, alle pagine 17 e seguenti del ricorso si sostiene che il limite dell’affidamento sarebbe desumibile come segue: «dalla visura della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della Banca d’Italia, prodotta in allegato alla CTP di I grado di COGNOME NOME … risulta che dal mese di ottobre 1996 Banca Toscana, poi Banca MPS, ha concesso a COGNOME NOME
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un’apertura di credito in c/c (cd. Accordato) di lire 56.810 …; l’importo affidato è rimasto invariato fino al mese di dicembre 1997 allorquando l’affidamento di Banca Toscana veniva ridotto a lire 56.810 … Rileva inoltre come a partire dal mese di dicembre 1997 fino ad agosto 2006 l’Accordato concesso da controparte sia stato sempre pari a 56.810… Poi, a partire dal mese di settembre 2006 fino a febbraio 2009 … risulta un Accordato pari a 50.000; a decorrere da marzo 2009 … Banca della Toscana viene sostituita da Banca RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ma l’Accordato rimane confermato in 50.000 fino al mese di marzo 2014 e risulta essere stato sempre pari a 50.000».
Orbene, a parte il fatto che i dati estratti da documentazione proveniente dalla RAGIONE_SOCIALE, siccome esposti in ricorso alle pagine 17 seguenti, non risultano neppure espressamente riferibili al conto corrente riconducibile al COGNOME come persona fisica, a parte il fatto che detta documentazione possiede un valore meramente indiziario, e dunque ben può essere disattesa dal giudice di merito, a parte il fatto che la narrazione sopra trascritta è incomprensibile, laddove riferisce di «un’apertura di credito … di lire 56.810» nel 1996, che successivamente «veniva ridotto a lire 56.810», ed a parte il fatto che il limite dell’affidamento non è per nulla indicato, nelle pagine successive del ricorso, in riferimento all’intero arco temporale dal 1980 al 1996, il fatto è che i primi cinque motivi sono nel loro complesso totalmente versati in fatto, giacché altro non fanno che chiedere alla Corte di cassazione di ritenere provato un affidamento che la corte territoriale ha esplicitamente ritenuto non provato: trattandosi di un affidamento asseritamente sorto al di fuori di qualunque requisito formale, si è già visto che la prova avrebbe potuto
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essere data con qualunque mezzo ivi comprese le presunzioni, ma sta di fatto che il giudice di merito ha ritenuto non provato l’affidamento, addivenendo ad una valutazione di merito sottratta a come tale al controllo di legittimità.
4.6. – Resta da dire dal sesto mezzo.
Anche esso è manifestamente infondato.
Il COGNOME ha oggettivamente proposto una domanda di accertamento negativo del credito fatto valere dalla banca in via monitoria, sicché va applicato il principio secondo cui la regola generale sulla ripartizione dell’onere della prova di cui all’articolo 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell’azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (di recente Cass. 10 aprile 2024, n. 9706).
la proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e la parte ricorrente, a mezzo del suo difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione.
E’ stata quindi fissata l’odierna udienza in camera di consiglio.
Hanno depositato memorie entrambe le parti.
All’esito dell’odierna trattazione in camera di consiglio il collegio reputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata proposta.
Né in questo vi è ragione di ripensamento alla luce delle considerazioni esternate nella memoria ricorrente, che, oltre ad essere inutilmente reiterative delle doglianze già diffusamente disaminate in sede di proposta -e da questa debitamente disattese nel senso che per loro tramite si intende sollecitare unicamente una
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rivalutazione del quadro istruttorio -, mostrano più alla radice di non misurarsi con l’affermazione, su cui opportunamente si sofferma la proposta, che a fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca è onere del correntista non solo allegare l’esistenza di un affidamento, ma anche di indicare il limite di esso, per l’ovvia considerazione che, ove sia ignoto il limite dell’affidamento, diviene impossibile stabilire se e quali rimesse abbiano effettivamente carattere ripristinatorio piuttosto che solutorio; circostanze, queste ultime, che, come ancora bene evidenzia la proposta, rifluiscono nel solco di un apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta formulata si applica a mente dell’articolo 380bis, comma 3, cod. proc. civ. l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento: a) di una somma equitativamente determinata in favore della controparte; b) di un’ulteriore somma di denaro stabilita nel rispetto dei limiti di legge in favore della cassa delle ammende, somme che si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi dell’articolo 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in favore di ciascun controricorrente in euro 4200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, nonché dell’ulteriore somma di euro 4000,00, a norma dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; condanna, inoltre,
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parte ricorrente al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, della somma di euro 2.500,00 Euro, a norma dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 17.9.2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
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