Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 24481 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 24481 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12071/2020 R.G. proposto da:
NOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
e
NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo
studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-controricorrenti-
avverso la sentenza n. 1664/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 11/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Osserva:
La vicenda venuta all’esame di legittimità può riassumersi nei termini di cui appresso.
RAGIONE_SOCIALE premettendo di avere acquistato il 20/7/2015 , per il prezzo di € 10.000,00, da NOME COGNOME cinque statue lignee, successivamente alla compera, in data 8/6/2016, NOME COGNOME, legale rappresentante della società, veniva a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale pendente nei suoi confronti in ordine al reato di cui all’art. 648 cod. pen., poiché le statue risultavano d’illecita provenienza, in quanto trafugate nel 1981 da una chiesa parrocchiale di Zuglio (UD); che l’anzidetto rappresentante legale, adoperatosi per il recupero delle statue, perché fossero restituite alla legittima proprietaria, citato in giudizio il venditore, chiese che il contratto fosse dichiarato risolto, ai sensi dell’art. 1479 cod. civ., con condanna alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno (ivi incluse le spese affrontate per il processo penale) o, in subordine, risolversi il contratto per inadempimento della parte alienante.
Il convenuto, eccepito il difetto di legittimazione attiva della società attrice, contestò nel merito la pretesa, chiedendo chiamarsi in giudizio NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME eredi di NOME
COGNOME, dal quale il convenuto aveva, a sua volta, acquistato le statue.
I chiamati contestarono sia l’acquisto dal loro dante causa, che, comunque, si trattasse delle statue trafugate.
L’adito Tribunale rigettò la domanda per il difetto di legittimazione passiva dell’attrice.
La Corte d’appello di Torino, affermata la legittimazione attiva dell’attrice, ne rigettò, tuttavia, la domanda per difetto di prova.
La soccombente appellante ricorre sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria. NOME COGNOME resiste con controricorso, in seno al quale propone, ricorso incidentale condizionato, fondato su unitaria censura. NOMECOGNOME NOME e NOME COGNOME resistono con separato controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1483 cod. civ., <>.
Si deduce che l’esponente, costretta a restituire le statue, era stata, quindi, privata del possesso delle stesse (circostanza, questa, pacifica e provata dal decreto di restituzione del giudice penale); di conseguenza aveva il diritto a essere garantita dal venditore per l’evizione.
Con il secondo motivo viene denunciata violazione/falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 360 n. 5, cod. proc. civ.
Si addebita alla sentenza di non essersi pronunciata sull’operatività della garanzia per evizione, avendo sviluppato ragionamento solo a riguardo dell’ipotesi di risoluzione. Ciò aveva
anche implicato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, <>.
Con il terzo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 116 cod. pro. civ.
La Corte di Torino, secondo la ricorrente, aveva <>.
In particolare la esponente elenca plurime circostanze, che a suo dire, avrebbero meritato di essere prese in esame e, ove lo fossero state, avrebbero condotto all’accoglimento dell’appello: il Foggini nel luglio del 2015 aveva contattato la ricorrente perché questa valutasse l’acquisto di cinque statue lignee, raffiguranti ‘San Giacomo Maggiore’, ‘San Paolo’, ‘San Tommaso’, ‘San Mateo’ e ‘Sant’Andrea’ e, concluso l’affare, la società aveva pagato il corrispettivo mediante assegno di conto corrente bancario; l’acquirente, l’1/10/2015, aveva venduto per prezzo maggiorato le statue e la vendita era stata regolarmente trascritta nei libri contabili; l’8/6/2016 veniva notificato al Fornasieri decreto di perquisizione penale, in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen., nonché informazione di garanzia; il 29/6/2016 il rappresentante legale della ricorrente recuperava le statue e le consegnava all’autorità giudiziaria, la quale provvedeva a restituirle al titolare della Parrocchia di San Pietro di Zuglio (UD), quali beni culturali di proprietà ecclesiastica, per loro natura inalienabili; la RAGIONE_SOCIALE indi, restituiva al proprio acquirente il prezzo incassato.
Sulla base di quanto narrato, si conclude, i fatti risultavano essere stati pacificamente accertati; di conseguenza, l’asserita carenza di prova addotta dalla sentenza era priva di fondamento,
anche considerato che il COGNOME, a conoscenza dei fatti, non aveva avanzato alcuna contestazione al sequestro penale.
Né il Giudice d’appello aveva tenuto conto che prima dell’avvio del giudizio civile il legale del COGNOME aveva riconosciuto che le statue lignee erano state acquistate ‘da un noto antiquario’, poi individuato in NOME COGNOME e con successiva nota si era reso disponibile a valutare l’ipotesi d’una bonaria definizione della vertenza, all’esito del processo penale (poi definito con decreto di archiviazione sia per il COGNOME che per il Fornasieri).
La sentenza, inoltre, prosegue la ricorrente, aveva errato nel negare sussistere la dichiarazione di accertata culturalità dei beni, che, invece, sussisteva, ai sensi degli artt. 10, co 1, e 12, d. l. n. 42/2004, che pone <>. In ogni caso, si conclude, pur a non reputare applicabile il testo normativo richiamato, poiché i beni erano stati trafugati nel 1981 la condizione d’inalienabilità andava affermata ai sensi della l. n. 1089/1939.
Il complesso censorio, unitariamente scrutinabile, in quanto intimamente collegato, non può essere accolto.
7.1. La Corte d’appello ha fondato la propria decisione sui seguenti, correlati, passaggi argomentativi che qui più rilevano:
(a) non era stata proposta alcuna istanza istruttoria (la società appellante aveva chiesto la precisazione delle conclusioni, così rinunciando a ogni istanza di tal fatta);
(b) la richiesta di ordine di esibizione avanzata al Giudice d’appello, oltre che nuova, era, comunque, inammissibile, trattandosi di introdurre atti del processo penale, che ben
avrebbero potuto tempestivamente essere acquisite dalla parte, ove lo avesse voluto;
(c) l’appellante non aveva assolto l’onere probatorio sulla stessa incombente, <>;
(d) l’appellante si era limitata a produrre solo taluni atti del processo penale, ma non i <>.
7.2. Alla luce di quanto sopra non può che concludersi per il difetto di pertinenza delle complessive censore.
Per vero, le osservazioni sviluppate dalla ricorrente (anche quelle che attengono all’eventuale culturalità dei beni) non attingono la ‘ratio decidendi’. La sentenza nega essere stato provato che le statue comprate dalla società esponente dal COGNOME siano proprio quelle trafugate nel 1985.
La parte oggi ricorrente ha rinunciato a coltivare ogni istanza di prova davanti al Tribunale; ha tardivamente richiesto al Giudice
d’appello l’acquisizione di atti, che ben avrebbe potuto procurarsi e, indi, tempestivamente produrre.
La dedotta archiviazione delle indagini preliminari non fornisce di certo supporto alla tesi che proprio le statue di cui qui si tratta siano quelle state rubate nel 1981.
Né, la circostanza che siano state recuperate dall’ultimo acquirente e consegnate alla Chiesa dimostra che si tratti delle medesime.
7.3. Sotto altro profilo merita evidenziare che in questa sede non risultando essere stata denunciata omessa, né errata applicazione della disciplina sulle presunzioni (artt. 2727-2729 cod. civ.), e perciò questa Corte non può, in alcun modo, misurare rispetto all’anzidetto paradigma normativo il ragionamento della sentenza impugnata.
7.4. Nessuna violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. si rileva, avendo la sentenza deciso, sia pure non soddisfacendo le aspettative dell’appellante.
7.5. Inconsistente deve ritenersi il richiamo agli artt. 115 e 116, in quanto una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).
7.6. L’evocazione della regola sull’onere probatorio perciò da sola non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito manifesti la prospettata violazione di legge, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la conclusione nel senso auspicato dal ricorrente, evenienza che qui niente affatto ricorre, richiedendosi, in definitiva, che la Corte di legittimità, sostituendosi inammissibilmente alla Corte d’appello, faccia luogo a nuovo vaglio probatorio, di talché, nella sostanza (peraltro neppure efficacemente dissimulata) , la doglianza investe l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile. La critica, in sostanza, presuppone che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito sia tale da integrare il rivendicato inquadramento normativo, e che, quindi, ancora una volta, l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, risulti tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 11775/019, 6806/019).
7.7. La denuncia di violazione di legge sostanziale non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (ex multis, S.U. n. 25573, 12/11/2020). E ancora, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge
e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 3340, 05/02/2019).
7.8. Va, inoltre, osservato che i n presenza di ‘doppia conforme’, sulla base dell’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.
Peraltro, è appena il caso di soggiungere che il vizio contemplato dal n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. deve riguardare fatti storici o documenti e non già ‘argomenti’ adottati dalla motivazione.
7.9. In ultimo va soggiunto che questa Corte ha avuto modo di condivisibilmente chiarire che, in tema di vendita di cose mobili, quando il venditore si sia procurato la cosa in modo illecito (furto, ricettazione “et similia”) o comunque non dimostri di avere ignorato senza colpa (neppure lieve) la sua provenienza delittuosa, non trova applicazione la disciplina degli artt. 1478 e 1479 cod. civ. (vendita di cosa altrui), che ha come presupposto il comportamento lecito di entrambe le parti contraenti, ed il compratore in buona fede, avendo ricevuto cosa diversa da quella pattuita, ha diritto alla risoluzione del contratto in base agli ordinari principi in materia di inadempimento a nulla rilevando che abbia
acquistato la proprietà della cosa in base al disposto dell’art. 1153 cod. civ. (Sez. 2, n. 6626, 6/12/1988, Rv. 460921; conf. Cass. n. 3306/1977). Di conseguenza, qui non può trovare applicazione l’evocato art. 1483 cod. civ., che, in caso di evizione totale della cosa attribuisce al compratore evitto il diritto a essere risarcito dal venditore per il danno subìto.
Ben diversamente, anche a volere ritenere, per finzione argomentativa, essere rimasto provato che le statue di cui qui si discute siano quelle rubate, la ricorrente avrebbe dovuto chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore e non già agire per il risarcimento da evizione.
In conclusione, rigettato il ricorso nel suo complesso, il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore delle controricorrenti.
Il ricorso incidentale condizionato resta logicamente assorbito dal rigetto di quello principale.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente COGNOME e dei controricorrenti Milvia/Costa, delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida, per il primo, in euro 4.300,00 e, per i secondi, in euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 per ciascuna delle parti controricorrenti, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda